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INFORMATIVA ALL UTENZA: SCUOLE NAUTICHE Descrizione: Sono denominate Scuole Nautiche i centri per l educazione marinaresca, l istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. L esercizio dell attività di Scuola Nautica sul territorio provinciale è soggetto ad autorizzazione da parte della Provincia di Cosenza, su istanza dell interessato, previo parere obbligatorio, del Capo Compartimento Marittimo o del dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella cui giurisdizione la Scuola ha sede principale. L autorizzazione può essere richiesta per: a. l istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti Nautiche di categoria A per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, eventualmente limitata alle sole unità a motore; comprende le analoghe patenti C; b. l istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti Nautiche di categoria A per la navigazione oltre dodici miglia dalla costa, eventualmente limitata alle sole unità a motore; comprende le analoghe patenti C; c. l istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti Nautiche di categoria B. I Centri per l educazione marinaresca, l istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominati scuole nautiche. Sono soggette a specifica autorizzazione la variazione di sede di esercizio dell attività, la variazione dei mezzi nautici in uso all autoscuola, lo svolgimento delle funzioni di insegnante di teoria o istruttore di guida nella Scuola Nautica il personale docente dell autoscuola. Conseguenze delle variazioni del soggetto autorizzato. Se l autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società l ingresso, il recesso e l esclusione di uno o più soci illimitatamente responsabili o di amministratori, da documentare con l esibizione della copia autentica del relativo verbale, deve essere comunicata entro 30 giorni dal fatto alla Provincia che ne prende atto, previa dimostrazione dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società non siano tali da comportare la richiesta ed il rilascio di una nuova autorizzazione. Nell ipotesi di trasformazione di forme societarie, da comunicarsi entro 30 giorni dal fatto, su istanza dell interessato viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti e contestuale revoca dell autorizzazione precedente. Se varia la sola denominazione della Scuola Nautica senza alcuna modifica sostanziale di essa, è fatto obbligo al titolare di richiedere entro 30 giorni dal fatto il rilascio di nuova autorizzazione aggiornata nell intestazione in sostituzione della precedente autorizzazione che deve essere restituita alla Provincia. Alla domanda deve essere allegata documentazione idonea ad attestare la trasformazione avvenuta. L autorizzazione non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi o mortis causa. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o titolo particolare, l avente causa al fine di poter esercitare l attività di Scuola Nautica è tenuto a richiedere, a proprio favore, il rilascio dell autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente, che viene revocata; l autorizzazione è rilasciata previo accertamento dei requisiti prescritti da parte del richiedente. Nel caso di impedimento del titolare dell autorizzazione o del legale rappresentante responsabile della Scuola Nautica, in caso di società, è consentito il proseguimento provvisorio dell esercizio dell attività della Scuola Nautica per non più di sei mesi, a condizione che ne venga fatta richiesta e previo nulla osta della Provincia, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti

previsti per il soggetto impedito e sempre che la Scuola Nautica continui ad essere dotata del prescritto personale didattico. Requisiti del richiedente: Per ottenere il rilascio dell autorizzazione all esercizio di Scuola Nautica è necessario dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: a. avere la cittadinanza italiana o essere cittadino di un altro Stato membro dell'unione Europea, ovvero di altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente; b. avere raggiunto la maggiore età; c. non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere o non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure previste dalla legge 27/12/56, n. 1423, come sostituita dalla legge 03/08/88, n. 327, e dalla legge 31/05/65, n. 575 così come successivamente modificata ed integrata, nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni 3, salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione; d. essere fornito di diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato; e. avere la capacità finanziaria di cui all'art. 7. Il soggetto richiedente deve, inoltre, disporre di: f. proprietà e/o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede della Scuola, i quali devono avere le caratteristiche di cui all'art. 8; g. materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui all'art. 9; h. proprietà o disponibilità giuridica delle unità da diporto da utilizzare per l'effettuazione dei corsi tenuti dalla Scuola Nautica; i. personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento. Nel caso di società, l autorizzazione è rilasciata alla società. A tal fine il possesso dei requisiti di cui alle lettere a, b, c, d del precedente comma 1 deve essere dimostrato dal legale rappresentante responsabile della Scuola Nautica, mentre quelli di cui alla lettera e del comma 1 e quelli di cui al comma 2 devono essere dimostrati dalla società. Ai sensi degli artt. 82 e seguenti del D.Lgs. 159/2011, il rilascio dell autorizzazione è subordinato alla preventiva acquisizione d ufficio della comunicazione antimafia di cui all art. 84, stesso Decreto, presso la competente Prefettura o, in sua assenza, al decorso del termine di 30 gg. dalla sua richiesta previa acquisizione di specifica autocertificazione (art. 88 c. 4-bis ed art. 89). Conseguentemente il termine per la conclusione del procedimento rimarrà sospeso sino all acquisizione della prevista comunicazione o al decorso del termine suindicato ed all acquisizione dell autocertificazione. Personale docente. Come stabilito dall art. 42 comma 6 del Decreto Interministeriale 29 luglio 2008, n. 146, possono svolgere l'attività di insegnamento presso le Scuole Nautiche i soggetti in possesso dell abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all articolo 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella G.U, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre 10 anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno 5 anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite. L attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana. Non possono ottenere l autorizzazione all esercizio delle attività di insegnante e/o istruttore coloro i quali non siano in possesso dei

requisiti di idoneità morali previsti all art. 37 del Decreto Interministeriale 29 luglio 2008, n. 146, per il conseguimento delle patenti nautiche. Il personale insegnante ed istruttore per esercitare l attività è autorizzato dalla Provincia, previa presentazione da parte del titolare della Scuola Nautica di apposita istanza in bollo. L autorizzazione alle funzioni di insegnante ed istruttore è soggetta a rinnovo annuale da effettuarsi su richiesta del titolare della Scuola Nautica previa dimostrazione del permanere dei requisiti prescritti. Modalità di avvio del procedimento: Per poter svolgere l attività di Scuola Nautica nel territorio della Provincia di Cosenza, così come per qualsiasi modifica dell autorizzazione rilasciata (variazione sede, ampliamento categorie patente, ecc.) è necessario presentare apposita domanda, redatta secondo la modulistica messa a disposizione dall ufficio competente. La domanda, in bollo, deve essere presentata nel seguente modo: per posta indirizzata alla Provincia di Cosenza Settore Trasporti viale Crati 87100 Cosenza; di persona, al protocollo o agli uffici del Settore negli orari di ricevimento del pubblico; per posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica certificata della Provincia protocollo@pec.provincia.cs.it mediante l invio dei file, firmati digitalmente, della domanda e degli allegati compilati e sottoscritti in forma autografa e scansionati. Presentata la domanda l ufficio provvede ad una sua prima valutazione per verificare l esistenza delle condizioni e dei requisiti indispensabili per il rilascio dell autorizzazione provvedendo, nel caso di documentazione mancante o insufficiente, a richiedere le necessarie integrazioni. Le stesse devono essere fornite entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante tale periodo i termini del procedimento sono interrotti. Definita positivamente tale prima fase, a completamento dell istruttoria, la Provincia provvede a richiedere il parere di cui all art.42 comma 4 del Decreto Interministeriale 29.07.2008, n. 146, secondo il riparto di competenze previsto dal regolamento provinciale, dandone contestuale comunicazione al richiedente. Tale parere è vincolante ed obbligatorio, non potendo la Provincia procedere al rilascio dell autorizzazione in sua difformità od assenza. Documentazione da presentare: Il Settore ha predisposto, per ogni tipo di procedimento riguardante l attività di Scuola Nautica, la relativa modulistica. Per la documentazione da presentare si rimanda alla lettura dell elenco dei documenti da allegare contenuto nella modulistica stessa. Contribuzione: oltre alle marche da bollo su domande ed autorizzazioni per il rilascio dell autorizzazione, o il trasferimento della relativa sede, è previsto il pagamento, mediante versamento sul conto corrente postale n. 21175294 intestato a Provincia di Cosenza Servizio di Tesoreria Servizio Trasporti, di Euro 150,00 per spese d istruttoria, sopralluoghi, vigilanza. N.B. dal 1 novembre 2016 il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario: IBAN IT62Q0100516200000000218400 BNL Gruppo BNP Paribas Agenzia di Corso Mazzini Cosenza intestato a Provincia di Cosenza causale Autorizzazione Scuola Nautica; per i pagamenti effettuati da Enti Pubblici, Scuole, Università: IBAN IT73P0100003245451300060816 (Servizio di tesoreria unica Banca d Italia) intestato a Provincia di Cosenza. A chi rivolgersi per informazioni Responsabile del procedimento: Dirigente Delegato del Settore Trasporti ing. Claudio Le Piane tel 0984 814661; e-mail: clepiane@provincia.cs.it;

Ufficio al quale rivolgersi: Settore Trasporti Servizio Autoscuole, Studi di Consulenza, Officine presso il Palazzo degli Uffici della Provincia in Cosenza Viale Crati snc. Responsabile: ing. Francesco Carnevale tel. 0984 814472 e-mail: fcarnevale@provincia.cs.it. Apertura al pubblico: lunedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,00 martedì, mercoledì e venerdì dalle 10,00 alle 12,00. Telefoni utili: 0984 814475, 814474, 814472. fax 0984 814623 pec: trasporti@pec.provincia.cs.it Referenti: Sig. Pasquale Ferraro tel 0984 814474 pferraro@provincia.cs.it Sig.ra Francesco Chiarello tel 0984 814475 e-mail francescachiarello@provincia.cs.it Organo decisore: Dirigente del Settore Trasporti Termine di conclusione: 90 giorni conteggiati escludendo i tempi necessari per l acquisizione del parere tecnico di competenza della Motorizzazione o Capitaneria di Porto. Organo sostitutivo/diritto all'indennizzo: si veda quanto indicato nella sezione Amministrazione trasparente Attività e procedimenti Tipologie di procedimento, raggiungibile dalla home-page della Provincia di Cosenza. Ricorsi al provvedimento o contro l'inerzia: Avverso i provvedimenti adottati è proponibile ricorso al TAR Calabria - sede di Catanzaro nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento o dalla sua piena conoscenza. In caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento è prevista la corresponsione all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, di una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro (vedasi l'art. 28 del D.L. 21.06.2013 n.69). A tal fine l interessato è tenuto a rivolgersi, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, all'organo sostitutivo sopra individuato per richiedere l'adozione del provvedimento, entro la metà del termine originario sopra indicato per la conclusione del procedimento, e l'indennizzo. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine ridotto previsto o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l'istante può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Calabria - sede di Catanzaro. Normativa di riferimento: Regolamento Provinciale per l autorizzazione e la vigilanza delle scuole nautiche; Decreto Interministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (S.O. G.U. n. 222 del 22.9.2008) Regolamento di attuazione dell articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. Controlli: L ufficio effettua controlli a campione sulle autocertificazioni e sulla altra documentazione allegata a corredo dell istanza (controllo preventivo). Ulteriore attività di controllo è effettuata o a seguito di circostanziata segnalazione o d ufficio, per verificare il permanere dei requisiti e il corretto esercizio dell attività. A tal fine l ufficio può effettuare sia verifiche a mezzo visite ispettive e sia

per via documentale, anche attraverso l acquisizione delle necessarie informazioni presso le amministrazioni che le detengono (CCIAA, Tribunale, ecc.). Per la vigilanza tecnica la Provincia può avvalersi delle Capitanerie di Porto e dell Ufficio della Motorizzazione Civile, competenti ad esprimere il parere tecnico necessario per il rilascio dell autorizzazione.