Movimento 5 Stelle. Gruppo Assembleare Reglona Emllla-Romagna. REGIONE EMILlA ROMAGNA X LEGISLATURA 48 O 1. Progetto di legge regionale

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Regione Emilia-Romagna Assemblea legislativa Fascicolo: 2017.2.2.1.30 AL/2017/29541 del 15/06/2017 OGGETTO 4801 Movimento 5 Stelle Gruppo Assembleare Reglona Emllla-Romagna REGIONE EMILlA ROMAGNA X LEGISLATURA OGGmo 48 O 1 Progetto di legge regionale Riconoscimento e disciplina dell'operatore professionale "autista soccorritore" di iniziativa della consigliera:

Relazione La presente proposta di legge è volta ad istituire la figura professionale dell'autista soccorritore, con collegata qualifica professionale, attraverso il riconoscimento di uno standard di conoscenze, abilità e competenze relative allo specifico ambito professionale che caratterizza tale figura professionale. Si assicura in tal modo che il trasporto sanitario in situazione di emergenza-urgenza sia effettuato da personale professionista e debitamente formato, garantendo, al contempo, l'uniformità di formazione in tutto il territorio regionale, a prescindere dalla circostanza che il servizio sia svolto direttamente dalle aziende sanitarie con personale e mezzi propri oppure da altri enti pubblici e privati convenzionati. A partire dal 1996, con l'emanazione, da parte della Conferenza Stato - Regioni, delle Linee guida "1/96'" sull'organizzazione del servizio di emergenza-urgenza sanitaria, il servizio di soccorso sanitario territoriale è passato dal sistema d'intervento" Scoop and run' (letteralmente carica il paziente e corri in ospedale) al sistema "Stay and play' (stabilizza sul posto il paziente e poi trasportalo in ospedale), di conseguenza la figura dell'autista di ambulanza, per rispondere alle esigenze del servizio, ha subito, direttamente sul campo, una continua evoluzione delle attività ma non supportata da un congruo e uniforme percorso formativo ed, in particolare, da un idoneo riconoscimento giuridico nazionale. Si è così passati dalla funzione di autista di ambulanza, con unica attività la guida del mezzo di soccorso, alla funzione di autista di ambulanza-soccorritore che, oltre alla guida del mezzo di soccorso, deve, sempre più, collaborare alla messa in sicurezza del luogo dell'evento e alle varie fasi del soccorso sanitario, con competenze acquisite sia attraverso l'esperienza sul campo sia attraverso la partecipazione a percorsi di formazione o comunque strutturati. 2

Nel 2003 la Conferenza Stato - Regioni ha emanato le linee guida sulla formazione del personale operante nel sistema Emergenza-Urgenza Sanitaria, compreso l'autista di Ambulanza (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25.8.2003), linee guida che sono state recepite da parte delle Regioni in maniera difforme, creando per gli autisti di ambulanza disparità sia dal punto di vista della formazione che da quello delle competenze pur, nella sostanza, ciascuno di essi svolgesse le stesse attività. Entrando maggiormente nel dettaglio gli autisti soccorritori, oltre alle mansioni tipiche di autista di ambulanza, svolgono un compito ulteriore di assistenza al malato allorquando aiutano creare le condizioni migliori per la sua stabilizzazione, nonché altri compiti utili a creare le migliori condizioni al contorno per l'intervento sanitario. Appare evidente come tali mansioni comportino una maggiore responsabilità e parallelamente un maggiore rischio per l'operatore, conducendolo ad assumere responsabilità e conseguentemente a dover eventualmente rispondere e risarcire danni connessi a tale responsabilità. Con il nuovo sistema "Stay an Play" (stabilizza sul posto il paziente poi trasportalo in ospedale) l'autista soccorritore per rispondere alle nuove esigenze di servizio ha acquisito di fatto nuove competenze, ormai consolidate sul campo. Competenze che richiederebbero un congruo e uniforme percorso formativo e in particolare un riconoscimento giuridico. Tale principio è stato sancito dai giudici della suprema Corte di Cassazione che, come corollario di queste responsabilità, riconoscono il diritto a maggiorazioni di tipo economico, direttamente in busta paga e un diritto agli arretrati eventualmente maturati per le mansioni prestate e le responsabilità sostenute, ma non giustamente compensate. 3

Articolo 1 Profilo professionale 1. La Regione Emilia- Romagna, con la presente legge, riconosce e valorizza la figura dell'autista soccorritore in quanto componente della rete di emergenza-urgenza in ambito sanitario in attuazione dell'accordo sancito dalle "Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza urgenza" assunte nella Conferenza Stato-Regioni, in data 22 maggio 2003, tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce la figura professionale dell'autista soccorritore disciplinandone le modalità di riconoscimento della qualifica professionale, la formazione e le mansioni. 2. L'autista soccorritore è l'operatore che ha conseguito l'attestato di qualifica ed è abilitato a svolgere le attività di : a) collaborazione nell'intervento del soccorso sanitario in tutte le fasi del suo svolgimento con particolare riguardo alla messa in sicurezza del luogo dell'evento; b) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti dei dispostivi acustici e luminosi previsti dalla legge per tali veicoli, nonché salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei veicoli medesimi; c) manutenzione dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli. 3. Il soccorritore presta la propria attività sul territorio regionale, in regime di rapporto di dipendenza o di volontariato, a favore di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere, di associazioni di volontariato, di enti pubblici o privati, che svolgano servizi di soccorso e trasporto sanitario, anche al di fuori delle situazioni di emergenza. 4. L'autista soccorritore svolge le sue attività inserito in équipe, in collegamento funzionale ed in collaborazione con gli operatori professionalmente preposti all'intervento di soccorso. Articolo 2 Finalità 1. Il riconoscimento della qualifica professionale di autista soccorritore ha la finalità di garantire omogenei e congrui livelli di professionalità, un aggiornamento costante del personale, nel trattamento dell'emergenza-urgenza sanitaria all'interno del territorio regionale, nonché la salvaguardia degli standard di sicurezza, attiva e passiva, per le équipe in servizio di emergenza-urgenza sanitaria e per l'incolumità dei pazienti trasportati. Articolo 3 Qualifica professionale di autista soccorritore 1. Con apposito regolamento della Giunta Regionale e sentito il parere della competente Commissione Assembleare, sono stabilite, sulla base del fabbisogno del servizio sanitario regionale, il numero dei corsi di formazione, la regolamentazione e l'organizzazione dei corsi di formazione professionale, i requisiti di accesso ai corsi di formazione, l'organizzazione didattica, le materie di insegnamento ed il tirocinio necessario per ottenere l'attestato di qualifica, il limite massimo di assenze ai fini del riconoscimento dell'attestato di qualifica. 2. La qualifica professionale di autista soccorritore si consegue al termine di apposito percorso formativo rivolto a tutti gli operatori tecnici, impegnati nelle operazioni di 4

emergenza-urgenza sanitaria, in regime di rapporto di dipendenza o di volontariato a favore di aziende sanitarie locali, di aziende ospedali ere, di associazioni di volontariato, di enti pubblici o privati, che svolgano servizi di soccorso e trasporto sanitario, anche al di fuori delle situazioni di emergenza, i quali abbiano ricevuto un addestramento specifico alla conduzione di automezzi per il trasporto di persone e cose, anche al di fuori di situazioni di emergenza ed anche in collaborazione con altri operatori preposti al trasporto ammalati. 3. Le attività di cui al comma 2 riguardano in particolare: a) la conduzione dei mezzi di soccorso; b) il supporto agli interventi di carattere sanitario; c) il supporto gestionale, organizzativo e formativo. 5 Le attività specifiche ascrivibili alla qualifica professionale di autista soccorritore nonché le relative competenze di carattere tecnico e professionale necessarie per l'esercizio dell'attività sono elencate nella tabella "A" allegata alla presente legge Articolo 4 Requisiti di accesso 1. Il conseguimento della qualifica di autista soccorritore è subordinato al possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di istruzione secondaria di primo grado alla data di iscrizione al corso; b) possesso della patente di guida di tipo "B" alla data di conseguimento della qualifica; c) aver compiuto 21 anni di età alla data di iscrizione al corso. d) profilo psicofisico idoneo alla mansione lavorativa Articolo 5 Corsi di formazione 1. Le modalità organizzative, la durata e l'ordinamento didattico dei corsi di formazione professionale per autisti soccorritori, nonché le modalità di svolgimento del periodo di tirocinio, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uniformandosi alle migliori esperienze presenti sul territorio nazionale ed europeo. Articolo 6 Coordinamento emergenze-urgenze sanitarie 1. AI fine di favorire l'attuazione della presente legge, presso l'assessorato regionale competente in materia di formazione professionale, è istituito il centro regionale di coordinamento per le emergenze-urgenze sanitarie. 2. L'organismo, istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di formazione professionale, di cui al comma 1, esercita funzioni di programmazione e 5

gestione dei corsi di formazione obbligatoria per l'accesso alla qualifica di autista soccorritore e provvede, in collaborazione con i soggetti impegnati nel settore dell'emergenza-urgenza sanitaria, all'organizzazione di corsi di aggiornamento e di formazione continua. Articolo 7 Titoli pregressi 1. Il credito formativo da attribuire ai titoli e ai servizi pregressl, In relazione alla acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura di autista soccorritore è stabilito dal regolamento di cui all'articolo 3, comma1. 2. A tutela e garanzia delle esperienze e delle professionalità pregresse, a tutti i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, dimostrino, per titoli conseguiti o, comunque, con ampia facoltà di prova documentale, di aver svolto almeno 1.500 ore di servizio di mansioni eguali, analoghe o assimilabili a quelle previste nel percorso formativo individuato tramite il regolamento disposto dalla Giunta regionale, di cui all'articolo 3, è rilasciato, ad ogni e qualsivoglia effetto, l'attestato di qualifica di cui all'articolo 3, previa apposita domanda da sottoporre alla valutazione dell'autorità competente, senza oneri economici a carico del richiedente. Le modalità di svolgimento del procedimento saranno definite nell'ambito del regolamento di cui articolo 3, comma 1. Articolo 8 Pubblicazione 1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Art. 9 Clausola valutativa 1. L'Assemblea Legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti rispetto alle finalità indicate all'articolo 2. 2.La Giunta regionale trasmette all'assemblea legislativa regionale, con cadenza biennale, una relazione, sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge, contenente, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni: a) le specifiche azioni condotte in attuazione di quanto disposto dalla presente legge; b) le risorse finanziarie a tal fine utilizzate; e) le proposte dirette ad ottimizzare l'azione amministrativa nel perseguimento delle finalità di questa legge. 2. L'Assemblea legislativa, sentita la competente commissione assembleare, cura la divulgazione e diffusione dei risultati della valutazione effettuata. 6

Articolo 10 Norma finanziaria 1. I corsi di autista soccorritore sono cofinanziati dalla Regione, che annualmente determina i criteri e i parametri di finanziamento. 2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, la Regione fa fronte, per l'esercizio 2017, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di apposito capitolo nell'ambito della Missione 13 - Tutela della Salute, Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 3 - Altri fondi, al capitolo U86350 " Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019. 3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie. 2. Per gli esercizi successivi al 2017, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Articolo 11 Entrata in vigore La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia- Romagna (BURERT). 7

TABELLA A di cui all'articolo 3, comma 5 Elenco delle principali attività e competenze proprie dell'autista soccorritore A Competenze tecniche 1) È responsabile della conduzione e della manutenzione del mezzo di soccorso. 2) Svolge la propria atlivilà con funzione di guida dell'ambulanza, in risposta alle richieste di soccorso sanitario territoriale e di trasporti urgenti presso altre strutture sanitarie, collabora attivamente nella gestione del soccorso, secondo le indicazioni del team leader sanitario. 3) Garantisce i trasporti secondari non urgenti e i trasporti sanitari interni. 4) Garantisce il trasporto, senza la presenza del sanitario, di campioni biologici e di organi 5) Cura la manutenzione ordinaria e controlla il buon funzionamento del mezzo di soccorso, segnala eventuali problemi e disfunzioni. 6) Collabora sulla base delle proprie responsabilità, alla stesura delle procedure, dei protocolli operativi e dei sistemi di verifica nei servizi d'appartenenza. B Attività di verifica 1) Controlla l'efficienza dei mezzi di soccorso affidati. 2) Collabora con il personale di equipaggio nel controllo del materiale del vano sanitario. 3) Controlla lo stato generale del mezzo, relazionando su eventuali problematiche rilevate. 4) Utilizza strumenti informatici per la registrazione dei controlli ai mezzi affidati, riportando i dati richiesti per eventuali interventi di manutenzione. 5) Collabora alla verifica degli standard di qualità del servizio di appartenenza. 6) Concorre alla realizzazione dei tirocini e alla loro valutazione. 7) Collabora alla definizione dei propri bisogni formativi e dell'addestramento del personale da formare. C Attività di soccorso 1. È responsabile del funzionamento e della conduzione del mezzo di soccorso. 2. Secondo accordi con la Centrale operativa 118 sceglie il mezzo e il percorso più idoneo al tipo d'intervento. 3. Localizza il luogo dell'intervento ed è in grado di individuarlo con la massima precisione possibile. 4. Verifica con l'intero equipaggio eventuali misure collaterali da adottare. 5. Raggiunge il posto del soccorso con una conduzione il più sicura possibile del mezzo, sulla base delle normative vigenti, del codice di gravità dell'intervento e in ogni caso nel rispetto della sicurezza e incolumità dell'intero equipaggio e della circolazione stradale (pedoni, ciclisti, automobilisti), tenendo in considerazione le condizioni meteo, orografiche e del traffico stradale. 6. Mantiene le comunicazioni radio-telefoniche con la Centrale operativa 118, con la supervisione del personale sanitario. 7. Partecipa alla valutazione sulla scena dell'intervento, alla messa in sicurezza dei soccorritori, degli infortunati e del mezzo. 8. Usa l'attrezzatura tecnica in dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuale. 9. Partecipa, su indicazione del Responsabile del soccorso, alle attività di: 9.1. rianimazione cardio-polmonare di base (BLS); 9.2. intervento su politraumatizzati (BTLS); 9.3. estricazione dal veicolo incidentato; 9.4. immobilizzazione mediante uso dei presidi a disposizione; 9.5. posiziona mento su barella a cucchiaio e/o asse spinale e/o materassino a depressione, con immobilizzazione secondo tecniche accreditate; 9.6. caricamento dell'infortunato su barella e immobilizzazione mediante cinture di sicurezza; 9.7. trasporto su telo e/o su sedia portantina. 10. Adatta la guida allo stato del paziente, su indicazioni del personale sanitario, e adotta un comportamento di guida sicura in base alle condizioni meteo e stradali. 11. Comunica alla Centrale operativa 118 il codice di partenza, arrivo sul posto, partenza sul posto e rientro ed altre eventuali informazioni nel rispetto della massima sicurezza di guida. 8

12. Collabora al trasporto del paziente nei locali di accettazione ospedaliera. 13. AI termine dell'intervento, in collaborazione col personale infermieristico ripristina : 13.1. la funzionalità completa del mezzo; 13.2. la pulizia interna e disinfezione del mezzo; 13.3. la pulizia, disinfezione, ripristino materiale e presidi di immobilizzazione utilizzati; 13.4. collabora alla compilazione della scheda di soccorso per i dati di sua competenza. 13.4 rilevazione pressione arteriosa non invasiva; 13.5 rilevazione della Glicemia 13.6 In caso di ma xi evento ha competenze sulla dislocazione dei mezzi di soccorso sanitario, sull'organizzazione dell'evacuazione dei pazienti tramite i mezzi di soccorso, organizzazione, conoscenza e censimento del materiale di soccorso 9