Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale dell Ordine di Milano Via G. Aurispa, 7 20122 Milano Tel. 0258308188 Fax 0258310605 E-mail info@consulentidellavoro.mi.it Internet www.consulentidellavoro.mi.it CENTRO STUDI Circolare n. 1/2008 A TUTTI I COLLEGHI Milano, 24 Gennaio 2008 DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) DECRETO MINISTERIALE 24 OTTOBRE 2007 Premessa Quanto di seguito riportiamo un analisi del decreto del Ministero del Lavoro 24 Ottobre 2007, che ha dato attuazione all art. 1, commi 1175-1176, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Il decreto in esame in più punti non consente una chiara individuazione dei contenuti 1, pertanto, invochiamo interventi da parte del ministero competente. La redazione di un sommario di alinea consente il reperimento dell informazione di interesse. Sommario ARGOMENTI...3 1. Fruizione dei benefici: condizione...3 2. Appalti pubblici e lavori privati dell edilizia: necessità del DURC...3 3. Rilascio del DURC da parte di INPS, INAIL e altri Istituti previdenziali...3 4. Edilizia: rilascio del DURC da parte di Casse Edili...3 5. Banca dati telematica: finalità...3 6. Rilascio del DURC da parte di Enti bilaterali...3 7. Richiesta del DURC mediante apposita modulistica...3 8. Richiesta e rilascio del DURC mediante strumenti informatici...3 9. Richiesta del DURC nell ambito delle procedure di appalto...4 10. Verifica dei presupposti per il rilascio del DURC senza emissione dello stesso...4 11. Attestazione di regolarità dei versamenti dovuti...4 12. Contenuto del DURC...4 13. Regolarità contributiva: condizioni...4 14. Regolarità contributiva: altre ipotesi...4 15. Regolarità contributiva: Cassa Edile...5 16. Termini per il rilascio del DURC...5 1 Si consideri, ad esempio, che è necessaria un individuazione chiara e precisa dei benefici normativi, rientranti nel nuovo regime, la cui fruizione verrebbe a mancare nel caso di assenza di regolarità contributiva e/o di violazione di norme in materia di sicurezza sul lavoro. Inoltre, la fruizione dei benefici con periodicità mensile verrebbe sospesa oppure verrebbe perduta nella sua interezza? Pagina 1 di 8
17. Termini per il rilascio del DURC da parte di Casse Edili ed Enti bilaterali...5 18. Sospensione del termine...5 19. Validità del DURC per agevolazioni normative e contributive...5 20. Validità del DURC per appalti privati...5 21. Mancanza dei requisiti: termini per la regolarizzazione...5 22. Crediti iscritti a ruolo...5 23. Crediti non ancora iscritti a ruolo...6 24. Partecipazione a gare di appalto: scostamento fra somme dovute e somme versate...6 25. Aiuti di Stato...6 26. Violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro accertate con provvedimenti definitivi (causa ostativa al rilascio del DURC)...6 27. Estinzione del procedimento penale a seguito di prescrizione obbligatoria o di oblazione (causa non ostativa al rilascio del DURC)...6 28. Autocertificazione circa l inesistenza di provvedimenti definitivi...6 29. Verifica della autocertificazione da parte di stazioni appaltanti o SOA...7 30. Cause ostative per fatti successivi all entrata in vigore del decreto...7 31. Appalti pubblici: rilascio del DURC per il pagamento di prestazioni già rese alla data di accertamento dell illecito...7 32. Entrata in vigore del decreto...7 Pagina 2 di 8
ARGOMENTI DECRETO MINISTERIALE Art. 1 (Soggetti obbligati) 1. Fruizione dei benefici: condizione 2. Appalti pubblici e lavori privati dell edilizia: necessità del DURC I datori di lavoro devono essere in possesso del DURC, ai fini della fruizione di: benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento; benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Per i datori di lavoro e per i lavoratori autonomi, il DURC è necessario anche: nell ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici; nei lavori privati dell'edilizia. Art. 2 (Soggetti tenuti al rilascio del DURC) 3. Rilascio del DURC da parte di INPS, INAIL e altri Istituti previdenziali 4. Edilizia: rilascio del DURC da parte di Casse Edili 5. Banca dati telematica: finalità 6. Rilascio del DURC da parte di Enti bilaterali I soggetti tenuti al rilascio del DURC sono: INPS; INAIL; altri Istituti previdenziali gestori di forme di assicurazione obbligatoria (previa apposita convenzione con INPS e INAIL). Per quanto concerne i datori di lavoro dell edilizia, il DURC può essere rilasciato, oltre che dagli Istituti appena indicati, anche dalle Casse Edili (previa apposita convenzione). I soggetti tenuti al rilascio mettono a disposizione del Ministero del Lavoro il DURC, al fine di realizzare la banca dati telematica, contenente le informazioni riguardanti i datori di lavoro ispezionati, nonché informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo. In via sperimentale e per un periodo di 24 mesi dall emanazione del presente decreto, gli Enti bilaterali possono rilasciare il DURC (previa apposita convenzione). Art. 3 (Soggetto richiedente e modalità di rilascio) 7. Richiesta del DURC mediante apposita modulistica 8. Richiesta e rilascio del DURC mediante strumenti informatici I soggetti interessati al rilascio del DURC devono farne richiesta, utilizzando l apposita modulistica unificata. La richiesta ed il rilascio del DURC avvengono, di norma, attraverso strumenti informatici. Tali modalità sono obbligatorie qualora la richiesta provenga dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA) o, per conto dell'interessato, da parte dei consulenti del lavoro e dagli altri soggetti di cui all art. 1 della legge n. 12/1979. Pagina 3 di 8
9. Richiesta del DURC nell ambito delle procedure di appalto «Nell'ambito delle procedure di appalto il DURC relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA)». 10. Verifica dei presupposti per il rilascio del DURC senza emissione dello stesso Se l'istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che riconosce al richiedente la fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante, l'istituto stesso verifica i presupposti per il rilascio del DURC senza emetterlo, fermo restando che, in assenza dei requisiti di regolarità contributiva, l'interessato è invitato a regolarizzare la propria posizione entro un termine di 15 giorni. Art. 4 (Contenuto del documento) 11. Attestazione di regolarità dei versamenti dovuti 12. Contenuto del DURC Il DURC certifica la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali ed alle Casse edili (ove previsto). Il DURC deve contenere: a) denominazione o ragione sociale, sede legale e unità operativa, codice fiscale del datore di lavoro; b) iscrizione agli Istituti previdenziali e alle Casse edili (ove previsto); c) dichiarazione di regolarità ovvero di non regolarità contributiva, con indicazione della motivazione o della specifica scopertura; d) data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva; e) data di rilascio del documento; f) nominativo del responsabile del procedimento. Art. 5 (Requisiti di regolarità contributiva) 13. Regolarità contributiva: condizioni 14. Regolarità contributiva: altre ipotesi Le condizioni, affinché possa essere attestata la regolarità contributiva, sono le seguenti: a) correttezza degli adempimenti mensili o periodici; b) corrispondenza tra i versamenti effettuati e quelli accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti; c) inesistenza di inadempienze in atto. «La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di: a) richiesta di rateizzazione per la quale l'istituto competente abbia espresso parere favorevole; b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative; c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito». Pagina 4 di 8
15. Regolarità contributiva: Cassa Edile «La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di: a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione; b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza; c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole». Art. 6 (Emissione del DURC) 16. Termini per il rilascio del DURC 17. Termini per il rilascio del DURC da parte di Casse Edili ed Enti bilaterali Il termine entro il quale gli Istituti previdenziali rilasciano il DURC è di 30 giorni. Per quanto riguarda le Casse edili e gli Enti bilaterali, il rilascio del DURC avviene entro i termini previsti dalla convenzione. 18. Sospensione del termine In assenza dei requisiti di regolarità contributiva, il termine di 30 giorni per il rilascio del DURC è sospeso sino all'avvenuta regolarizzazione nei confronti di ciascun ente, eccezion fatta per l ipotesi di partecipazione a gare di appalto, per cui non costituisce causa ostativa al rilascio del documento uno scostamento fra le somme dovute e quelle versate non superiore al 5% o, comunque, di valore inferiore ad 100 (v. infra). Art. 7 (Validità del DURC e verifica dei requisiti) 19. Validità del DURC per agevolazioni normative e contributive 20. Validità del DURC per appalti privati 21. Mancanza dei requisiti: termini per la regolarizzazione Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive, la validità del DURC è mensile. Nel caso di appalti privati, la validità del DURC è trimestrale. In assenza dei requisiti di regolarità contributiva, gli Istituti competenti, prima di rilasciare il DURC o di annullare il documento già rilasciato, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine di 15 giorni. Art. 8 (Cause non ostative al rilascio del DURC) 22. Crediti iscritti a ruolo «Il DURC è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario». Pagina 5 di 8
23. Crediti non ancora iscritti a ruolo «Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo: a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso; b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio». 24. Partecipazione a gare di appalto: scostamento fra somme dovute e somme versate 25. Aiuti di Stato 26. Violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro accertate con provvedimenti definitivi (causa ostativa al rilascio del DURC) 27. Estinzione del procedimento penale a seguito di prescrizione obbligatoria o di oblazione (causa non ostativa al rilascio del DURC) Per la sola ipotesi di partecipazione a gare di appalto, non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Lo scostamento non è considerato grave: se inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate (con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione), o, comunque, se inferiore ad 100, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro 30 giorni dal rilascio del DURC. Non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC l'aver fruito degli aiuti di Stato specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'art. 1, co. 1223, della legge n. 296/2006, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato. Art. 9 (Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC) La violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all'allegato A (v. infra) al presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, costituisce causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati. L estinzione del procedimento penale a seguito di prescrizione obbligatoria ovvero di oblazione non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC. 28. Autocertificazione circa l inesistenza di provvedimenti definitivi Per il rilascio del DURC, l'interessato è tenuto ad autocertificare l'inesistenza di provvedimenti (amministrativi o giurisdizionali) definitivi a proprio carico, in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A (v. infra) ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativamente a ciascun illecito. Pagina 6 di 8
29. Verifica della autocertificazione da parte di stazioni appaltanti o SOA 30. Cause ostative per fatti successivi all entrata in vigore del decreto 31. Appalti pubblici: rilascio del DURC per il pagamento di prestazioni già rese alla data di accertamento dell illecito Nelle ipotesi in cui il DURC sia richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA), le stesse provvedono alla verifica dell autocertificazione rilasciata dall'interessato, in merito alla non sussistenza delle condizioni ostative concernenti la violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi. Le cause ostative al rilascio del DURC sono riferite esclusivamente a violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. In merito agli appalti pubblici, le cause ostative non rilevano ai fini del rilascio del DURC finalizzato al pagamento delle prestazioni già rese alla data di accertamento definitivo dell'illecito. Art. 10 (Efficacia del provvedimento) 32. Entrata in vigore del decreto Il presente decreto è entrato in vigore il 30 Dicembre 2007. Per quanto concerne la richiesta per il rilascio del DURC, si informa che l INPS ha aggiunto alle altre causali quella per la Richiesta di regolarità contributiva per agevolazione, finanziamenti, sovvenzione autorizzazioni. Si riporta di seguito l allegato A, contenente l elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, la cui violazione costituisce causa ostativa al rilascio del DURC. La presente circolare, come tutti gli altri nostri interventi, anche se frutto di approfondite analisi, non costituisce altro che un contributo alla conoscenza e/o al confronto sulla problematica. A cura del: CENTRO STUDI DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI MILANO Presidente dell Ordine: Giovanni Zingales Coordinatore Centro Studi: Giuseppe Bizzarro Componenti: Gilberto Asnaghi, Riccardo Bellocchio, Francesco Cafagna, Anna De Lillo, Isabella Di Molfetta, Luca Insabato, Mario Marinetto, Sabrina Pagani, Silvana Pagella, Lalla Pollachini Pagani, Fabio Pappalardo, Laura Pozzi, Flavia Puppo, Giuseppina Ratti, Gianluigi Redaelli, Giuseppina Scoccimarro. Uditori: Roberto Braga (C.P. di Varese), Stefano Guglielmi, Greta Leoni, Giuseppe Mastalli, Domenica Perre, Alessandro Proia. Pagina 7 di 8
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