Contesto normativo Il Sistema Nazionale di Protezione Civile La Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i. delinea il Servizio Nazionale di Protezione Civile. Si tratta di un sistema coordinato di interventi e di competenze con compiti di tutela dell integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità, da catastrofi e da altri eventi che determinano situazioni di rischio. 1
Contesto normativo Art. 11 L. 225/92: costituiscono strutture operative nazionali del Servizio Nazionale di Protezione Civile a) Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quale componente fondamentale della Protezione Civile b) Le Forze Armate c) Le Forze di Polizia d) Il Corpo Forestale dello Stato e) I Servizi Tecnici Nazionali f) I gruppi nazionali di ricerca scientifica, g) La Croce Rossa Italiana h) Le strutture del Servizio Sanitario Nazionale i) Il Volontariato l) Il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino 2
Sistema relazioni: attori Ministero dell Interno Presidenza del Consiglio Dipartimento PC Prefetture VVF Regione Comuni Servizi sanitari Forze di Polizia Esercito Corpo Forestale Servizi tecnici Evento Province Volontari Soccorso Alpino Croce Rossa 3
Il volontariato di protezione civile L art. 18 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 dispone che: Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge. 4
Volontariato Legge 11 agosto 1991 n. 266, Legge-quadro sul volontariato. non definisce le organizzazioni di volontariato, bensì l attività di volontariato che è un attività prestata in modo: - Personale - gratuito e spontaneo - Autonomo - tramite un'organizzazione che persegue senza fini di lucro, l'obiettivo della solidarietà sociale. 5
Il volontariato di protezione civile L art. 1 del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 613 individua quali associazioni di volontariato di protezione civile quelle associazioni costituite liberamente e prevalentemente dai volontari, riconosciute e non riconosciute, che non abbiano fini di lucro anche indiretto e che svolgano o promuovano attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonché di formazione nella suddetta materia. Il D.P.R. 194/2001 all art. 1 definisce organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi all art. 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia 6
Volontariato che opera per/con Enti pubblici Volontariato iscritto nei Registri Regionali Condizione necessaria per: ottenere i contributi pubblici; agevolazioni fiscali; stipulare convenzioni. 7
Registri in Regione Lombardia Volontariato iscritto al Registro Regionale del Volontariato Volontariato iscritto all Albo Regionale del volontariato di protezione Civile 8 Socio assistenziale Sanitario Ambientale Culturale Ecc. - Associazioni - Gruppi Comunali Questo volontariato opera prevalentemente se non esclusivamente per le Istituzioni
L albo regionale delle organizzazioni di protezione civile L.R. 5 gennaio 2000 n.1 la Regione Lombardia ha istituito l albo regionale del Volontariato di Protezione Civile, relativamente alle associazioni e ai gruppi, suddivisi per competenze professionali e specialità, è articolato a livello - regionale - provinciale - comunale 9
Articolazione Albo Regionale Organizzaioni L Albo è suddiviso inoltre nelle sezioni denominate: Associazioni, Gruppi comunali e intercomunali e Elenco dei volontari. Limitatamente alla sezione Associazioni l Albo si articola nelle seguenti specializzazioni: a) logistica e soccorso in genere; b) unità cinofile; c) sommozzatori e soccorso nautico; d) antincendio boschivo; e) comunicazioni; f) soccorso alpino (*) 10
Requisiti essenziali statuto organizzazioni 1) Finalità di solidarietà sociale; 2) Assenza di fini lucro; 3) Democraticità della struttura, 4) Elettività delle cariche associative; 5) Gratuità delle cariche associative; 6) Gratuità delle prestazioni degli aderenti; 7) Criteri di ammissione degli aderenti; 8) Criteri di esclusione degli aderenti; 9) Obblighi degli aderenti; 10) Diritti degli aderenti; 11) Obbligo formazione bilancio; 11 12) Modalità di approvazione del bilancio da parte dell Assemblea; 13) Quorum necessario per la convocazione dell assemblea conforme all art. 20 c.c.; 14) Quorum di approvazione delle deliberazioni dell assemblea conforme all art. 21 c.c.; 15) Quorum scioglimento e devoluzione del patrimonio conforme all art. 21 c.c.; 16) Conformità devoluzione patrimonio all art. 5, comma 4, L. 266/91.
DPR 194/2001 art. 9 - volontari Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, impiegati in attivita' di soccorso ed assistenza relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro e' tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno: a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; c) la copertura assicurativa secondo le modalita' previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n.266, e successivi decreti ministeriali di attuazione. 12
DPR 194/2001 art. 10 - organizzazioni 1. È previsto il rimborso alle organizzazioni di volontariato, per le spese sostenute in occasione di attivita' e di interventi preventivamente autorizzati e relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della tariffa piu' economica ed al consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa. 2. Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, gli oneri derivanti da: a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attivita' autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave; b) altre necessita' che possono sopravvenire, comunque connesse alle attivita' e agli interventi autorizzati. 13
Assicurazione del volontario Art. 4 legge n. 266 del 1991, legge quadro sul Volontariato Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato 1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 2. Con decreto del Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli. 14
Adempimenti formativi e informativi La transizione dall intervento spontaneo ad un sistema organizzato e complesso fa emergere: - l esigenza di volontari preparati e competenti che convive con la - necessità di poter contare su manodopera meno qualificata a) Competenze generali di base (DPI, comunicazioni) b) Competenze specializzazioni riconosciute (cinofilo, sub, radio-comunicazioni, A.I.B.) c) Competenze professionali (utilizzo mezzi e materiali, installazione servizi, erogazione di servizi) 15
Albo regionale volontariato dati 2009 PROVINCIA GRUPPI COMUNALI ASSOCIAZION I VOLONTARI BERGAMO 16 28 1.380 BRESCIA 34 63 2.725 COMO 35 11 1.500 CREMONA 5 15 480 LECCO 24 9 800 LODI 27 2 500 MANTOVA 6 25 1.140 MILANO 44 66 2.500 PAVIA 48 22 2.500 SONDRIO 24 5 640 VARESE 69 17 2.000 TOTALE 332 263 16.165
17 La colonna mobile regionale
18 La colonna mobile regionale
Direttiva 3 dicembre 2008 19
Direttiva 3 dicembre 2008 20
Sistema relazioni: livelli Livello COMUNALE: Sindaco e sue strutture Livello PROVINCIALE: CCS (con competenze dei vari attori stabilite anche dalla normativa regionale) Sala Operativa UNICA e INTEGRATA. Eventuale attivazione COM Livello REGIONALE: Sala Operativa regionale Raccordo con Centri Operativi provinciali e comunali, raccordo con SALA SISTEMA ITALIA Livello STATALE (con STATO di EMERGENZA): SALA SISTEMA ITALIA Eventuale attivazione Di.Coma.C., di concerto con la Regione interessata 21
Sistema relazioni: territorio CCS COM COM SISTEMA ITALIA DICOMAC REGIONE 22
Centri di coordinamento CAMPO COM REGIONI DICOMAC 23
Popolazione coinvolta
Le attività principali Regione Lombardia circa 100 funzionari regione, provincia e comuni, 3.300 volontari, 450 OOV Allestimento e gestione 4 campi (Monticchio 1 cinema Garden, Monticchio 2 campo sportivo, Paganica 5 e Rocca di Mezzo) 2.000 evacuati Realizzati impianti elettrici, fognari anche per altre tendopoli Servizi alla popolazione: assistenza sanitaria, strutture scolastiche, informazione, attività ludico-ricreative Verifiche tecniche per agibilità edifici (più di 6.000 verifiche, circa 250 tecnici impiegati) Progetti di ricostruzione (nuova Casa dello Studente, prefabbricate, ) scuole sala regionale: 7.000 telefonate ricevute, 4.000 effettuate (esclusi cellulari) 25.000 persone sul sito, 9.000 email. 25