CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato TURCO

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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1063-A-bis PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato TURCO Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale Presentata il 28 maggio 2013 (Relatore di minoranza: BONAFEDE)

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati ONOREVOLI COLLEGHI! La proposta alternativa in tema di disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale è volta, appunto, a disciplinare il risarcimento del danno non patrimoniale (modificando a tal fine il codice civile, le relative disposizioni di attuazione e il codice delle assicurazioni private nonché introducendo in allegato una serie di tabelle per la determinazione del risarcimento), uniformandone il quadro normativo ed assicurando in tal modo maggiore omogeneità nelle liquidazioni attraverso il recepimento per via legislativa degli orientamenti della Corte di cassazione, che ha introdotto il principio della necessità di applicare su tutto il territorio nazionale un unico criterio di liquidazione, da ritenersi equo, costituito dalle cosiddette «tabelle di Milano», con la sentenza della III sezione, 7 giugno 2011, n. 12408. Una proposta che riprende, con minimi aggiustamenti, il testo base approvato dalla Commissione giustizia in seguito ad un approfondito esame, caratterizzato dalla costituzione di un comitato ristretto e da un accurata indagine conoscitiva, svoltosi nel corso di un triennio sulla base dell originaria formulazione della proposta di legge Bonafede n. 1063. Testo che aveva raccolto vasti e trasversali consensi da parte di studiosi ed operatori della giustizia per le utili soluzioni che venivano proposte ad annosi problemi interpretativi e giurisprudenziali, e che risultano del tutto disattesi, se non traditi, dal testo licenziato dalla Commissione giustizia(atto Camera n. 1063- A). Operando un rapido excursus giuridiconormativo, ad oggi l articolo 2059 del codice civile si limita a prevedere che il danno non patrimoniale debba essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge. La predetta disposizione non fornisce, quindi, una precisa definizione del danno in questione con riferimento al rapporto tra il danno biologico considerato come danno alla salute in senso stretto ed il danno morale ed esistenziale. Tale insufficiente determinazione della definizione del danno non patrimoniale ha di pari passo generato una pluralità di criteri ai fini della quantificazione dello stesso. Pertanto, la liquidazione del danno non patrimoniale (che, in quanto equitativo, si presta ontologicamente a interpretazioni difformi) è stata costantemente caratterizzata da una notevole diversità dei criteri di valutazione da parte degli uffici giudiziari sul territorio, con il risultato sia di una estrema incertezza nell individuazione di parametri oggettivi di riferimento sia di un applicazione della legge lesiva della parità di trattamento tra i cittadini. Come ricordato, al fine di contrapporre uniformità di giudizio alle indicate disparità valutative, è intervenuta più volte la Corte di cassazione. Il percorso della giurisprudenza di legittimità, avviato nel 2008, è culminato con la citata sentenza della III sezione n. 12408 del 2011, che ha introdotto il principio della necessità di applicare su tutto il territorio nazionale un unico criterio di liquidazione, da ritenersi equo, costituito dalle cosiddette «tabelle di Milano», adottato come tale dalla giurisprudenza della Corte. Concretamente, la proposta alternativa, oltre a riformulare la definizione del danno non patrimoniale, determina i criteri di quantificazione del risarcimento e fornisce rilevanza normativa alle «Tabelle di Milano», conseguentemente adeguando le previsioni risarcitorie per RCA contenute nel codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, segnatamente agli articoli 138 e 139. L articolo 1 modifica il codice civile disponendo la riscrittura dell articolo 2059 (danno non patrimoniale) e l aggiunta dei successivi articoli 2059-bis (risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione del diritto alla salute) e 2059-ter

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati (risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione di altri diritti). Il nuovo articolo 2059 sancisce che la risarcibilità si configura quando il fatto illecito abbia leso interessi o valori della persona costituzionalmente tutelati. E che, quindi, il risarcimento del danno non patrimoniale ha ad oggetto sia la sofferenza morale interiore sia l alterazione degli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto leso. Conseguentemente, l articolo 2059-bis dispone che la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente all integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito sia determinata in base alle tabelle (di Milano) allegate, inserite al successivo articolo 84-bis (vedi articolo 2) delle disposizioni per l attuazione del codice civile, e che la sofferenza morale possa essere liquidata se provata in una percentuale dello stesso equitativamente determinata dal giudice. Conclusivamente, l articolo 2059-ter precisa che il risarcimento per danni diversi dal diritto alla salute è determinato dal giudice secondo criteri previsti dalla legge o, in mancanza di essi, per via equitativa. L articolo 2 (alternativo all articolo 1 del testo licenziato dalla Commissione) introduce il menzionato articolo 84-bis delle disposizioni attuative del codice civile riferite all articolo 2059-bis e ne indica il risarcimento in base alle «Tabelle di Milano». Al secondo comma, stabilisce direttamente, in caso di morte del danneggiato, un risarcimento del danno non patrimoniale da quest ultimo subìto per il periodo intercorso tra l evento lesivo e la morte quantificato nell 80 per cento di quello indicato nelle tabelle per le lesioni permanenti. Risarcimento (da danno «tanatologico») che si aggiunge a quello cui hanno diritto gli eredi per la perdita del congiunto e separatamente liquidato (vedi articolo 3). In base al terzo comma del nuovo articolo 84-bis, il giudice può aumentare o diminuire il risarcimento previsto dalle tabelle apprezzate le condizioni soggettive del danneggiato quando la menomazione accertata abbia inciso tra la lesione e la morte, «su specifici aspetti dinamico-relazionali personali» della vittima. Al quarto ed ultimo comma, l articolo 84-bis, a fini di uniformità risarcitoria dei danni non patrimoniali alla salute (articolo 2059-bis) e lesivi di altri diritti (articolo 2059-ter), prevede che il Ministero della giustizia provveda alla pubblicazione, nel gennaio di ogni anno, delle sentenze in materia emesse nell anno precedente. L articolo 3 detta la disciplina del risarcimento del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, che dovrà essere determinato in base a una tabella contenuta nell allegato 2 alla proposta di legge. L allegato riproduce fedelmente l ammontare dei risarcimenti per la perdita di un congiunto stabiliti dalle tabelle di Milano. Il giudice può altresì ricomprendere nel risarcimento anche altri soggetti conviventi non compresi nella tabella. Anche per tali ipotesi, per finalità di uniforme valutazione dei danni non patrimoniali è previsto, in capo al Ministero della giustizia, un obbligo di pubblicazione annuale delle sentenze. L articolo 4 come precedentemente indicato reca una riformulazione sia dell articolo 138 che dell articolo 139 del codice delle assicurazioni private, disposizioni attualmente relative, rispettivamente, al risarcimento del danno biologico di «non lieve entità» e di «lieve entità». Le due disposizioni sono sostituite dai nuovi articoli 138, ora rubricato «Danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona», e 139, rubricato «Danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona», i quali in coerenza con la riforma introdotta rimandano, ai fini del quantum risarcitorio relativo ai danni non patrimoniali (tutti i danni, compresi quelli derivanti da sinistri stradali e da circolazione dei natanti, nonché da professione sanitaria, di cui all articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189) alle tabelle (di Milano) di cui all allegato A annesso alle disposizioni per l attuazione del codice civile.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati Per i danni temporanei di cui all articolo 138, la tabella allegata prevede, per ciascun giorno di inabilità assoluta, un risarcimento da 96 a 145 euro. In caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta dalle medesime tabelle per ciascun giorno. Per entrambe le tipologie di danno ricorre la formula che prevede un possibile aumento fino al 50 per cento del danno liquidato in base alle tabelle a seguito di equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato da parte del giudice, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali. L articolo 5 detta, infine, le disposizioni transitorie e finali: l abrogazione delle vigenti tabelle per la determinazione del danno tra 1 e 9 punti di invalidità; l applicabilità delle disposizioni della proposta di legge alle fattispecie per cui il danno non è ancora stato liquidato per via transattiva o con sentenza alla data di entrata in vigore; la previsione che gli importi delle tabelle in allegato siano aggiornati annualmente dal Ministro della salute, non più al Ministro dello sviluppo economico, in base alle variazioni ISTAT. Alfonso BONAFEDE, Relatore di minoranza.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*) (ai sensi dell articolo 79, comma 12, del Regolamento) ARTICOLO 1. (Modifiche al codice civile in materia di danno non patrimoniale). 1. L articolo 2059 del codice civile è sostituito dai seguenti: «ART. 2059. (Danno non patrimoniale). Il danno non patrimoniale è risarcibile qualora il fatto illecito abbia leso interessi o valori della persona costituzionalmente tutelati. Il risarcimento del danno non patrimoniale ha ad oggetto sia la sofferenza morale interiore sia l alterazione degli aspetti dinamicorelazionali della vita del soggetto leso. ART. 2059-bis. (Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione del diritto alla salute). Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente all integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medicolegale, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, è determinato in base ai criteri di cui all articolo 84-bis delle disposizioni per l attuazione del presente codice. La sofferenza morale può essere liquidata, se allegata e provata, in una percentuale del danno biologico, da determinare equitativamente da parte del giudice. ART. 2059-ter. (Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione di altri diritti). Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di interessi o valori della persona tutelati dalla Costituzione e diversi dal diritto alla salute è determinato dal giudice secondo i criteri di valutazione previsti dalla legge. In assenza dei criteri di valutazione previsti dalla legge, il giudice determina il risarcimento del danno non patrimoniale di cui al primo comma mediante valutazione equitativa». ARTICOLO 2. (Introduzione dell articolo 84-bis e dell allegato A delle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie). 1. Nella sezione IV del capo I delle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, di seguito denominate «disposizioni per l attuazione del codice civile», dopo l articolo 84 è aggiunto il seguente: «ART. 84-bis. (Determinazione del danno non patrimoniale). La determinazione del danno non patrimoniale di cui all articolo 2059-bis del codice è effettuata in base alle tabelle di cui all allegato A alle presenti disposizioni per l attuazione del codice. (*) Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della Commissione.

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati In caso di morte del soggetto danneggiato, il risarcimento del danno non patrimoniale da quest ultimo subìto è stabilito nella misura dell 80 per cento del danno non patrimoniale indicato nelle tabelle di cui al primo comma. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata abbia inciso, nel periodo intercorso tra la lesione e la morte, in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere dal giudice aumentato o diminuito. Al fine di favorire l uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui agli articoli 2059-bis e 2059-ter del codice, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di una raccolta di sentenze emesse nell anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali». 2. Alle disposizioni per l attuazione del codice civile è aggiunto, in fine, l allegato A, di cui all allegato 1 annesso alla presente legge. (Alternativo all articolo 1 del testo della Commissione) ARTICOLO 3. (Determinazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale). 1. Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale derivante dalla lesione all intangibilità e all inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell ambito della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà familiari è determinato in base alla tabella di cui all allegato 2 annesso alla presente legge. 2. Con equo e motivato apprezzamento, può essere risarcito anche il danno a rapporti parentali o di convivenza non compresi nell allegato 2 di cui al comma 1. 3. Al fine di favorire l uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di una raccolta di sentenze emesse nell anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali. ARTICOLO 4. (Modifica degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di danno biologico). 1. Gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: «ART. 138. (Danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona). 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona, incluse quelle derivanti da sinistri conseguenti

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in misura corrispondente a ciascun giorno di inabilità assoluta in base alle tabelle di cui all allegato A alle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318. In caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta dalle medesime tabelle per ciascun giorno. 2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, l ammontare del danno determinato ai sensi del comma 1 può essere dal giudice aumentato o diminuito fino al cinquanta per cento. ART. 139. (Danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona). 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona, incluse quelle derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in base alle tabelle di cui all allegato A alle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318. 2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, l ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere dal giudice aumentato o diminuito fino al cinquanta per cento». ARTICOLO 5. (Disposizioni transitorie e finali). 1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2016, recante «Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti», è abrogato. 2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le fattispecie in cui il risarcimento del danno non è stato già determinato in via transattiva ovvero non è stato ancora liquidato dal giudice con sentenza, anche non passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge medesima. 3. Gli importi indicati nelle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della salute, in misura corrispondente alla variazione dell indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Alternativo all articolo 2 del testo della Commissione)

Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati Allegato 1 (Articolo 2, comma 2)

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Atti Parlamentari 38 Camera dei Deputati

Atti Parlamentari 39 Camera dei Deputati Allegato 2 (Articolo 3, comma 1)

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