REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE DELLA CITTA PUBBLICA



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COMUNE DI SENIGALLIA Provincia di Ancona REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE DELLA CITTA PUBBLICA AREA TECNICA TERRITORIO AMBIENTE Dirigente: Ing. Gianni Roccato Elaborazione: UFFICIO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE Arch. Stefano Ciacci Collaborazione: Geom. Anna Volpini Geom. Maria Luisa Quaglia Geom. Mario Cucchi REV DATA MOTIVO REVISIONE ELABORATO APPROVATO SAQ 0 01.12.2012 Emissione Arch. Stefano Ciacci Ing. Roccato Gianni 1 18.03.2013 Emissione Arch. Stefano Ciacci Ing. Roccato Gianni 1.1 27/05/2013 Emissione Arch. Stefano Ciacci Ing. Roccato Gianni 3_REG_contributo_città pubblica_rev1.1_agg_27.05.2013.doc Pagina 1 di 28

SOMMARIO TITOLO I PRINCIPI GENERALI...4 ART. 1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE...4 ART. 1.2 INDIVIDUAZIONE DEI RIFERIMENTI TEMPORALI...4 TITOLO II CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE...5 ART. 2.1 ARTICOLAZIONE...5 ART. 2.2 CRITERI PER L APPLICAZIONE...5 ART. 2.3 ESENZIONE...8 ART. 2.4 RIDUZIONE...8 ART. 2.5 COMPLETAMENTO DEI LAVORI...9 TITOLO III ONERI DI URBANIZZAZIONE...10 ART. 3.1 OPERE DI URBANIZZAZIONE...10 ART. 3.2 ESECUZIONE DIRETTA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE...10 ART. 3.3 - INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE: TABELLE PARAMETRICHE...11 ART. 3.4 - DETERMINAZIONE DEL COSTO BASE DI URBANIZZAZIONE...12 ART. 3.5 - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE OMOGENEE...12 ART. 3.6 - DEFINIZIONE E MODALITÀ DI CALCOLO DI SUPERFICI E VOLUMI...12 ART. 3.7 EDILIZIA AFFERENTE LA FUNZIONE RESIDENZIALE O TERZIARIA...12 ART. 3.8 EDILIZIA AFFERENTE LA FUNZIONE PRODUTTIVA O AGRICOLA...12 ART. 3.9 STRUTTURE RICETTIVE ALL ARIA APERTA...13 TITOLO IV COSTO DI COSTRUZIONE...14 ART. 4.1 INCIDENZA DEL COSTO DI COSTRUZIONE...14 ART. 4.2 EDILIZIA AFFERENTE LA FUNZIONE RESIDENZIALE...14 ART. 4.3 EDILIZIA AFFERENTE LA FUNZIONE TERZIARIA...14 ART. 4.4 DISPOSIZIONI SPECIFICHE...15 TITOLO V CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE...16 ART. 5.1 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE...16 ART. 5.2 ARROTONDAMENTO DI SOMME...16 ART. 5.3 CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE...16 ART. 5.4 MODALITÀ DI GARANZIA...17 ART. 5.5 RITARDATO OD OMESSO VERSAMENTO...17 ART. 5.6 RIMBORSO...17 TITOLO VI MONETIZZAZIONE DELLA DOTAZIONE DEI PARCHEGGI...19 ART. 6.1 OGGETTO E FINALITÀ...19 ART. 6.2 AMBITO DI APPLICAZIONE...19 ART. 6.3 DEFINIZIONE DEI VALORI DELLA MONETIZZAZIONE...20 ART. 6.4 CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI DI MONETIZZAZIONE...20 ART. 6.5 AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI MONETIZZAZIONE...20 TITOLO VII MONETIZZAZIONE DELLA DOTAZIONE AUS...22 ART. 7.1 OGGETTO E FINALITÀ...22 ART. 7.2 AMBITO DI APPLICAZIONE...22 ART. 7.3 DEFINIZIONE DEI VALORI DELLA MONETIZZAZIONE...22 ART. 7.4 CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI DI MONETIZZAZIONE...23 ART. 7.5 AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI MONETIZZAZIONE...23 TITOLO VIII MONETIZZAZIONE DELLA DOTAZIONE DELLA PIANTUMAZIONE...24 ART. 8.1 OGGETTO E FINALITÀ...24 ART. 8.2 AMBITO DI APPLICAZIONE...24 Pagina 2 di 28

ART. 8.3 DEFINIZIONE DEI VALORI DELLA MONETIZZAZIONE...24 ART. 8.4 CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI DI MONETIZZAZIONE...24 ART. 8.5 AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI MONETIZZAZIONE...24 TITOLO IX NORME FINALI E TRANSITORIE...25 ART. 9.1 APPLICAZIONE E DURATA...25 ALLEGATI...26 TABELLA A - COSTO DI RIFERIMENTO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA...26 TABELLA B - COSTO DI RIFERIMENTO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA...26 TABELLA C - ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER ZONE OMOGENEE E TIPO DI INTERVENTO...26 TABELLA D - COSTO DI RIFERIMENTO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONE INDUSTRIALI - ARTIGIANALI...26 TABELLA E - PARAMETRI ZONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (INDUSTRIALI/ARTIGIANALI) E AGRICOLI...26 TABELLA F - COSTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PER METRO QUADRATO DI AREA D INSEDIAMENTO PER LE STRUTTURE RICETTIVE ALL ARIA APERTA...27 TABELLA G - COSTO DI COSTRUZIONE...27 TABELLA H - COEFFICIENTI CORRETTIVI DEL COSTO DI COSTRUZIONE...28 Pagina 3 di 28

Art. 1.1 Ambito di applicazione TITOLO I PRINCIPI GENERALI 1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la costruzione della città pubblica mediante l applicazione, la determinazione e la riscossione del contributo di costruzione (U1), (U2), (CC) e per la monetizzazione delle dotazioni dei parcheggi (P1), (P3) delle aree (A.U.S.) e dello standard a piantumazione (P). 2. L incidenza del contributo per la costruzione della città pubblica si applica secondo il principio che ogni attività di trasformazione urbanistico-edilizia produce non solo effetti diretti e circoscritti al sito di intervento, ma anche effetti indiretti che si ripercuotono su tutto il territorio comunale. 3. Per intraprendere un attività di trasformazione urbanistica-edilizia il richiedente è tenuto a corrispondere il contributo per la costruzione della città pubblica, fatti salvi i casi di riduzione o esonero. Art. 1.2 Individuazione dei riferimenti temporali 1. Il contributo per la costruzione della città pubblica è determinato con riferimento alla data di rilascio del Permesso di Costruire, anche nei casi di rilascio del permesso in sanatoria; in caso di intervento soggetto a Denuncia di Inizio Attività o a Segnalazione Certificata di Inizio Attività il contributo di costruzione è determinato con riferimento alla data di presentazione delle stesse. Pagina 4 di 28

Art. 2.1 Articolazione TITOLO II CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 1. Ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale comporta, ai sensi D.P.R. 06.06.2001 n. 380, artt. 16, 19 - e s.m.i., la corresponsione di un contributo di costruzione commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. 2. Il contributo di costruzione è commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria (U1), agli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) e al costo di costruzione (CC). 3. La determinazione dell importo degli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), è diversificata a seconda che si tratti di edilizia afferente la funzione residenziale o terziaria, di edilizia afferente la funzione produttiva o di strutture ricettive all aria aperta. 4. Il contributo commisurato al costo di costruzione (CC) è costituito da una quota variabile del costo dell intervento ed è determinato in maniera diversificata a seconda che si tratti di edilizia afferente la funzione residenziale o terziaria; lo stesso non è dovuto per l edilizia produttiva né per le strutture ricettive all aria aperta. Art. 2.2 Criteri per l applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano, indipendentemente dalla classificazione del (TITOLO ABILITATIVO), agli interventi di nuova costruzione così come definiti dal D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 3, - e s.m.i., nonché agli interventi sul patrimonio edilizio esistente che determinano: ristrutturazione urbanistica; ristrutturazione edilizia; cambio di destinazione d uso tra funzioni o cambio d uso nell ambito della stessa funzione; frazionamento unità immobiliari; incremento della superficie utile abitabile o della superficie netta quali: riuso di vani scala o volumi tecnici in locali di abitazione o in locali per lo svolgimento di attività lavorative ecc così come definiti dal REC; incremento della superficie non residenziale o superficie accessoria quali: nuovi terrazzi e/o balconi ecc ; trasformazione permanente del suolo. 2. Intervento di ristrutturazione edilizia in caso di ristrutturazione edilizia senza incremento delle superfici, cambio di destinazioni d uso, frazionamento delle unità immobiliari, demolizione e ricostruzione, il contributo di costruzione è riferito al solo costo di costruzione (CC); in caso di realizzazione di un nuovo solaio all interno dell edificio esistente si applica la tabella C riga tre considerando il volume sovrastante il nuovo solaio. 3. Intervento di ristrutturazione con ampliamento di edificio unifamiliare in caso di ristrutturazione di edificio unifamiliare accompagnata da un aumento di volume maggiore del 20% rispetto a quello esistente, si applica la tabella C riga quattro considerando tutto il volume dell edificio di progetto (esistente ed in ampliamento). Nel caso di solo ampliamento volumetrico, senza ristrutturazione dell esistente, si applica la tabella C delle nuove costruzioni secondo l indice di fabbricabilità fondiaria (If), considerando il solo volume dell ampliamento; in caso di interventi su manufatti ad uso accessorio posti sulla corte del fabbricato principale unifamiliare, non è applicabile l esenzione di cui al D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 17 c. 3 e s.m.i. ed è dovuto, se e in quanto previsto per legge, il contributo di costruzione. 4. Intervento di cambio di destinazione d uso tra funzioni o cambio d uso nell ambito della stessa funzione in caso di cambio di destinazione d uso o cambio d uso così come definiti dal (REC), che comporti l aumento del carico urbanistico, gli oneri di urbanizzazione sono riferiti alla sola Pagina 5 di 28

porzione interessata dalla variazione suddetta mentre il costo di costruzione (CC) è riferito all intero intervento; in caso di cambio di destinazione d uso o cambio d uso di fabbricati o porzioni di fabbricati realizzato entro i dieci anni dall ultimazione dei lavori, si rimanda a quanto disposto dal D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 19 - e s.m.i.; il cambio di destinazione d'uso tra funzioni che comporti l aumento del carico urbanistico, effettuato anche senza opere, è oneroso e la corresponsione degli oneri di urbanizzazione è pari alla differenza tra le somme dovute per la nuova destinazione d'uso e quelle dovute per la legittima destinazione in atto riferite alle nuove costruzioni qualora per la destinazione in atto siano stati versati i relativi oneri di urbanizzazione; eventuali differenze negative non danno luogo a rimborso. Nel caso in cui per la destinazione in atto non siano stati versati gli oneri di urbanizzazione si applica la tabella C riga tre; il cambio di destinazione d'uso tra funzioni contestuale al frazionamento o all'accorpamento di unità immobiliari è oneroso e si applica la tabella C riga tre; nel caso di cambio d uso, anche senza opere, da commerciale all ingrosso a commercio al dettaglio è dovuta la differenza degli oneri di urbanizzazione previsti dalle relative tabelle calcolati alla data del cambio stesso. Nel caso di attività commerciali all ingrosso esercitate congiuntamente al dettaglio, il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la tabella C, limitatamente alla porzione di unità immobiliare destinata alla superficie di vendita al dettaglio, mentre per la restante parte il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la tabella E; ai sensi della L. 26.02.1994 n. 133, art. 9 e s.m.i. il cambio di destinazione in funzione residenziale di fabbricati colonici che abbiano perduto i requisiti di ruralità entro il 31.12.2001 e per i quali, entro la stessa data, si sia provveduto alla variazione nell iscrizione catastale, non è soggetto al versamento del contributo di costruzione a condizione che la consistenza degli spazi preesistenti destinati ad abitazione rimanga invariata e che i locali a servizio della funzione agricola vengano trasformati esclusivamente in locali accessori alla funzione residenziale, ancorché accompagnati da interventi manutentivi e/o ridistributivi. La stessa agevolazione è prevista per i fabbricati colonici che abbiano perduto o perdano i requisiti di ruralità in periodi diversi rispetto a quello innanzi descritto, purché l iscrizione catastale sia avvenuta o avvenga entro i dodici mesi successivi all evento; ai sensi della L.R. 08.03.1990 n. 13, art. 14 e s.m.i. la prosecuzione dell utilizzazione del fabbricato colonico da parte dei familiari del titolare dell azienda agricola, nell ipotesi di cui al comma 5 lettera a) del suddetto articolo, non comporta cambio di destinazione d uso dalla funzione agricola a quella residenziale purché la prosecuzione dell utilizzo avvenga da parte di familiari appartenenti al nucleo familiare del titolare dell azienda agricola alla data dell evento. 5. Frazionamento unità immobiliari in caso di frazionamento di unità immobiliari, intendendosi per tali anche quelle ubicate in gallerie commerciali, gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione (CC), sono riferiti alle unità derivate escludendo pertanto dal computo l unità o le unità immobiliari che, per dimensioni e caratteristiche tipologiche, possano identificarsi come unità immobiliari originarie, ovvero, l unità o le unità immobiliari derivanti dal frazionamento aventi superficie maggiore; il frazionamento delle unità immobiliari destinate ad autorimesse o magazzini che mantengono tale destinazione non comporta aumento del carico urbanistico e non è soggetto al contributo di costruzione. 6. Incremento della superficie utile abitabile o utilizzabile in caso di incremento della superficie utile abitabile (Su) o della superficie netta (Sc) così come definite rispettivamente dagli artt. 2 e 9 del D.M. 10.05.1977 - e s.m.i. il contributo di costruzione è riferito alla sola porzione in aumento e si applica la tabella C riga tre; in caso di incremento delle superfici non residenziali (Snr) o delle superfici accessorie (Sa) che non comportino la realizzazione di nuovi volumi, quali nuovi terrazzi, logge, balconi ecc il contributo di costruzione è commisurato al solo costo di costruzione (CC). 7. Fusione di unità immobiliari Pagina 6 di 28

la fusione di unità immobiliari che non comporti cambio di destinazione d uso con aumento del carico urbanistico, non è soggetta al contributo di costruzione. 8. Varianti a titoli abilitativi le varianti al titolo abilitativo edilizio che hanno rilevanza ai fini della corresponsione degli oneri di urbanizzazione comportano la corrispondente rideterminazione di questi ultimi con le tariffe vigenti alla data di rilascio del permesso di costruire o in caso di intervento soggetto a SCIA o DIA con riferimento alla data di presentazione della segnalazione. 9. Trasformazione permanente del suolo gli interventi di trasformazione permanente del suolo consistenti nella realizzazione di sistemazioni o opere quali: spazi scoperti destinati a deposito in genere; piazzali per esposizioni, autolavaggi, stazioni di servizio di carburanti, attrezzature ricreative e sportive all aperto private, comporta la corresponsione del contributo di costruzione determinato applicando il costo base a m 2 previsto dalla tabella D ridotto del 50% alla superficie interessata dalla trasformazione permanente del suolo. eventuali manufatti nell area interessata dalla trasformazione permanente del suolo sono soggetti al contributo di costruzione previsto per il tipo di attività svolta (commerciale, direzionale, turistica). 10. Interventi vari qualora in una medesima costruzione coesistano unità immobiliari con diversa destinazione d uso, per ciascuna unità si applica il contributo corrispondente alla propria destinazione; in caso di interventi di recupero attuati su immobili inagibili per i quali non sia stato mai versato il contributo di costruzione, è dovuta la corresponsione, oltre che del costo di costruzione (CC), anche degli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) afferenti le nuove costruzioni; l intervento di ricostruzione di fabbricati accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di vetustà è soggetto all applicazione del contributo di costruzione afferente le nuove costruzioni; qualora nelle zone territoriali omogenee il (PRG) consenta la localizzazione di attività alternative a quella principale della zona che siano suscettibili di autonoma utilizzazione, il contributo di costruzione è corrisposto in base alla destinazione d uso di ciascuna unità immobiliare; qualora nelle zone territoriali a destinazione produttiva, il (PRG) ammetta in connessione alle attività produttive insediate, anche aree espositive non aperte al pubblico, per dette aree il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la tabella E; gli alloggi per il titolare dell azienda e suoi parenti di 1 grado, nonché per il custode, realizzati nell ambito delle zone omogenee D e legati agli stessi da vincolo di pertinenzialità, sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione stabiliti dalla tabella E; ai sensi della L. 01.03.1994 n. 153 e s.m.i. non sono soggetti all applicazione del contributo di costruzione, né costituiscono mutamento di destinazione d uso, gli interventi di trasformazione e ripristino di sale cinematografiche quali: la trasformazione di una sala ad unico schermo in sale con più schermi, anche comportante aumento di superficie utile; il ripristino dell attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso; in caso di sanatoria avente ad oggetto la modifica dell area di sedime del fabbricato, l oblazione dovuta è da riferirsi esclusivamente alla porzione non coincidente planimetricamente con quanto autorizzato e si determina sommando il contributo già versato in origine a quello, raddoppiato, dovuto sulla parte non coincidente planimetricamente con quanto autorizzato, detraendo quello attinente alla parte autorizzata e non realizzata. Qualora la sanatoria consista anche nell ampliamento del fabbricato, l oblazione sopra determinata andrà ad aggiungersi a quella inerente la nuova volumetria; nelle aree prive di pianificazione urbanistica (cosiddette zone bianche ) ed in quelle disciplinate dal piano particolareggiato degli arenili, per l edilizia afferente la funzione residenziale o terziaria si applica la tabella C considerando la zona omogenea B o C a Pagina 7 di 28

seconda, rispettivamente, che l intervento ricada all interno del perimetro del centro abitato o all esterno di esso; in caso di edilizia afferente la funzione produttiva o agricola si applica la tabella E considerando la zona di completamento o di espansione a seconda che l intervento ricada rispettivamente all interno o all esterno del perimetro del centro abitato; nelle area individuate dal (PRG) come zone territoriali omogenee F e G, qualora sia consentita l edificazione, si applica la tabella C considerando la zona omogenea B o C a seconda che l intervento si attui direttamente o tramite (PUA); le opere edilizie o le trasformazioni d uso che si susseguono nell arco di cinque anni riguardanti la medesima unità immobiliare, lo stesso edificio e/o la stessa unità edilizia, che per sistematicità e collegamento funzionale configurano una diversa categoria di intervento rispetto a quelle singolarmente adottate, ad esempio ristrutturazione come sintesi di opere interne, di manutenzione o di adeguamento funzionale, si dovrà procedere, in occasione del rilascio dell ultimo titolo abilitativo, al versamento del contributo di costruzione comprendente anche le opere già realizzate. Art. 2.3 Esenzione 1. Il contributo di costruzione non è dovuto nei casi previsti dal D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 17 c. 3 e.s.m.i., con le seguenti specifiche: a. Interventi da realizzare nelle zone agricole - quanto disposto dal D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 17 c. 3 lettera a) e s.m.i. è da intendersi integrato con quanto stabilito con L.R. 05.08.1992 n. 34, art. 67 e s.m.i.; inoltre l esenzione di cui trattasi deve essere riferita all imprenditore agricolo professionale (IAP) così come definito dal D.Lgs. 29.03.2004 n. 99 e s.m.i., stante l abrogazione della L. 09.05.1975 n. 153, art. 12 e s.m.i.; b. Interventi di ristrutturazione e ampliamento di edifici unifamiliari in misura non superiore al 20% del volume - la caratteristica di edificio unifamiliare deve essere presente sia prima che dopo l'intervento, non sono pertanto considerabili tali quelli derivanti dalla fusione di uno o più alloggi preesistenti; - in caso di edificio unifamiliare qualora lo stesso risulti integrato da locali ad uso accessorio isolati rispetto ad esso, il calcolo del volume su cui conteggiare il 20% d ampliamento gratuito è da riferirsi al solo volume del fabbricato principale su cui insiste l unità residenziale; - la misura del 20% è da considerarsi una tantum, anche se attuata per interventi successivi; c. interventi da realizzare da parte di enti istituzionalmente competenti - l'opera da costruire sia pubblica o di interesse pubblico generale e che venga realizzata da un ente o istituzione pubblica o da privati che agiscano nella qualità di concessionari di opere pubbliche o di pubblica utilità. La gratuità si intende limitata alle opere edilizie strettamente funzionali all'esercizio del servizio pubblico. d. Interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità - per ricostruzione o ristrutturazione di fabbricati danneggiati da pubbliche calamità è da intendersi anche quella derivante da atti accertati, ancorché dolosi o colposi, comunque non dipendenti dalla volontà del proprietario del bene o dell'avente titolo purché attuata senza incremento del carico urbanistico; Art. 2.4 Riduzione 1. Il contributo di costruzione è ridotto nei casi previsti dal D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 17 c. 1, 2, 4 e s.m.i. con le seguenti specifiche: a. per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata dovranno essere rispettati i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla L.R. 16.12.2005, n. 36 e s.m.i. e sottoscritta la relativa convenzione redatta ai sensi della D.G.R. 13.07.2009, n.1144 e s.m.i.. b. per la realizzazione della prima abitazione la superficie utile abitabile dell alloggio (SUA) non deve essere superiore a 95 m 2 e la superficie non residenziale (Snr), comprensiva di una autorimessa di almeno 18 m 2, non deve superare il 60 % della (SUA). Pagina 8 di 28

Art. 2.5 Completamento dei lavori 1. In caso di richiesta di un nuovo (TITOLO ABILITATIVO) per il completamento dei lavori riguardanti interventi di nuova costruzione non ultimati nei termini di validità del (TITOLO ABILITATIVO) originario, il contributo di costruzione è limitato al solo costo di costruzione (CC) e viene calcolato con riferimento al solo costo dei lavori necessari per l ultimazione delle opere, da redigere in base al prezziario ufficiale regionale vigente in materia di lavori pubblici e sottoscritto da un tecnico abilitato, nella misura che segue: Funzione residenziale Costo dei lavori necessari per l ultimazione della costruzione x At variabile x 10% Funzione terziaria (commerciale, direzionale, turistico) Costo dei lavori necessari per l ultimazione della costruzione x At fissa x 10% 2. In caso di richiesta di un nuovo (TITOLO ABILITATIVO) per il completamento dei lavori riguardanti interventi sul patrimonio edilizio esistente non ultimati nei termini di validità del (TITOLO ABILITATIVO) originario, il contributo di costruzione è limitato al solo costo di costruzione (CC) e viene calcolato con riferimento alla sola differenza tra il costo dei lavori necessari per l ultimazione delle opere, in base al prezziario ufficiale regionale vigente in materia di lavori pubblici e quello redatto in base al prezziario vigente al momento del rilascio del (TITOLO ABILITATIVO) o al perfezionamento della Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di Inizio Attività, sottoscritto da un tecnico abilitato, nella misura che segue: Funzione residenziale Differenza di costo x At variabile Funzione terziaria (commerciale, direzionale, turistico) Differenza di costo x At fissa Qualora tali differenze risultino pari a zero non è dovuto alcun contributo di costruzione; in caso di differenza negativa non è dovuto alcun rimborso. 3. Per lavori di completamento comportanti anche la realizzazione di volumetrie non eseguite nei termini di validità, verrà inoltre determinato l onere di urbanizzazione primaria (U1) e l onere di urbanizzazione secondaria (U2) da corrispondere, limitatamente alle sole volumetrie ancora da realizzare, quale differenza tra gli oneri vigenti al momento del rilascio del nuovo (TITOLO ABILITATIVO) e quelli versati per il rilascio del (TITOLO ABILITATIVO) originario. Qualora tale differenza risulti pari a zero tale contributo non è dovuto; in caso di differenza negativa non è dovuto alcun rimborso. Pagina 9 di 28

Art. 3.1 Opere di urbanizzazione TITOLO III ONERI DI URBANIZZAZIONE 1. Ai fini della determinazione dell incidenza degli oneri di urbanizzazione, si definiscono: a. opere di urbanizzazione primaria (U1): - quelle poste al diretto servizio dell intervento edilizio o urbanistico ed elencate nel D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 16 c. 7, 7bis e s.m.i.; - le infrastrutture, anche private, realizzate in forza L. 07.08.2012, n. 134, art. 17-sexies e s.m.i., destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale; - gli impianti cimiteriali in forza del D.L. 28.12.1989, n. 415, art. 26-bis convertito dalla L 28.02.190, n. 38 e s.m.i.. - le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative, in forza del D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 86, c. 3 e s.m.i.. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui al D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 16 c. 7 e s.m.i., pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia; - le opere necessarie relative alla riduzione del rischio idraulico (opere di difesa fluviale, invasi compensativi, aree verdi conformate in modo da massimizzare la capacità di invaso e laminazione e simili) e geologico (rilevati e valli artificiali e simili) in forza della L.R. 23.11.2011, n.22, art. 10, c. 5) e s.m.i.; b. opere di urbanizzazione secondaria (U2): - quelle poste al diretto servizio dell insediamento ed elencate nel D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 16 c. 8 e s.m.i. Art. 3.2 Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione 1. E facoltà insindacabile dell Amministrazione Comunale autorizzare o meno, in tutto o in parte, l esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo o imporre particolari prescrizioni tecnico-organizzative connesse alle caratteristiche delle opere da realizzare. 2. Le opere di urbanizzazione e le infrastrutture possono anche essere situate all esterno dell area dove si realizzano gli interventi edificatori, purché svolgano una funzione servente rispetto a questi. 3. Lo scomputo può essere effettuato solo in relazione alla quota di contributo pertinente le opere di urbanizzazione della stessa specie. Non è ammesso lo scomputo del contributo commisurato al costo di costruzione. 4. L'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all art. 28 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il suddetto Codice dei contratti pubblici. Per l esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di importo pari o superiore alla suddetta soglia, nonché delle opere di urbanizzazione secondaria, il titolare del permesso di costruire assume il ruolo di stazione appaltante ed è soggetto alle norme del Codice dei contratti pubblici, relativamente alle fasi di scelta del contraente e di Collaudo. 5. Per l applicazione dell imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) sulle aree e sulle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo di oneri di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni, si applica quanto disposto dalla L. 21.11.2000 n. 342, art. 51 e s.m.i.. 6. L attuazione di attività di trasformazione urbanistica ed edilizia soggetta a convenzionamento, comporta l assunzione da parte dei privati di tutti gli oneri relativi all esecuzione delle opere di urbanizzazione individuate dall Amministrazione Comunale, indipendentemente dall importo tabellare dovuto per l intervento edilizio. 7. Qualora sia richiesta o autorizzata l esecuzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria e/o delle opere di urbanizzazione secondaria, la differenza tra l importo tabellare dovuto Pagina 10 di 28

per l intervento edilizio e l importo delle opere di urbanizzazione da realizzare, autorizzate a scomputo, deve essere versata con le modalità di cui ai successivi articoli. Viceversa lo scomputo si applica fino alla concorrenza dell intero onere di urbanizzazione primaria (U1) e/o dell intero onere di urbanizzazione secondaria (U2) dovuto e la parte in eccedenza deve essere comunque eseguita dall avente titolo senza che lo stesso possa vantare diritti o indennizzi di sorta. 8. In caso di parziale realizzazione della volumetria convenzionata lo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e/o degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) deve avvenire in rapporto di proporzionalità diretta con la volumetria corrispondente. 9. Nel caso in cui, successivamente ai termini di scadenza della convenzione, al momento del rilascio del titolo abilitativo siano intervenuti aggiornamenti delle tariffe per gli oneri di urbanizzazione, ai fini di procedere allo scomputo il valore delle opere da realizzare dovrà essere rivalutato in misura proporzionale all aggiornamento della tariffa, secondo la seguente modalità: A : x = B : C dove: A corrisponde alla tariffa tabellare vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo in relazione alla zona omogenea prevista dal D.M. 02.04.1968 n. 1444 e s.m.i. ed al tipo di intervento espresso in /m 3 ; x corrisponde all importo delle opere a scomputo rivalutate espresso in ; B corrisponde alla tariffa tabellare vigente al momento del convenzionamento in relazione alla zona omogenea prevista dal D.M. 02.04.1968 n. 1444 e s.m.i. ed al tipo di intervento espresso in /m 3 ; C corrisponde all importo delle opere a scomputo convenzionate espresso in ; 10. L esecuzione dei lavori a scomputo deve essere comunque eseguita da imprese in possesso dei requisiti per la realizzazione dei lavori pubblici in relazione all importo delle opere da eseguire e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e s.m.i.. Art. 3.3 - Incidenza degli oneri di urbanizzazione: tabelle parametriche 1. L incidenza degli oneri di urbanizzazione è stabilita ai sensi del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, artt. 16 e 19 e s.m.i. ed è soggetto ad adeguamento con le modalità nello stesso indicate. 2. L incidenza degli oneri di urbanizzazione è stabilita sulla base dei costi di riferimento delle tabelle parametriche allegate al presente regolamento che determinano: - tabella A l'incidenza per ogni metro cubo edificato, degli oneri di urbanizzazione primaria riferita ad un insediamento tipo con un indice di fabbricabilità fondiaria di circa 2 m 3 /m 2 ; - tabella B l'incidenza media per ogni metro cubo edificato degli oneri di urbanizzazione secondaria; - tabella C l articolazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per zone omogenee e per tipo di intervento; - tabella D l incidenza delle opere di urbanizzazione per ogni metro quadrato di superficie utile lorda edificabile destinata ad insediamenti artigianali e industriali; - tabella E l incidenza degli oneri di urbanizzazione parametrata in relazione alle previsioni di zona e al tipo di intervento; - tabella F l incidenza degli oneri di urbanizzazione relativa alle strutture ricettive all aria aperta. 3. Per la determinazione di detta incidenza debbono essere osservate le norme contenute nei successivi articoli. 4. Per effetto dell applicazione dei parametri di cui al presente regolamento, il contributo per le opere di urbanizzazione è dovuto rispettivamente: - per gli insediamenti inerenti la funzione residenziale e terziaria (commerciale, direzionale e turistica); - per gli insediamenti inerenti la funzione produttivi (industriali, artigianali); - per gli insediamenti inerenti la funzione agricoli. 5. Per tutti i casi non contemplati dal presente regolamento si applicano in via analogica le tariffe delle allegate tabelle, facendo riferimento alle destinazioni d uso, al livello di urbanizzazione e agli indici fondiari. Pagina 11 di 28

Art. 3.4 - Determinazione del costo base di urbanizzazione 1. La determinazione del costo base di urbanizzazione primaria e secondaria è desunto dalle tabelle A e B per l'edilizia residenziale e terziaria (commerciale, direzionale, turistica) e dalla tabella D per l edilizia produttiva (industriale, artigianale) e agricola. Art. 3.5 - Individuazione delle zone omogenee 1. Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella C, si fa riferimento alle zone individuate dal PRG riferite alle zone omogenee di cui al D.M. 02.04.1968 n. 1444, art. 2 e s.m.i. Art. 3.6 - Definizione e modalità di calcolo di superfici e volumi 1. La (SUL) dell'edificio, al quale va applicato il contributo per metro quadrato è calcolato sommando la (SUL) di ciascun piano delimitata dal filo esterno della muratura o pilastratura perimetrale. 2. Il volume (V) dell'edificio, al quale va applicato il contributo per metro cubo è calcolato sommando i prodotti della (SUL) di ciascun piano delimitata dal filo esterno della muratura o della pilastratura perimetrale, per l'altezza relativa al piano stesso, misurata tra le quote di calpestio dei pavimenti; per l ultimo piano l altezza è quella compresa tra la quota di calpestio e l intradosso del soffitto; ove l interasse delle strutture emergenti dal soffitto risulti inferiore a 1,00 m, l altezza è da riferirsi all intradosso della struttura. 3. Per la parte di edificio interrato il volume destinato a residenza viene assimilato al volume realizzabile fuori terra nella misura del 50% di quello effettivo; il volume interrato destinato ad autorimesse private, a cantine, deposito-ripostiglio e locali accessori della residenza nonché a locali per impianti tecnici viene valutato nella misura del 25% di quello effettivo. 4. Per la parte di edificio interrato il volume destinato ad attività direzionali, commerciali, turistiche e relative pertinenze viene assimilato al volume realizzabile fuori terra nella misura del 50% di quello effettivo. 5. Per gli edifici destinati ad attività produttive (industriali, artigianali) ed agricole la (SUL) del piano interrato viene assimilato alla (SUL) realizzabile fuori terra nella misura del 50% di quella effettiva; per la parte di edificio parzialmente interrato la (SUL) viene computata al 100%. 6. I parcheggi privati a servizio esclusivo degli edifici (P3) non sono computati ai fini del volume dell'edificio a condizione che siano resi pertinenziali alla costruzione, con atto di vincolo, anche qualora superino lo standard minimo previsto. 7. I volumi entro terra debbono misurarsi rispetto alla superficie del terreno circostante definita secondo la sistemazione prevista dal progetto approvato. 8. La porzione interrata è calcolata con la seguente formula: V int.= (Sl/P) * SUL del piano di riferimento Ove Sl superficie delle facciate entro terra P perimetro esterno del piano di riferimento 9. Sono esclusi dal calcolo del volume i volumi tecnici emergenti dalla linea di gronda dell edificio, i sottotetti non accessibili e quelli con altezza netta interna misurata dal piano del pavimento all intradosso del solaio inferiore a 1,50 m., le logge e i porticati pubblici o di uso pubblico, i maggiori spessori delle murature esterne e dei solai finalizzati al contenimento del consumo energetico di cui alla L.R. 17.06.2008, n. 14, art. 8 e s.m.i.. Art. 3.7 Edilizia afferente la funzione residenziale o terziaria 1. Per questo tipo di edilizia il contributo per oneri di urbanizzazione primaria (U1) e per oneri di urbanizzazione secondaria (U2) si determina moltiplicando il volume (V) dell edificio stesso per il costo base al m 3 previsto dalle tabelle A e B e per i coefficienti correttivi riportati nella tabella C in relazione alle zone individuate dal PRG riferite alle zone omogenee di cui al D.M. 02.04.1968 n. 1444, art. 2 e s.m.i. ed ai tipi di intervento. Art. 3.8 Edilizia afferente la funzione produttiva o agricola 1. Per questo tipo di edilizia, l incidenza degli oneri per le opere di urbanizzazione si determina moltiplicando la superficie utile lorda (SUL) dell edificio per il costo base al m 2 previsto dalla tabella D e per i coefficienti correttivi riportati nella tabella E in relazione alle previsioni di zona e ed ai tipi di intervento. Pagina 12 di 28

2. Per l individuazione delle caratteristiche delle imprese artigianali si rimanda alla L. 08.08.1985 n. 443 e s.m.i.. In caso di impossibilità di definire in sede di rilascio o efficacia del (TITOLO ABILITATIVO) la tipologia operativa del futuro insediamento, ovvero se trattasi di attività artigianale o industriale, si assume per insediamento artigianale oltre quello avente i requisiti di cui alla L. 08.08.1985 n. 443 e s.m.i. anche quello che presenti superficie utile lorda (SUL) inferiore a 500 m 2. Art. 3.9 Strutture ricettive all aria aperta 1. Per questo tipo di edilizia, definita dalla L.R. 11.07.2006 n. 9, art. 11 e s.m.i. l incidenza degli oneri per le opere di urbanizzazione si determina moltiplicando la superficie delle unità di soggiorno temporaneo per il costo base al m 2 previsto dalla tabella F in relazione alla superficie dell unità di soggiorno temporaneo. 2. Per unità di soggiorno temporaneo è da intendersi la superficie della piazzola attrezzata per la sistemazione di una tenda, roulotte, caravan, casa mobile, bungalow o simili. 3. Al suddetto contributo è dovuto, in aggiunta, quello concernente i volumi per le attrezzature comuni di base, le installazioni igienico-sanitarie comuni di base e comunque per tutti quei manufatti a qualunque uso destinati, costruiti nel complesso, per i quali il contributo è determinato secondo quanto disposto dall art. 3.7. Pagina 13 di 28

Art. 4.1 Incidenza del costo di costruzione TITOLO IV COSTO DI COSTRUZIONE 1. Il costo unitario di costruzione è determinato in base a quanto disposto dal D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 16 c. 9 e 10 ed art. 19 c. 2 - e s.m.i. ed è soggetto ad adeguamento con le modalità nello stesso indicate. 2. Per la determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione (CC) debbono essere osservate le norme contenute nei successivi articoli e l incidenza per metro quadrato è definita alla tabella G. Art. 4.2 Edilizia afferente la funzione residenziale 3. Per questo tipo di edilizia il contributo commisurato al costo di costruzione (CC) si determina moltiplicando la superficie complessiva (SC) dell edificio per il costo unitario di costruzione al m 2 previsto dalla tabella G per l aliquota (At) risultante dalla compilazione delle tabelle allegate al Regolamento Regione Marche 28.02.1979 n. 9 e s.m.i. e per l incremento derivante dall applicazione del D.M. 10.05.1977 e s.m.i. in relazione ai tipi di intervento. 4. Le modalità di calcolo della superficie complessiva (SC) sono definite dal D.M. 10.05.1977, art. 2 e s.m.i. con le seguenti specificazioni: a. tutti gli spazi ad uso accessorio afferenti la funzione residenziale sono da intendersi superfici non residenziali (Snr); b. sono considerate superfici utili abitabili (SUA) anche quelle dei locali ubicate nei sottotetti che, pur non risultando destinati a locali abitabile, presentano i requisiti igienico-sanitari di locali ad uso abitabile. 4. Nei casi di interventi sul patrimonio edilizio esistente, in assenza dei dati relativi alle superfici utili abitabili (SUA) e alle superfici non residenziali (Snr) dell intera unità edilizia, si assume quale aliquota fissa (At) il 10% e quale incremento fisso (i) 1,50. 5. In relazione ai tipi di intervento il contributo commisurato al costo di costruzione (CC) è stabilito in: Nuova costruzione Costo unitario di costruzione x i x Sc x At Interventi sul patrimonio edilizio esistente Costo unitario di costruzione x i x Sc x At x K dove: i corrisponde all incremento derivante dall applicazione del D.M. 10.05.1977 e s.m.i. pari a 1+% di maggiorazione; Sc rappresenta la superficie complessiva (Sc) dell intervento così come definita dal D.M. 10.05.1977, art. 2 e s.m.i., in caso di intervento sul patrimonio edilizio esistente distinta, in relazione al tipo d intervento previsto, tra le otto categorie di recupero determinate nella tabella H; At corrisponde alla sommatoria delle aliquote A1+A2+A3 risultante dalla compilazione delle tabelle allegate al Reg. Regione Marche 28.02.1979 n. 9 e s.m.i.; K rappresenta il coefficiente correttivo del costo unitario in relazione alla classe d appartenenza dell intervento previsto, da determinarsi in base a quanto riportato nella tabella H. Art. 4.3 Edilizia afferente la funzione terziaria 1. Per questo tipo di edilizia il contributo commisurato al costo di costruzione (CC) si determina moltiplicando la superficie totale (St) dell edificio per il costo unitario di costruzione al m 2 previsto dalla tabella G, per un aliquota fissa (At) che secondo quanto disposto dal D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 19 - e s.m.i. non può superare il 10%, stabilita in relazione alla destinazione d uso dell immobile come segue: locali di vendita e relativi spazi ad uso funzionale e spazi ad uso accessorio = 10% locali d ufficio e relativi spazi ad uso funzionale e spazi ad uso accessorio = 10% locali turistici e relativi spazi ad uso funzionale e spazi ad uso accessorio = 4% Pagina 14 di 28

2. Le modalità di calcolo della superficie totale (St) sono definite dal D.M. 10.05.1977, art. 9 e s.m.i. con le seguenti specificazioni: a. tutti gli spazi ad uso accessorio collegati o meno ai locali di vendita, ai locali d ufficio, ai locali turistici sono da intendersi superfici accessorie (Sa); b. sono considerate superfici nette anche quelle dei locali ubicati nei sottotetti che, pur non risultando destinati a locali di vendita, a locali d ufficio, a locali turistici, presentano i requisiti igienico-sanitari di locali ad uso abitabile. 3. In relazione ai tipi di intervento il contributo commisurato al costo di costruzione (CC) è stabilito in: Nuova costruzione Costo unitario di costruzione x St x At Interventi sul patrimonio edilizio esistente Costo unitario di costruzione x St x At x K dove: St rappresenta la superficie complessiva (Sc) dell intervento così come definita dal D.M. 10.05.1977, art. 2 e s.m.i., in caso di intervento sul patrimonio edilizio esistente distinta, in relazione al tipo d intervento previsto, tra le otto categorie di recupero determinate nell allegato n.1; At corrisponde alla percentuale fissa in relazione alla destinazione d uso; K rappresenta il coefficiente correttivo del costo unitario in relazione alla classe d appartenenza dell intervento previsto, da determinarsi in base a quanto riportato nella tabella H. Art. 4.4 Disposizioni specifiche 1. La determinazione del costo di costruzione viene effettuata sulla base della classificazione dell'intervento edilizio precisando che rientrano nella determinazione del suddetto contributo anche tutte quelle opere minori che risultano funzionalmente connesse con l intervento edilizio principale, escludendo invece quelle che, pur oggetto del medesimo titolo abilitativo, per evidente non connessione con l intervento edilizio principale e classificazione delle opere, non comportano per legge la corresponsione del costo di costruzione. 2. Il contributo commisurato al costo di costruzione (CC) relativo agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 3 c. 1, lettera d) - e s.m.i. consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, non dovrà superare il valore determinato per le nuove costruzioni ai sensi dell art. 9 del suddetto D.P.R.. Pagina 15 di 28

TITOLO V CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE Art. 5.1 Determinazione del contributo di costruzione 1. Il contributo di costruzione viene determinato dal Responsabile del procedimento che lo comunica al richiedente prima del rilascio del (TITOLO ABILITATIVO). Nel caso di Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di Inizio Attività il contributo di costruzione è determinato dal progettista incaricato dal richiedente. 2. La comunicazione contiene la determinazione dell importo del contributo di costruzione suddiviso tra oneri di urbanizzazione primaria (U1), oneri di urbanizzazione secondaria (U2) e costo di costruzione (CC), gli adempimenti da compiere in caso di rateizzazione del contributo di costruzione, nonché i tempi e le modalità di versamento. 3. Non è ammessa alcuna forma di compensazione tra oneri di urbanizzazione primaria (U1) e oneri di urbanizzazione secondaria (U2), nonché tra oneri di urbanizzazione e contributo commisurato al costo di costruzione (CC). Art. 5.2 Arrotondamento di somme 1. Ciascun importo da versare è arrotondato all euro superiore se la parte decimale risulta maggiore o uguale a 0,50 o arrotondato all euro inferiore se la parte decimale è inferiore a 0,50. Art. 5.3 Corresponsione del contributo di costruzione 1. Il contributo di costruzione può essere corrisposto in unica soluzione prima del rilascio del permesso di costruire o all atto della presentazione della Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ovvero, rateizzato nella misura che segue: a. quota di contributo inerente gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2) rateizzabile in quattro rate così frazionate: 25% da versare prima del rilascio del permesso di costruire o all atto di presentazione della Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di Inizio Attività; 25% entro e non oltre 6 mesi dalla data di pagamento della prima rata. 25% entro e non oltre 12 mesi dalla data di pagamento della prima rata. 25% entro e non oltre 18 mesi dalla data di pagamento della prima rata. b. quota del contributo commisurato al costo di costruzione (CC) rateizzabile in due rate così frazionate: 50% da versare prima del rilascio del permesso di costruire o all atto di presentazione della Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di Inizio Attività; 50% entro e non oltre la data di scadenza del (TITOLO ABILITATIVO). L intero importo del contributo di costruzione dovrà comunque essere versato entro e non oltre la data di fine lavori nel caso in cui questi terminino prima della scadenza del (TITOLO ABILITATIVO). 2. In caso di rateizzazione del contributo di costruzione, la comunicazione di fine lavori parziale comporta il contestuale versamento della quota di contributo di costruzione proporzionale al numero delle unità immobiliari terminate. 3. Le varianti o eventuali proroghe dell'ultimazione lavori non incidono sui termini di pagamento. 4. Alle varianti che comportino la corresponsione di contributi di costruzione aggiuntivi si applicano le stesse forme di rateizzazione sopra indicate. 5. Gli importi del contributo di costruzione possono essere versati direttamente presso la Tesoreria Comunale oppure mediante bonifico con valuta fissa da effettuarsi alle seguenti coordinate: IBAN IT38 CIN S ABI 06055 CAB 21372 C/C 000000017960. 6. In caso di rateizzazione, ammessa qualora l importo complessivo del contributo di costruzione (U1+U2+CC) risulti superiore a 2.000,00, il soggetto obbligato è tenuto a prestare all Amministrazione Comunale idonea garanzia. 7. Qualora la somma da garantire risulti superiore a 10.000,00 la polizza fidejussoria deve includere, oltre all importo del contributo di costruzione rateizzato, anche quello della sanzione prevista dal D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 42 e s.m.i. nella misura massima. Pagina 16 di 28

8. Nei casi di sanatoria il contributo di costruzione deve essere corrisposto in unica soluzione entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di determinazione della sanzione amministrativa, da emanarsi prima del rilascio del titolo abilitativo. Il mancato pagamento nei termini comporta l archiviazione dell istanza di sanatoria e l applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 06.06.2001 n. 380, titolo IV e s.m.i.. Art. 5.4 Modalità di garanzia 1. La definizione delle caratteristiche delle polizze fidejussioni bancarie o assicurative prestate a garanzia di procedimenti inerenti la materia urbanistica ed edilizia è di competenza del Dirigente dell Area Tecnica Territorio Ambiente. 2. Le fidejussioni bancarie o assicurative prestate a garanzia sono svincolate, su richiesta dell obbligato, solo a seguito dell avvenuto pagamento dell ultima rata dovuta, ovvero all avvenuto adempimento dell obbligo per cui la polizza o fidejussione è stata prestata. Le stesse possono essere variate in diminuzione, sempre su richiesta dell obbligato, limitatamente agli importi già incassati dall Amministrazione Comunale, ovvero, all avvenuto parziale adempimento dell obbligo per cui la polizza era stata prestata. 3. Nel caso di cambiamento di titolarità del (TITOLO ABILITATIVO) che contenga garanzie prestate mediante fidejussioni bancarie o polizze assicurative, è prescritta la sostituzione delle suddette garanzie contestualmente all inoltro dell istanza di voltura o della presentazione del cambio di intestazione. Fino all avvenuta volturazione della fidejussione bancaria o polizza assicurativa rimane responsabile nei confronti dell Amministrazione Comunale per eventuali inadempienze, indipendentemente dall avvenuto cambio di titolarità, il precedente titolare. Art. 5.5 Ritardato od omesso versamento 1. In caso di ritardato od omesso versamento entro i termini stabiliti di rate del contributo di costruzione, saranno applicate le sanzioni di cui al D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 42 e s.m.i. e rese esecutive le garanzie prestate. 2. L ordinario termine di prescrizione decennale per la riscossione del contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione decorre dalla data di rilascio del permesso di costruire o dalla data di efficacia della Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di Inizio Attività, mentre quello relativo al costo di costruzione (CC) decorre dalla data di scadenza del (TITOLO ABILITATIVO) o dalla data di comunicazione di fine lavori nel caso in cui questi terminino prima della scadenza del (TITOLO ABILITATIVO). Art. 5.6 Rimborso 1. Qualora il titolare del (TITOLO ABILITATIVO) lo lasci decadere, non realizzi ovvero rinunci alla realizzazione dell intervento, il Dirigente dell Area Tecnica Territorio Ambiente, a seguito di formale richiesta e previa verifica dello stato dei luoghi da parte del (SUE) o (SUAP), provvede al rimborso degli importi versati. Nel caso in cui l intervento sia stato realizzato solo in parte sarà dato luogo al rimborso della quota del contributo di costruzione corrispondenti alla parte non realizzata solo dopo il rilascio di una variante al (TITOLO ABILITATIVO) rilasciato atta a verificare la conformità della parte realizzata alle norme e regolamenti vigenti ed a formalizzare l esatto stato dei luoghi; qualora il (TITOLO ABILITATIVO) fosse scaduto la variante è sostituita: da una richiesta di presa d atto da allegare alla comunicazione di fine lavori, unitamente all elaborato grafico, nel caso in cui le opere realizzate in difetto non abbiano in alcun modo compromesso la restante porzione realizzata in conformità; da un istanza di sanatoria nel caso in cui le opere realizzate in difetto abbiano di fatto comportato una reale trasformazione fisica, rispetto al progetto approvato, tale da generare una difformità edilizia. 2. Nei casi di varianti in cui, a seguito delle modifiche apportate, risulti un credito a favore del privato, il Dirigente dell Area Tecnica Territorio Ambiente provvede direttamente al rimborso senza necessità di formale richiesta da parte del privato. 3. E altresì ammessa la restituzione del contributo di costruzione oltre che nell ipotesi di decadenza anche in caso di annullamento del (TITOLO ABILITATIVO). 4. Il rimborso avviene senza la corresponsione degli interessi legali. Pagina 17 di 28

5. Non potranno comunque essere restituite le sanzioni amministrative e gli interessi eventualmente corrisposti dall avente titolo in dipendenza di ritardati pagamenti. 6. In caso di presentazione di istanza di rinnovo di (TITOLO ABILITATIVO) scaduto o di istanza di nuovo titolo abilitativo a seguito di decadenza o annullamento del precedente, è consentito portare in detrazione il contributo di costruzione già corrisposto da quello dovuto per il ritiro del nuovo titolo. Pagina 18 di 28

TITOLO VI MONETIZZAZIONE DELLA DOTAZIONE DEI PARCHEGGI Art. 6.1 Oggetto e finalità 1. Il presente titolo ha per oggetto la disciplina relativa alla monetizzazione dei parcheggi secondo le prescrizioni del PRG e del Regolamento Edilizio relativamente a: parcheggi di urbanizzazione primaria (P1); parcheggi privati a servizio esclusivo degli edifici (P3); Art. 6.2 Ambito di applicazione 1. La monetizzazione dei parcheggi pubblici (P1) è ammessa qualora non sia possibile reperire la dotazione necessaria di parcheggi secondo i parametri previsti dal PRG e dal Regolamento Edilizio nei seguenti casi: a. per gli interventi ricadenti all interno della zona territoriale omogenea A e per quelli ricompresi all interno di programmi di riqualificazione urbana (PRU) di cui alla L.R. 23.02.2005 n.16, art. 2 - e s.m.i.; b. nelle zone territoriali omogenee B e CR1 nei seguenti casi: - frazionamento di unità immobiliari esistenti; - cambi di destinazione d uso, con o senza opere; - nuove costruzioni e/o ampliamento di edifici esistenti. c. nelle zone territoriali omogenee D e nelle restanti zone C nei seguenti casi: - Frazionamento di unità immobiliari esistenti; - cambi di destinazione d uso, con o senza opere. 2. La monetizzazione dei parcheggi privati (P3) è ammessa qualora non sia possibile reperire la dotazione necessaria di parcheggi secondo i parametri previsti dal PRG e dal Regolamento Edilizio nei seguenti casi: a. per gli interventi ricadenti all interno della zona territoriale omogenea A e per quelli ricompresi all interno di programmi di riqualificazione urbana (PRU) di cui alla L.R. 23.02.2005 n.16, art. 2 - e s.m.i.; b. nelle zone territoriali omogenee B e CR1 nei seguenti casi: - frazionamento di unità immobiliari esistenti; - cambi di destinazione d uso, con o senza opere; In caso di cambio di destinazione d'uso di locali adibiti a garage nonché di ampliamenti su aree già destinate a parcheggio non è consentita la monetizzazione delle superfici a parcheggio esistenti. 4. In zona agricola la dotazione dei parcheggi di urbanizzazione primaria (P1) deve essere di norma sempre monetizzata, fatta salva la facoltà dell Amministrazione Comunale di disporne la realizzazione. 5. Nel caso in cui sia possibile reperire la dotazione necessaria dei parcheggi sulle aree private oggetto d intervento, resta sempre salva la facoltà dell Amministrazione Comunale di valutare la monetizzazione di tutte o parte le tipologie di parcheggio definite al comma 1, laddove la realizzazione contrasti con l equilibrio urbanistico del contesto e/o con l assetto tipologico delle unità edilizie o degli spazi aperti. 6. Resta salva la facoltà dell Amministrazione Comunale, in considerazione delle caratteristiche e consistenza dei parcheggi da realizzare stabilire, in alternativa alla monetizzazione le seguenti tipologie d intervento: - convenzione di realizzazione e gestione; - convenzione di costruzione e successiva cessione dell opera al Comune. Entrambe le possibilità saranno oggetto di specifica procedura amministrativa e stipula di relativa convenzione. 6. L istanza di monetizzazione dei parcheggi sarà valutata dal Dirigente dell Area Tecnica Territorio Ambiente, sulla base di una relazione del Responsabile del Procedimento in merito alla sussistenza di situazioni urbanistiche che rendono impraticabile o non funzionale la cessione. Pagina 19 di 28

Art. 6.3 Definizione dei valori della monetizzazione 1. Il valore della monetizzazione è determinato dal valore dell area, a seconda della zona in cui ricade l intervento, sommato all onere corrispondente al costo di realizzazione di un parcheggio a raso scoperto, come di seguito specificato: Valore dell area Si assume il valore della monetizzazione dell area AUS indicata nel titolo II relativa all ambito territoriale di riferimento. Valore delle opere da realizzare: Il valore delle opere da realizzare è pari a. 151,09 al m 2. Detto valore è comprensivo dei materiali, noli, lavorazioni, impianti, segnaletica, spese tecniche, frazionamenti, atti notarili, IVA e allacci, ecc. per dare finito e utilizzabile un parcheggio a raso scoperto. Esso è stato determinato sulla base di una relazione redatta dal Servizio Lavori e Servizi Pubblici, Ambiente in data gennaio 2008 per l individuazione del costo medio delle opere da eseguire per la costruzione di un parcheggio a raso. La suddetta relazione è depositata nell apposito fascicolo presso l Area Tecnica Territorio Ambiente. Art. 6.4 Corresponsione dei corrispettivi di monetizzazione 1. Gli importi dei corrispettivi sono sostitutivi dell obbligo di reperimento delle aree a parcheggio privato o pubblico secondo quanto stabilito dal PRG e dal Regolamento Edilizio. 2. Il corrispettivo previsto per la monetizzazione delle aree destinate a parcheggio potrà essere corrisposto in unica soluzione prima del rilascio del permesso di costruire o dell efficacia della denuncia d inizio attività ovvero in forma rateale, con le stesse modalità e garanzie in vigore per il versamento del contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione. 3. I proventi introitati dal Comune dalla monetizzazione dei parcheggi saranno destinati esclusivamente all acquisizione o esproprio delle aree destinate a parcheggio e/o alla realizzazione degli stessi. 4. La monetizzazione dei parcheggi non esime l avente titolo dal versamento del contributo di costruzione, eventualmente dovuto, inerente l urbanizzazione secondaria. 5. Rispetto agli importi da versare in conto oneri di urbanizzazione primaria (U1), la monetizzazione dei parcheggi, per la sola quota attinente quelli pubblici (P1), va portata in scomputo potendosi verificare i seguenti casi: U1 > P1 l importo dovuto è = U1 P1 per quanto attiene gli oneri di urbanizzazione primaria; l importo dovuto è = P1 per quanto attiene la monetizzazione dei parcheggi pubblici; U1 = P1 l importo dovuto è = zero per quanto attiene gli oneri di urbanizzazione primaria; l importo dovuto è = P1 per quanto attiene la monetizzazione dei parcheggi pubblici; U1 < P1 l importo dovuto è = zero per quanto attiene gli oneri di urbanizzazione primaria; l importo dovuto è = P1 per quanto attiene la monetizzazione dei parcheggi pubblici. Art. 6.5 Aggiornamento dei corrispettivi di monetizzazione 1. I valori di monetizzazione saranno aggiornati come segue: relativamente al valore dell area al variare del valore delle aree di urbanizzazione secondaria (AUS); relativamente al valore delle opere, il costo sarà aggiornato dalla Giunta Municipale sulla base dell indice FOI (costo vita famiglie operai ed impiegati) edito da ISTAT, rapportando il valore del più recente indice noto nel mese in cui viene effettuata la rivalutazione con l indice medio dell anno 2008 in cui è stato valutato il costo medio di realizzazione delle opere. Questa la formula di rivalutazione del valore delle opere: Dove: Vo Vo 2008 x FOI Vo = FOIm = valore opere 2008 rec Pagina 20 di 28