COMUNE DI MERATE IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 2015



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COMUNE DI MERATE IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 2015 Dal 1 gennaio 2014 la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito l Imposta Unica Comunale, di seguito denominata IUC, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura, l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali; La IUC è composta da: o o o IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile; TARI tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore; Il Consiglio comunale di Merate, con atto n. 12 del 29.04.2015, ha approvato il Regolamento per la disciplina della IUC. Si riassumono, di seguito, le tre componenti IMU, TASI e TARI rimandando, per quanto non specificato, alle seguenti delibere del Consiglio Comunale di Merate: n. 13 del 29.04.2015: determinazione delle aliquote dell IMU per l anno 2015 n. 14 del 29.04.2015: determinazione delle aliquote della TASI per l anno 2015 n. 15 del 29.04.2015: determinazione delle tariffe per la TARI per l anno 2015 I.M.U. QUALI SOGGETTI INTERESSA. Proprietari di immobili; titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitino l attività. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. QUALI IMMOBILI RIGUARDA. Fabbricati, aree fabbricabili e terreni, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l attività dell impresa. L IMU non si applica sull abitazione principale (ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8 o A/9) e sulle pertinenza della stessa (se accatastate come C2, C6 e C7). AGEVOLAZIONI ESENZIONI. Sono previste dall art. 9, comma 8, del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23. In particolare, nel Comune di Merate sono esenti dall IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011. Dal 1 gennaio 2014 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per usufruire del beneficio è necessario presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell economia e delle finanze.

ABITAZIONE PRINCIPALE. L IMU è dovuta con aliquota ridotta ( vedere aliquote ), e applicando la detrazione di 200,00, solo se appartenente ad una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L abitazione principale appartenente alle altre categorie catastali (diverse da A/1, A/8 e A/9), non è soggetta ad IMU ma alla TASI. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Ai soli fini dell applicazione dell IMU, l assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, ai soli fini IMU, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Sono equiparate all abitazione principale: - l unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dal socio assegnatario; - l unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, senza che siano richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008. Per beneficiare di tali equiparazioni all abitazione principale, è necessario presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all IMU, apposita dichiarazione, reperibile all Ufficio Tributi e/o scaricabile dal sito internet del Comune di Merate. ASSIMILAZIONI. Dall anno 2014 il Comune di Merate considera direttamente adibite ad abitazione principale: - l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; - l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. COME SI DETERMINA IL TRIBUTO BASE IMPONIBILE. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10; 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5); 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1. Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.per i fabbricati d interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all 1/1/2015. Per i terreni iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 25%, il moltiplicatore pari a 135. ALIQUOTE. Con deliberazione n. 13 del 29.4.2015 sono state stabilite le seguenti aliquote per l Imposta Municipale Propria per l anno 2015: - Abitazione principale categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze 0,60% - Fabbricati di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze non adibiti ad abitazione principale 1,06% - Aliquota unità immobiliari concesse in uso gratuito, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto superiore ad 500 0,96% - Fabbricati di categoria A, diversa da A10, e relative pertinenze, non adibiti ad abitazione principale 1,06% - Aree fabbricabili 1,06% - Terreni agricoli 0,76% - Fabbricati di categoria D5 1,06% - Fabbricati di categoria A10, C1, C3, C4 E D (escluso D5) 0,89% - Aliquota ordinaria 0,96% DETRAZIONE. Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. CALCOLO E DETERMINAZIONE DELL IMPOSTA. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

QUOTA STATALE FABBRICATI CATEGORIA CATASTALE D. E riservato allo Stato il gettito dell IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell art. 13, del D. Lgs. 201/2011. I Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l aliquota standard dello 0,76%, prevista dal decreto sopra citato, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. QUANDO E COME SI VERSA. In due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. I versamenti possono essere eseguiti presso tutti gli sportelli bancari e postali, anche tramite home banking, utilizzando il modello F24 disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa e agenti della riscossione. Il codice per i versamenti da effettuare al Comune di Merate è F133. Gli importi dei versamenti sono arrotondati all euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il versamento non va effettuato se l imposta dovuta per tutto l anno, arrotondata secondo il precedente criterio, è inferiore a 12,00. I codici tributo validi per tutta Italia - da utilizzare sono i seguenti: abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 3912 terreni agricoli 3914 aree fabbricabili 3916 altri fabbricati 3918 fabbricati classificati nella categoria catastale D - quota stato 3925 fabbricati classificati nella categoria catastale D - quota comune 3930 QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE. La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell anno successivo quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta. Con Decreto del ministero dell economia e delle finanze del 30/10/2012 è approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione IMU da utilizzare nei casi espressamente indicati nelle stesse istruzioni. I modelli sono reperibili presso l Ufficio Tributi comunale, sul sito internet del Comune www.comune.merate.lc.it e sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it. TASI QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l abitazione principale come definita ai fini dell IMU, aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all art, 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Nel caso in cui l unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria. COME SI DETERMINA IL TRIBUTO. La base imponibile è quella prevista per l applicazione dell IMU. ALIQUOTE E DETRAZIONI. Il Consiglio Comunale di Merate, con atto n. 14 del 29.4.2015, ha stabilito per l anno 2015 le seguenti aliquote:

- Abitazione principale, categorie catastali diverse da A1, A8 e A9 e relative pertinenze. 2,3 - Fabbricati di altre categorie catastali 0,0 (il Comune di Merate si avvale della facoltà prevista dal comma 676 dell art. 1 della L. 147/2013 che permette la riduzione dell aliquota fino all azzeramento) QUANDO E COME SI VERSA. Il versamento della TASI è effettuato, per l anno 2015, in due rate di pari importo, la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, con possibilità di versare in un unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. I versamenti possono essere eseguiti presso tutti gli sportelli bancari e postali, anche tramite home banking, utilizzando il modello F24 disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa e agenti della riscossione. Il codice per i versamenti da effettuare al Comune di Merate è F133. Gli importi dei versamenti sono arrotondati all euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il versamento non va effettuato se l imposta dovuta per tutto l anno, arrotondata secondo il precedente criterio, è inferiore a 12,00. I codici tributo validi per tutta Italia - da utilizzare sono i seguenti: Abitazioni principali con categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 3958 Interessi 3962 Sanzioni 3963 QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE. La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni. Si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell IMU. TARI QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all art, 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in va esclusiva. COME SI DETERMINA IL TRIBUTO. Il Comune di Merate, con l approvazione del Regolamento per la disciplina della IUC ha stabilito i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività e la disciplina delle riduzioni tariffarie e delle esenzioni. Parametro per la determinazione del tributo è la superficie calpestabile. TARIFFE. Il Consiglio Comunale, con delibera n. 15 del 29.4.2015, ha approvato il piano tariffario e le tariffe per l anno 2015, di cui alla tabella allegata. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. L insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. QUOTA FISSA E VARIABILE APPLICATE ALLE UTENZE DOMESTICHE E PERTINENZE. L applicazione della TARI sulle utenze domestiche, ovvero sugli immobili destinati esclusivamente all abitazione con le relative pertinenze, viene calcolata in base al numero dei componenti del nucleo

familiare che risultano iscritti dal primo gennaio 2015 sugli elenchi dell anagrafe del Comune e alla metratura dell abitazione e delle pertinenze. La quota fissa si applica alla superficie dell alloggio e dei locali che ne costituiscono la relativa pertinenza, sulla base di tariffe fissate per le unità di superficie rispetto al numero degli occupanti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi. La quota variabile è determinata invece in relazione al numero degli occupanti. I coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti, rilevanti nel calcolo della tariffa, sono determinati nella delibera tariffaria. RIDUZIONI. Il Tributo è ridotto del 20% nella quota fissa e nella quota variabile per le utenze domestiche che avviano il compostaggio dei propri scarti organici. Tale riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 20 ottobre dell anno precedente la relativa tassazione, di apposita istanza, attestante l attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell anno di riferimento. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora ne sussistano i presupposti. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, previa presentazione di richiesta documentata, sarà applicata esclusivamente la quota fissa della tariffa. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi e non locate o non utilizzate, previa presentazione di richiesta attestante il non utilizzo, sarà applicata esclusivamente la quota fissa della tariffa. QUANDO SI VERSA. Il versamento della Tari deve essere effettuato in tre rate di pari importo, aventi le seguenti scadenze: prima rata 16 giugno seconda rata 16 settembre terza rata 16 dicembre e possibile procedere versare l intero importo in un unica soluzione entro il 16 giugno. Per consentire il pagamento il Comune di Merate ha predisposto l invio degli avvisi unitamente ai modelli F24 precompilati. QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE. La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni. Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate a fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU). Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile consultare il sito internet all indirizzo: www.comune.merate.lc.it, ovvero rivolgersi direttamente al personale dell Ufficio Tributi, ubicato al secondo piano della sede comunale di Piazza Eroi 3, anche telefonicamente ai numeri 039 5915 643-039 5915 632 039 5915 204 e/o scrivendo alla mail tributi@comune.merate.lc.it. L Ufficio Tributi del Comune di Merate è aperto al pubblico nelle seguenti giornate: lunedì e martedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle 16.30; mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00.