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ALLEGATO 3 SPAZI DI PARCHEGGIO (articolo 59 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1) (Testo coordinato dell'allegato 3 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1 luglio 2011, n. 1921 di data 8 settembre 2011 e n. 1206 di data 8 giugno 2012) Art. 1 Disposizioni generali 1. Ai sensi dell articolo 59 della legge della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), di seguito denominata legge urbanistica provinciale, con il presente provvedimento sono determinate le dotazioni minime di parcheggio per le costruzioni. 2. Ai fini del rilascio della concessione edilizia o in caso di presentazione di denuncia di inizio attività le nuove costruzioni, gli ampliamenti, nonché i cambi di destinazione d uso delle costruzioni devono essere dotati di adeguati spazi per parcheggio, a seconda della funzione dell edificio o della struttura e delle caratteristiche economiche della zona in cui gli stessi edifici e strutture vengono ad ubicarsi, secondo quanto indicato nell allegata Tabella A. Art. 2 Determinazione delle quantità minime 1. Le quantità definite dalle presenti norme costituiscono parametri minimi che possono essere motivatamente incrementati a livello locale, in relazione a singole specificità territoriali, mediante provvedimento del consiglio comunale. Le quantità minime sono stabilite dall allegata Tabella B, in relazione alle diverse zone di cui all allegata Tabella C, con un minimo di almeno un posto macchina, corrispondente ad una superficie convenzionale di mq 12, e tenendo conto dei criteri di cui ai successivi articoli. 2. In caso di suddivisione di unità abitative in più alloggi, anche senza aumento di volume e superficie, deve essere garantito almeno un posto macchina per ciascuno degli alloggi aggiunti rispetto a quelli preesistenti. Art. 3 Definizione di nuova costruzione e spazio per parcheggio 1. Ai fini dell applicazione delle quantità minime previste dal presente provvedimento si assume che: a) per nuove costruzioni si intendono anche le ricostruzioni; nel caso di ampliamento di edifici esistenti ai fini del soddisfacimento degli standard si considera solo il volume in ampliamento; Pag. 1 di 16

b) lo spazio per parcheggio è la superficie netta a ciò destinata, funzionalmente utilizzabile, con esclusione degli spazi di accesso e di manovra. Art. 4 Localizzazione e determinazione degli spazi per parcheggio 1. Gli spazi per parcheggio possono essere ricavati sia all interno che all esterno dell edificio cui sono destinati, purché almeno un quarto dello spazio minimo richiesto sia direttamente e agevolmente accessibile, al fine di non gravare sulla pubblica via con l occupazione della stessa. Tale disposizione s intende soddisfatta anche nel caso in cui i lotti siano recintati e dotati di cancelli o sbarre apribili mediante comando elettrico o telecomando. Il consiglio comunale con proprio provvedimento può stabilire quantità di parcheggio di uso condominiale non assegnati ai singoli proprietari delle unità immobiliari, ulteriori rispetto allo standard previsto dalle presenti norme, direttamente e agevolmente accessibili dall esterno dell edificio. In tal caso l area di parcheggio condominiale viene computata ai fini della determinazione dello spazio minimo richiesto di parcheggi direttamente ed agevolmente accessibili dall esterno dell edificio. 2. Le superfici destinate a parcheggio devono essere organizzate e dimensionate in modo tale da consentire il facile, autonomo e funzionale parcamento dei mezzi. Per le autorimesse e posti macchina si applicano le disposizioni dell articolo 16. 3. Il volume computabile al fine della determinazione degli spazi di parcheggio è il volume complessivo lordo (entro e fuori terra) misurato dal piano di calpestio più basso, all estradosso dell ultimo solaio o del tetto, a meno del manto di copertura, nel caso che il sottotetto sia abitabile, con esclusione della parte destinata a garage, rimesse, tunnels e rampe, cantine e scantinati a servizio della residenza, centrali termiche e di condizionamento, locali dei contatori e delle macchine ascensore, dei relativi spazi di accesso e manovra, nonché degli elementi costruttivi realizzati per il miglioramento delle prestazioni energetiche di cui all articolo 86 della legge urbanistica. 4. Restano salve le diverse disposizioni per il computo dei volumi, delle strutture scolastiche stabilite dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 agosto 1976, n. 17 69/Leg.. 5. Nel caso di edifici con destinazione plurifunzionale il rispetto dello standard deve avvenire per ogni porzione monofunzionale. Il volume destinato ad uffici viene assimilato alla residenza qualora non superi il cinquanta per cento del volume di quest ultima. Art. 5 Modalità e titolo per acquisizione di spazi di parcheggio ai fini del rispetto degli standard 1. Lo spazio di parcheggio richiesto per soddisfare gli standard deve risultare, di norma, di proprietà del soggetto che realizza gli interventi sull edificio principale. 2. Un titolo di possesso o detenzione dei parcheggi diverso dalla proprietà può essere ammesso dal comune, previa presentazione da parte dell interessato di una dichiarazione unilaterale di impegno alla cessazione dell attività in caso del venire meno, per qualsiasi causa, della disponibilità del parcheggio a servizio dell unità cui si riferisce. Rimane fermo quanto stabilito dall articolo 59, comma 3, della legge urbanistica provinciale e dalle relative disposizioni di attuazione. Pag. 2 di 16

Art. 6 Obbligo di mantenimento dello standard di parcheggio e determinazione della sanzione pecuniaria [articolo abrogato con deliberazione n. 1921 di data 8 settembre 2011 e sostituito dall'art. 36 bis del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg] Art. 7 Parcheggi per servizi pubblici e centri sportivi 1. Il progetto delle opere relative ai servizi pubblici di cui ai punti 3b, 3c, 3d e 3f (attrezzature di interesse comune, attrezzature sportive e di concentrazione, attrezzature ospedaliere e attrezzature assistenziali) dell allegata Tabella A, oltre a dimostrare il rispetto della quantità minima di parcheggio, deve essere completo di specifici elaborati che dimostrino una dotazione di spazi sufficiente in rapporto all effettiva utenza. Se le medesime attrezzature ricadono nel centro storico si prescinde dagli standard qualora sia dimostrata l esistenza, anche nelle vicinanze, e cioè a breve distanza percorribile a piedi in tempi contenuti, di adeguati spazi adibiti a parcheggio pubblico già disponibili o da realizzarsi contestualmente all opera purché siano soddisfatti gli standard minimi a livello comunale ai sensi dell articolo 58 della legge urbanistica provinciale. 2. Nel caso di ampliamento di edifici pubblici esistenti, è consentita una minore quantità di parcheggi purché, sentita la commissione edilizia, la dotazione non sia inferiore ai due terzi di quella minima richiesta. 3. La dotazione minima di parcheggio per i centri sportivi (3c della Tabella A) caratterizzati da una pluralità di attrezzature di diverse discipline, va calcolata con riferimento all attrezzatura, o alla somma delle attrezzature della medesima disciplina, di maggiori dimensioni o che possiede il maggior numero di posti-spettatore; va riferita invece a tutto l impianto in caso di più attrezzature monodisciplinari. 4. Le mense ed i servizi e attrezzature in genere strettamente attinenti alle funzioni dell università o di altri servizi pubblici o di interesse pubblico, purché logisticamente connessi alla localizzazione delle sedi universitarie o degli altri servizi pubblici o di interesse pubblico, non sono soggetti a specifici standard di parcheggio. Art. 8 Parcheggi per cambi di destinazione d uso 1. Le trasformazioni d uso degli edifici esistenti sono soggette al rispetto dello standard minimo di parcheggio richiesto per la nuova funzione. 2. Con provvedimento del consiglio è facoltà del comune individuare funzioni tra loro affini per le quali le trasformazioni d uso degli edifici esistenti è soggetta ad uno standard di parcheggio minimo computato come differenza tra la funzione di progetto e quella in essere. Art. 9 Casi di esenzione dall obbligo degli spazi di parcheggio 1. Sono esonerati dall obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio gli interventi nel centro storico ovvero riguardanti edifici storici sparsi soggetti a restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia, compresi gli ampliamenti di edifici esistenti, qualora sia dimostrata, attraverso una specifica relazione accompagnatoria della richiesta del titolo abilitativo edilizio, l impossibilità di reperire gli spazi necessari. Tale esenzione non si applica: a) in caso di nuove costruzioni sostituzione edilizia e demolizione con ricostruzione; Pag. 3 di 16

b) per i servizi pubblici o di interesse collettivo di cui ai punti 3b, 3c, 3d e 3f dell allegata Tabella A, fermo restando quanto previsto dall articolo 15. Tuttavia, qualora venga dimostrato che la realizzazione degli standard per i predetti servizi pubblici non risulta coerente con le politiche di gestione del traffico urbano e della sosta e non ricorrano le condizioni per l applicazione delle disposizioni di cui all articolo 15, la Giunta provinciale, su richiesta del comune, può autorizzare l esenzione parziale o totale dagli standard ovvero la realizzazione degli spazi di parcheggio in altra area o la loro monetizzazione. c) in caso di interventi di demolizione totale e ricostruzione di edifici soggetti a risanamento conservativo e ristrutturazione autorizzati ai sensi dell articolo 121 della legge urbanistica provinciale. 2. E altresì esonerato, dall obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio il cambio di destinazione d uso degli edifici esistenti, qualora sia dimostrata, attraverso una specifica relazione allegata alla richiesta del titolo abilitativo edilizio, l impossibilità di reperire gli spazi per parcheggio per gli interventi ricadenti nelle seguenti ulteriori aree: a) aree, diverse dal centro storico, individuate con specifica previsione da parte dei piani regolatori, in base a criteri di compattezza del tessuto urbano che limita l accesso ai mezzi meccanici, all epoca di costruzione, a specifiche caratteristiche di spazio limitato e sulla scorta, ove esistente, del piano traffico; b) aree definite Città consolidata del comune di Trento. 3. Sono esclusi dall esonero di cui al comma 2 i casi di demolizione e ricostruzione, gli interventi di ristrutturazione urbanistica compresa quella per opere pubbliche e gli interventi sui servizi pubblici o di interesse collettivo di cui al punto 3b, 3 c, 3d e 3f dell allegata Tabella A, fatto salvo quanto stabilito dalla lettera b) del comma 1. 4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 l esenzione dall obbligo di reperire gli spazi per parcheggio prescritti è subordinata al pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti, determinato secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, ai sensi di cui all articolo 115, comma 4, lettera d), della legge urbanistica provinciale, corrispondente a quelli richiesti dalla normativa e non garantiti dall intervento realizzato. Tale somma può essere ridotta con provvedimento del consiglio comunale fino ad un quinto degli standard prescritti, salvo che per gli interventi di edilizia residenziale diversi da quelli di cui al comma 6, lettere a), b) e c) e fermo restando quanto stabilito dal comma 7. 5. In presenza di specifici interventi ovvero di categorie di interventi che assumono particolare rilevanza per la comunità locale, la cui realizzazione può risultare eccessivamente onerosa per effetto del pagamento della somma di cui al comma 4 rispetto alle finalità di interesse collettivo perseguite, per i predetti interventi è fatta salva la facoltà del consiglio comunale, previa autorizzazione della Giunta provinciale, di prevedere, motivatamente, l esenzione dal pagamento della somma medesima. 5 bis. Nel rispetto delle procedure di cui al comma 5, il comune può autorizzare in via eccezionale la riduzione degli spazi di parcheggio esistenti per interventi che per la loro realizzazione richiedono l utilizzazione, in tutto o in parte, dei predetti spazi, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) gli interventi devono essere finalizzati ad assicurare una migliore funzionalità degli edifici esistenti; b) gli interventi devono rivestire particolare rilevanza per la comunità locale; c) siano adeguatamente evidenziate nella relazione tecnica allegata alla richiesta di titolo edilizio le ragioni che richiedono la riduzione degli spazi di parcheggio esistenti per la realizzazione degli interventi; d) sia applicata la monetizzazione secondo quanto previsto dal comma 4. 6. Sono comunque esenti dal pagamento della somma di cui al comma 4: a) le opere pubbliche ed i servizi pubblici di quartiere (ambulatori pubblici, uffici postali, servizi sociali, residenza pubblica); Pag. 4 di 16

b) gli interventi di edilizia residenziale agevolata o convenzionata; c) gli interventi finalizzati alla realizzazione o ampliamento della prima abitazione di cui all articolo 117 della legge urbanistica provinciale, per l intera volumetria dell unità immobiliare, purché il richiedente sia in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo 117; a tal fine si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2 e 4 del citato articolo 117; d) gli esercizi di cui all articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell attività commerciale) concernente interventi per favorire l insediamento di attività economiche in zone montane (multiservizi). 7. Con proprio provvedimento il comune può estendere l esenzione prevista per la prima abitazione della lettera c) del comma 6, anche ad ulteriori alloggi dello stesso proprietario residente nel comune, nel numero massimo stabilito dall amministrazione medesima. 8. Le somme di cui al comma 4 sono destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici, a termini dell articolo 119, comma 2, della legge urbanistica provinciale. Art. 10 Spazi di parcheggio per impianti di risalita 1. Le dotazioni minime di parcheggio per gli impianti di risalita nel caso di nuovi impianti di arroccamento o di sostituzione di quelli esistenti sono calcolate considerando una base minima di 100 posti auto in prossimità di ogni singolo impianto di arroccamento con accesso automobilistico. Qualora la stazione di partenza dell impianto sia collocata in un area sciabile di interesse locale la dotazione minima dei posti auto può essere ridotta del 50%. Le dotazioni di parcheggio per gli impianti previsti da questo comma sono riferite al fabbisogno di parcheggio complessivo del sistema impianti-piste, ivi comprese le attrezzature ed infrastrutture connesse agli sport invernali ovvero considerate compatibili con lo svolgimento degli sport invernali di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, primo periodo, dell Allegato 7 alla presente deliberazione. 2. Ai sensi del comma 1 bis dell articolo 59 della legge urbanistica provinciale, la dotazione dei parcheggi per gli impianti di cui al comma 1 è determinata sulla base di uno specifico studio che considera la presenza di parcheggi pubblici idonei a soddisfare le esigenze di parcheggio, i sistemi di collegamento con i parcheggi e i criteri e le modalità di verifica dell'idoneità della dotazione di parcheggi. Lo studio non è richiesto per la realizzazione di nuove piste se, sulla base di una relazione tecnica, i soggetti interessati dichiarano che la nuova pista non comporta un aumento della portata oraria dell impianto di arroccamento correlato. Qualora gli impianti di cui al comma 1 siano inseriti in un compendio edilizio unitario nel quale sono presenti o siano previste anche altre attività, pubbliche e private, lo studio considera anche le esigenze di parcheggio di queste ultime attività, anche in deroga alle specifiche modalità di calcolo previste per le diverse funzioni dalla Tabella B di questo Allegato. 3. Lo studio è presentato in allegato alla domanda di rilascio della concessione della linea funiviaria o di assenso preliminare nel caso di nuova pista da sci non collegata alla costruzione di un nuovo impianto di risalita, ai sensi della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, che determina un aumento della portata oraria dell impianto di arroccamento. Nell ambito del procedimento di rilascio della concessione per l esercizio dell impianto o di assenso preliminare per l apprestamento della pista i servizi provinciali competenti in materia provvedono a richiedere il parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica. Se lo studio prevede l utilizzo di parcheggi pubblici il rilascio del titolo edilizio è subordinato alla stipula con il comune di una convenzione, con la quale sono regolate le modalità di utilizzazione dei parcheggi pubblici, il riparto degli oneri per la loro gestione, i sistemi di collegamento con i medesimi nonché i criteri e le modalità di verifica dell'idoneità Pag. 5 di 16

della dotazione di parcheggi. Lo studio evidenzia i fabbisogni medi di posti auto e quelli di punta stagionale. Per le giornate di massimo afflusso lo studio può considerare nel conteggio dei posti auto anche spazi ricavati a titolo precario per far fronte alle sole giornate di massimo afflusso. Tali spazi possono riguardare anche aree agricole purché l utilizzo dell area non comporti alcuna modifica dello stato dei luoghi, essendo escluso ogni intervento di sistemazione del suolo e della superficie del terreno, in modo che sia preservata la destinazione prativa delle aree. 4. Ai sensi del comma 1 ter dell articolo 59 della legge urbanistica provinciale, in presenza di atti a carattere convenzionale, non ancora completamente attuati, fra i soggetti interessati e i comuni, i soggetti interessati possono presentare al comune lo studio previsto dal comma 2 che è sottoposto al parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica. I comuni e gli altri soggetti interessati provvedono ad adeguare gli atti a carattere convenzionale non ancora completamente attuati nel rispetto del parere della predetta struttura provinciale e delle disposizioni dell articolo 59 della legge urbanistica provinciale e di questo articolo. Art. 11 Spazi di parcheggio per alberghi con attività di ristorazione 1. Gli alberghi con attività di ristorazione sono considerati edifici a destinazione plurifunzionale. In questo caso la superficie computabile ai fini della determinazione del parcheggio per il ristorante è pari a due volte la superficie netta totale dello stesso diminuita di 1 mq per ogni posto letto dell albergo. Art. 12 Spazi di parcheggio per esercizi pubblici e commerciali 1. Ai fini della dotazione di spazi parcheggio per gli esercizi commerciali e gli esercizi pubblici la superficie netta di riferimento è costituita dalla sola superficie di vendita o aperta all uso pubblico. 2. Per la dotazione degli spazi di parcheggio per gli esercizi commerciali si applicano le disposizioni attuative in materia della legge provinciale sul commercio. Art. 13 Opere di infrastrutturazione, bivacchi e rifugi 1. Non sono soggetti al rispetto delle quantità sopra definite le opere di infrastutturazione a servizio delle reti tecnologiche, i bivacchi ed i rifugi qualora non serviti da viabilità aperta al pubblico. Art. 14 Altre tipologie non comuni 1. Altre strutture non menzionate specificatamente nella Tabella A e rispondenti a tipologie uniche, non comuni, come ad esempio luoghi di culto, manufatti di servizio di aeroporti e porti, centrali elettriche, fiere, ecc., dovranno essere dotate di adeguati spazi a parcheggio dimensionati sulla base di specifiche analisi elaborate caso per caso e allegate al progetto. Pag. 6 di 16

Art. 15 Utilizzo dei medesimi parcheggi per attività diverse 1. L utilizzo di un medesimo parcheggio è ammesso con riferimento ad attività funzionalmente diverse e purché effettuato con orari debitamente diversificati e certificati da idonea garanzia di natura contrattuale sottoscritta fra le parti interessate. In tal caso si applica il comma 2 dell articolo 5. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell articolo 7, per i servizi pubblici o di interesse collettivo, di cui al punto 3 dell allegata Tabella A, e fatta salva l esenzione di cui all articolo 9, comma 6, lettera a), il comune può autorizzare l utilizzo di spazi destinati a parcheggio pubblico ai fini del rispetto delle quantità minime di parcheggio, sempreché risulti compatibile con il mantenimento della destinazione prevalentemente pubblica degli spazi medesimi. Per le opere realizzate da soggetti diversi dall amministrazione comunale, l autorizzazione del comune è preceduta dalla stipula di una convenzione con i soggetti interessati, intesa a regolare l eventuale realizzazione dei parcheggi, qualora non siano già esistenti, le modalità della loro utilizzazione e di riparto degli oneri di gestione. 3. Fermo restando quanto previsto dall articolo 9 in materia di esenzione dagli standards, i comuni, al fine di rendere coerenti con le politiche di gestione del traffico urbano e della sosta gli interventi edilizi di particolare rilevanza da realizzare nei centri storici e nelle altre aree individuate dai comuni ai sensi dell articolo 9, comma 2, possono chiedere agli interessati, mediante stipula di apposita convenzione, le seguenti modalità alternative di realizzazione e gestione degli spazi di parcheggio richiesti: a) che una quota dei parcheggi, stabilita dal comune, venga destinata ad uso pubblico ovvero a parcheggio pertinenziale per i residenti della zona, anche mediante affidamento della gestione dei predetti spazi ai soggetti che gestiscono i parcheggi pubblici. La convenzione può altresì stabilire che la quota di parcheggi destinata ad uso pubblico o pertinenziale per i residenti possa essere realizzata anche in aree diverse da quelle di pertinenza dell edificio, in coerenza con le politiche comunali di gestione del traffico e della sosta; b) in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), la riduzione degli spazi di parcheggio da realizzare e la monetizzazione degli altri spazi rispetto allo standard richiesto anche in casi diversi da quelli previsti dall articolo 9, secondo i criteri di cui al comma 4 dell articolo 9 medesimo, destinando le relative somme alla realizzazione di parcheggi pubblici. 4. Il comma 3 non si applica agli edifici con destinazione residenziale e produttiva. Art. 16 Autorimesse e posti macchina. 1. Le autorimesse possono essere a box singoli o con la sola indicazione dei posti macchina. 2. Il box e i posti macchina devono avere le dimensioni minime precisate nelle Tabelle D, E e F allegate. La larghezza minima del box singolo è aumentata del 10 per cento rispetto al posto auto tipo al fine di garantirne una agevole accessibilità. 3. Le corsie di manovra delle autorimesse dovranno consentire il facile movimento degli autoveicoli. In caso di posti macchina o box disposti in senso ortogonale rispetto allo spazio di manovra, questo non può avere dimensione inferiore a 6,00 m misurati sul prolungamento dell asse longitudinale di ogni singolo parcheggio. In caso di parcamento a spina di pesce, la larghezza dello spazio di manovra può essere ridotta fino ad un minimo di 4,50 m a condizione che la dimensione dello spazio misurato sulla corsia di manovra e sul prolungamento dell asse longitudinale del posto macchina o box non sia inferiore a 6,00 m. La Tabella G fornisce degli schemi esemplificativi ai fini dell applicazione di questo comma. Pag. 7 di 16

4. In caso di parcheggi all aperto si applicano le disposizioni di cui al comma 3 con esclusione della dimensione minima della corsia di manovra in caso di parcamento a spina di pesce che è stabilita in m 5,00. Art. 17 Norme finali 1. Le disposizioni di questo allegato sono immediatamente applicabili e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti ed adottati dei comuni, ai sensi dell articolo 150, comma 4 bis, della legge urbanistica provinciale; sono fatte salve le disposizioni più restrittive previste dai predetti strumenti di pianificazione territoriale. Pag. 8 di 16

TABELLA A - FUNZIONI 1. RESIDENZA Abitazioni, collegi, conventi, convitti, piccoli uffici, studi professionali, artigianato di servizio 2. ALBERGHI 3. SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE COLLETTIVO 3.a ISTRUZIONE Asili, scuole materne, scuole dell obbligo, scuole superiori, università 3.b ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE religiose, ambulatori, uffici postali, banche, servizi sociali di quartiere. 3.c ATTREZZATURE SPORTIVE E DI CONCENTRAZIONE 3.d ATTREZZATURE OSPEDALIERE Impianti sportivi, stadi, palazzi dello sport e di convegno, cinema, teatri, mostre, biblioteche, musei, mense. ospedali, case di cura. 3.e STRUTTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE 3.f ATTREZZATURE ASSISTENZIALI case di riposo, comunità terapeutiche 4. EDIFICI PRODUTTIVI industria e artigianato di produzione. 5. EDIFICI PER IL COMMERCIO 5.a dettaglio e centri commerciali 5.b ingrosso, magazzini e depositi 6. ESERCIZI PUBBLICI ristoranti, bar, discoteche 7. SALE GIOCHI E SIMILI Attività di commercializzazione di giochi pubblici 8. EDIFICI ADIBITI AD uffici pubblici, centri direzionali ATTIVITA AMMINISTRATIVA 9. IMPIANTI DI RISALITA 10. ALTRI EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE luoghi di culto, cimiteri, manufatti a servizio di aeroporti e porti, centrali elettriche, centri di incubazione di impresa, fiere 11. INFRASTRUTTURE, strutture e opere pubbliche o di interesse pubblico di rilievo provinciale Pag. 9 di 16

TABELLA B - DOTAZIONE DI STANDARD MINIMI PER PARCHEGGI AL SERVIZIO DELLE SINGOLE COSTRUZIONI FUNZIONI ZONE (vedi tabelle seguenti) A B C 1. RESIDENZA 1 mq/15 mc 1 mq/15 mc 1 mq/18 mc 2. ALBERGHI 6 mq/1 p.letto 6 mq/1 p.letto 4 mq/1 p.letto 3. SERVIZI PUBBLICI O DI 3a. istruzione 1 mq/20 mc 1 mq/20 mc 1 mq/20 mc INTERESSE COLLETTIVO 3b. att. di interesse comune 1 mq/10 mc 1 mq/10 mc 1 mq/15 mc 3c. att. sportive e 3 mq/1 posto 3 mq/1 posto 3 mq/1 posto di concentrazione con min. 1 mq/15 mq. sup. lorda impianto 3d. att. ospedaliere 1 mq/15 mc 1 mq/15 mc 1 mq/15 mc 3e. strutt. Protezione civile 3f. strutt. assistenziali 10% sup. cop. +5% sup. lorda per ogni piano oltre al 1 6 mq/1 p.letto 6 mq/1 6 mq/1 p.letto p.letto 4. EDIFICI PRODUTTIVI 10%sup.cp.+5%sup.lorda per ogni piano oltre al 1 5. EDIFICI COMMERCIALI (vedi legge provinciale sul commercio) 5a. al dettaglio e centri comm. 5b. mag. dep. vendita all ingrosso 1mq/2mq s.n.comm. 1mq/2mq s.n.comm. 1mq/3mq s.n.comm. 10% sup. cop. +5% sup. lorda per ogni piano oltre al 1 6. ESERCIZI PUBBLICI 2mq/1mq s.n. 2mq/1mq s.n. 7. SALE GIOCHI E SIMILI 1mq/1mq s.n. 1mq/1mq s.n. 2mq/1mq s.n. 1mq/1mq s.n. 8. EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÁ AMMINISTRATIVE 1mq/10mc 1mq/10mc 1mq/15mc 9. IMPIANTI DI RISALITA Specifico studio di cui all articolo 10 di questo Allegato. 10. ALTRI EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE 11. INFRASTRUTTURE, strutture e opere pubbliche o di interesse pubblico di rilievo provinciale Analisi e progetto specifico Specifico studio di cui all articolo 59, comma 1 bis, della l.p. n. 1 del 2008 Pag. 10 di 16

TABELLA C COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 20.000 ABITANTI (ZONE A) TRENTO ROVERETO COMUNI CON PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA O CON ALTA CONCENTRAZIONE DI POSTI DI LAVORO (ZONE B) ALA COMMEZZADURA MEZZOCORONA RONZONE ALBIANO CONDINO MEZZOLOMBARDO RUFFRE ALDENO COREDO MOENA S. LORENZO IN BANALE ANDALO CROVIANA MOLINA DI LEDRO S. MICHELE A/A ARCO DAIANO MOLVENO SARNONICO AVIO DAONE MONCLASSICO SCURELLE BASELGA DI PINE DIMARO MORI SIROR BOCENAGO DORSINO NAGO TORBOLE SORAGA BORGO DRENA NOGAREDO SPIAZZO VALSUGANA BOSENTINO DRO NOMI SPORMAGGIORE BRENTONICO FAI DELLA P. NOVALEDO STENICO CADERZONE FIERA DI PRIMIERO OSSANA STORO CALAVINO FOLGARIA PADERGNONE STREMBO CALCERANICA FONDO PANCHIA TAIO CALDONAZZO FORNACE PEJO TENNA CALLIANO GIOVO PELLIZZANO TENNO CAMPITELLO DI GIUSTINO PERGINE V. TERLAGO FASSA CANAZEI GRIGNO PIEVE DI BONO TESERO CARANO IMER PIEVE DI LEDRO TIONE CARISOLO ISERA PIEVE TESINO TONADICO CASTELLO DI LASINO PINZOLO TRANSACQUA FIEMME CASTELLO TESINO LAVARONE POMAROLO TUENNO CASTELNUOVO LAVIS POZZA DI FASSA VARENA CAVALESE LEDRO PREDAZZO VATTARO CAVARENO LEVICO RABBI VERMIGLIO CAVEDAGO LONA-LASES RAGOLI VEZZANO CAVEDINE MALE RIVA DEL GARDA VIGO DI FASSA CEMBRA MALOSCO ROMENO VIGOLO VATTARO CINTE TESINO MASSIMENO RONCEGNO VILLA LAGARINA CIVEZZANO MAZZIN RONCONE VOLANO CLES MEZZANA RONZO-CHIENIS ZIANO DI FIEMME COMANO TERME MEZZANO Pag. 11 di 16

COMUNI ULTERIORI (ZONE C) AMBLAR CIMEGO LUSERNA SPORMINORE BEDOLLO CIMONE MONTAGNE STRIGNO BERSONE CIS NANNO TASSULLO BESENELLO CLOZ NAVE S. ROCCO TELVE BEZZECCA CONCEI OSPEDALETTO TELVE DI SOPRA BIENO CUNEVO PALU DEL FERSINA TERRAGNOLO BLEGGIO DAMBEL PELUGO TERRES INFERIORE BLEGGIO DARE PRASO TERZOLAS SUPERIORE BOLBENO DENNO PREORE TIARNO DI SOPRA BONDO DON PREZZO TIARNO DI SOTTO BONDONE FAEDO REVO TON BREGUZZO FAVER ROMALLO TORCEGNO BRESIMO FIAVE RONCHI VALSUGANA TRAMBILENO BREZ FIEROZZO ROVERE DELLA TRES LUNA BRIONE FLAVON RUMO VALDA CAGNO FRASSILONGO SAGRON MIS VALFLORIANA CALDES GARNIGA SAMONE VALLARSA CAMPODENNO GRAUNO S. ORSOLA VERVO CANAL S. BOVO GRUMES SANZENO VIGNOLA FALESINA CAPRIANA IVANO FRACENA SEGONZANO VIGO RENDENA CARZANO LARDARO SFRUZ VILLA AGNEDO CASTEL CONDINO LISIGNAGO SMARANO VILLA RENDENA CASTELFONDO LIVO SOVER ZAMBANA CAVIZZANA LOMASO SPERA ZUCLO CENTA SAN NICOLO Pag. 12 di 16

Tabella D Dimensioni minime dei posti macchina esclusi gli esercizi commerciali. Pag. 13 di 16

Tabella E Dimensioni minime dei posti macchina per gli esercizi commerciali. Pag. 14 di 16

Tabella F Dimensioni minime dei box Pag. 15 di 16

TABELLA G Autorimesse e posti macchina Pag. 16 di 16