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1 OGGETTO CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STRUTTURA SEMPLICE QUESITO (posto in data 1 giugno 2016) Per l assegnazione degli incarichi professionali di norma viene seguito il conferimento diretto, per le strutture semplici dipartimentali è necessario un avviso con valutazione dei titoli? e per le strutture semplici incardinate in una struttura complessa? Nel regolamento aziendale dedicato non sono definiti questi dettagli. RISPOSTA (inviata in data 7 giugno 2016) L orientamento normativo e giurisprudenziale in tema di conferimento degli incarichi dirigenziali è quello di privilegiare sempre e comunque una valutazione comparata di coloro che hanno titolo al conferimento dell incarico stesso. Questo orientamento trova puntuale conferma nel comma 1-bis introdotto nell articolo 19 del decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001 dall articolo 40, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il citato comma 1-bis precisa infatti che L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta. Questa disposizione, in una interpretazione sistemica della normativa, deve essere letta tenendo conto delle altre disposizioni, sia di fonte legislativa che di fonte contrattuale, che disciplinano la materia, e tra queste non possono essere citate le seguenti: il comma 1 dell articolo 19 dello stesso decreto legislativo 165, che fissa i criteri generali che devono essere adottati nel conferimento degli incarichi dirigenziali nel pubblico impiego;

2 il comma 6 dell articolo 28 del CCNL 1998_2001, che declina tali criteri con specifico riferimento alla dirigenza medica il comma 7-quater introdotto nell articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 dall articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legge 158 del 13 settembre 2012, con il quale vengono disciplinate le modalità di conferimento degli incarichi di struttura semplice e di struttura semplice dipartimentale. il comma 4 dell articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che delinea il percorso di sviluppo professionale del dirigente sanitario, coniugando l attribuzione di ambiti di maggiore autonomia e responsabilità all acquisizione di maggiori conoscenze e competenze tecniche accertato tramite il sistema di valutazione Il comma 7 quater dell articolo 15 del decreto legislativo in particolare dispone che L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, è attribuito dal direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di un dipartimento, è attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale. Leggendo questa disposizione da sola si indotti ad attribuire al direttore della struttura complessa per gli incarichi di struttura semplice ed al direttore di dipartimento per gli incarichi di struttura semplice dipartimentale la facoltà di indicare al direttore generale, che resta l autorità competente al conferimento dell incarico, il dirigente ritenuto idoneo a ricoprirlo. La disposizione deve peraltro essere letta nel contesto normativo generale nel quale essa si colloca, contesto che precisa inequivocabilmente che il conferimento di un qualsiasi incarico dirigenziale deve essere conseguente ad una valutazione comparata delle conoscenze, delle competenze, delle attitudini e dell impegno dimostrato.

3 Questo esplicitamente dispone il comma 4 dell articolo 15 del decreto legislativo 502, laddove precisa che In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici. Questa disposizione di fonte legislativa è stata declinata con riferimento specifico alla dirigenza sanitaria dai commi 3 e 4 dell articolo 28 del CCNL 1998_2001, che in particolare dispongono: 3. Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono conferibili gli incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell articolo 27, comma 1 lettere b) e c). 4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti dall azienda, a seguito di valutazione positiva del collegio tecnico, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato. Se pur incidentalmente, pare opportuno evidenziare la differenza tra la formulazione adottata nella normativa di fonte contrattuale rispetto a quella adottata dal comma 4 dell articolo 15 del decreto legislativo 502, che usa il verbo sono per il conferimento degli incarichi professionali, ed usa invece la locuzione possono essere per gli incarichi di struttura complessa. Tale differenza è sostanziale perché traducendo in chiaro il lessico giuridico essa sancisce il fatto che al compimento dei cinque anni di anzianità professionale, deve essere conferito un incarico professionale tra quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell articolo 27 del CCNL 1998_2001, e di converso può essere attribuito un incarico di struttura semplice. Nella normativa contrattuale si perde questa significativa differenza, e si considera il conferimento sia degli incarichi professionali, sia degli incarichi di struttura semplice subordinato alla disponibilità di un incarico nell assetto organizzativo aziendale, condizione valida certo per gli incarichi di struttura semplice, ma priva di alcun senso per gli incarichi professionali.

4 E questa formulazione nettamente peggiorativa della corrispondente disposizione di fonte legislativa trova purtroppo ancor più esplicita conferma nel comma 7 dell articolo 6 del CCNL 2002_2005, secondo biennio economico, nel quale si legge testualmente: la valutazione positiva del collegio tecnico per il riconoscimento al quindicesimo anno della fascia di indennità di esclusività è utile, in via prioritaria, anche ai fini dell attribuzione al dirigente di un incarico ove disponibile tra quelli indicati nella lettera c) dell articolo 27 del CCNL 1998_2001. L inciso ove disponibile subordina infatti il conferimento di un incarico professionale, anche per dirigenti che abbiano compiuto 15 anni di anzianità professionale, alla disponibilità dell incarico stesso. Prescindendo dalle considerazioni che in via incidentale si è ritenuto comunque opportuno richiamare, considerati i danni irreparabili che quelle formulazioni hanno arrecato agli sviluppi professionali di tanti dirigenti medici, si ritiene che la facoltà propositiva che la normativa vigente attribuisce al direttore della struttura complessa per gli incarichi di struttura semplice ed al direttore del dipartimento per gli incarichi di struttura semplice dipartimentale, debba essere esercitata nel rispetto di una valutazione comparativa che realizzi concretamente quei principi di trasparenza, equità, riconoscimento del merito che a più riprese sono richiamati nelle norme che disciplinano il rapporto di lavoro del pubblico dipendente. Come concretamente questa valutazione debba essere effettuata (se attraverso un avviso ad hoc, relativo al singolo incarico che si intende conferire, o attraverso una valutazione periodica da parte del direttore della struttura complessa, dei curricula dei dirigenti che in essa operano) è lasciato alla autonoma potestà organizzativa delle singole aziende, nell alveo di indirizzi ad esse impartiti dalla Regione, fatto salvo comunque l obiettivo di conferire gli incarichi ai dirigenti che risultino, sotto molteplici profili, i più idonei a ricoprirli. Ne discende che questo aspetto non può non essere oggetto di una specifica previsione normativa nell ambito del regolamento aziendale che disciplina criteri e procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

5 DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo 19 Incarichi di funzioni dirigenziali 1. criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre ammini-strazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 1-bis. trasparenza e pari opportunità nel conferimento degli incarichi L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta, acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

6 CCNL 1998_2001 Articolo 28 Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali Criteri e procedure 6. criteri che devono essere seguiti nel conferimento degli incarichi Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende tengono conto: a) delle valutazioni del collegio tecnico; b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; c) dell area e disciplina di appartenenza; d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale; e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate nei diversi processi di valutazione; f) del criterio della rotazione ove applicabile; g) che data l equivalenza delle funzioni non si applica l articolo 2103, comma 1 del codice civile

7 CODICE CIVILE Articolo 2013 Prestazione del lavoro Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

8 CODICE CIVILE Articolo 2013 Prestazione del lavoro In sede di conciliazione, o davanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell' occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.

9 DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 Articolo 15 Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie 1. istituzione del ruolo unico della dirigenza sanitaria Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato. 2. rinvio al decreto legislativo 165 La dirigenza sanitaria è disciplinata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 salvo quanto previsto dal presente decreto. 3. il binomio autonomia/responsabilità della dirigenza sanitaria L'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico- professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia tecnico-professionale con le connesse responsabilità si esercita nel rispetto della collaborazione multi professionale, nell'ambito di indirizzi operativi e programmi di attività promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale ed aziendale, finalizzati all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di prestazioni appropriate e di qualità. Il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito.

10 DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 Articolo 15 Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie 4. la progressione di carriera del dirigente sanitario All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici. 5. criteri e strumenti di valutazione della dirigenza sanitaria I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite dalle regioni, le quali tengono conto anche dei principi del titolo secondo del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, nonché a una valutazione al termine dell'incarico, attinente alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalità definite dalla contrattazione nazionale.

11 DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 Articolo 15 5. criteri e strumenti di valutazione della dirigenza sanitaria Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico. L'esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l'azienda, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore). 6. funzioni e responsabilità dei direttori di struttura complessa Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione.

12 DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 Articolo 15 Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie 7. accesso alla dirigenza sanitaria Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484. 7-bis. conferimento degli incarichi di struttura complessa Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi: a) la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente; b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare.

13 DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 Articolo 15 Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie 7-bis. conferimento degli incarichi di struttura complessa Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale; c) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente, ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare; d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della commissione sono pubblicati sul sito internet dell'azienda prima della nomina. Sono altresì pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da parte del direttore generale di cui alla lettera b), terzo periodo. I curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati sul sito dell'ateneo e dell'azienda ospedaliero universitaria interessati. 7-ter. periodo di prova dei direttori di struttura complessa L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5.

14 DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 Articolo 15 Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie 7-quater. Conferimento degli incarichi di struttura semplice L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, è attribuito dal direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di un dipartimento, è attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale. 7-quinquies. limiti all utilizzo dell articolo 15-septies Per il conferimento dell'incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15-septies. 8. l attestato di formazione manageriale L'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come modificato dall'articolo 16-quinquies, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.