DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) DECRETO MINISTERIALE 24 OTTOBRE 2007

Documenti analoghi
D.M. 24 ottobre Documento unico di regolarità contributiva. (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 279 del 30 novembre 2007)

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. Decreta:

Il documento unico di regolarità contributiva

I benefici contributivi e normativi: l emissione del DURC il DURC interno

LAVORI PUBBLICI E PRIVATI: ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELLE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina del documento unico di regolarità contributiva. d iniziativa del senatore BITONCI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 1 giugno 2015, n [Preambolo]

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 1 giugno 2015, n [Preambolo]

Il testo non riveste carattere di ufficialità ed è fornito gratuitamente

Direzione centrale delle Entrate contributive. Direzione centrale Organizzazione. Direzione centrale Sistemi informativi e telecomunicazioni

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA: I SOGGETTI OBBLIGATI, LE MODALITA DI RICHIESTA, I REQUISITI E LE FORME DEL DURC

Corso di aggiornamento RSPP aziende edili. Lezione: La normativa DURC

Direzione centrale delle Entrate contributive. Direzione centrale Organizzazione. Direzione centrale Sistemi informativi e telecomunicazioni

La gestione degli avvisi di irregolarità. Modalità operative

Regolarità contributiva e DURC. 26 ottobre Alberto Mischi

Avv. Bianca Maria Baron

SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE. DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva

INAIL, circolare 5 febbraio 2008, n. 7

Il rilascio del Durc e il pagamento dei premi Inail

D.M. 30 gennaio 2015 (1). Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC). (2)

SOGGETTI ABILITATI ALLA VERIFICA DELLA REGOLARITA CONTRIBUTIVA

3) Sul piano economico, viene prevista, in via derogatoria, la possibilità di un anticipazione sul compenso previsto per l appalto di lavori.

Prot.n.456. Durc on line Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 Circolare ministeriale n.19/2015.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015

Semplificazione in materia di documento unico di regolarita' IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. di concerto con

OGGETTO: Aziende agricole che operano esclusivamente con il sistema della

INAIL - Circolare 5 febbraio 2008, n. 7

Avv. Bianca Maria Baron

OGGETTO: DURC CIRCOLARE MINISTERIALE SULLA NUOVA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI ALLE IMPRESE

Ergonomia Prevenzione Ambiente

Massima / keywords. DM LAVORO 30_01_15 Pag. I

Il DURC e il suo funzionamento LEGGE N

Circolare Inail 5 febbraio 2008 sul DURC

Min. Lavoro: DURC ON-LINE, pubblicato il Decreto di Semplificazione in materia di documento unico di regolarita contributiva

INAIL, CIRCOLARE N. 7 DEL 5 FEBBRAIO

B. Appalti privati soggetti al rilascio di concessione o di denuncia inizio attività (DIA)

Durc: autocertificazione unica per accedere ai benefici Barbara Massara Consulente del lavoro in Roma

Gabriele Gentilini Gennaio 2008

DURC ON LINE: I PRIMI CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO

Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)

Prot. n 5866/p/cv Roma, 22 agosto A tutte le Casse Edili. e, p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE

Club Previdenza IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC) Paolo Torazza 18 aprile 2013

AI AI. Validità temporale del DURC. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35 dell'8 ottobre 2010.

Il DURC e le agevolazioni contributive

SOMMARIO. Presentazione... Introduzione... Nota Autore...

IL DURC NEI LAVORI PUBBLICI: Normativa e Fac-simili tipologie di documento. Giugno 2012

INAIL. Quadro Normativo

CASSA EDILE DI MILANO Ente bilaterale costituito da ASSIMPREDIL ANCE e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

Oggetto Disposizione transitoria per l emersione di lavoratori extracomunitari. Articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012.

Circolare numero 145 del 17/11/2010

IL NUOVO DURC ON LINE

Direzione generale Direzione centrale rischi. Circolare n. 53. Roma, 11 novembre 2013

Direzione generale Direzione centrale rischi. Circolare n. 53. Roma, 11 novembre 2013

APPROFONDIMENTO. Documento Unico di Regolarità Contributiva


A tal fine è stato necessario aggiornare le diciture sui certificati riguardanti il periodo di validità.

Durc online: l Inps blocca le richieste

Prot.n Estesa a 120 giorni la validità del DURC nei lavori edili per i soggetti privati (fino al 31 dicembre 2014).

Circolare N.145 del 3 novembre Contratti pubblici. Per importi non superiori a euro, l autocertificazione può sostituire il Durc

Art.118,c. 6 e 6 bis, D. Leg,vo 163/2006 come modificato dall art. 3, c.1 lettere b) ed h) del D. Leg.vo 113/2007

Caratteristiche del D.U.R.C. per lavori pubblici e privati in edilizia. CLAUDIA FARINASSO Responsabile ufficio D.U.R.C. Cassa Edile di Cuneo

Incontro su Sportello Unico Previdenziale e M.U.T. Normativa D.U.R.C. Giugno 2011

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 19/12/2013

L art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (convertito dalla legge n. 94/2012):

Semplificazione. Le novità in tema di DURC

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Oggetto: Riflessi fiscali del documento unico di regolarità contributiva (Durc)

Prot. n 2667/p/cv Roma, 21 marzo A tutte le Casse Edili. e p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE.

Al via il nuovo Durc on line: assicurata la regolarità in tempo reale

Circolare Informativa n 52/2013 CERTIFICAZIONE DEI CREDITI E RILASCIO DEL DURC

Prot.n CIRC.n. 174 del A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE

Assunzioni agevolate

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Agevolazioni contributive, possesso e mantenimento del DURC

ATTIVITÀ DEGLI ENTI BILATERALI IN EDILIZIA IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA E SICUREZZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE D.M. 24 Ottobre 2007 Documento unico di regolarità contributiva

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 10/04/2015

OGGETTO: Edilizia - Riduzione contributiva 2017

DURC DOCUMENTO UNICO REGOLARITA CONTRIBUTIVA

REGOLE DURC PER LE CASSE EDILI (circolare CNCE n.346 del e nota integrativa, circolare CNCE n.373 dell 11 dicembre 2008)

INDICE PARTE PRIMA ASPETTI CIVILSITICI E FISCALI. Premessa alla prima parte... pag. 13

FAQ DOL Documento Unico di regolarità contributiva

DURC ON-LINE - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto in materia di documento unico di regolarità contributiva.

IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA

CIRC. L DURC e responsabilità solidale tra le imprese

CASSA EDILE DI MUTUALITÁ E DI ASSISTENZA Regione Autonoma Valle d Aosta

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi. Roma, 13/12/2018


Prot. 805 Salerno, lì 13ettembre 2013

INPS - ART. 29 LEGGE 341/95 - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L ANNO

Bergamo, 13 settembre 2013 CIRCOLARE N. 211 ALLE IMPRESE ASSOCIATE

ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Transcript:

Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale dell Ordine di Milano Via G. Aurispa, 7 20122 Milano Tel. 0258308188 Fax 0258310605 E-mail info@consulentidellavoro.mi.it Internet www.consulentidellavoro.mi.it CENTRO STUDI Circolare n. 1/2008 A TUTTI I COLLEGHI Milano, 24 Gennaio 2008 DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) DECRETO MINISTERIALE 24 OTTOBRE 2007 Premessa Quanto di seguito riportiamo un analisi del decreto del Ministero del Lavoro 24 Ottobre 2007, che ha dato attuazione all art. 1, commi 1175-1176, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Il decreto in esame in più punti non consente una chiara individuazione dei contenuti 1, pertanto, invochiamo interventi da parte del ministero competente. La redazione di un sommario di alinea consente il reperimento dell informazione di interesse. Sommario ARGOMENTI...3 1. Fruizione dei benefici: condizione...3 2. Appalti pubblici e lavori privati dell edilizia: necessità del DURC...3 3. Rilascio del DURC da parte di INPS, INAIL e altri Istituti previdenziali...3 4. Edilizia: rilascio del DURC da parte di Casse Edili...3 5. Banca dati telematica: finalità...3 6. Rilascio del DURC da parte di Enti bilaterali...3 7. Richiesta del DURC mediante apposita modulistica...3 8. Richiesta e rilascio del DURC mediante strumenti informatici...3 9. Richiesta del DURC nell ambito delle procedure di appalto...4 10. Verifica dei presupposti per il rilascio del DURC senza emissione dello stesso...4 11. Attestazione di regolarità dei versamenti dovuti...4 12. Contenuto del DURC...4 13. Regolarità contributiva: condizioni...4 14. Regolarità contributiva: altre ipotesi...4 15. Regolarità contributiva: Cassa Edile...5 16. Termini per il rilascio del DURC...5 1 Si consideri, ad esempio, che è necessaria un individuazione chiara e precisa dei benefici normativi, rientranti nel nuovo regime, la cui fruizione verrebbe a mancare nel caso di assenza di regolarità contributiva e/o di violazione di norme in materia di sicurezza sul lavoro. Inoltre, la fruizione dei benefici con periodicità mensile verrebbe sospesa oppure verrebbe perduta nella sua interezza? Pagina 1 di 8

17. Termini per il rilascio del DURC da parte di Casse Edili ed Enti bilaterali...5 18. Sospensione del termine...5 19. Validità del DURC per agevolazioni normative e contributive...5 20. Validità del DURC per appalti privati...5 21. Mancanza dei requisiti: termini per la regolarizzazione...5 22. Crediti iscritti a ruolo...5 23. Crediti non ancora iscritti a ruolo...6 24. Partecipazione a gare di appalto: scostamento fra somme dovute e somme versate...6 25. Aiuti di Stato...6 26. Violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro accertate con provvedimenti definitivi (causa ostativa al rilascio del DURC)...6 27. Estinzione del procedimento penale a seguito di prescrizione obbligatoria o di oblazione (causa non ostativa al rilascio del DURC)...6 28. Autocertificazione circa l inesistenza di provvedimenti definitivi...6 29. Verifica della autocertificazione da parte di stazioni appaltanti o SOA...7 30. Cause ostative per fatti successivi all entrata in vigore del decreto...7 31. Appalti pubblici: rilascio del DURC per il pagamento di prestazioni già rese alla data di accertamento dell illecito...7 32. Entrata in vigore del decreto...7 Pagina 2 di 8

ARGOMENTI DECRETO MINISTERIALE Art. 1 (Soggetti obbligati) 1. Fruizione dei benefici: condizione 2. Appalti pubblici e lavori privati dell edilizia: necessità del DURC I datori di lavoro devono essere in possesso del DURC, ai fini della fruizione di: benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento; benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Per i datori di lavoro e per i lavoratori autonomi, il DURC è necessario anche: nell ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici; nei lavori privati dell'edilizia. Art. 2 (Soggetti tenuti al rilascio del DURC) 3. Rilascio del DURC da parte di INPS, INAIL e altri Istituti previdenziali 4. Edilizia: rilascio del DURC da parte di Casse Edili 5. Banca dati telematica: finalità 6. Rilascio del DURC da parte di Enti bilaterali I soggetti tenuti al rilascio del DURC sono: INPS; INAIL; altri Istituti previdenziali gestori di forme di assicurazione obbligatoria (previa apposita convenzione con INPS e INAIL). Per quanto concerne i datori di lavoro dell edilizia, il DURC può essere rilasciato, oltre che dagli Istituti appena indicati, anche dalle Casse Edili (previa apposita convenzione). I soggetti tenuti al rilascio mettono a disposizione del Ministero del Lavoro il DURC, al fine di realizzare la banca dati telematica, contenente le informazioni riguardanti i datori di lavoro ispezionati, nonché informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo. In via sperimentale e per un periodo di 24 mesi dall emanazione del presente decreto, gli Enti bilaterali possono rilasciare il DURC (previa apposita convenzione). Art. 3 (Soggetto richiedente e modalità di rilascio) 7. Richiesta del DURC mediante apposita modulistica 8. Richiesta e rilascio del DURC mediante strumenti informatici I soggetti interessati al rilascio del DURC devono farne richiesta, utilizzando l apposita modulistica unificata. La richiesta ed il rilascio del DURC avvengono, di norma, attraverso strumenti informatici. Tali modalità sono obbligatorie qualora la richiesta provenga dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA) o, per conto dell'interessato, da parte dei consulenti del lavoro e dagli altri soggetti di cui all art. 1 della legge n. 12/1979. Pagina 3 di 8

9. Richiesta del DURC nell ambito delle procedure di appalto «Nell'ambito delle procedure di appalto il DURC relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA)». 10. Verifica dei presupposti per il rilascio del DURC senza emissione dello stesso Se l'istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che riconosce al richiedente la fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante, l'istituto stesso verifica i presupposti per il rilascio del DURC senza emetterlo, fermo restando che, in assenza dei requisiti di regolarità contributiva, l'interessato è invitato a regolarizzare la propria posizione entro un termine di 15 giorni. Art. 4 (Contenuto del documento) 11. Attestazione di regolarità dei versamenti dovuti 12. Contenuto del DURC Il DURC certifica la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali ed alle Casse edili (ove previsto). Il DURC deve contenere: a) denominazione o ragione sociale, sede legale e unità operativa, codice fiscale del datore di lavoro; b) iscrizione agli Istituti previdenziali e alle Casse edili (ove previsto); c) dichiarazione di regolarità ovvero di non regolarità contributiva, con indicazione della motivazione o della specifica scopertura; d) data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva; e) data di rilascio del documento; f) nominativo del responsabile del procedimento. Art. 5 (Requisiti di regolarità contributiva) 13. Regolarità contributiva: condizioni 14. Regolarità contributiva: altre ipotesi Le condizioni, affinché possa essere attestata la regolarità contributiva, sono le seguenti: a) correttezza degli adempimenti mensili o periodici; b) corrispondenza tra i versamenti effettuati e quelli accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti; c) inesistenza di inadempienze in atto. «La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di: a) richiesta di rateizzazione per la quale l'istituto competente abbia espresso parere favorevole; b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative; c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito». Pagina 4 di 8

15. Regolarità contributiva: Cassa Edile «La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di: a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione; b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza; c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole». Art. 6 (Emissione del DURC) 16. Termini per il rilascio del DURC 17. Termini per il rilascio del DURC da parte di Casse Edili ed Enti bilaterali Il termine entro il quale gli Istituti previdenziali rilasciano il DURC è di 30 giorni. Per quanto riguarda le Casse edili e gli Enti bilaterali, il rilascio del DURC avviene entro i termini previsti dalla convenzione. 18. Sospensione del termine In assenza dei requisiti di regolarità contributiva, il termine di 30 giorni per il rilascio del DURC è sospeso sino all'avvenuta regolarizzazione nei confronti di ciascun ente, eccezion fatta per l ipotesi di partecipazione a gare di appalto, per cui non costituisce causa ostativa al rilascio del documento uno scostamento fra le somme dovute e quelle versate non superiore al 5% o, comunque, di valore inferiore ad 100 (v. infra). Art. 7 (Validità del DURC e verifica dei requisiti) 19. Validità del DURC per agevolazioni normative e contributive 20. Validità del DURC per appalti privati 21. Mancanza dei requisiti: termini per la regolarizzazione Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive, la validità del DURC è mensile. Nel caso di appalti privati, la validità del DURC è trimestrale. In assenza dei requisiti di regolarità contributiva, gli Istituti competenti, prima di rilasciare il DURC o di annullare il documento già rilasciato, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine di 15 giorni. Art. 8 (Cause non ostative al rilascio del DURC) 22. Crediti iscritti a ruolo «Il DURC è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario». Pagina 5 di 8

23. Crediti non ancora iscritti a ruolo «Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo: a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso; b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio». 24. Partecipazione a gare di appalto: scostamento fra somme dovute e somme versate 25. Aiuti di Stato 26. Violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro accertate con provvedimenti definitivi (causa ostativa al rilascio del DURC) 27. Estinzione del procedimento penale a seguito di prescrizione obbligatoria o di oblazione (causa non ostativa al rilascio del DURC) Per la sola ipotesi di partecipazione a gare di appalto, non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Lo scostamento non è considerato grave: se inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate (con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione), o, comunque, se inferiore ad 100, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro 30 giorni dal rilascio del DURC. Non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC l'aver fruito degli aiuti di Stato specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'art. 1, co. 1223, della legge n. 296/2006, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato. Art. 9 (Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC) La violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all'allegato A (v. infra) al presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, costituisce causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati. L estinzione del procedimento penale a seguito di prescrizione obbligatoria ovvero di oblazione non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC. 28. Autocertificazione circa l inesistenza di provvedimenti definitivi Per il rilascio del DURC, l'interessato è tenuto ad autocertificare l'inesistenza di provvedimenti (amministrativi o giurisdizionali) definitivi a proprio carico, in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A (v. infra) ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativamente a ciascun illecito. Pagina 6 di 8

29. Verifica della autocertificazione da parte di stazioni appaltanti o SOA 30. Cause ostative per fatti successivi all entrata in vigore del decreto 31. Appalti pubblici: rilascio del DURC per il pagamento di prestazioni già rese alla data di accertamento dell illecito Nelle ipotesi in cui il DURC sia richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA), le stesse provvedono alla verifica dell autocertificazione rilasciata dall'interessato, in merito alla non sussistenza delle condizioni ostative concernenti la violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi. Le cause ostative al rilascio del DURC sono riferite esclusivamente a violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. In merito agli appalti pubblici, le cause ostative non rilevano ai fini del rilascio del DURC finalizzato al pagamento delle prestazioni già rese alla data di accertamento definitivo dell'illecito. Art. 10 (Efficacia del provvedimento) 32. Entrata in vigore del decreto Il presente decreto è entrato in vigore il 30 Dicembre 2007. Per quanto concerne la richiesta per il rilascio del DURC, si informa che l INPS ha aggiunto alle altre causali quella per la Richiesta di regolarità contributiva per agevolazione, finanziamenti, sovvenzione autorizzazioni. Si riporta di seguito l allegato A, contenente l elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, la cui violazione costituisce causa ostativa al rilascio del DURC. La presente circolare, come tutti gli altri nostri interventi, anche se frutto di approfondite analisi, non costituisce altro che un contributo alla conoscenza e/o al confronto sulla problematica. A cura del: CENTRO STUDI DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI MILANO Presidente dell Ordine: Giovanni Zingales Coordinatore Centro Studi: Giuseppe Bizzarro Componenti: Gilberto Asnaghi, Riccardo Bellocchio, Francesco Cafagna, Anna De Lillo, Isabella Di Molfetta, Luca Insabato, Mario Marinetto, Sabrina Pagani, Silvana Pagella, Lalla Pollachini Pagani, Fabio Pappalardo, Laura Pozzi, Flavia Puppo, Giuseppina Ratti, Gianluigi Redaelli, Giuseppina Scoccimarro. Uditori: Roberto Braga (C.P. di Varese), Stefano Guglielmi, Greta Leoni, Giuseppe Mastalli, Domenica Perre, Alessandro Proia. Pagina 7 di 8

Pagina 8 di 8