Contabilizzazione Termotecnica Pompe di Industriale. Veronafiere 19 ottobre Gli atti dei convegni e più di contenuti su

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Contabilizzazione Termotecnica Pompe di Industriale Calore Calore Veronafiere 19 ottobre 2017 Gli atti dei convegni e più di 8.000 contenuti su www.verticale.net

Contabilizzazione indiretta: le premesse fondamentali per un corretto rilevamento dei costi Montaggio e determinazione del fattore K. Consigli pratici dopo l entrata in vigore del Dlgs 141 nel luglio 2016 V. 1.4 19 ottobre 2017 Verona 1

p.i. Klaus Heufler Direttore Tecnico della Oilcontrol di Bolzano Relatore Mail: klaus.heufler@oilcontrol.it 2

Introduzione Il perché della ripartizione delle spese per il riscaldamento e l acqua calda sanitaria secondo i consumi individuali: E necessario incentivare al risparmio, poiché chi è a conoscenza che il proprio consumo si riversa direttamente su ciò che dovrà pagare, utilizzerà in modo più razionale l energia cercando di evitare gli sprechi. Pertanto il fine non è quello di inventare calcoli matematici complicati e apparentemente perfetti (talvolta anche non possibili), ma semplicemente di incoraggiare un consumo razionale dell energia nel modo più semplice, equo ed economico possibile. E solo questo che la Direttiva Europea chiede ai suoi Stati Membri e quindi anche all Italia! Purtroppo la burocrazia eccessiva e il relativo aumento dei costi dimorano costantemente nel nostro paese V. 1.4 3

Installazione: professionalità e garanzia di una corretta installazione e messa in funzione Un azienda professionale per il servizio di contabilizzazione deve porre la massima cura, la massima serietà nell installazione dei dispositivi di contabilizzazione, nell identificazione dei corpi scaldanti e nell elaborazione dei servizi connessi. Questo si traduce in: Qualità Trasparenza Garanzia del dato rilasciato Non dimenticarsi MAI che si stanno gestendo i soldi delle famiglie!! V 1.4 4

Dispositivi per il rilevamento dei consumi: breve riassunto dei ripartitori Norma Europea di riferimento: UNI EN 834 V 1.4 5

Dispositivi per il rilevamento dei consumi: Ripartitori l importanza FONDAMENTALE del coefficiente K Temperaura dell ambiente Temperatura della superficie del radiatore K = Kc x Kq [x Kt] Consumo rilevato 50 C Superfici scaldanti con identiche temperature 80 C Fattore Kc = esprime il coefficiente dell accoppiamento termico deve essere fornito dal produttore del ripartitore e deve essere determinato in laboratorio Fattore Kq = coefficiente che esprime la potenza nominale del radiatore (secondo UNI EN 442-2 - se questo non è disponibile da parte del produttore, l utilizzo del metodo come quello dimensionale non è conforme alla UNI EN 834!!) V 1.4 6

Dispositivi per il rilevamento dei consumi : Ripartitori l importanza FONDAMENTALE della qualità per un rilevamento dei consumi affidabile Criteri FONDAMENTALI: Installazione del ripartitore seguendo in tutti i dettagli quanto indicato dal produttore: solo questo garantisce un rilevamento dei consumi affidabile. Per esempio, incollare il ripartitore sul radiatore è esplicitamente vietato dalla norma UNI EN 834 (eccetto casi assolutamente eccezionali) Determinazione del coefficiente K in modo professionale e preciso: la ditta Oilcontrol, al fine di determinare la potenza nominale di un radiatore presente, si serve di banche dati con decine di migliaia di radiatori registrati identificando nel modo più preciso possibile tale radiatore. V 1.4 7

Dispositivi per il rilevamento dei consumi: Ripartitori l importanza FONDAMENTALE della qualità per un rilevamento dei consumi affidabile Per il cliente finale, prendiamo ad esempio un condominio, l individuazione di una società di servizi e installazione di ripartitori di alta qualità non è un compito facile. Come può fare? Richiedere che i dispositivi siano installati in stretta osservanza della norma UNI EN 834 rispettando tutti i particolari ivi previsti. Richiedere che i coefficienti K vengano determinati in stretta osservanza della norma UNI EN 834. Assicurarsi che la ditta incaricata per l installazione sia abilitata (comunicazione MISE giugno 2016: l attività di installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore e delle valvole termostatiche rientra nelle attività di installazione dell impianto di riscaldamento, quindi l attività di installazione di questi apparecchi resta di esclusivo appannaggio delle imprese abilitate all esercizio specificato dalla lettera c) del suddetto DM 37/2008.) Richiedere una dichiarazione di conformità con riferimento alla norma UNI EN 834 per i punti sopra indicati! V 1.4 8

Dispositivi per il rilevamento dei consumi: Ripartitori scala prodotti oppure scala unitaria? Spesso si sostiene che l avere i coefficienti K programmati direttamente nel ripartitore voglia dire avere più trasparenza. Si tratta però di una discussione più che altro filosofica, visto che tutte e due le procedure hanno i loro vantaggi e svantaggi. Quindi la decisione sul metodo da preferire deve essere lasciata all assemblea (anche in conformità alla norma UNI EN 834, che prevede esplicitamente ambedue i sistemi) I radiatori 1 e 2 sono identici V 1.4 9

Dispositivi per il rilevamento dei consumi: Ripartitori metodo impreciso? Conclusione: le differenze tra i due sistemi per il rilevamento dei consumi sono trascurabili (anche tenendo presente le incertezze massimali ammesse dei contatori per energia termica parte volumetrica + termo-sensori + centralina) Tuttavia, questo solo a CONDIZIONE che i dispositivi vengano installati a regola d arte 1) e i coefficienti di correzione K siano determinati in modo preciso. Gli errori fatti sia nell istallazione sia nella determinazione dei singoli fattori possono essere di grandezze indefinite (anche ben oltre il 100%) e si riversano direttamente sulla bolletta di fine anno! 1) Questo vale anche per i contatori d energia! V 1.4 10

Dispositivi per il rilevamento dei consumi: Anche l acqua calda sanitaria (ACS), se centralizzata, deve essere ripartita secondo i consumi! Oggi anche tutti i contatori per l acqua sono disponibili con telelettura! Direttiva MID verifica periodica: Contatori per acqua meccanici : entro 10 anni Contatori per acqua statici e venturimetrici: entro 13 anni V 1.4 11

Dispositivi per il rilevamento dei consumi: Oggi tutti i dispositivi, sia per la contabilizzazione del calore (contatori di energia termica e ripartitori) sia per l ACS possono essere teleletti Dai sistemi walk by alla trasmissione dati via GSM e portali online con numerose informazioni utili disponibili per l utente finale V 1.4 12

I benefici della contabilizzazione L inquilino paga in relazione a ciò che consuma L inquilino ha un risparmio medio del 15-20% sui consumi ottenuti precedentemente all installazione dell impianto di contabilizzazione Beneficio all ambiente per minore emissione da parte degli impianti di riscaldamento Consapevolezza maggiore del mantenimento della temperatura nella propria abitazione Possibilità di lasciare acceso l impianto centralizzato per 24h! V 1.4 13

DLgs 141/2016 Decreto correttivo - riassunto Il nuovo decreto ha introdotto alcune modifiche rispetto al DLgs 102/2014: Chiarimenti in merito alle definizioni dei contatori di fornitura e dei contatori individuali Conferma dell'obbligo di installazione dei contatori/ripartitori, a meno che l'installazione non risulti efficiente in termini di costi con riferimento alla norma UNI EN 15459 L'applicazione della norma UNI 10200 diventa facoltativa nei seguenti casi: Nei condomini dove l'installazione dei dispositivi sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore del Decreto e sia già stata già effettuata la ripartizione delle spese In presenza di differenze di fabbisogno termico per m² tra le unità immobiliari superiori al 50% Quando la norma 10200 non sia applicabile. Sono previste sanzioni (min. 500,00 max. 2.500,00) per i proprietari di ogni unità immobiliare che non installino i dispositivi previsti e per il condominio stesso. V. 1.4 14

DLgs 141/2016 Decreto correttivo deroga alla UNI 10200 L osservanza della norma UNI 10200 è diventata facoltativa, come per esempio nella quasi totalità degli edifici di non recente costruzione: basta una semplice relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato per avere l esonero dall applicazione della norma. E' stata quindi ridata la piena libertà all assemblea del condominio di decidere il metodo di ripartizione dei costi d esercizio per il riscaldamento e l acqua calda sanitaria. Unica condizione che rimane è che almeno il 70% dei costi totali venga attribuito agli effettivi prelievi volontari. V 1.4 15

Metodi di contabilizzazione: UNI 10200 Pur conservando alcuni punti positivi, essa è: Complicata e costosa la norma stessa, di circa 100 pagine, può essere solo acquistabile a 98. Non trasparente, perché i calcoli e le stime sono complicati nella valutazione per qualsiasi utente normale questi infatti deve semplicemente far fede a tutte le stime presentate. Poiché l attribuzione dei costi involontari avviene secondo i fabbisogni (originari) delle singole unità, questo crea (giustamente) forti contestazioni, in quanto alcune utenze vengono notevolmente avvantaggiate a scapito di altre (in media poche) considerevolmente svantaggiate! Questo conseguentemente risulta contro lo spirito della Direttiva Europea il cui fine è incentivare gli accorgimenti sulle parti comuni per ottenere un risparmio energetico (a es. la coibentazione del tetto): infatti, l avvantaggiare mediamente la maggioranza delle unità avrà come conseguenza che queste non avranno alcun interesse per l intervento. V 1.4 16

Metodi di contabilizzazione: Il Metodo Europeo È chiamato così perché è il metodo applicato nella maggioranza dei paesi europei trasparente: è facilmente comprensibile per tutti non servono interventi costosi da parte di professionisti o aziende esterne per i progetti di contabilizzazione, per calcolare coefficienti e/o fabbisogni per la fatturazione di fine anno, ecc. rispetta l aspetto sociale che caratterizza un riscaldamento centralizzato : potendo suddividere i costi fissi secondo criteri come i millesimi di proprietà di superficie riscaldata, queste spese vengono ripartite in modo uguale a tutte le utenze. Svantaggio: la legge non permette di superare il 30% dei costi totali da attribuire come fissi. (tuttavia nemmeno il metodo previsto dalla UNI 10200 in genere lo supera). V 1.4 17

Metodi di contabilizzazione: confronti Fonte «Studio Tecnico RedHat»: grafico che rappresenta le differenze tra i millesimi di fabbisogno e i millesimi secondo superficie in un condominio reale: l edificio è composto da 42 appartamenti suddivisi in 2 scale (A e B). Nell'edificio, si considera che il primo piano sia soprastante a box e locali non riscaldati. Questo fa notare che non solo l'ultimo piano presenti rilevanti millesimi di fabbisogno, ma anche i primi piani soprastanti i locali non riscaldati, come è ovvio che sia. Grafico che facilita la comprensione delle differenze tra i vari metodi di ripartizione dei cosiddetti costi fissi V 1.4 18

Metodi di contabilizzazione: procedura consigliata Farsi sempre redigere la perizia tecnica asseverata che documenta che nell edificio polifunzionale (condominio) esistono differenze di fabbisogno termico per m² tra due u.i. superiori al 50%: Perizia in genere a bassissimo costo, dato che possono essere prese in considerazione solo due u.i. dove già in anticipo si sa che i fabbisogni sono superiori. Alcune aziende già prevedono per i loro clienti tale perizia a titolo gratuito. Come ditta specializzata del settore, la Oilcontrol è abilitata a redigere questa certificazione tramite i loro tecnici abilitati. Tutela contro eventuali sanzioni, contestazioni, ecc., anche se il condominio adotta solo in parte la UNI 10200 o non la prende per nulla in considerazione. Fare approvare dall assemblea i metodi di ripartizione che desidera adottare e consigliare che questa deleghi l Amministrazione a decidere secondo le regole della tecnica in caso di imprevisti durante l esercizio (eventuali stime necessarie per rottura apparecchi, dati di lettura per singole u.i. non disponibili per malafede e non, cambi utenza, ecc.). V 1.4 19

DLgs 141/2016 Decreto correttivo E' ancora obbligatorio ripartire i cosiddetti costi fissi in base ai millesimi di fabbisogno calcolati da un tecnico abilitato? No. Nel caso in cui si deroghi dalla norma UNI 10200, cosa che accade spesso, il legislatore non prevede su che base debbano essere ripartiti i cosiddetti costi fissi : ad esempio, possono essere utilizzati i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure le potenze installate o un altro metodo scelto dall assemblea. Si possono continuare a utilizzare i millesimi di riscaldamento adoperati in precedenza nel condominio per la ripartizione dei costi fissi delle spese di riscaldamento. V. 1.4 20

DLgs 141/2016 Decreto correttivo Un condominio può installare i ripartitori di costi di riscaldamento invece dei contatori di calore, anche se l installazione di questi ultimi sia tecnicamente possibile? Si, a condizione che un tecnico abilitato accerti mediante una relazione tecnica (anche non asseverata) che l installazione di contatori di calore non sia efficiente in termini di costi rispetto ai risparmi energetici potenziali. (Riferimento per la metodologia di calcolo UNI EN 15459 FACOLTATIVO) Chi aveva già provveduto all istallazione dei dispositivi (contatori di energia termica. Ripartitori, ecc.) prima dell entrata in vigore del DLgs 141/2016 e abbia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese, può continuare a suddividere come prima? Si le disposizioni (applicazione della UNI 10200 e/o alla deroga con il 50% di fabbisogno di differenza) sono FACOLTATIVE se in data 26 luglio 2016 si aveva già ripartito le spese secondo i consumi. (vedasi anche la perizia legale a disposizione su richiesta e/o sul sito ANCCA. V. 1.4 21

DLgs 141/2016 Decreto correttivo Questioni risolte dopo i chiarimenti in giugno 2017 da parte del MISE L inefficienza in termini di costi deve essere provata per ciascuna unità immobiliare oppure per tutto il condominio? La perizia tecnica deve essere fatta con riferimento a tutto il condominio o edificio polifunzionale. La condizione di inefficienza in termini di costi indicata nella legge non può riferirsi ad una singola unità immobiliare e quindi esimere eventualmente tale unità dall installazione dei dispositivi previsti e dalla conseguente suddivisione dei costi secondo i consumi individuali. (Risposta 12) Unico riferimento per la metodologia di calcolo: UNI EN 15459 Esiste un quorum minimo assembleare per deliberare un criterio di riparto degli importi in presenza di termoregolazione e contabilizzazione? Si. Tale criterio è sancito dall art. 26 comma 5 della Legge n. 10/1991 che dispone di fare riferimento al comma 2 dell articolo 1120 del Codice Civile, ove si prevede che la decisione sia assunta con la maggioranza degli intervenuti in assemblea, rappresentanti di almeno la metà del valore dell edificio V. 1.4 22

DLgs 141/2016 Decreto correttivo Questioni risolte dopo i chiarimenti in giugno 2017 da parte del MISE E obbligatorio produrre una diagnosi energetica dell edificio ai fini dell attuazione delle disposizioni in materia di contabilizzazione del calore previste dall articolo 9 del D.lgs. n. 102/2014? No. (Risposta 3) Un edificio di un unica proprietà che, a prescindere dal fatto che la destinazione d uso sia unica o meno, abbia la necessità di ripartire le spese energetiche con più locatari, è da considerarsi un edificio soggetto all obbligo di adeguamento a quanto previsto dall articolo 9 del D.lgs. n. 102/2014? Si. Il D.lgs. n. 102/2014 definisce l edificio polifunzionale come un edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata, di conseguenza vi è la necessità di ripartire la spesa per la fattura dell'energia acquistata, indipendentemente dalla proprietà del fabbricato (Risposta 4) V 1.4 23

DLgs 141/2016 Decreto correttivo Questioni risolte dopo i chiarimenti in giugno 2017 da parte del MISE Esiste un obbligo di suddivisione delle spese secondo UNI 10200 in assenza di dispositivi di contabilizzazione (sottocontatori) o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore? No. (Risposta 6) L obbligo di contabilizzazione del calore è previsto anche per gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria (ACS)? Sì. Tale obbligo è previsto dall art. 9 comma 5, lettera b) del D.lgs. n.102/2014. (Risposta 8) In un edificio, il proprietario dell abitazione all ultimo piano ha modificato l impianto condominiale a colonne montanti, trasformandolo da radiatori a pavimenti radianti. Tale situazione rende impossibile l installazione dei ripartitori negli altri appartamenti? No. Il proprietario dell ultimo piano dovrà dotarsi di opportuni contabilizzatori diretti, come previsti dal comma 5, lettera b) dell art. 9, mentre per la restante parte del condominio è possibile installare un sistema di termoregolazione e contabilizzazione indiretto, come previsto dal comma 5, lettera c) del D.lgs. n. 102/2014. (Risposta 11) V 1.4 24

DLgs 141/2016 Decreto correttivo Questioni risolte dopo i chiarimenti in giugno 2017 da parte del MISE Nel conteggio di fine anno dei consumi rilevati, è ammesso per legge prevedere i cosiddetti "fattori di compensazione" per l'ubicazione sfavorevole di singole unità immobiliari? No. La normativa non prevede la possibilità di utilizzo di fattori di compensazione. (Risposta 13) L installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione consente il funzionamento dell impianto termico per tutte le 24 ore? Il funzionamento dell impianto termico per una durata giornaliera superiore alle ore di cui all articolo 4, comma 2, DPR 74/2013, è consentita solo se si ricade in una delle condizioni di cui al comma 6 dello stesso articolo. In particolare, nel caso di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, è consentito il funzionamento dell impianto termico per tutte le 24 ore soltanto se presente un programmatore che consenta la regolazione della temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore (Risposta 16) V 1.4 25

DLgs 141/2016 Decreto correttivo Questioni risolte dopo i chiarimenti in giugno 2017 da parte del MISE In relazione all articolo 9, comma 5, lettera d), del D.lgs. n. 102/2014, com è calcolata la differenza di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio al fine di verificare se questa superi il 50 per cento? La procedura suggerita 1) per la verifica del calcolo delle differenze di fabbisogno delle singole unità immobiliari è di tipo iterativo, come di seguito indicato: calcolo del fabbisogno ideale di energia termica utile di due unità immobiliari (si consiglia di iniziare il calcolo dalle due unità che per esposizione e posizione potrebbero avere evidenti differenze di fabbisogni ideali); confronto dei fabbisogni per metro quadro tra le due unità immobiliari suddette e determinazione della relativa differenza. La formula da utilizzarsi è la seguente: (Fabbisogno termico massimo Fabbisogno termico minimo)/ Fabbisogno termico massimo 2) Se la differenza suddetta è inferiore al 50%, allora si procederà a valutare il fabbisogno ideale di energia termica utile di altre unità immobiliari al fine di verificare se questa superi il 50 per cento. (Risposta 17) 1) Si evidenzia che è una procedura suggerita e quindi non cogente! Quindi al tecnico abilitato è lasciata piena libertà a procedere con metodi per determinare i fabbisogni che sono secondo le regole di buona pratica 2) È assolutamente ridicolo (senza alcuna giustificazione tecnica) che la formula indicata (anche se solo a titolo suggerito) debba essere quella scritta nella risposta, la quale afferma in pratica che da 100 a 150 non esiste una differenza del 50% perché si dovrebbe calcolare «dall alto in basso». Peccato che però questo la legge 102 non lo dica! È evidente che questa sia una concessione ad una richiesta interessata da parte di lobby potenti che in questo modo lede pesantemente i diritti dei consumatori. ANCCA ha già contestato la presenza di questa formula V 1.4 26

DLgs 141/2016 Decreto correttivo: Sostenevamo il giusto! Siamo orgogliosi del fatto che finalmente sia stato affermato giusto quanto già comunicato nell ottobre 2016 (vedasi info sul sito ANCCA.org) nel documento dello Studio Legale dell Avv. Glaviano. Questo, nonostante ingenti pressioni mediatiche che volevano per forza sostenere le interpretazioni contrarie. Viene confermata ulteriormente la nostra serietà nel divulgare una corretta informazione per la difesa del consumatore finale! V 1.4 27

Aggiornamento d ufficio della Norma UNI 10200:2013 -> 10200:2015 Perché? Al fine di eliminare ogni eventuale possibilità di contrasto con le norme Europee, la nuova edizione della norma contiene le seguenti modifiche rispetto alla precedente versione (UNI 10200:2013): è stata cancellata la prima frase del terzo capoverso del punto 5.1.3: I dispositivi utilizzati in caso di contabilizzazione indiretta, nella fattispecie i ripartitori, devono essere programmati in funzione delle caratteristiche e della potenza termica dei corpi scaldanti su cui vengono installati. Questo allo scopo di chiarire la possibilità di utilizzo di tutte le tipologie di ripartitori conformi alla norma Europea UNI EN 834; è stata cancellata la frase di cui al secondo comma del punto D.1 dell appendice D: la programmazione dei ripartitori, ai fini del progetto dell impianto di contabilizzazione indiretta. Questo allo scopo di non essere in conflitto con la norma UNI EN 834 per la determinazione del Kq (le potenze nominali dei radiatori) che in effetti non prevede simili metodologie come «il metodo dimensionale» il quale può portare a gravi errori nella determinazione dei consumi. V. 1.4 28

Il fine della contabilizzazione non è quello di inventare calcoli matematici complicati e apparentemente perfetti (talvolta anche non possibili), ma semplicemente di incoraggiare un consumo razionale dell energia nel modo più semplice, equo ed economico possibile! 29