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1. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO

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6.7.2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 185/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) DECISIONE N. 1346/2001/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2001 che modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi, ai porti di navigazione interna ed ai terminali intermodali, nonché al progetto n. 8 dell allegato III IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE (3) La rete transeuropea dei trasporti comprende porti EUROPEA, marittimi classificati in categorie. Queste sono definite in base a criteri quantitativi o all ubicazione dei porti in regioni insulari periferiche o ultraperiferiche. È opportuvisto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particono che soltanto i porti che per volume di traffico lare l articolo 156, primo comma, rientrano nella categoria più alta siano rappresentati, a titolo indicativo, sulle carte. È necessario precisare le vista la proposta della Commissione( 1 ), specifiche a cui deve rispondere un progetto portuale marittimo per poter essere considerato d interesse comune. visto il parere del Comitato economico e sociale( 2 ), visto il parere del Comitato delle regioni( 3 ), (4) È necessario completare i criteri relativi ai porti di navigazione interna con criteri riguardanti sia la natura delle loro attrezzature sia il loro volume di traffico ed è deliberando secondo la procedura di cui all articolo 251 del opportuno che questi porti siano rappresentati, a titolo trattato( 4 ) alla luce del progetto comune approvato dal comitaindicativo, sulle carte. to di conciliazione il 13 marzo 2001, considerando quanto segue: (5) Il Consiglio europeo di Dublino del 1996 ha deciso che il progetto n. 8 contenuto nell elenco del Consiglio europeo di Essen del 1994 dovrebbe diventare il collega- (1) La decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e mento multimodale Portogallo/Spagna con il resto del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti dell Europa. comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti( 5 ), costituisce un quadro generale di riferimento che comprende gli obiettivi, le priorità e le grandi linee (6) Pertanto, la decisione n. 1692/96/CE deve essere modifid azione previste, nonché i progetti di interesse comune cata di conseguenza, previsti nel settore della rete transeuropea dei trasporti. (2) I punti di interconnessione, compresi i porti marittimi, i porti di navigazione interna ed i terminali intermodali, costituiscono una condizione preliminare per l integrazione dei diversi modi di trasporto in una rete multimo- HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 dale. La decisione n. 1692/96/CE è modificata come segue: ( 1 ) GU C 120 del 18.4.1998, pag. 14. ( 2 ) GU C 214 del 10.7.1998, pag. 40. 1) L articolo 11 è modificato come segue: ( 3 ) GU C 373 del 2.12.1998, pag. 20. ( 4 ) Parere del Parlamento europeo del 10 marzo 1999 (GU C 175 del a) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: 21.6.1999, pag. 110), posizione comune del Consiglio del 5 giugno 2000 (GU C 228 del 9.8.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2000 (non ancora pubblicata «3. Sono un elemento della rete i porti di naviganella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del zione interna, in particolare quali punti di intercon- 5 aprile 2001 e decisione del Consiglio del 24 aprile 2001. nessione tra le vie navigabili di cui al paragrafo 2 e ( 5 ) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. all articolo 14 e gli altri modi di trasporto.»;

L 185/2 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 6.7.2001 b) è inserito il paragrafo seguente: I porti marittimi che rientrano nella categoria A, sono rappresentati sulle carte indicative figuranti negli schemi dell allegato I, sezione 5, basate sui più recenti dati relativi «3 bis. Sono compresi nella rete i porti di navigaai zione interna: porti. a) aperti al traffico commerciale, 3. Oltre ai criteri di cui all articolo 7, i progetti portuali di interesse comune relativi ai porti inclusi nella rete b) situati sulla rete delle vie navigabili secondo lo portuale marittima transeuropea sono conformi ai criteri schema di cui all allegato I, sezione 4, ed alle specifiche di cui all allegato II.»; c) interconnessi con altre linee transeuropee di 3) L articolo 14 è sostituito dal testo seguente: trasporto come illustrato nell allegato I, e d) dotati di impianti di trasbordo per il trasporto intermodale o il cui volume annuale di traffico merci è almeno pari a 500 000 tonnellate.»; «Articolo 14 Caratteristiche 2) L articolo 12 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 12 Caratteristiche La rete transeuropea di trasporto combinato è costituita: da linee ferroviarie e vie navigabili adatte al trasporto combinato, nonché vie marittime le quali, in collegamento con eventuali tratti stradali iniziali e/o finali, quanto più possibile brevi, consentono il trasporto di merci su lunghe distanze; 1. I porti marittimi permettono lo sviluppo del tra- sporto marittimo e costituiscono i punti di collegamento marittimo con le isole e i punti di interconnessione tra il trasporto marittimo e gli altri modi di trasporto. Essi offrono attrezzature e servizi agli operatori del trasporto. Le loro infrastrutture offrono una serie di servizi destinati ai viaggiatori e alle merci, tra cui i servizi di traghetto, di navigazione a corto e a lungo raggio, anche costiera, per collegamenti all interno della Comunità nonché tra la Comunità e i paesi terzi. da terminali intermodali dotati di strutture che consentono il trasbordo fra le linee ferroviarie, le vie navigabili, le vie marittime e le strade; temporaneamente, dal materiale rotabile adeguato qualora le caratteristiche dell infrastruttura, non ancora adattate, lo richiedano.»; 4) L articolo 19 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 19 2. I porti marittimi compresi nella rete sono conformi Progetti specifici a una delle categorie A, B e C definite come segue: A. porti marittimi d importanza internazionale: porti il cui volume annuale totale di traffico è pari o superiore a 1,5 milioni di tonnellate di merci o a 200 000 passeggeri che, salvo impossibilità, sono collegati a elementi terrestri della rete transeuropea dei trasporti e svolgono pertanto un ruolo fondamentale per il trasporto marittimo internazionale; Nell allegato III figurano, a titolo indicativo, i progetti, individuati dagli allegati I e II e dalle altre disposizioni della presente decisione, ai quali i Consigli europei di Essen del 1994 e di Dublino del 1996 hanno attribuito particolare importanza.»; 5) l allegato I è modificato come segue: a) Nell indice: il titolo della sezione 4 «Rete delle vie navigabi- li» è sostituito da: «Rete delle vie navigabili e porti di navigazione interna»; la sezione 5 è sostituita dal testo seguente: «Sezione 5: Porti marittimi Categoria A B. porti marittimi d importanza comunitaria non compresi nella categoria A: questi porti hanno un volume annuale totale di traffico di almeno 0,5 milioni di tonnellate di merci o tra 100 000 e 199 999 passeg- geri, sono collegati, salvo impossibilità, a elementi terrestri della rete transeuropea dei trasporti e sono dotati degli impianti di trasbordo necessari al trasporto marittimo a corto raggio; C. porti di accesso regionale: questi porti non soddisfano i criteri delle categorie A e B, ma sono ubicati 5.0. Europa in regioni insulari, periferiche o ultraperiferiche e collegano via mare tali regioni tra loro e/o con le 5.1. Mar Baltico regioni centrali della Comunità. 5.2. Mare del Nord

6.7.2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 185/3 5.3. Oceano Atlantico Oltre ai progetti inerenti ai collegamenti e ai porti di 5.4. Mar Mediterraneo parte occidentale navigazione interna di cui all allegato I, è considerato di interesse comune qualsiasi progetto di infrastruttura 5.5. Mar Mediterraneo parte orientale»; riguardante una o più delle categorie che seguono: nella sezione 7 «Rete di trasporto combinato» 1) accesso al porto per via navigabile; il punto 7.2 è soppresso; 2) infrastruttura portuale all interno dell area portuale; b) per quanto riguarda le carte corrispondenti alle 3) altre infrastrutture dei trasporti all interno delsezioni 4 e 5: l area portuale; la carta che illustra la sezione 4 è sostituita da 4) altre infrastrutture dei trasporti che collegano quelle che figurano nell allegato della presente il porto ai diversi elementi della rete transeuro- decisione. Tali carte individuano altresì i porti pea dei trasporti. di navigazione interna dotati di impianti di È considerato d interesse comune qualsiasi progetto trasbordo per il trasporto combinato e sostitui- riguardante i seguenti lavori: la costruzione e la scono la carta che illustra il punto 7.2, manutenzione di tutte le componenti del sistema generale dei trasporti aperto a tutti gli utenti all inter- sono inserite le carte che illustrano la sezione 5 no della zona portuale e dei collegamenti con la rete come illustrato nell allegato della presente decinazionale o internazionale di trasporto; rientrano in sione; particolare in tale contesto la infrastrutturazione 6) l allegato II è modificato come segue: primaria e la manutenzione di aree destinate a attività economiche e ad altri scopi connessi alle a) nella sezione 4 la parte relativa ai porti di navigaziocollegamenti stradali e ferroviari, la costruzione e la attività portuali, la costruzione e la manutenzione di ne interna è sostituita dal testo seguente: manutenzione, compreso il dragaggio, degli accessi «Porti di navigazione interna e degli altri specchi d acqua nel porto, la costruzione e la manutenzione degli ausili alla navigazione e dei I progetti d interesse comune devono riguardare sistemi di gestione del traffico di comunicazione e esclusivamente le infrastrutture aperte ad ogni utente d informazione nel porto e nei suoi accessi.»; su base non discriminatoria. b) la sezione 5 è sostituita dal testo seguente: «Sezione 5 Porti marittimi 1. Condizioni comuni ai progetti d interesse comune riguardanti i porti marittimi inclusi nella rete I progetti d interesse comune devono riguardare esclusivamente le infrastrutture aperte ad ogni utente su base non discriminatoria. È considerato d interesse comune qualsiasi progetto riguardante i seguenti lavori: la costruzione e la manutenzione di tutte le componenti del sistema generale dei trasporti aperto a tutti gli utenti all interno della zona portuale e dei collegamenti con la rete nazionale o internazionale di trasporto; rientrano in particolare in tale contesto la infrastrutturazione primaria e la manutenzione di aree destinate a attività economiche e ad altri scopi connessi alle attività portuali, la costruzione e la manutenzione di collegamenti stradali e ferroviari, la costruzione e la manutenzione, compreso il dragaggio, degli accessi e degli altri specchi d acqua nel porto, la costruzione e la manutenzione degli ausili alla navigazione e dei sistemi di gestione del traffico di comunicazione e d informazione nel porto e nei suoi accessi. 2. Specifiche dei progetti di interesse comune relativi alla rete portuale marittima Sono considerati di interesse comune i progetti rispondenti alle seguenti specifiche:

L 185/4 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 6.7.2001 Specifiche del progetto Categorie di porti I. Promozione del trasporto marittimo a corto raggio Infrastruttura necessaria per lo sviluppo del trasporto marittimo e marittimo-fluviale a corto raggio Progetti relativi ai porti della categoria A II. Accessi ai porti Accessi ai porti per mare o via navigabile Accessibilità permanente ai porti del Mar Baltico situati approssimativamente a 60 di latitudine nord e oltre, comprese le spese relative alle attrezzature destinate ai lavori per rompere il ghiaccio durante l inverno Creazione o miglioramento dell accesso all hinterland che collega il porto ai vari elementi della rete transeuropea di trasporto mediante collegamenti ferroviari, stradali o per via navigabile Adeguamento dell accesso esistente all hinterland che collega il porto ai vari elementi della rete transeuropea di trasporto mediante collegamenti ferroviari, stradali e per via navigabile Progetti relativi ai porti della categoria A e B Progetti relativi ai porti delle categorie A, B e C Progetti relativi ai porti della categoria A Progetti relativi ai porti delle categorie A e B III. Infrastruttura portuale all interno della zona portuale Adeguamento dell infrastruttura portuale per aumentare l efficienza intermodale Miglioramento dell infrastruttura portuale, in particolare nei porti insulari e nelle regioni periferiche e ultraperiferiche Sviluppo e installazione di sistemi di gestione e informativi, come ad esempio l EDI (interscambio di dati elettronici) o di altri sistemi di gestione elettronica del traffico merci e passeggeri che utilizzano tecnologie integrate Progetti relativi ai porti delle categorie A e B Progetti relativi ai porti della categoria C Progetti relativi ai porti delle categorie A, B e C Sviluppo degli impianti portuali di raccolta per i Progetti relativi ai porti delle categorie A, B e C» rifiuti c) il secondo e il terzo trattino della sezione 7 sono 7) l allegato III è modificato come segue: sostituiti dai seguenti: a) il titolo è sostituito dal testo seguente: «la realizzazione o la ristrutturazione di centri «Elenco dei quattordici progetti prescelti dai Consigli di trasferimento fra modi terrestri, compresa la europei di Essen del 1994 e di Dublino del 1996»; creazione nel terminale di strutture di trasbordo con la corrispondente infrastruttura, b) il punto n. 8 (Autostrada Lisbona-Valladolid) è sostituito dal testo seguente: la ristrutturazione delle zone portuali per sviluppare o migliorare il trasporto combinato fra i mezzi di trasporto marittimo e la ferrovia, le vie navigabili o la strada;»; «8. Collegamento multimodale Portogallo/Spagna con il resto dell Europa, con l adeguamento di collegamenti ferroviari, stradali, marittimi e aerei nei tre corridoi iberici seguenti:

6.7.2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 185/5 Galizia (La Coruña)/Portogallo (Lisbona), Articolo 2 Irún/Portogallo (Valladolid-Lisbona), corridoio sudoccidentale (Lisbona-Siviglia).». La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2001. Per il Parlamento europeo Per il Consiglio La Presidente Il Presidente N. FONTAINE M. WIMBERG

6.7.2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 185/7 ALLEGATO «ALLEGATO I SEZIONE 4 Rete delle vie navigabili e porti di navigazione interna

SCHEMA DELLA RETE TRANSEUROPEA DI TRASPORTO (Per il 2010) PORTI DI NAVIGAZIONE INTERNA E VIE NAVIGABILI INTERNE 02/2001 4.0 Vie navigabili Porti Esistenti Marittimi / Interni Ferrovie Strade Pianificate Interni con impianti di trasbordo per il trasporto combinato Altri porti interni Chilometri

SCHEMA DELLA RETE TRANSEUROPEA DI TRASPORTO (Per il 2010) PORTI DI NAVIGAZIONE INTERNA E VIE NAVIGABILI INTERNE 02/2001 4.1A Vie navigabili Porti Esistenti Pianificate Marittimi / Interni Interni con impianti di trasbordo per il trasporto combinato Altri porti interni Ferrovie Strade Chilometri

SCHEMA DELLA RETE TRANSEUROPEA DI TRASPORTO (Per il 2010) PORTI DI NAVIGAZIONE INTERNA E VIE NAVIGABILI INTERNE 02/2001 4.1B Vie navigabili Porti Esistenti Pianificate Marittimi / Interni Interni con impianti di trasbordo per il trasporto combinato Altri porti interni Ferrovie Strade Chilometri

SCHEMA DELLA RETE TRANSEUROPEA DI TRASPORTO (Per il 2010) PORTI DI NAVIGAZIONE INTERNA E VIE NAVIGABILI INTERNE 02/2001 4.2 Vie navigabili Porti Esistenti Pianificate Marittimi / Interni Interni con impianti di trasbordo per il trasporto combinato Altri porti interni Ferrovie Strade Chilometri

SCHEMA DELLA RETE TRANSEUROPEA DI TRASPORTO (Per il 2010) PORTI DI NAVIGAZIONE INTERNA E VIE NAVIGABILI INTERNE 02/2001 4.3 Vie navigabili Porti Esistenti Pianificate Marittimi / Interni Interni con impianti di trasbordo per il trasporto combinato Altri porti interni Ferrovie Strade Chilometri

SCHEMA DELLA RETE TRANSEUROPEA DI TRASPORTO (Per il 2010) PORTI DI NAVIGAZIONE INTERNA E VIE NAVIGABILI INTERNE 02/2001 4.4 Vie navigabili Porti Esistenti Pianificate Marittimi / Interni Interni con impianti di trasbordo per il trasporto combinato Altri porti interni Ferrovie Strade Chilometri

SCHEMA DELLA RETE TRANSEUROPEA DI TRASPORTO (Per il 2010) PORTI DI NAVIGAZIONE INTERNA E VIE NAVIGABILI INTERNE 02/2001 4.5 Vie navigabili Porti Esistenti Pianificate Marittimi / Interni Interni con impianti di trasbordo per il trasporto combinato Altri porti interni Ferrovie Strade Chilometri

6.7.2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 185/23 SEZIONE 5 Porti marittimi Categoria A

SCHEMA DELLA RETE TRANSEUROPEA DI TRASPORTO (Per il 2010) PORTI MARITTIMI CATEGORIA A 02/2001 5.0 1:19000000 Vie navigabili Porti Esistenti Pianificate Marittimi Marittimi/Interni Ferrovie Strade Chilometri

SCHEMA DELLA RETE TRANSEUROPEA DI TRASPORTO (Per il 2010) PORTI MARITTIMI CATEGORIA A 02/2001 5.1 Vie navigabili Porti Marittimi Marittimi/Interni Esistenti Pianificate Ferrovie Strade Chilometri

SCHEMA DELLA RETE TRANSEUROPEA DI TRASPORTO (Per il 2010) PORTI MARITTIMI CATEGORIA A 02/2001 5.2 Vie navigabili Porti Esistenti Pianificate Marittimi Marittimi/Interni Ferrovie Strade Chilometri

SCHEMA DELLA RETE TRANSEUROPEA DI TRASPORTO (Per il 2010) PORTI MARITTIMI CATEGORIE A 02/2001 5.3 Esistenti Vie navigabili Pianificate Porti Marittimi Marittimi/Interni Ferrovie Strade Chilometri

SCHEMA DELLA RETE TRANSEUROPEA DI TRASPORTO (Per il 2010) PORTI MARITTIMI CATEGORIE A 02/2001 5.4 Vie navigabili Porti Esistenti Pianificate Marittimi Marittimi/Interni Ferrovie Strade Chilometri

SCHEMA DELLA RETE TRANSEUROPEA DI TRASPORTO (Per il 2010) PORTI MARITTIMI CATEGORIE A 02/2001 5.5 1:6000000 Vie navigabili Porti Esistenti Pianificate Marittimi Marittimi/Interni Ferrovie Strade Chilometri

L 185/36 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 6.7.2001 Dichiarazione della Commissione Alla prossima revisione della decisione 1692/96/CE la Commissione intende includere nella sua proposta l Elbe-Lübeck Kanal e il Twente-Mittelandkanal come elementi della rete di vie navigabili interne.