VERBALE DI ACCORDO. Tra PREMESSO CHE

Documenti analoghi
REGOLAMENTO ELETTORALE SISTEMA DI ELEZIONE PER LA RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE ASSOCIATE E DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN ASSEMBLEA

REGOLAMENTO ELETTORALE

Regolamento Elettorale per l elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la costituzione o il rinnovo dell Assemblea dei Rappresentanti di FONCER

Le schede elettorali con l indicazione del voto dovranno pervenire entro il 23 marzo

Fondo Pensione PREVILABOR Via Milazzo, 17/G BOLOGNA

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L ELEZIONE O, LIMITATAMENTE AI DATORI DI LAVORO, LA DESIGNAZIONE DEI DELEGATI COSTITUENTI L ASSEMBLEA DI FOPADIVA

REGOLAMENTO ELETTORALE DI PREVIDENZA COOPERATIVA

A. Elezione dei Delegati dei lavoratori per il rinnovo dell'assemblea.

REGOLAMENTO ELETTORALE DI COOPERLAVORO

REGOLAMENTO ELETTORALE

A) Elezione dei rappresentanti dei lavoratori soci per la costituzione o il rinnovo dell Assemblea

REGOLAMENTO ELETTORALE

REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DELL ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI. (C.d.A. del 3/7/2013) Approvato dall Assemblea dei Rappresentanti ASSILT del 18/7/2013

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN SENO ALL'ASSEMBLEA

A) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI PILOTI PER LA COSTITUZIONE

REGOLAMENTO ELETTORALE DEL FONDO PENSIONE FON.TE. ELEZIONE DEI DELEGATI IN RAPPRESENTANZA DEI DATORI DI LAVORO ASSOCIATI IN SENO ALL ASSEMBLEA

COMUNICATO. La prima riunione dell Assemblea dei Rappresentanti è fissata per il 21 giugno 2017.

117 REGOLAMENTO ELETTORALE

117 REGOLAMENTO ELETTORALE

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN SENO ALL ASSEMBLEA DEL FONDO PERSEO SIRIO

Regolamento per la composizione dell Assemblea dei Delegati FAPA di Gruppo

A. Elezione e nomina dei Delegati dell'assemblea

FONDOPOSTE. Regolamento per la composizione dell Assemblea dei Delegati

PREVIMODA! "#$ % & ' # #( ))* Milano, 13 settembre 2012

RSU LA FIOM INFORMA LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE. CCNL 26 novembre 2016 (Allegato 4 - con decorrenza 1 settembre 2017)

REGOLAMENTO ELETTORALE

AVVIO PROCEDURA ELEZIONI RSU COMPITO DEGLI OPERATORI SINDACALI. Art. 8 Modalita per indire elezioni

Associazione Nazionale Seniores Enel

Regolamento per l elezione dell Assemblea dei Delegati

REGOLAMENTO ELETTORALE DEL FONDO PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

REGOLAMENTO ELETTORALE DEL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

PINEROLO NUOTO a.s.d. REGOLAMENTO ELETTORALE. per l elezione dei membri del Consiglio Direttivo da parte dell'assemblea dei Soci

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI E DELLE SOCIETA ASSOCIATE NELL ASSEMBLEA DEI DELEGATI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

Fondo Pensione Complementare Dipendenti Gruppo ENEL

Elezioni RSU 2018: Incontro per le Commissioni Elettorali. Relatore: Prof. F. De Martino

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI (Circoscrizioni dei Tribunali Cagliari e Lanusei)

ANAI Associazione Nazionale Archivistica Italiana

REGOLAMENTO ELETTORALE

Regolamento Congressuale

REGOLAMENTO ELETTORALE

Rev. 0 dell 08/03/2012 REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI SINDACI ELETTIVI

Regolamento Elettorale Unificato

CAPO I ELEZIONE. Articolo 1 (Oggetto)

R E G O L A M E N T O E L E T T O R A L E

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI REGOLAMENTO ELETTORALE TITOLO I ELEZIONE DEL COMITATO DEI DELEGATI

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI DEI CIRCOLI, DELLE UNIONI COMUNALI E DELLE UNIONI PROVINCIALI.

REGOLAMENTO ELETTORALE

NORMATIVA dell Ateneo RIGUARDANTE LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO

E.N.P.A.B. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI R O M A REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE ELETTORALI DEI COMPONENTI

PROCEDURE ELETTORALI 2.(Giunta Regionale e Presidente) CANDIDATURE

REGOLAMENTO RAPPRESENTANTI FAMILIARI

REGOLAMENTO ELETTORALE approvato dal Consiglio Direttivo, ex art. 15, 2 comma, lettera b) dello Statuto, in data 28 aprile 2009

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO PROVINCIA DI PARMA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI NEL

nella nostra forza la tua libertà

Regolamento Congressi provinciali e di circolo Unione Regionale Abruzzo

REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DEL SEGRETARIO METROPOLITANO, DELL ASSEMBLEA PROVINCIALE DI NAPOLI E DEI SEGRETARI E DIRETTIVI DI CIRCOLO

Versione 1.5 CAI SEZIONE DI BERGAMO REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI SEZIONALI. Approvato a Bergamo il 10 gennaio 2017 dal Consiglio Direttivo. Art.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Direzione Centrale Educazione e Istruzione Settore Programmazione Coordinamento Servizi Educativi Direzione del Settore

Dal REGOLAMENTO GRUPPO GIUDICI GARE - 3/11/2016. Art. 7 - Le Assemblee Elettive

del rappresentante del personale ricercatore, dipendente o dotato di incarico di ricerca

Regolamento Congressi provinciali e di circolo Unione Regionale Abruzzo

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

REGOLAMENTO N. 4/2017

REGOLAMENTO ELETTORALE C.L.A.M.S.

Regolamento Elettorale Uni.C.A. UniCredit Cassa Assistenza

REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DEI SEGRETARI E DELLE ASSEMBLEE DI FEDERAZIONE DEI SEGRETARI E DEI DIRETTIVI DI CIRCOLO

IL RETTORE. - VISTO lo Statuto della Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 febbraio 2018;

BANDO. Elezione del Direttore dell' Accademia di Belle Arti di Bari

PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA DIREZIONE GENERALE. Anno ESTRATTO DEL DELL ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI PER LA PARTE RELATIVA

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI CON VOTO ELETTRONICO DEI RAPPRESENTANTI DEL NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

approva le seguenti norme attuative per lo svolgimento dei congressi dei circoli, delle unioni comunali e dei coordinamenti territoriali.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;

CAPO I Convocazione delle elezioni

ASSEMBLEA ORDINARIA PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI ALLE CARICHE DI CONSIGLIERE E DI REVISORE

Allegato 2 al decreto n... del

Manuale O e p rat a ivo v

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI COMITATI DI DIPARTIMENTO

ISTRUZIONI ELEZIONE DEI DELEGATI DEI LAVORATORI/LAVORATRICI E ALTRI ADERENTI

Regolamento per l elezione dei segretari e delle assemblee provinciali, dei coordinatori e dei coordinamenti dei circoli

Elezione dei rappresentati dei datori di lavoro Art. 14 Designazione dei rappresentanti dei datori di lavoro Art. 15 Rappresentante d ufficio

statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della

UNIVERSITA DEGLI STUDI C A G L I A R I

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PROCEDURE ELETTORALI 1.(Consiglio Regionale) CANDIDATURE

REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DELLE CARICHE ASSOCIATIVE DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FONDAZIONE TARAS 706 A.C.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERAZIONE N

Regolamento per l elezione dei segretari e delle assemblee provinciali, dei segretari e dei direttivi dei circoli

NORMATIVA dell Ateneo RIGUARDANTE LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO

Regolamento per l elezione del Segretario e. dell Assemblea Regionale

LISTA CANDIDATI. Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia

Norme attuative per i congressi provinciali, comunali e di circolo del PD del Veneto ai sensi dell art. 46 dello Statuto Nazionale

REGOLAMENTO CONGRESSUALE 2019 DELL ASSOCIAZIONE FINANZIERI CITTADINI E SOLIDARIETÀ - FICIESSE. (in vigore dal 01 dicembre 2018)

Transcript:

VERBALE DI ACCORDO In data 18 gennaio 2001, in Roma Tra FEDERMACO, rappresentata dal Segretario dr. R. di Ciccio e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA- CGIL, rappresentate da P.Acciai, L.Cavallini, L.Sacchetti PREMESSO CHE le sopracitate Organizzazioni hanno sottoscritto in data 27 gennaio 1999 l Accordo istitutivo di CONCRETO, Fondo nazionale di previdenza complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell industria del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni i Regolamenti elettorali del Fondo sono stati definiti dalle stesse Organizzazioni il 19 maggio 1999 in sede di costituzione della Associazione del Fondo e successivamente modificati con accordi sottoscritti dalle parti in data 24 novembre 1999 e 14 settembre 2000 SI CONCORDA di apportare al testo dei regolamenti elettorali ulteriori modifiche avendo verificato l opportunità di semplificare alcuni adempimenti per le elezioni del Fondo CONCRETO e si conviene di riportare di seguito il nuovo testo, che costituisce parte integrante del presente accordo, così come risultante dalle modifiche tra le parti concordate. REGOLAMENTI ELETTORALI Parte comune: indizione delle elezioni 1) Almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l Assemblea, il Presidente del Fondo, sentito il Consiglio di Amministrazione, indice le elezioni per il rinnovo dell Assemblea stabilendo il periodo per l esercizio di voto, informando le

Organizzazioni sindacali e quella datoriale stipulanti l Accordo Istitutivo, nonché le imprese associate e, loro tramite, i lavoratori iscritti al Fondo. 2) Nei 15 giorni successivi le Organizzazioni sindacali e quella datoriale provvedono all insediamento delle rispettive Commissioni Elettorali. 3) Hanno diritto al voto tutti i lavoratori associati e tutte le imprese associate che ad un mese dalla data della indizione delle elezioni siano in regola con il versamento dei contributi. Per l elezione della prima Assemblea i lavoratori associati dovranno essere in regola con la contribuzione una tantum prevista dall Accordo Istitutivo. A) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA COSTITUZIONE O RINNOVO DELL ASSEMBLEA Art.1 - Commissione elettorale nazionale All atto della indizione delle elezioni le Organizzazioni Sindacali stipulanti costituiscono presso la sede del Fondo la Commissione elettorale nazionale designando 1 rappresentante per ciascuna Organizzazione. La Commissione elettorale svolge i seguenti compiti: fissa la data delle elezioni che dovranno concludersi entro i 3 giorni lavorativi successivi alla predetta data; verifica la validità delle liste presentate; predispone la scheda elettorale unica; invia alle Organizzazioni sindacali stipulanti e alle imprese associate gli elenchi dei lavoratori, alle proprie dipendenze, aventi diritto al voto; trasmette alle imprese associate un congruo numero di schede elettorali con le relative istruzioni per lo svolgimento delle votazioni; annota il numero delle schede inviate a ciascuna impresa associata; riceve da ciascuna impresa associata gli elenchi attestanti la votazione dei lavoratori, le schede utilizzate, non utilizzate e quelle non ritirate dagli aventi diritto; effettua lo scrutinio generale dei voti e redige il verbale di avvenuta elezione con indicazione dei nominativi dei candidati eletti; invia al Consiglio di Amministrazione il verbale dell elezione sottoscritto da tutti i componenti la Commissione con i risultati; esamina e risolve in unica istanza eventuali casi di contestazione. La Commissione elettorale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi al Consiglio di Amministrazione del Fondo, agli eletti e alle Organizzazioni sindacali stipulanti.

Art.2 - Elettorato attivo e passivo Hanno diritto di voto tutti i lavoratori soci del Fondo che abbiano versato la quota di iscrizione una tantum, nel caso delle elezioni per la costituzione della prima assemblea, ovvero siano in regola con il versamento delle contribuzioni dovute nel caso di elezioni delle assemblee successive. Sono eleggibili, previa manifestazione di disponibilità attestata mediante apposizione di firma in calce ad apposito modulo, tutti i lavoratori soci di cui sopra. Non sono eleggibili i componenti della Commissione Elettorale nazionale. Art.3 - Presentazione delle liste elettorali All elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la costituzione o per il rinnovo dell Assemblea concorrono liste sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori associati.le liste devono contenere l indicazione delle Organizzazioni sindacali presentatrici ovvero del gruppo sotto scrittore ed i nominativi dei 15 candidati proposti con accanto i seguenti elementi identificativi: impresa dalla quale il candidato dipende, data di nascita e qualifica contrattuale. Ciascun candidato non può figurare in più di una lista concorrente. Ciascuna lista conterrà, oltre ai 15 candidati, l indicazione, per ogni candidato, del nominativo del supplente per il quale saranno riportati gli stessi elementi identificativi di cui sopra. Le liste così formate saranno presentate alla Commissione Elettorale di cui all art.1 almeno un mese prima della data prevista per le elezioni. L esposizione delle liste presso tutte le imprese associate al Fondo dovrà avvenire almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni nel periodo deciso dal Consiglio di Amministrazione. Art.4 - Scheda elettorale La votazione avviene a mezzo di scheda comprendente tutte le liste presentate con la specificazione, in testa a ciascuna lista, del gruppo sottoscrittore o delle organizzazioni sindacali proponenti. Ciascuna scheda deve essere firmata da due componenti la Commissione elettorale nazionale. Il voto sarà espresso mediante apposizione del segno X sull intestazione di una sola lista.

Il voto è valido e viene attribuito alla relativa lista anche nel caso di contrassegno apposto a lato di nominativi di candidati riportati nella stessa lista. Il voto non è attribuibile ad alcuna lista se la scheda: non è quella predisposta dalla Commissione elettorale nazionale; presenta segni o scritte non attinenti l esercizio del voto; riporta contrassegni su più liste ovvero su di una lista e su candidati di altra lista; non reca alcun segno (scheda bianca). Art.5 - Modalità di votazione La votazione avviene su collegio unico nazionale. Le imprese associate dovranno fornire ai lavoratori associati adeguata informazione circa la data e le modalità di svolgimento delle elezioni. Ogni impresa associata consegnerà ai lavoratori aventi diritto la scheda elettorale, corredata di relativa busta, contenente tutte le liste regolarmente presentate. Contestualmente il lavoratore apporrà la propria firma sull apposito elenco per ricevuta. In caso di rilascio di duplicato della scheda elettorale il lavoratore firmerà per ricevuta. Le operazioni di voto dovranno concludersi entro i 3 giorni lavorativi successivi alla data fissata delle elezioni. La restituzione della scheda contenente il voto espresso sarà effettuata mediante l apposita busta, chiusa ed anonima, da consegnare all impresa; contestualmente il lavoratore apporrà la propria firma sull apposito elenco. Scaduto il termine sopraindicato l impresa e la RSU, laddove presente, verificheranno l esatta corrispondenza tra il numero di schede consegnate e le firme dei lavoratori. L esito di tale accertamento risulterà da apposito verbale sottoscritto congiuntamente dall impresa e dalla RSU. Entro 5 giorni dalle elezioni l impresa trasmetterà, mediante lettera raccomandata o corriere espresso, alla Commissione elettorale nazionale le schede elettorali utilizzate, non utilizzate e quelle non ritirate dagli aventi diritto nonché i relativi elenchi. Nel caso si rendesse necessario ricorrere al ballottaggio, la Commissione elettorale nazionale definirà tempi e modalità di svolgimento del secondo turno elettorale.

Art.6 - Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati Conclusa l acquisizione delle schede al termine del 150 giorno successivo all ultimo dei giorni fissati per le elezioni, la Commissione Elettorale procede al relativo scrutinio. Esaurito lo scrutinio ed accertati eventuali casi di schede non correttamente votate, la Commissione dichiara eletti i candidati della lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi espressi. Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto tale risultato, si procederà ad un ballottaggio tra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti. Art.7 - Sostituzione degli eletti Nel caso in cui il rappresentante eletto venga a cessare dalla carica sia per decadenza, sia per decesso o impedimento fisico, sia per dimissioni o incompatibilità, subentra nella carica il relativo supplente. Art.8 - Modifiche al Regolamento elettorale Il presente regolamento elettorale può essere modificato con accordo delle fonti istitutive. Norma transitoria Per la costituzione della prima assemblea del Fondo, la procedura elettorale è attivata dal Consiglio di Amministrazione provvisorio di cui all Atto costitutivo, punto 18.3, del Fondo.Qualora il citato Consiglio di Amministrazione non provveda ad avviare la procedura elettorale entro due mesi dal raggiungimento delle condizioni di cui al succitato punto 18.3 dell Atto costitutivo, l iniziativa elettorale viene direttamente assunta dalle Organizzazioni sindacali stipulanti l Atto costitutivo medesimo.avranno diritto al voto tutti i lavoratori che avranno manifestato la volontà di aderire al Fondo fino al mese successivo alla data di indizione delle elezioni.

B) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE PER LA COSTITUZIONE O RINNOVO DELL ASSEMBLEA. Art.1 - Presentazione della lista elettorale L Organizzazione datoriale stipulante, Federmaco, forma la lista elettorale unica contenente un numero minimo di 20 candidati per l elezione dei rappresentanti delle imprese che faranno parte dell Assemblea. La lista elettorale, oltre ai nominativi dei candidati riporterà, per ciascuno di essi, i dati inerenti l azienda dalla quale dipende, la qualifica e l età. Art.2 - Elettorato attivo e passivo Hanno diritto di voto tutte le imprese associate che, per l elezione della prima Assemblea, siano in regola con il versamento della contribuzione ordinaria ad un mese dalla data di indizione delle elezioni. Sono eleggibili in Assemblea rappresentanti delle imprese associate. Non sono eleggibili i componenti della Commissione Elettorale nazionale. Art.3 - Commissione Elettorale Nazionale All atto dell indizione delle elezioni Federmaco insedia, nei tempi previsti al punto 2) della parte comune, presso la sede del Fondo la Commissione elettorale nazionale, designando 3 rappresentanti. La Commissione Elettorale svolge i seguenti compiti: fissa la data entro cui va esercitato il diritto di voto; predispone la scheda elettorale, che va firmata da due componenti la Commissione, contenente la lista dei candidati di cui al precedente art. 1;-

trasmette alle imprese associate le schede elettorali corredate di busta e di istruzioni per la votazione; riceve, a mezzo lettera raccomandata o per corriere espresso, da ciascuna impresa le schede votate; effettua lo scrutinio delle schede pervenute, assicurando il controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali e garantendo la segretezza del voto espresso; redige il verbale di avvenuta elezione con indicazione dei nominativi dei candidati eletti e con l ordine di graduatoria dei non eletti e lo invia al Consiglio di Amministrazione. La Commissione Elettorale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati al Consiglio di Amministrazione del Fondo, agli eletti e a Federmaco. Art.4 - Modalità di votazione Le imprese associate procederanno alla votazione in uno dei giorni indicati dalla Commissione elettorale e riportati nella scheda elettorale. Ad ogni impresa associata verrà trasmesso dalla Commissione elettorale un numero di schede elettorali variabile in funzione del numero di dipendenti dell impresa associati al Fondo. Saranno predisposte schede di diverso valore (1,5,10,100 e 1000 voti) che saranno trasmesse ad ogni impresa associata in numero tale da eguagliare, in valore, il numero dei dipendenti associati al Fondo. Ciascuna impresa vota uno o più candidati fino ad un massimo di 15 fra quelli indicati nella scheda. Le schede votate dovranno essere restituite a mezzo lettera raccomandata o corriere espresso alla Commissione Elettorale mediante l apposita busta ricevuta unitamente alle schede. Sono da ritenersi utili per lo scrutinio tutte le schede pervenute entro il quindicesimo giorno successivo all ultimo dei giorni fissati per l elezione. Art.5 - Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati Conclusa l acquisizione delle schede nel termine di cui all ultimo comma del precedente art.4, la Commissione Elettorale provvede al relativo scrutinio.

Esaurito lo scrutinio ed accertati eventuali casi di schede non correttamente votate, la Commissione Elettorale dichiara eletti i 15 candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti e, sempre in base al numero di voti ottenuti da ciascun candidato, stabilisce l ordine di graduatoria dei non eletti. Il voto non è valido qualora la scheda: a) non sia quella predisposta dalla Commissione Elettorale; b) presenti segni o scritte non attinenti all esercizio del voto; c) non rechi alcun segno (scheda bianca). Terminate le operazioni elettorali, la Commissione Elettorale redige apposito verbale e comunica i risultati al Consiglio di Amministrazione, agli eletti e a Federmaco. Art.6 - Sostituzione degli eletti 1. Se l impresa per qualunque motivo perde la qualifica di associata, il suo rappresentante decade dalla qualifica di delegato in Assemblea e viene sostituito dal candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti. 2. In caso di revoca del mandato da parte dell impresa associata nei confronti del proprio rappresentante eletto in Assemblea, nonché nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, invalidità che non consenta l esercizio della funzione o morte dello stesso, l impresa stessa è tenuta a darne comunicazione al Presidente del Fondo entro 6 giorni dalla data della revoca stessa o dal verificarsi delle altre ipotesi sopra riportate ed a designare un sostituto entro 10 giorni dalla data in cui ha avuto luogo la comunicazione suddetta. Ove tali termini non siano rispettati, l impresa associata perde il diritto a disporre di un proprio rappresentante in Assemblea, che viene sostituito dal candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti. 3. Qualora il rappresentante di un impresa associata venga eletto nel Consiglio di Amministrazione o nel Collegio dei Revisori Contabili, l impresa dovrà, entro 10 giorni da tale elezione, comunicare al Presidente del Fondo il nominativo del nuovo rappresentante in Assemblea che subentrerà al primo. Art.7 - Modifiche al Regolamento elettorale Il presente Regolamento elettorale può essere modificato con accordo delle fonti istitutive.

Norma transitoria Per la costituzione della prima Assemblea del Fondo, la procedura elettorale è attivata dal Consiglio di Amministrazione provvisorio di cui all Atto costitutivo, punto 18.3 del Fondo. Qualora il citato Consiglio di Amministrazione non provveda ad avviare la procedura elettorale entro due mesi dal raggiungimento delle condizioni di cui al succitato punto 18.3 dell Atto costitutivo, l iniziativa elettorale viene direttamente assunta da Federmaco Letto, confermato, sottoscritto.