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Web tax Normativa, entrata in vigore e procedure operative A cura di Giuseppe Avanzato Categoria: Finanziaria Sottocategoria: Legge di Bilancio 2018 Tavola sinottica Sintesi L articolo 1 co. 1011 ss. della Legge di Bilancio 2018 prevede l introduzione di un imposta gravante sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, la c.d. web tax. La web tax sarà introdotta in Italia a partire dal 1 gennaio 2019 e colpirà i servizi resi tramite mezzi elettronici; sono, invece, escluse tutte le transazioni di commercio elettronico indiretto, ossia quelle transazioni telematiche con consegna materiale del prodotto. La nuova imposta verrà applicata ai soli rapporti business to business e non anche a quelli business to consumer, che rappresentano, in realtà, la quota più significativa del business in oggetto. La web tax si sostanzia in una flat tax del 3% da applicare alle prestazioni di servizi, al netto dell IVA, effettuate con mezzi elettronici dalle web companies, come ad esempio Google, Facebook, Amazon, etc., indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. L urgenza di porre freno agli atteggiamenti elusivi posti in essere negli anni da queste imprese, ha portato all introduzione di un imposta che colpirà massivamente e indistintamente tutte le transazioni di commercio elettronico diretto. Web Tax La web tax è un imposta che grava sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici. Novità Si sostanzia in una flat tax del 3% sui corrispettivi netti delle prestazioni di servizi effettuate con mezzi elettronici dalle web companies siano esse residenti o meno in Italia. Soggetti interessati La web tax si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente in Italia, limitatamente ai rapporti business to business e solo se il soggetto ha effettuato nel corso di un anno solare un numero di transazioni digitali superiore alle 3.000 unità. Sono escluse le transazioni digitali effettuate nell ambito di rapporti business to consumer. Sono altresì escluse le prestazioni rese nei confronti dei soggetti aderenti al regime forfettario ex art. 1, co. 54 e ss. della Legge n. 190/2014 e dei soggetti in regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile di cui all art. 27 del D.L. n. 98/2011. 1

Ambito applicativo La web tax grava sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, concluse sia in Italia che all estero. Sono escluse tutte le transazioni di commercio elettronico indiretto, in cui i mezzi elettronici servono esclusivamente per l ordine, mentre l oggetto del contratto è un bene fisico. Ratio Le motivazioni che hanno spinto il Legislatore nazionale ad adottare questa misura si rinvengono nei numerosi fenomeni di non tassazione dei redditi prodotti in Italia dalle imprese multinazionali che operano nel settore digitale e che non possono essere facilmente intercettati in assenza di una base fissa fisica in Italia. Entrata in vigore 1 gennaio 2019. Riferimenti normativi Art. 1, co. 1011 e ss. della Legge di Bilancio 2018. Web tax La web tax è la nuova imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, introdotta dall art. 1 co. 1011 ss. della Legge di Bilancio 2018, gravante su tali transazioni nella misura del 3% dei corrispettivi praticati, assunti al netto dell IVA. Tale imposta troverà applicazione a partire dal 1 gennaio 2019. È demandata a un successivo Decreto del Dicastero dell Economia e delle Finanze la delimitazione del perimetro della base imponibile e del presupposto impositivo. Web Tax Si applica a partire dal 1 gennaio 2019 Si applica solo al commercio elettronico diretto Si applica ai soli rapporti B2B, nei confronti dei soggetti che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici in numero eccedente le 3.000 unità nell anno solare. Il committente della prestazione deve essere residente in Italia Aliquota del 3% da applicare ai corrispettivi netti 2

Ambito soggettivo La nuova imposta verrà applicata ai soli rapporti business to business e non anche a quelli business to consumer, nonostante questi rappresentino la quota più significativa del business in oggetto. La web tax è dovuta solo se la transazione è effettuata nei confronti: di uno dei sostituti d imposta di cui all art. 23 co.1 del D.P.R. n. 600/73 (società di capitali, enti commerciali e non commerciali, società di persone, imprenditori individuali, persone fisiche che esercitano arti e professioni, curatore fallimentare e commissario liquidatore, condominio); di una stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente. Affinché la transazione sia soggetta al nuovo tributo è necessario che il committente della prestazione sia residente in Italia: le prestazioni rese dalle web companies italiane nei confronti di non residenti, infatti, non sono assoggettate ad imposta. Per espressa disposizione di legge restano comunque esclusi i soggetti aderenti al regime forfettario ex lege n. 190/2014 e quelli che rientrano nel cosiddetto regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile di cui all art. 27 del D.L. n. 98/2011. Si precisa che, sebbene inizialmente escluse, con la versione definitiva della Legge di Bilancio, sono state incluse anche le imprese agricole. L imposta si applica solo se il soggetto ha effettuato nel corso di un anno solare un numero di transazioni digitali superiore alle 3.000 unità. In merito a questa soglia, dalla disamina della legge, non si evince se ai fini del suo computo debbano essere prese in considerazione le prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, effettuate nei confronti dei sostituti d imposta o se, al contrario, debbano computarsi tutte le prestazioni di servizi di tale natura effettuate nei confronti di qualsivoglia soggetto. Ambito oggettivo La web tax colpirà le transazioni digitali e quelle riguardanti i servizi resi tramite mezzi elettronici. Nello specifico, il comma 1012 dell art. 1 della Legge di Bilancio 2018 utilizza la medesima definizione fornita dal Regolamento n. 282/2011 in materia di IVA, quando precisa che: si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso Internet o rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell informazione. Sono escluse dalla web tax tutte le transazioni di commercio elettronico indiretto, ossia quelle transazioni telematiche con consegna materiale del prodotto. In questo caso, i mezzi elettronici servono esclusivamente per l ordine, mentre l oggetto del contratto è un bene fisico (es. l avvocato Rossi acquista un libro professionale sul negozio online della casa editrice e riceve il prodotto presso il suo studio. In questo caso, la transazione non rientra nell ambito applicativo della web tax, in quanto trattasi di commercio elettronico indiretto). 3

Tale tipologia di commercio va distinta dal commercio elettronico diretto, c.d. e-commerce, che fa riferimento a un servizio effettuato completamente per via telematica, sia per la consegna che per il pagamento (es. fornitura di prodotti digitali quali testi, immagini, musica, software, etc.; servizi di asta on line o vendita on line; servizi relativi a siti o pagine web; etc.). Solo quest ultima tipologia di transazione è soggetta alla nuova web tax. Commercio elettronico Diretto Indiretto Servizio effettuato completamente per via telematica, sia per la consegna che per il pagamento. L oggetto del contratto è un servizio Transazioni telematiche con consegna materiale del prodotto. I mezzi elettronici servono esclusivamente per l ordine, mentre l oggetto del contratto è un bene fisico Applicazione Web Tax No applicazione Web Benché lo stesso comma 1012 dell art. 1 della Legge di Bilancio 2018 rimanda al Decreto del MEF, da emanarsi entro il 30 aprile 2018, l individuazione analitica delle prestazioni di servizi oggetto della nuova imposta, il comma in questione, riprendendo la formulazione contenuta nell art. 7, paragrafo 1, del Regolamento comunitario n. 282/2011 in materia di IVA, anticipa quali prestazioni saranno potenzialmente oggetto della neo introdotta web tax. Dalla lettura del suddetto Regolamento, di seguito schematizzato per una più agevole comprensione, si evince la vasta portata normativa della nuova previsione di legge. Ai sensi dell articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento n. 282/2011, rientrano nell ambito dei servizi prestati tramite mezzi elettronici le seguenti prestazioni: 4

Servizi prestati tramite mezzi elettronici a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti; b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web; c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario; d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer; e) le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (il servizio comprende altri elementi, quali accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteo o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line ecc.); f) i servizi elencati nell allegato I. Per una migliore chiarezza espositiva, si riporta altresì il contenuto dell allegato I di cui alla lettera f). ALLEGATO I Articolo 10 del presente Regolamento 1) Punto 1 dell allegato II della Direttiva 2006/112/CE a) Hosting di siti web e di pagine web; b) manutenzione automatica di programmi, remota e on line; c) amministrazione remota di sistemi; d) conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente; e) fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste. 2) Punto 2 dell allegato II della Direttiva 2006/112/CE a) Accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti; b) bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari; c) driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti; d) installazione automatica on line di filtri per i siti web; e) installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls). 3) Punto 3 dell allegato II della Direttiva 2006/112/CE a) Accesso o scaricamento di temi dell interfaccia grafica; b) accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi; c) contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche; d) abbonamento a giornali o riviste on line; e) siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web; f) notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line; g) informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo; h) fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web; i) utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet. 5

4) Punto 4 dell allegato II della Direttiva 2006/112/CE a) Accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari; b) accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni; c) accesso o scaricamento di film; d) scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari; e) accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono geograficamente lontani gli uni dagli altri. 5) Punto 5 dell allegato II della Direttiva 2006/112/CE a) Tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente; b) libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano. Prelievo dell imposta La web tax viene prelevata all atto del pagamento del corrispettivo dai soggetti committenti dei servizi che fungono da sostituti d imposta. Questi ultimi sono tenuti a versare la somma dovuta entro il giorno 16 del mese successivo. Il tributo in esame è stato concepito alla stregua di una ritenuta a titolo d imposta, nonostante la sua natura ibrida, essendo dovuto sui corrispettivi e non sul reddito. Si ponga il caso di una società che vende capi d abbigliamento e che pubblicizza la propria attività tramite Facebook. Sulla base della nuova normativa, dal 1 gennaio 2019, la società committente, fungendo da sostituto d imposta, dovrà operare la ritenuta del 3% all atto del pagamento del corrispettivo, che dovrà essere versata entro il giorno16 del mese successivo. Con riferimento, invece, alle prestazioni di servizi rese da soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, è stata prevista l attribuzione del ruolo di sostituti d imposta alle banche e agli intermediari finanziari operanti in Italia. Questi dovranno applicare una ritenuta a titolo d imposta con obbligo di rivalsa sul soggetto che percepisce i corrispettivi. Per poter attuare tale adempimento, gli istituti di credito dovrebbero essere messi nelle condizioni di poter individuare l oggetto della cessione o prestazione che ha dato origine alla movimentazione finanziaria. A tal fine, probabilmente, sarà chiesto alle imprese italiane di sostenere l onere di comunicare, di volta in volta, l oggetto della transazione tramite un particolare format per eseguire il bonifico. Dichiarazione e adempimenti strumentali Restano ancora da chiarire quali e se ci saranno ulteriori adempimenti fiscali, conseguenti l applicazione della web tax, ai quali sarà soggetto il sostituto d imposta; infatti le modalità applicative del tributo, ivi compresi gli obblighi dichiarativi, saranno stabiliti dal Decreto Ministeriale attuativo e dai Provvedimenti dell Agenzia delle Entrate da emanarsi in corso d anno. 6

Credito d imposta per le imprese italiane Per le imprese italiane e per quelle residenti nel territorio dello Stato, è stato previsto un credito d imposta pari all importo della web tax utilizzabile solo ai fini del versamento delle imposte sui redditi. Di fatto, per le imprese italiane, l imposta sui servizi digitali altro non è che una ritenuta in acconto sull IRES. La ratio è quella di evitare la doppia imposizione in capo alle imprese italiane o che hanno una stabile organizzazione in Italia. L eventuale eccedenza potrà, poi, essere utilizzata in compensazione per il pagamento dei debiti tributari di cui al c. 2 lettere a), d), f) e g) dell art. 17 D. Lgs. n. 241/1997, vale a dire IRPEF o IRES, IRAP, contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa nonché di contributi INAIL. Al fine della compensazione anzidetta, dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente il Modello di versamento F24 in formato digitale, pena lo scarto dell operazione di pagamento e solo a partire dal giorno 16 del mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. 7