ASSOCIAZIONE OCEANOMARE- DELPHIS ONLUS STATUTO. Articolo 1 (Denominazione) Articolo 2 (Sede) Articolo 3 (Scopo)



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ASSOCIAZIONE OCEANOMARE- DELPHIS ONLUS STATUTO Articolo 1 (Denominazione) Associazione OCEANOMARE DELPHIS ONLUS, organizzazione non lucrativa di utilità sociale per la tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente, in breve denominabile anche OD ONLUS. L Associazione è tenuta a utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o l'acronimo «ONLUS». Articolo 2 (Sede) L associazione ha sede in Rimini, Corso D Augusto n. 14. L associazione su richiesta di un numero significativo di soci o la dove si dimostri necessario e/o conveniente potrà costituire delle sedi secondarie in Italia o all estero. Articolo 3 (Scopo) L associazione ha come scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, mediante la tutela e la valorizzazione della natura e dell ambiente, così come previsto dall articolo 10) del D.Lgs. n. 460/97. In particolare l associazione si prefigge di: promuovere la diffusione di una cultura ambientale; perseguire la protezione degli ecosistemi naturali con specifica attenzione all ambiente marino e alle biocenosi ivi residenti. L associazione, così come previsto dall articolo 10 del D. Lgs. n. 460/97, non svolgerà attività diverse dalla tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente, ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse. Articolo 4 (Attività) Al fine di attuare lo scopo sociale, l associazione, sulla base di progetti ed iniziative promosse in proprio e/o in collaborazione con enti pubblici e privati che operano in analoghi ambiti, intende svolgere, nei limiti consentiti dall articolo 10, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 460/97, le seguenti attività: 1

effettuare e promuovere iniziative nel settore dell ecologia, della biologia generale e marina con particolare riferimento alla cetofauna del Mare Mediterraneo, con strumenti propri o di terzi; fornire consulenza scientifica ed assistenza tecnica, nel campo della gestione dell ambiente soprattutto in relazione ad un uso sostenibile delle risorse, ad Enti pubblici o privati che operano nell ambito istituzionale di codesto ente; organizzare incontri, seminari, convegni e mostre al fine di divulgare le conoscenze acquisite con le attività istituzionalmente svolte e contribuire alla formazione di una cultura ambientale; diffondere e divulgare materiale scientifico, tecnico, culturale e didattico, anche raccolto con ricerche e studi, attraverso stampati, radio, televisione e qualsiasi altro mezzo di comunicazione e divulgazione, sia in proprio sia in collaborazione con altre associazioni od enti pubblici e privati; promuovere, organizzare e gestire campagne di studio e sensibilizzazione, anche realizzate direttamente in mare, per estendere la conoscenza di zone marine e terrestri di interesse ecologico e naturalistico; promuovere ed organizzare ogni forma di partecipazione attiva e volontaria al fine di conoscere, salvaguardare e recuperare l ambiente in particolare costiero e marino. L associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili e necessarie per il raggiungimento dei fini sociali, sempre nei limiti consentiti dall articolo 10 lettera c) del D.Lgs. n. 460/97. Per il raggiungimento dei propri scopi l associazione può organizzare, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. È fatto in ogni caso divieto all associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi e per gli effetti dell art. 10, comma 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Articolo 5 (Soci) Coloro che condividono le finalità di OCEANOMARE DELPHIS ONLUS, rivolgendo espressa domanda al consiglio direttivo possono diventare Soci e portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, alle scelte e alle attività dell associazione. Il Consiglio Direttivo deve stabilire la quota minima associativa e le diverse categorie di soci nonché provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 2

sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta. L adesione all associazione è a tempo indeterminato, fatta salva la rinuncia del socio che può esprimersi anche tramite il mancato versamento della quota annuale. Chiunque aderisca all associazione può, inoltre, in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l escluso non condivida le ragioni dell esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso. L adesione all associazione comporta per l associato maggiore di età il diritto di voto nell assemblea per l approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell associazione. Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di socio onorario a chi ritenga possedere requisiti particolarmente idonei a favorire il raggiungimento delle finalità statutarie, elevando il prestigio e rafforzando l influenza dell Associazione, od effettui versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio stesso. A tutti i soci, in ragione della loro effettività, è garantita in ogni forma la piena partecipazione alla vita associativa, con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche associative nonché i diritti di voto per l approvazione e le modificazioni statutarie, oltre che per le nomine degli organi associativi. All interno dell associazione vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative. Articolo 6 (Indicazione degli Organi) Sono organi dell associazione: l assemblea degli aderenti all associazione; il consiglio direttivo; 3

il Presidente dell associazione; il collegio dei revisori dei conti. Articolo 7 (Assemblea dei Soci) L assemblea è composta da tutti gli aderenti all associazione. L assemblea potrà riunirsi presso la sede dell associazione, le sue eventuali sedi secondarie o qualunque altra località purché sita in Italia. E presieduta dal presidente del consiglio direttivo ed in sua assenza dal vice presidente o dalla persona designata dall assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal presidente dell assemblea. L assemblea si riunisce almeno una volta all anno per l approvazione del bilancio consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano, l assemblea potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell esercizio. Essa inoltre: provvede alla nomina del consiglio direttivo, del suo presidente, del suo vice presidente, del suo tesoriere ed eventualmente del collegio dei revisori dei conti e del suo presidente; delinea gli indirizzi generali dell attività dell associazione; delibera sulle modifiche al presente statuto; approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell attività dell associazione; delibera sull eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto; delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell associazione e la devoluzione del suo patrimonio. L assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quinto (1/5) degli aderenti o da almeno due consiglieri oppure dal collegio dei revisori, se nominati; in questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell adunanza, contenente l ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l orario della prima e della seconda convocazione. In prima convocazione l assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda 4

convocazione, l assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti. Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall assemblea straordinaria che, a tal fine, è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti in prima convocazione o qualunque sia il numero degli aderenti presenti in seconda convocazione. Le delibere di modifica devono essere approvate da una maggioranza qualificata, rappresentata dai tre quarti dei voti degli aderenti presenti. Articolo 8 (Consiglio Direttivo) L associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell assemblea, da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri, compresi il presidente, il vice presidente e il tesoriere. I componenti del consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il presidente del consiglio direttivo è anche il presidente dell associazione. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due membri. La convocazione è fatta non meno di otto giorni prima dell adunanza; le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, in mancanza di formale comunicazione le sedute sono comunque valide quando totalitarie. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti espressi dai consiglieri intervenuti. In caso di mancanza di uno o più componenti il consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione approvata anche dal consiglio dei revisori dei conti se nominati. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell ufficio ricoperto. Articolo 9 (Poteri e rappresentanza) Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri, ordinari e straordinari, per la gestione dell associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall assemblea. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al consiglio: curare l esecuzione delle delibere assembleari; 5

redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo; compilare i regolamenti interni; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all attività sociale; deliberare circa l ammissione, il recesso e l esclusione degli associati; nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell Associazione; compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell Associazione. Al presidente dell associazione e del consiglio direttivo spetta la rappresentanza dell associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Al presidente consiglio direttivo compete, sulla base delle direttive emanate dall assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l attività compiuta, l ordinaria amministrazione dell associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve immediatamente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del proprio operato. Il presidente convoca e presiede l assemblea ed il consiglio direttivo, ne cura l esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell associazione, verifica l osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell impedimento del presidente. Il tesoriere cura la gestione della cassa dell associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l approvazione al consiglio direttivo e poi all assemblea, corredandoli di idonee relazioni. Il tesoriere inoltre svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell assemblea, del consiglio direttivo e coadiuva il presidente ed il consiglio direttivo nell esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell amministrazione dell associazione, cura la tenuta del libro verbali delle assemblee e del consiglio direttivo, nonché del libro degli aderenti all associazione. Il consiglio direttivo o il suo presidente possono delegare i propri poteri, compreso l uso della firma dell associazione, ad uno o più dei suoi membri fissandone le attribuzioni e può nominare direttori e procuratori. 6

Articolo 10 (Libri dell associazione) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell assemblea, del consiglio direttivo e dei revisori dei conti se nominati, nonché il libro degli aderenti all associazione. Articolo 11 (Collegio dei Revisori dei Conti) Il collegio dei revisori dei conti è nominato allorché l ammontare complessivo dei proventi dell associazione abbia superato un milione di euro, o quando sia previsto per legge; si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). L incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Le responsabilità dei Revisori sono quelle previste dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Ogni associato può segnalare al Collegio i fatti attinenti all associazione che ritiene censurabili. Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell assemblea e del consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell associazione e dei relativi libri, redigono una relazione al bilancio consuntivo e preventivo. Articolo 12 (Patrimonio ed entrate dell Associazione) Il patrimonio dell associazione è costituito dai beni mobili, mobili registrati ed immobili che pervengono all associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale dell associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, in parti uguali fra loro. Per l adempimento dei suoi compiti l associazione dispone delle seguenti entrate: dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all associazione; dei redditi derivanti dal suo patrimonio; degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività. 7

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo, da effettuarsi all atto dell adesione all associazione da parte di chi intende aderire all associazione. L adesione all associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario. E comunque facoltà degli aderenti all associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale. Articolo 13 (Bilancio) Gli esercizi dell associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, ad eccezione del primo esercizio che avrà inizio il 1 ottobre 1999 e si chiuderà il 31.12.2000. Entro il 30 marzo di ciascun anno, il consiglio direttivo è convocato per l approvazione del bilancio consuntivo dell esercizio precedente da sottoporre all approvazione dell assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Articolo 14 (Avanzi di gestione) All associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni aventi analoghe finalità che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura. L associazione ha inoltre l obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. Il tutto così come previsto anche dall articolo 10 lettere d) ed e) del D. Lgs. n. 460/97. 8

Articolo 15 (Scioglimento) L associazione ha una durata illimitata. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l associazione ha l obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Il tutto così come previsto anche dall articolo 10 lettera f) del D. Lgs. n. 460/97. Articolo 16 (Clausola compromissoria) Qualunque controversia sorgesse riguardante la validità, l interpretazione, l esecuzione e la risoluzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico che le parti si riservano di nominare all occorrenza. In caso di mancato accordo tale arbitro unico sarà designato dal Presidente della Corte Arbitrale delle Romagne ad istanza della parte più diligente. L arbitrato avrà sede presso la Corte Arbitrale delle Romagne. Il lodo sarà emesso secondo diritto ma con arbitrato irrituale. L arbitro, pur non ritenendosi vincolato alle formalità di procedura, emetterà tuttavia le proprie determinazioni nel rispetto del principio del contraddittorio. Le parti si impegnano a dare immediata e puntuale attuazione al lodo che è riconosciuto fin da ora quale espressione della loro volontà contrattuale. Articolo 17 (Legge applicabile) Per disciplinare quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme di legge in materia. 9