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Decreto Ministeriale 1 luglio 2016 n. 96512 Concessione del prolungamento degli interventi di sostegno del reddito. (G.U. 4 ottobre 2016, n. 232) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione; Visto l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale dispone, a decorrere dal 1 gennaio 2011, nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità; Visto il comma 5 dell'art. 12 di cui al capoverso precedente, il quale prevede che ai soggetti individuati nel medesimo comma 5 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge Visto il comma 5-bis del medesimo art. 12, introdotto dall'art. 1, comma 37, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in base al quale, «con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) dal comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e, in ogni caso, per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo»; Visto il comma 6 dell'art. 12 di cui ai capoversi precedenti, in base al quale: l'inps provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 del medesimo art. 12 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1 gennaio 2011, del regime delle decorrenze previste dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, l'inps non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal comma 5 del medesimo art. 12; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

finanze, n. 63655 del 5 gennaio 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del decreto-legge 31 figurativa, in favore di n. 677 lavoratori che nell'anno 2011 non sono rientrati nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella finanze, n. 68225 del 2 ottobre 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del decreto-legge 31 figurativa, in favore di n. 3494 lavoratori che, nell'anno 2012, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella finanze, n. 76353 del 16 ottobre 2013, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del decreto-legge 31 figurativa, in favore dei lavoratori che, nell'anno 2013 non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del il prolungamento è stato concesso in favore dei lavoratori per i quali il medesimo prolungamento abbia avuto inizio in una data ricompresa tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2013, per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decretolegge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge, e comunque per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2013;

finanze, n. 79413 del 14 febbraio 2014, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del decreto-legge 31 figurativa, in favore dei lavoratori già destinatari del decreto n. 76353 del 16 ottobre 2013; il prolungamento è stato concesso in favore dei lavoratori innanzi citati limitatamente alle mensilità residue nell'anno 2014 e relative al prolungamento degli interventi di sostegno al reddito autorizzati con decreto interministeriale n. 76353 del 16 ottobre 2013; finanze, n. 85708 del 24 ottobre 2014, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del decreto-legge 31 figurativa, in favore dei lavoratori che, nell'anno 2014 non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del il prolungamento è stato concesso in favore dei lavoratori per i quali il medesimo prolungamento abbia avuto inizio in una data ricompresa tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2014, per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decretolegge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge, e comunque per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2014; finanze, n. 88332 del 9 marzo 2015, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del decreto-legge 31 figurativa, in favore dei lavoratori già destinatari del decreto n. 85708 del 24 ottobre 2014; il prolungamento è stato concesso in favore dei lavoratori innanzi citati limitatamente alle mensilità residue nell'anno 2015 e relative al prolungamento degli interventi di sostegno al reddito autorizzati con decreto interministeriale n. 85708 del 24 ottobre 2014;

finanze, n. 92094 del 29 settembre 2015, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del decreto-legge 31 figurativa, in favore di n. 1490 lavoratori che, nell'anno 2015, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella Considerato che dal monitoraggio effettuato dall'inps nell'anno 2016 risulta che, per il medesimo anno, i lavoratori interessati dal prolungamento dell'intervento di tutela del reddito sono complessivamente pari a n. 36 lavoratori, tutti cessati dal servizio entro la data del 30 aprile 2010, per un costo a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione pari ad euro 300.000, 00; Ritenuto di concedere il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore di n. 36 lavoratori beneficiari rientranti, nell'anno 2016, nelle previsioni di cui all'art. 12, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (3); Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'inps all'erogazione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori beneficiari di cui al capoverso precedente, nel limite di spesa di euro 300.000,00; Decreta: (3) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 20 luglio 2010, n. 122». Art. 1. E' concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 36 lavoratori che, nell'anno 2016, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito. Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decretolegge. Art. 2. L'Inps è autorizzato, nel limite di spesa di euro 300.000,00 ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di n. 36 lavoratori di cui all'art. 1 del presente decreto, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Art. 3. Per l'anno 2016 gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente decreto, pari complessivamente ad euro 300.000,00 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.