STATUTO DELL ISTITUTO STORICO GROSSETANO DELLA RESISTENZA E DELL ETA CONTEMPORANEA PARTE I ART.1



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STATUTO DELL ISTITUTO STORICO GROSSETANO DELLA RESISTENZA E DELL ETA CONTEMPORANEA PARTE I ART.1 L ISTITUTO STORICO GROSSETANO DELLA RESISTENZA E DELL ETA CONTEMPORANEA (ISGREC), che aderisce come associato all Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia (INSMLI), è Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS). In qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'isgrec farà uso della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS". Ha sede in Grosseto, via De Barberi 61. ART.2 L ISGREC si impegna a perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L ISGREC si propone di assicurare ai beni culturali della Nazione la più completa ed organica documentazione sul Movimento di Liberazione e sulla Storia Contemporanea, di promuoverne o di assumerne direttamente la tutela e la valorizzazione, mediante lo studio, la ricerca, la conoscenza, la divulgazione. E suo ambito di studio, di ricerche e di conoscenza quanto riguarda in modo particolare la Resistenza e la Storia Contemporanea nella Provincia di Grosseto. Più specificatamente l Istituto ha le seguenti finalità: a) raccogliere e ordinare tutta la documentazione che interessa la storia della Resistenza e la Storia Contemporanea e le pubblicazioni ovunque apparse al riguardo; b) valorizzare fondi archivistici e bibliotecari propri e di enti pubblici e privati del territorio, in deposito presso i proprietari o presso l ISGREC, tra cui il fondo archivistico-bibliotecario del Centro Documentazione donna attenendosi alle indicazioni della Soprintendenza archivistica regionale e avvalendosi della collaborazione dei suoi funzionari; 1

c) raccogliere testimonianze, promuovere inchieste e ricerche, accertare dati e fatti storici sull attività militare, politica, economica e sociale del periodo pertinente, con particolare riguardo alle risorse archivistico-bibliotecarie di cui al punto b; d) organizzare manifestazioni culturali e commemorative, provvedere alla pubblicazione e alla diffusione della storiografia ufficiale e di opere storiche riguardanti gli argomenti di cui alle lettere a), b) e c); e) recuperare reperti e cimeli del periodo resistenziale, conservandoli e ordinandoli e collaborare al censimento dei monumenti, dei cippi e delle lapidi dedicati alla Resistenza della Provincia al fine di affidare questo fondamentale patrimonio morale e civile agli Enti Locali competenti per la necessaria manutenzione e conservazione nel tempo; f) patrocinare iniziative culturali di altri Enti e Privati, quando ne sia accertata la rispondenza agli scopi dell Istituto; g) mantenere costanti rapporti con la scuola e con gli ambienti culturali e socio-economici al fine di: - stimolare gli operatori, gli studenti e i giovani in generale, per una puntuale conoscenza dei motivi, delle idee e degli avvenimenti relativi al Movimento di Liberazione Nazionale e alla Storia Contemporanea, utilizzando le metodologie più aggiornate; - promuovere lo studio e l utilizzo delle fonti di ogni tipo, anche orali, per arricchire e innovare la scuola, la didattica della storia dei periodi pertinenti; - promuovere l applicazione di metodologie didattiche innovative, soprattutto nella direzione del metodo laboratoriale; - sollecitare una didattica interdisciplinare e individuare strumenti adeguati a un approccio di genere alle discipline scolastiche. L ISGREC si propone di realizzare i punti sopra detti anche in collaborazione con l INSMLI, gli Istituti 2

storici della Resistenza toscani e delle altre regioni. Per le attività suddette l'isgrec può avvalersi di personale comandato o distaccato dalle amministrazioni pubbliche, di personale in servizio civile e di titolari di borse di studio o assegni di ricerca erogate dall'isgrec medesimo o da altri soggetti, per gli ambiti e entro i limiti previsti dai rispettivi bandi di concorso. ART.3 L ISGREC svolge un servizio di apertura al pubblico per la consultazione e il prestito dei libri della biblioteca e per la consultazione dell archivio secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo. ART.4 L ISGREC si impegna a non svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e strumentali. Le attività di seguito elencate a titolo di esempio possono pertanto essere svolte solo se direttamente connesse alle attività istituzionali: 1. acquisto di immobili da destinare alle attività istituzionali; 2. accensione di conti correnti bancari e postali e di mutui finalizzati allo svolgimento delle attività istituzionali; 3. stipula di accordi, convenzioni, protocolli con enti pubblici e privati da cui derivino obblighi inerenti alle finalità statutarie; 4. accettazione di donazioni, eredità e legati; 5. stipula di contratti di locazione e comodato; 6. stipula di contratti di lavoro autonomo e subordinato; 7. occasionali raccolte di fondi da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali, anche mediante vendita di oggetti, pubblicazioni, stampe, prodotti multimediali, etc, di modesto valore ART.5 3

Il patrimonio dell ISGREC è costituito da: 1. Beni immobili provenienti da acquisti o eventuali lasciti; 2. Beni mobili: a. libri, documenti, giornali e manifesti, costituenti la Biblioteca e l Archivio e da considerare pertanto patrimonio indisponibile; b. arredi, macchine ed attrezzature d ufficio, impianti e da tutto quanto risulta dall inventario generale; c. sussidi didattici etc. 3. Mezzi di finanziamento provenienti da: a. quote dei soci; b. contributi ordinari assegnati dall Istituto Nazionale; c. contributi della Regione Toscana assegnati con leggi regionali appositamente emanate a favore degli Istituti Storici e della resistenza; d. contributi ordinari e straordinari della Regione e della Provincia e dei Comuni della Provincia di Grosseto; e. eventuali contributi, donazioni, lasciti di altri Enti e Privati; f. eventuali proventi derivanti dalle attività connesse e strumentali a quelle istituzionali. ART.6 Eventuali utili e avanzi di gestione, anche derivanti da occasionali iniziative di raccolta fondi o di vendita di oggetti di modico valore, quali pubblicazioni, stampe, prodotti multimediali, etc., sono impiegati esclusivamente a sostegno delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. L ISGREC si impegna a non distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate, previa deliberazione del Consiglio direttivo, a favore di altre 4

ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Il personale dipendente non può ricevere compensi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime o analoghe qualifiche. I membri del Consiglio direttivo non possono ricevere alcun compenso se non per rimborsi spese e prestazioni di lavoro occasionali necessarie al conseguimento delle finalità istituzionali e comunque deliberate dal Consiglio medesimo in assenza dei diretti interessati, quando tali prestazioni non siano altrimenti ottenibili. ART.7 L Istituto è ordinato su base associativa. Sono soci dell ISGREC i cittadini che ne facciano domanda e che risultino di sicura fede democratica comprovata dal loro comportamento. L ammissione a socio deve essere convalidata da due componenti del Consiglio Direttivo e viene deliberata da quest ultimo. Possono associarsi all Istituto: Comuni, Comunità Montane, nonché altri Enti ed Associazioni democratici, esclusi i partiti politici, che condividano le finalità dell Istituto stesso. L ammissione a socio, su domanda degli Enti interessati, avviene con delibera del Consiglio Direttivo. Gli Enti e le Associazioni sono tenuti a nominare un loro rappresentante nell assemblea. L assemblea potrà nominare soci onorari scelti tra i membri fondatori o persone che si siano rese particolarmente benemerite nei confronti dell Istituto. Il Comune e la Provincia di Grosseto sono soci di diritto. Ciascun socio, sia esso individuo o ente o associazione, di diritto, onorario, o volontariamente associato, è titolare dei medesimi diritti e dei medesimi doveri nei confronti dell'isgrec, con le limitazioni di cui ai successivi artt. 9 e 10. In particolare può esprimere, partecipando all'assemblea, il proprio voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi 5

direttivi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo statuisce in ordine alle quote associative da corrispondersi da parte dei soci individuali e collettivi. In nessun caso possono costituirsi rapporti associativi temporanei o soggetti a scadenza. PARTE II ART.8 Organi dell ISGREC sono: a. l Assemblea dei soci; b. il Consiglio Direttivo; c. il Presidente; d. il Comitato Scientifico; e. il Collegio dei Revisori dei Conti. I componenti degli organi dell associazione esercitano a titolo gratuito le funzioni inerenti alle cariche ricoperte. ART.9 L Assemblea dei soci: 1. delibera in ordine al resoconto e alle proposte del Consiglio Direttivo sull attività dell Istituto e vota le linee generali del programma di attività dell anno successivo; 2. vota il conto consuntivo e il bilancio preventivo; 3. elegge ogni tre anni i componenti elettivi del Consiglio Direttivo e approva la designazione dei componenti di diritto del Comitato stesso; 4. elegge i Revisori dei Conti. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 31 marzo (ed in ogni mo- 6

mento su richiesta di almeno un terzo dei soci) e delibera, comprese eventuali modifiche dello Statuto, a maggioranza semplice dei presenti, in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione (da tenersi anche nello stesso giorno della prima) con la presenza di qualsiasi numero dei soci. Per esercitare il voto in Assemblea il socio, a meno che non sia onorario o di diritto, deve essere maggiorenne e in regola con il pagamento della quota annuale. Ciascun componente può delegare, nell'impossibilità della sua partecipazione, un suo delegato, scelto tra i membri dell Assemblea che siano in regola con il pagamento della quota. Lo status di socio decade automaticamente qualora non siano corrisposte tre annualità consecutive della quota sociale, ma può essere riacquisito con nuova domanda di associazione. ART.10 Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri di cui 7 elettivi, scelti dall Assemblea fra i soci individuali dell Istituto e 4 designati, rispettivamente nella misura di uno da parte del Comune di Grosseto, uno da parte della Provincia di Grosseto, due da parte dell ANPI di Grosseto. I membri designati entrano a far parte del Consiglio Direttivo per approvazione dell Assemblea dei soci. In caso di mancata approvazione gli Enti suddetti provvederanno a nuove designazioni. Il Consiglio direttivo è validamente costituito anche in assenza dei rappresentanti designati dagli enti suddetti o in mancanza di approvazione dei medesimi da parte dell'assemblea. Esso delibera con la presenza di almeno 6 componenti. Il Consiglio Direttivo : 1. attua le finalità dell'istituto, in coerenza con gli indirizzi generali stabiliti dall Assemblea, attraverso la programmazione annuale delle attività, avvalendosi anche della consulenza del Comitato Scientifico e sottopone il programma all approvazione dell assemblea; 2. compila e sottopone per approvazione all Assemblea il bilancio preventivo e il conto con- 7

suntivo, redatto secondo la normativa sulle ONLUS; 3. elegge tra i suoi componenti il Presidente e un Vice-Presidente; 4. nomina il Direttore, di cui all art. 14, secondo modalità stabilite dal Consiglio medesimo; 5. nomina i componenti del Comitato Scientifico ; 6. assegna gli incarichi per il funzionamento dell'istituto. ART.11 Il presidente: a. ha la rappresentanza legale dell Istituto; b. convoca e presiede il Consiglio Direttivo quando ne ravvisa la necessità o la opportunità o, in ogni caso, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri; c. sovrintende alla gestione dell Istituto; d. firma gli atti ufficiali e gli atti contabili; e. in caso di assenza o di impedimento del presidente le sue attribuzioni sono devolute al Vice-Presidente; f. convoca e presiede l Assemblea dei soci. ART.12 Il Comitato Scientifico è composto da studiosi ed esperti, nominati dal Consiglio Direttivo. Esercita funzione consultiva, suggerendo: 1) linee generali di progettualità scientifica; 2) progetti di ricerca ; 3) iniziative per la ricerca, le pubblicazioni, la didattica e la divulgazione; 4) criteri generali per la cura degli archivi e del patrimonio librario. Il parere del Comitato scientifico può essere richiesto ogniqualvolta gli organi statutari e il direttore 8

ne facciano richiesta. ART.13 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che procedono alla nomina del loro Presidente. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. ART.14 Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo. Svolge le seguenti funzioni: 1. sovrintende all attività scientifica dell Istituto, curando la realizzazione delle proposte avanzate dal Comitato Scientifico e deliberate dagli organi competenti; 2. ha compiti di gestione e coordina le attività dell Istituto nei diversi settori; 3. adotta atti di gestione; 4. organizza le risorse umane, finanziarie e strumentali, messe a disposizione dagli organi dell Istituto; 5. partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo; 6. presiede e coordina le riunioni del Comitato scientifico. ART.15 Qualora, per qualunque causa, venisse deliberato lo scioglimento dell Istituto da parte dell Assemblea, quest'ultima, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificata dall Art. 23 comma 8 D.L. 16/2012, deciderà in merito alla devoluzione di tutte le attività sociali e del patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o costituite a fini di pubblica utilità, fatti salvi i diritti dell Archivio di Stato o destinazione diversa ugualmente imposta dalla legge. 9

ART.16 Per tutte le norme non espressamente inserite nel presente Statuto si fa riferimento allo Statuto dell Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, alle leggi vigenti in materia di associazioni, enti non commerciali e tutela dei beni culturali. Specificamente si fa riferimento al D.L. 4 dicembre 1997 n.460 avente per oggetto: Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 10