Roma, 11 gennaio 2018 CIRCOLARE N. 8 / 2018 Prot. 98 CDAA/sdl Ai Presidenti e Direttori Generali degli Enti Associati FISCO FINANZIAMENTI ENTI PUBBLICI ECONOMICI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI OGGETTO: Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (GU n.302 del 29/12/2017 - SO n. 62) La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, Supplemento Orinario n. 62, ed è entrata in vigore, per quanto di interesse, il 1 gennaio 2018. Anche grazie all impegno costante e deciso e all attività di ricerca e promozione svolta da Federcasa, la Legge di bilancio 2018 introduce due misure di particolare interesse per l attività di valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito dagli Enti associati, ovvero: - l estensione delle detrazioni fiscali a tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica incentivate, e non solo per quelli sulle parti comuni degli edifici condominiali, come precedentemente previsto; - la possibilità di accedere anche alle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione ai fini del miglioramento o dell adeguamento antisismico e per la messa in sicurezza degli edifici situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3. > Ecobonus La norma stabilisce che le disposizioni di cui all articolo 14 del DL 63/2013 concernenti le detrazioni fiscali per l insieme degli interventi di efficienza energetica sono usufruibili anche dagli IACP comunque denominati. Infatti l art. 1, comma 3, lettera a), n. 10) della Legge di bilancio 2018 sostituisce il comma 2- septies dell art. 14 del DL 63/2013 con il seguente: «2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti
federcasa 2 della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci» La precedente formulazione del comma 2-septies dell art. 14 del DL 63/2013 limitava per gli IACP comunque denominati l accesso ai soli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali. Pertanto, per quanto riguarda il campo di applicazione, l attuale norma estende la detrazione fiscale a tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica incentivate. Per quanto riguarda i soggetti ammessi, si sottolinea che la definizione adottata per ulteriormente definire gli IACP comunque denominati, suggerita da Federcasa, ricomprende tutte le forme giuridiche assunte dagli Enti associati in seguito alle riforme regionali, includendo espressamente anche: - gli ex IACP trasformati in società ; - gli ex IACP che attualmente gestiscono il patrimonio residenziale per conto dei Comuni. Si evidenzia in sintesi le modifiche di interesse introdotte all art. 14 del DL 63/2013 che dispongono: - la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici; - la riduzione della detrazione al 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno pari alla classe A [commi 1 e 2, art. 16, DL 63/2013]; - la detrazione del 65% per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie con efficienza pari alla classe A se contestualmente sono installati sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII), per impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, per generatori d aria calda a condensazione [commi 1 e 2, art. 16, DL 63/2013]; - la detrazione del 65% per l acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori con particolari prestazioni in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro [comma 2, lett. b-bis, art. 16, DL 63/2013]; - riduzione al 50% per l acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili [comma 2-bis, art. 16, DL 63/2013]. Di particolare importanza la modifica apportata al comma 2-quater dell articolo 14 del DL 63/2013, relativo agli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali per i quali sono previste detrazioni del 70% nel caso di interventi che interessano più del 25% della superficie disperdente dell'edificio e del 75% in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinate prestazioni.
federcasa 3 La modifica apportata precisa che il limite di spesa incentivabile (40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio) si applica ai soli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali (comma 2-quater) e non al complesso degli interventi previsti dall art. 14 del DL 63/2013 come precedentemente erroneamente disposto. La detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica è ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Il dispositivo prevede inoltre: - nuovi compiti di controllo per ENEA che potranno essere estesi a tutti gli interventi per i quali sono utilizzate le detrazioni per la riqualificazione energetica; - l adozione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del dispositivo, di uno o più decreti per la definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'enea e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. > Sismabonus Di assoluto rilievo la norma promossa da Federcasa, e supportata da un intensa attività di ricerca e comunicazione, che consente agli Enti associati di avviare un vasto programma di manutenzione straordinaria finalizzato alla messa in sicurezza del patrimonio gestito attraverso interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli immobili di edilizia residenziale pubblica. Infatti l art. 1, comma 3, lettera b), n. 2) della Legge di Bilancio 2018 inserisce all art. 16 del DL 63/2013, che norma le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, il seguente comma 1-sexies.1: «1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci» Si sottolinea che i richiamati commi da 1-bis a 1-sexies dell art. 16 DL 63/2013 riguardano l incentivazione dei soli interventi di messa in sicurezza statica per la riduzione del rischio sismico, mentre per gli altri interventi di ristrutturazione edilizia l accesso alla detrazione fiscale rimane esclusivamente in capo ai soggetti IRPEF. In particolare l'art. 16-bis, comma 1, lettera i), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) richiamato dal comma 1-bis dell art. 16, DL 63/2013 dispone che sono ammessi alla
federcasa 4 detrazione gli interventi "relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari". Nello specifico per gli interventi di adozione di misure antisismiche, già la Legge di bilancio 2017, oltre a stabilire una proroga delle detrazioni al 31 dicembre 2021, ha introdotto specifiche regole per la concessione delle agevolazioni, prevedendo importi più elevati quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico. Inoltre, ha fatto rientrare tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili oggetto di intervento. In sintesi, la detrazione fiscale si applica agli interventi di ristrutturazione ai fini del miglioramento o dell adeguamento antisismico e per la messa in sicurezza su edifici localizzati in zone sismiche 1, 2 e 3). Per l individuazione delle zone sismiche occorre far riferimento all ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell 8 maggio 2003). Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche è prevista una detrazione pari al 50%. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. La detrazione fiscale risulta più elevata nei seguenti casi: - quando dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione è prevista nella misura del 70% della spesa sostenuta e nella misura del 75%; - quando dall intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell 80%. Qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75% e dell'85%. A tale proposito il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017 ha stabilito le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.
federcasa 5 > Ecobonus + Sismabonus Con l introduzione del comma 2-quater.1 al all articolo 14 del DL 63/2013, la Legge di bilancio 2018 prevede una nuova tipologia di detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3. Per tale tipologia di interventi la misura della detrazione è pari all 80% in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e all 85% in caso di passaggio di due classi di rischio. Per gli interventi congiunti la detrazione è ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari di ciascun edificio. > Fondo nazionale per l efficienza energetica Il nuovo comma 3-quater dell articolo 14 DL 63/2013 istituisce nell ambito del Fondo nazionale per l efficienza energetica (art. 15, D.Lgs 102/2014) una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento di interventi di riqualificazione energetica. A tal fine la dotazione del Fondo può essere integrata per il periodo 2018-2020 fino a 25 milioni euro annui a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sono previsti decreti interministeriali per l individuazione di priorità, criteri, condizioni e modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo. Si ricorda che il Fondo nazionale per l'efficienza energetica è destinato a favorire il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e comunitari, e investitori privati sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi, con particolare riguardo ad una serie di finalità, tra cui si evidenzia, l efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa l'edilizia popolare. Evidenziamo, infine, che la stabilizzazione delle detrazioni fiscali fino al 2021 per gli interventi di maggiore rilevanza, mette a disposizione degli Enti associati un arco temporale congruo per programmare, progettare, appaltare e realizzare interventi di manutenzione straordinaria incentivati, mentre l ampliamento delle detrazioni e la possibilità di abbinamento consente di attuare interventi di reale valorizzazione del patrimonio immobiliare gestito. Con la riserva di approfondire gli argomenti trattati anche attraverso iniziative formative, cogliamo l occasione per inviare i nostri più cordiali saluti, Il Direttore Generale Dott. Antonio Cavaleri Allegato: - Artt. 14 e 16, DL 63/2013, così come modificati dalla Legge 205/2017.