STATUTO A.Ge. - ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI ONLUS Approvato nell'assemblea straordinaria del 19 maggio 2007

Documenti analoghi
Statuto Associazione Genitori A.Ge. Valdarno ART.1 COSTITUZIONE

Statuto per un Associazione locale

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO. dell Associazione di associazioni Volontà Solidale

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE DI SCANDINAVISTICA MILANO FIRENZE

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

COMUNE DI ESCALAPLANO

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

F.A.Q. OdV e Aps a confronto

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

STATUTO ASSOCIAZIONE POP CORNER

Statuto dell associazione nazionale di promozione sociale. Art. 1 Costituzione

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

UNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO ASSOCIAZIONE

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

La Casa di Margherita

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

Statuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

STATUTO COMITATO DEI GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA MONTESSORI CARDANO AL CAMPO

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

Statuto dell Associazione Culturale-Sportiva Scolastica-Franco Formato

STATUTO DELL'UNIONE NAZIONALE GIORNALISTI PENSIONATI (UNGP) ARTICOLO 1

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

Statuto della associazione senza scopo di lucro Genitori del 2 Circolo

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

Amici dei Pompieri di Zoldo - STATUTO -

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO ASSOCIAZIONE UNITOWN

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI del COMUNE di BORGOFORTE STATUTO. Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

REGOLAMENTO. della CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI. Sociali, Culturali, Sportive e Ricreative

REGOLAMENTO. (a completamento di quanto indicato nello statuto associativo) ITALA Motore di Impresa 1 - FINALITA DEL REGOLAMENTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO Art. 1 - Costituzione "Veterinari Italiani Diplomati dei Colleges Europei" (VIDiCE). Art. 2 Finalità e Scopi sociali

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

S T A T U T O. E costituita, con sede legale in Roma, Via del. "I.F.O. - Italian Fundraising Organization ONLUS"

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DASS DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Frequenza Libera Associazione di promozione sociale STATUTO

TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE TITOLO SECONDO: FINALITA

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MAD EVENTI. ARTICOLO 1 - E costituita l associazione di promozione sociale di

STATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

Statuto del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della provincia di Treviso

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)

STATUTO DELLA FEDERCONSUMATORI DI PAVIA

Statuto dell Associazione Genitori dell Istituto Statale Comprensivo G. Lanfranco Dammi La Mano

Statuto e Regolamento dell Associazione Culturale VIOLA VIVE

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M. ART. 1

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NUOVA FAMIGLIA ADDIS BETESEB - ONLUS

STATUTO di ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

Transcript:

STATUTO A.Ge. - ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI ONLUS Approvato nell'assemblea straordinaria del 19 maggio 2007 ART. 1 - COSTITUZIONE E' costituita, con sede in Roma, l'a.ge - ONLUS, di seguito indicata semplicemente AGe, che è la Federazione delle Associazioni Genitori AGe locali. ART. 2 - ASSOCIAZIONI LOCALI L'Associazione Genitori AGe locale è costituita da genitori e da coloro che legalmente o di fatto ne esercitano la potestà, che si aggregano stabilmente per raggiungere gli scopi dell' AGe. Possono associarsi alla Associazione Genitori AGe locale persone che condividono fini e scopi dell'age anche se non genitori. Ogni Associazione locale deve dotarsi di Statuto ed eleggere un Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e gli organismi previsti dalle normative vigenti. Essa gode di autonomia amministrativa e gestionale, con diretta responsabilità degli organi locali. Lo Statuto dell' Associazione Genitori AGe locale deve contenere integralmente quanto previsto nell'art.4 del presente Statuto L'Associazione si esprime su varia base territoriale ivi compreso il livello di Istituto scolastico. Quando nell'ambito territoriale (ad es. Comune o Provincia ) esistono più AGe locali, queste sono tenute a costituire un organismo di coordinamento per le attività comuni e per promuovere lo sviluppo associativo. ART. 3 ASSOCIATI Sono soci della AGe i soci delle Associazioni Genitori AGe locali federate, che versano la quota associativa annuale. Possono aderire direttamente alla AGe i genitori residenti in centri dove non esistono Associazioni Genitori AGe locali federate. Coloro che hanno acquisito meriti particolari nei confronti dell Associazione possono essere nominati soci onorari con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, al quale partecipano con diritto di parola. L'iscrizione all Associazione è personale, non trasmissibile ed a tempo indeterminato. ART. 4 - IDENTITA' L' AGe è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana, dalle Dichiarazioni universali dei Diritti dell'uomo e del Fanciullo e dell'etica cristiana. ART. 5 - STRUTTURA

L'AGe è un Associazione a struttura democratica, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci, escludendo la temporaneità della partecipazione. I soci hanno diritto di voto singolo per approvazione e modifica di Statuto e per nomina degli Organi Direttivi. L'AGe è un ente non commerciale. È senza scopo di lucro, con il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione. Tutte le cariche associative sono gratuite. ART. 6 - SCOPI L AGe è un Associazione di promozione e solidarietà sociale, di formazione delle persone e di tutela dei diritti dei genitori e dei figli. E basata sulla solidarietà e la partecipazione dei genitori i quali, associandosi, perseguono finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale. Svolge attività in favore degli associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Scopi dell'associazione sono: individuare e approfondire quanto concerne il bene e l'interesse della famiglia e dei figli sotto il profilo educativo, sociale, culturale, etico, fisico e psicologico; sostenere la responsabilità educativa dei genitori nei confronti della scuola e dei problemi posti dai mass-media e dall'ambiente sociale nel quale vivono i loro figli, per individuare le modalità di presenza ed i settori di intervento; fornire aiuto e consulenza ai genitori per il miglior sviluppo della loro personalità e di quella dei figli; favorire percorsi di integrazione dei bambini con handicap e delle loro famiglie nella scuola e nella vita sociale; promuovere attività di educazione interculturale per la convivenza interetnica; contribuire al miglior compimento dell'opera degli educatori (genitori, insegnanti, operatori, ecc...) promuovendo a tal fine corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa atta allo scopo; stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione della famiglia alla vita dell'istituto scolastico e della comunità sociale; intervenire presso le autorità competenti per proporre le soluzioni più idonee riguardanti le problematiche educative e familiari; promuovere azioni di tutela degli interessi collettivi, relativi alle proprie finalità associative. ART. 7 - ORGANIZZAZIONE REGIONALE Le Associazioni Genitori AGe locali di una Regione sono tenute a darsi un organismo di coordinamento, costituito da una Delegazione AGe Regionale o da una Associazione Genitori AGe Regionale, a norma di Regolamento nazionale. L'elezione del Presidente della Delegazione o dell'associazione Regionale avviene mediante votazione in cui ogni Presidente di Associazione Genitori AGe locale è portatore dei voti dei propri soci. Il Presidente regionale fa parte del Consiglio Direttivo Nazionale, rappresenta l'age presso le istituzioni del territorio regionale, coordina le attività comuni, promuove lo sviluppo associativo, controlla che le attività delle Associazioni AGe locali della Regione si svolgano nello spirito dell'identità dell' AGe. Il Presidente regionale eletto dura in carica tre anni. In Regioni in cui si ha carenza di Associazioni AGe locali e di soci, il Comitato Esecutivo Nazionale può nominare un Delegato reggente. ART. 8 - ADESIONI

La richiesta di federarsi alla AGe da parte di una Associazione Genitori AGe locale avviene attraverso una comunicazione ufficiale accompagnata dalla prevista documentazione, che deve essere trasmessa alla Segreteria nazionale e per conoscenza alla Presidenza regionale. L'accettazione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il parere del Presidente Regionale. ART. 9 - ESCLUSIONE Il socio può essere escluso dalla sua Associazione Genitori AGe locale con delibera del Consiglio Direttivo della propria Associazione, quando danneggia materialmente o moralmente l'associazione, fomenta dissidi o disordine tra i soci, viola le norme statutarie. Una Associazione Genitori AGe locale può essere esclusa con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale qualora danneggi materialmente o moralmente l AGe o si discosti palesemente dall identità e dagli scopi dell'age. L'Associazione esclusa può ricorrere al Collegio Nazionale dei Probiviri. ART. 10 - COMMISSARIAMENTO Il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare, nel caso di rilevanti conflittualità, in alternativa alla esclusione, il commissariamento di un'associazione, nominando un Commissario con il compito di ricostituire i normali organi statutari. ART. 11 - ORGANI NAZIONALI Gli Organi dell' AGe sono: L'Assemblea Nazionale; Il Consiglio Direttivo Nazionale; Il Presidente Nazionale; Il Comitato Esecutivo Nazionale; Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti; Il Collegio Nazionale dei Probiviri ART. 12 - ASSEMBLEA NAZIONALE L'Assemblea Nazionale provvede ad eleggere direttamente il Presidente Nazionale e gli altri 19 membri elettivi del Consiglio Direttivo Nazionale. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale in seduta ordinaria ogni tre anni per la fase congressuale ed annualmente per l approvazione del bilancio consuntivo e preventivo presentati dal CDN. In via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci. Essa è composta dai delegati delle singole Associazioni AGe locali, portatori di tanti voti quanti sono i soci. La convocazione dell'assemblea deve essere fatta almeno tre mesi prima della riunione. Almeno il 25% dei membri eletti del CDN devono essere soci con figli che frequentano il sistema nazionale di istruzione e formazione. Elegge anche il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri, ciascuno nel numero di tre effettivi e di due supplenti. ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge a maggioranza assoluta fra i 19 eletti dall Assemblea Nazionale, nella sua prima seduta consigliare, due Vice-Presidenti, di cui uno con la carica di Vice-Presidente vicario e l altro per i rapporti con i Responsabili regionali. Elegge pure il Segretario nazionale ed il Tesoriere nazionale. Qualora non si raggiunga la suddetta maggioranza dopo due votazioni consecutive, vengono eletti a maggioranza relativa. Il CDN è composto pertanto, da:

Presidente nazionale; Vice-Presidenti nazionali; Quindici membri eletti dall'assemblea Nazionale; Il Presidente di ogni Delegazione o Associazione Regionale; Gli ex Presidenti Nazionali dell'age; Il Segretario nazionale il Tesoriere nazionale. Il Presidente, i Vice-Presidenti, il Segretario e il Tesoriere formano la Presidenza nazionale. ART. 14 - PRESIDENTE NAZIONALE Il Presidente Nazionale ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione Italiana Genitori AGe. Egli convoca il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Comitato Esecutivo Nazionale. Il Presidente Nazionale rappresenta le Associazioni federate presso gli organismi e le istituzioni nazionali ed internazionali. Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione; compie gli atti di straordinaria amministrazione a seguito di una delibera del Comitato Esecutivo Nazionale da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale. ART. 15 - COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE Il Comitato Esecutivo Nazionale è composto da: il Presidente Nazionale, i Vice-Presidenti Nazionali il Segretario Nazionale, il Tesoriere Nazionale; i responsabili degli Uffici Nazionali, eletti a maggioranza relativa dal Consiglio Direttivo Nazionale fra i propri componenti. ART. 16 - SCADENZA INCARICHI Gli incarichi elettivi previsti dal presente statuto hanno durata triennale. L'incarico di Presidente può essere rinnovato una sola volta consecutivamente alla prima. Gli incarichi assunti in sostituzione di altra persona precedentemente eletta scadono alla scadenza naturale del mandato della persona sostituita. Non è possibile svolgere la funzione di Segretario Nazionale, di Tesoriere Nazionale, di membro eletto del CDN e di responsabile di un Ufficio Nazionale per più di 3 mandati consecutivi. ART. 17 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE Il Consiglio Direttivo Nazionale: è convocato dal Presidente o su formale richiesta della maggioranza dei componenti che dovrà motivare la richiesta. L'avviso di convocazione, che può essere inviato anche per fax o e-mail, deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno ed essere inviato almeno 15 giorni prima della riunione. Il Consiglio Direttivo Nazionale: definisce il programma dell'associazione sulla base degli indirizzi dell'assemblea Nazionale; coordina le attività delle Associazioni attraverso il Segretario Nazionale ed i Presidenti Regionali; adotta il Regolamento Nazionale per attuare le clausole statutarie e per disciplinare quanto non espressamente sancito dal presente Statuto;

predispone, a norma di legge, il conto consuntivo e quello preventivo da sottoporre annualmente all Assemblea dei soci per le approvazioni. Dal bilancio consuntivo devono risultare i contributi e i lasciti ricevuti; stabilisce annualmente le quote associative; delibera sugli atti amministrativi straordinari; nomina il direttore dell'organo di stampa ufficiale, il quale può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale. Nelle votazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente Le decisioni sono verbalizzate in apposito registro accessibile a tutti i Consiglieri. ART. 18 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE Il Comitato Esecutivo Nazionale è convocato dal Presidente o su formale richiesta della maggioranza dei componenti che dovrà motivare la richiesta. L'avviso di convocazione, che può essere inviato anche per fax o e-mail, deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno ed essere inviato almeno 7 giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con qualunque mezzo, con almeno 1 giorno di anticipo. La presenza della totalità dei componenti sana comunque ogni vizio di convocazione. Il Comitato Esecutivo Nazionale: attua i programmi e le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale; predispone il conto consuntivo e quello preventivo; segue l'attuazione del lavoro ed il coordinamento delle iniziative a carattere nazionale; delibera sugli atti amministrativi straordinari urgenti. Nelle votazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente Le decisioni sono verbalizzate in apposito registro accessibile a tutti i Consiglieri. ART. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei Revisori dei conti è convocato la prima volta dal Presidente Nazionale e provvede in tale occasione alla nomina del proprio Presidente, fra i tre membri effettivi. Il Collegio dei Revisori dei conti: controlla l'andamento della gestione economica finanziaria e ne accerta il buon funzionamento amministrativo e contabile; esprime il proprio parere relativo al rendiconto consuntivo con una relazione scritta; si riunisce periodicamente per lo svolgimento dei propri compiti. I tre membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti partecipano, con solo diritto di parola, alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale. ART. 20 - COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI Il Collegio Nazionale dei Probiviri è convocato la prima volta dal Presidente Nazionale e provvede, in tale occasione, alla nomina del proprio Presidente fra i tre membri effettivi. Il Collegio Nazionale dei Probiviri: interviene per dirimere le controversie sorte nell'ambito degli Organi istituzionali, fra Associazioni AGe locali o fra queste e gli Organi istituzionali dell AGe, su ricorso delle parti; decide inappellabilmente, a seguito di ricorso di un'associazione, sul rifiuto di iscrizione e sull'esclusione, deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il ricorso al Collegio dei Probiviri da parte dell'associazione interessata deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di comunicazione ufficiale di esclusione o rifiuto di iscrizione. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di intervenire in ordine all'interpretazione del presente Statuto su sollecitazione di soci. I tre membri

effettivi del Collegio dei Probiviri partecipano, con solo diritto di parola, alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale. ART. 21 - FINANZIAMENTO L'AGe trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi; d) contributi dell'unione Europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette, e l'eventuale avanzo di gestione viene reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. ART. 22 - MODIFICHE DI STATUTO Il presente Statuto può essere modificato con la maggioranza dei due terzi dei soci espressa dai delegati presenti alla Assemblea Nazionale, su proposte presentate alla Presidenza dell' AGe almeno sei mesi prima dell'assemblea ordinaria o straordinaria. ART. 23- SCIOGLIMENTO Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo e approvati, con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, dall'assemblea Nazionale convocata in via straordinaria con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad organizzazioni di volontariato di analoga ispirazione culturale operante con analoghi scopi, secondo le indicazioni dell'assemblea, che nomina anche il liquidatore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati. ART.24 - NORME DI RINVIO Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, in particolare al codice civile, alla legge 266 del 11/08/91, al D.L. n 460/97, alla L.383 del novembre 2000 e alle loro eventuali variazioni. ART. 25 - NORME DI FUNZIONAMENTO Le norme di funzionamento (Regolamento) sono predisposte e approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale; sono rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi, esposto nella sede sociale, e pubblicate sull organo di stampa dell AGe. Tutti gli associati possono richiederne copia personale.

ART. 26 COMITATO SCIENTIFICO L Associazione può dotarsi, su delibera del CDN, di un Comitato Scientifico, quale struttura di supporto tecnico che esprime pareri e formula proposte al CDN stesso per la crescita culturale ed organizzativa dell Associazione. NOTA La VIII Assemblea Elettiva Nazionale ha nominato ANGELA FERRARI CRIVELLI Presidente onorario dell'associazione ed in tale veste, membro a pieno titolo del Consiglio Direttivo Nazionale.