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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 del 23/03/2015 C O P I A OGGETTO: CONFERMA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F. Oggi ventitre Marzo duemilaquindici alle ore 18:30 nella Casa Comunale, convocato a cura del Sig. Sindaco, si è riunito questo Consiglio Comunale. Alla trattazione del seguente punto intervengono i signori: MINGANTI LORENZO Sindaco Presente TASSINARI EURA Consigliere Presente BANDIERA NICOLA Consigliere Presente RAMBALDI CATIA Consigliere Presente LUZZI GIORGIA Consigliere Presente BUSATO DAVIDE Consigliere Presente BACILIERI LIBERO Consigliere Presente POLUZZI NICOLA Consigliere Presente BACCHI WILLIAM Consigliere Presente CHIESI MAZZANTI STEFANO Consigliere Presente VALENTINO GIANCARLO Consigliere Presente BORGHI GIAN LUCA Consigliere Presente RAMBALDI FLORIANO Consigliere Presente TUGNOLI FABRIZIO Assessore non consigliere Presente Presiede la seduta il Sindaco Minganti Lorenzo Partecipa il Segretario Generale Beraldi Avv. Giuseppe Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a prendere in esame il soprariportato oggetto. Scrutatori: POLUZZI NICOLA, VALENTINO GIANCARLO, BORGHI GIAN LUCA

Deliberazione n. 6 del 23/03/2015 Oggetto: Conferma del regolamento comunale per disciplina della compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.PE.F. Relaziona il Sindaco Presidente; IL CONSIGLIO COMUNALE Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 recante Istituzione di una addizionale comunale all'irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191" e, in particolare l'art. 1, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che testualmente recita I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2 ; Visto l'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, (legge finanziaria 2007) che testualmente recita: A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'lrpef è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma ; Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997. n. 446, e successive modificazioni; Visto in particolare l'art. 1, comma 11, del citato D.L. 138/2011, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, il quale prevede che..i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della legge statale, nel rispetto del principio di progressività ; Preso atto che il sistema tributario, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, è informato a tale criterio di progressività, per cui ciascuno concorre alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva; Tenuto conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese anche in conseguenza dei tagli effettuati dalle ultime manovre finanziarie sui trasferimenti correnti statali, nonché parimenti di mantenere, pur nell'attuale grave contesto economico, i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza, soprattutto in considerazione delle persone più in difficoltà;

Ritenuto di confermare il regolamento all uopo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 17/12/2012 esecutiva, reiterato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 03/04/2014 esecutiva, nonché le aliquote differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della Legge statale, cioè dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 per l'irpef nazionale, nel rispetto quindi del principio costituzionale della progressività, che definisce il prelievo fiscale in ragione della capacità contributiva di ciascuno, con applicazione di una soglia di esenzione per i redditi fino ad 10.000,00. Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso dalla responsabile del 3 settore Economico Finanziario e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; Interviene il Consigliere Rambaldi Floriano; Con n. 11 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Consiglieri Chiesi Mazzanti e Valentino), espressi nei modi e forme di legge; DELIBERA 1. Di confermare la disciplina prevista nel Regolamento comunale per la variazione dell aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.PE.F., ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 e s.m.i approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 17/12/2012, reiterato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 03/04/2014 come di seguito riportato: a) fino a 15.000 euro: 0,68 %; b) oltre 15.001 euro e fino a 28.000 euro: 0,69 %; c) oltre 28.001 euro e fino a 55.000 euro: 0,78 %; d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro: 0,79%; e) oltre 75.000 euro: 0,80% soglia di esenzione 10.000,00. 2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 quinquies, della Legge n. 44 del 26.4.2012 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni, la presente deliberazione, deve essere inviata entro il termine di 30 gg. dalla data di approvazione della deliberazione, al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico. Con successiva separata votazione, con n. 11 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Consiglieri Chiesi Mazzanti e Valentino), stante l urgenza, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000. Tutti gli interventi sono registrati su supporto depositato presso l Ufficio Segreteria.

Deliberazione n. 6 del 23/03/2015 Letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE F.to Minganti Lorenzo Si attesta che la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27/03/2015 all 11/04/2015 ai sensi di Legge. Addì, 27/03/2015 La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi di Legge. Addì, 23/03/2015 COMUNE DI MINERBIO Addì, 27/03/2015 Per copia conforme all originale IL FUNZIONARIO INCARICATO