- art. 4 (Convenzione) e paragrafo 2 del "Protocollo finale" (persone che risiedono in Paesi terzi);

Documenti analoghi
- art. 4 (Convenzione) e paragrafo 2 del "Protocollo finale" (persone che risiedono in Paesi terzi);

LEGGE 14 gennaio 2011, n. 2

ALLEGATO. della. Proposta di decisione del Consiglio

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 11 Änderungsprotokoll in italienischer Sprache-IT (Normativer Teil) 1 von 8

ANNEX ALLEGATO. della. proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

12659/17 DT/ff DGC 2A. Consiglio dell'unione europea. Bruxelles, 10 ottobre 2017 (OR. en) 12659/17. Fascicolo interistituzionale: 2017/0184 (NLE)

15410/17 LA-RM/gma DGC 1A

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Italienisch (Normativer Teil) 1 von 23

ATTO FINALE. AF/EEE/XPA/it 1

ATTO FINALE. AF/EEE/BG/RO/it 1

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Protocollo

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Italienisch (Normativer Teil) 1 von 9 ATTO FINALE. AF/EEE/XPA/it 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 61 italienische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 ATTO FINALE. AF/EEE/BG/RO/it 1

DICHIARAZIONI COMUNI DELLE ATTUALI PARTI CONTRAENTI E DELLE NUOVE PARTI CONTRAENTI ALL'ACCORDO

PROTOCOLLO (N. 36) SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE TITOLO I DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO

Legge del 29 maggio 2009 n. 76

520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Italienisch (Normativer Teil) 1 von 7 ATTO FINALE. AF/CE/MTN/it 1

Regolamento (CEE) Entrato in vigore per la Svizzera il 1 giugno RS RS

LEGGE , n. 130 LEGGE , n. 135 LEGGE , n. 217 LEGGE , n. 218 LEGGE , n. 44 LEGGE , n.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni... SEZIONE PRIMA TRATTATI

Parte Prima. Parte Seconda. Protocolli

DICHIARAZIONI COMUNI DELLE ATTUALI PARTI CONTRAENTI E DELLE NUOVE PARTI CONTRAENTI ALL'ACCORDO

Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle Convenzioni Internazionali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

Oggetto: Regolamentazione comunitaria: Trattato di adesione all Unione Europea tra gli Stati membri dell Unione ed i nuovi Stati membri.

e di proporzionalità 3. Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'unione europea

Legge del 23 ottobre 2009 n. 159

ATTO FINALE. FA/TR/EU/HR/it 1

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Protocollo. Progetto

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 22 italienische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 ATTO FINALE. FA/TR/EU/HR/it 1.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni... Avvertenza... NORME FONDAMENTALI DELL UNIONE EUROPEA

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

VERSIONE CONSOLIDATA

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

10.01 Internazionale Salariati all estero e i loro familiari

Legge del 29 maggio 2009 n. 74

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA P ROMULGA

Circolare n. 4. Roma, 1 febbraio Al Ai. Direttore generale vicario Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

Circolare n. 4. Roma, 1 febbraio Al Ai. Direttore generale vicario Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Accordo del 21 giugno 1999

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 31/05/2017

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 11 aprile 2019 (OR. en)

ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA E DELLA ROMANIA ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

ANNEX ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE. LEGGE 10 febbraio 2005, n. 19. AVVISO AGLI ABBONATI N. 25/L

ESCLUSIONE DALLA RESPONSABILITÀ

Roma, 6 marzo Al Ai

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 39 Schlussakte samt Erklärungen - Italienisch (Normativer Teil) 1 von 10 ATTO FINALE.

IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 157/49

PREMESSA. Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle Convenzioni Internazionali

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

OGGETTO: Regolamentazione comunitaria: maggiorazioni sociali; integrazione al trattamento minimo

convenzioni internazionali

AF/CE/CH/FRAUDE/it 1

Art. 2. Ordine di esecuzione

PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 22 BIS AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA

DICHIARAZIONI COMUNI DELLE PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO

ATTO relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 22/05/2015

ATTO FINALE. (Bruxelles, 8 ottobre 2002)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Osservazioni ( 2 ) Parere Circostanziato ( 3 ) EFTA ( 4 ) TR ( 5 ) Belgio Bulgaria

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga la seguente legge: Art.

L. 10 gennaio 2004, n. 18 (1).

Unione europea DOMANDA PENSIONE DI VECCHIAIA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Articolo 1. Articolo 2

1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Italienisch (Normativer Teil) 1 von 9 ATTO FINALE. AF/CE/CH/FRAUDE/it 1

7621/16 DT/lmm DGC 1A

BREVE STORIA I PAESI FONDATORI

Legge del 24 marzo 2011 n. 42 -

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) TITOLO I

422ª e 423ª Seduta Pubblica

Art. 2. Ordine di esecuzione

NEGOZIATI PER L'ADESIONE DELLA BULGARIA E DELLA ROMANIA ALL UNIONE EUROPEA

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 181. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 12 luglio 2017.

LEGGE 18 giugno 2015, n. 97. (GU n.156 del )

REGOLAMENTO (CE) N. 1988/2006 DEL CONSIGLIO. del 21 decembre 2006

Transcript:

Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 14 del 7 marzo 1995 Oggetto: Legge 14 dicembre 1994, n. 686. Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all'unione europea della Norvegia, dell'austria, della Finlandia e della Svezia. La legge del 14 dicembre 1994, n.686 - concernente la "Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all'unione europea della Norvegia, dell'austria, della Finlandia e della Svezia con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfù il 24 giugno 1994", pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 1994 - ha sancito, a decorrere dal 1 gennaio 1995, l'ingresso nell'unione Europea (U.E.) dei citati Paesi ad eccezione della Norvegia, Stato nel quale non ha avuto esito positivo il referendum sul trattato di adesione (all. n. 1). In materia di sicurezza sociale, sotto il profilo prettamente operativo, l'entrata in vigore della richiamata disposizione normativa non apporta alcuna modifica poiché nei confronti di detti Stati erano già operanti i Regolamenti C.E.E. n. 1408 del 14 giugno 1971 e n. 574 del 21 marzo 1972 e successive modifiche ed integrazioni. I richiamati Regolamenti, infatti, a decorrere dal 1 gennaio 1994 sono applicabili all'austria, Finlandia e Svezia a seguito del loro ingresso nello Spazio Economico Europeo (S.E.E.) di cui alla legge n. 300 del 28 luglio 1993. Ciò posto, a conferma di quanto disposto con circolare n. 16/1994, per la trattazione dei casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale occorsi ai lavoratori di tali Stati, si dovrà fare riferimento alle istruzioni contenute nella "Guida pratica" allegata alla circolare n. 66/1989 relativa alle fattispecie in regime comunitario. Si evidenzia, in particolare, che dal 1 gennaio 1994, la regolamentazione comunitaria ha sostituito gli Accordi internazionali bilaterali a suo tempo stipulati dall'italia con l'austria e la Svezia, fatta eccezione dei sottoelencati articoli della Convenzione italo-austriaca del 21 gennaio 1981 (all. n. 2) inseriti dall'accordo SEE nell'allegato III, lettera A del Regolamento CEE 1408/1971 la cui vigenza è stata confermata dalla nuova legge (allegato I al trattato di adesione, Cap. IV, "Politica Sociale"): - art. 4 (Convenzione) e paragrafo 2 del "Protocollo finale" (persone che risiedono in Paesi terzi); - art. 5, paragrafo 3 (Prestazioni erogate ad aventi diritto residenti in un terzo Stato); - art. 9, paragrafo 2 (categorie di lavoratori che possono esercitare il diritto di opzione nei confronti della legislazione applicabile). Ai fini operativi sono indicati (all. n. 3) gli Organismi di collegamento (con i relativi indirizzi) degli Stati che da ultimo hanno aderito all'unione europea. Allegato n. 1 alla circolare n. 14/1995 LEGGE 14 dicembre 1994, n. 686. Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all'unione europea della Norvegia, dell'austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfù il 24 giugno 1994. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di adesione all'unione europea della Norvegia, dell'austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfù il 24 giugno 1994. Art. 2 1. Piena e intera esecuzione è data all'atto internazionale di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 dell'atto stesso. Art. 3 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 dicembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINO, Ministro degli affari esteri Visto, Il Guardasigilli: BIONDI TRATTATO tra Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese,

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'unione europea) e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'unione europea. Articolo 1 1. Il Regno di Norvegia, la Repubblica d'austria, la Repubblica di Finlandia e il regno di Svezia diventano membri dell'unione europea e Parti ai trattati sui quali e fondata l'unione, quali sono stati modificati e completati. Articolo 2 1. Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Governo della Repubblica italiana al più tardi il 31 dicembre 1994. 2. Il presente Trattato entra in vigore il 1 gennaio 1995, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data. ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'unione europea. PARTE PRIMA PRINCIPI Articolo 1 Ai fini del presente atto: - per "trattati originari" si intendono: = il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ("trattato CECA"), il trattato che istituisce la Comunità europea ("trattato CE") e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato CEEA"), quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione, = il trattato sull'unione europea ("trattato UE") - per "Stati membri attuali "si intendono il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, - per "Unione" si intende l'unione europea quale istituita dal trattato UE,

- per "Comunità" si intende una o più Comunità, di cui al primo trattino, a seconda dei casi, - per "nuovi Stati membri" si intendono il Regno di Norvegia, la Repubblica d'austria, la Repubblica di Finlandia ed il Regno di Svezia, - per "istituzioni" si intendono le istituzioni create dai trattati originari. Articolo 2 Dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto. TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI Articolo 174 Gli allegati da I a XIX e i protocolli dal n. 1 al n. 10, acclusi al presente atto, ne costituiscono parte integrante. Allegato n. 2 alla circolare n. 14/1995 CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA SULLA SICUREZZA SOCIALE (Sottoscritta il 21 gennaio 1981) Art. 4 Nell'applicazione della legislazione di uno Stato contraente sono equiparati ai cittadini di detto Stato: a) i cittadini dell'altro Stato contraente; b) i profughi ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei profughi, e del relativo Protocollo del 31 gennaio 1967, che risiedono nel territorio di uno Stato contraente; c) gli apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo statuto degli apolidi, che risiedono nel territorio di uno Stato contraente. Art. 5 1. Le pensioni, le rendite e le altre prestazioni in denaro spettanti ai cittadini di uno Stato contraente, nonché ai familiari ed ai superstiti, in virtù della legislazione di uno Stato contraente, laddove la presente Convenzione non disponga altrimenti, debbono essere corrisposte anche nel caso in cui l'avente diritto risieda nel territorio dell'altro Stato contraente. 2. Il paragrafo 1 si applica, altresì, alle persone di cui alla Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei profughi, e al relativo Protocollo del 31 gennaio 1967, nonché alle persone di cui alla Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo statuto degli apolidi.

3. Le prestazioni di cui al paragrafo 1 vengono corrisposte dall'istituto assicuratore di uno Stato contraente ai cittadini dell'altro Stato contraente, che risiedono nel territorio di uno Stato terzo, alle stesse condizioni e nella stessa misura, come se si trattasse di cittadini del primo Stato contraente che risiedono nel territorio di detto Stato terzo. 4. Il paragrafo 1 non concerne la legislazione sulle misure per il mantenimento, il miglioramento ed il ristabilimento della abilità al lavoro. Art. 9 1. Ai diplomatici ed ai consoli di carriera, al personale amministrativo e tecnico delle Rappresentanze rette da diplomatici e da consoli di carriera, nonché ai membri del personale domestico di tali Rappresentanze e al personale domestico privato occupato presso i diplomatici, i consoli di carriera ed i membri delle Rappresentanze rette da diplomatici e da consoli di carriera si applicano le disposizioni di cui alle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari. 2. Ai cittadini di uno Stato contraente, che siano occupati presso istituti scientifici o culturali o presso scuole di tale Stato contraente nel territorio dell'altro Stato contraente, nonché alle persone della medesima nazionalità addette al loro servizio domestico si applica la legislazione dello Stato cui appartiene l'istituto o la scuola, a meno che essi non chiedano, nel termine di tre mesi dalla data di inizio della occupazione, di essere assoggettati alla legislazione dello Stato sul cui territorio lavorano.... OMISSIS... PROTOCOLLO FINALE ALLA CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA (Vienna il 21 gennaio 1981) 2. Ad art. 4 della Convenzione: a) le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, relative alla rappresentanza degli assicurati e dei datori di lavoro negli organi degli Istituti e delle Associazioni, nonché negli organi giurisdizionali di sicurezza sociale restano invariate; b) le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti relative alla assicurazione di persone occupate presso una Rappresentanza di uno dei due Stati contraenti in Stati terzi, o a persone occupate presso membri di tali Rappresentanze, restano invariate; c) i provvedimenti contenuti negli accordi conclusi dall'austria relativi all'assunzione di oneri di assicurazione restano invariati; d) le disposizioni della legge federale austriaca del 22 novembre 1961, sui diritti alle prestazioni e sui periodi di attesa relativi all'assicurazione per la pensione e contro gli infortuni sul lavoro, per attività svolte all'estero, nonché le disposizioni sulla presa in considerazione dei periodi di attività indipendente compiuti fuori dall'austria, nel territorio della ex monarchia Austro-ungarica, restano invariate. Allegato n. 3 alla circolare n. 14/1995 ORGANISMI DI COLLEGAMENTO HAUPTVERBAND DER OSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRAGER ALS OSTERREICHISCHE

VERBINDUNGSSTELLE WIEN (AUSTRIA) THE FEDERATION OF ACCIDENT INSURANCE INSTITUTIONS TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO BOULEVARDI 28 SF - 00120 HELSINKI (FINLANDIA) RIKSFORSAKRINGSVERKET FACK, 103 60 STOCKHOLM 3 (SVEZIA)