Nuove procedure di classificazione dei rifiuti in vigore dal 2015

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Transcript:

in collaborazione con Padova, 10 febbraio 2015 Nuove procedure di classificazione dei rifiuti in vigore dal 2015 Classificazione dei rifiuti: novità legislative introdotte in materia a livello nazionale e comunitario Dott. Stefano Cadamuro, Aplus S.r.l.

Sommario della presentazione 1. Premessa: attuale classificazione dei rifiuti 2. Evoluzione normativa 3. Novità legislative classificazione dei rifiuti modifiche all elenco CER 2

Premessa: classificazione dei rifiuti D.Lgs. 152/2006, art. 184 Classificazione I rifiuti sono classificati secondo l'origine in: - RIFIUTI URBANI = prodotti dalle utenze domestiche - RIFIUTI SPECIALI = non prodotti da utenze domestiche e secondo le caratteristiche in: - RIFIUTI PERICOLOSI - RIFIUTI NON PERICOLOSI D.Lgs. 152/2006: all. D alla parte IV La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE Classi icazione Caratterizzazione Classificazione = assegnazione codice CER Ma: molte voci del CER sono generiche e poco descrittive del rifiuto e talvolta non è possibile assegnare un codice perfettamente corrispondente al rifiuto; lo stesso CER può essere assegnato a rifiuti estremamente diversi; in alcuni casi alla voce del rifiuto non pericoloso non corrispondente alcuna voce del rifiuto pericoloso. Esempio: CER 010101 Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi. Ciò: rende impossibile associare al codice CER un numero ONU (per la corretta gestione secondo la normativa ADR); rende indispensabile effettuare la «caratterizzazione», che fornisce informazioni complete sul rifiuto. Caratterizzazione = «carta di identità» del rifiuto 3

Premessa: classificazione dei rifiuti D.Lgs. 152/2006, art. 184 Classificazione I rifiuti sono classificati secondo l'origine in: - RIFIUTI URBANI = prodotti dalle utenze domestiche - RIFIUTI SPECIALI = non prodotti da utenze domestiche e secondo le caratteristiche in: - RIFIUTI PERICOLOSI - RIFIUTI NON PERICOLOSI D.Lgs. 152/2006: all. D alla parte IV La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE 18/02/2015 Integrazione alla Classi icazione Caratterizzazione procedura di Classificazione = assegnazione codice CER classificazione Ma: molte voci del CER sono generiche e poco descrittive del rifiuto e talvolta non è possibile assegnare un codice perfettamente corrispondente al rifiuto; lo stesso CER può essere assegnato a rifiuti estremamente diversi; in alcuni casi alla voce del rifiuto non pericoloso non corrispondente alcuna voce del rifiuto pericoloso. Esempio: CER 010101 Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi. Ciò: rende impossibile associare al codice CER un numero ONU (per la corretta gestione secondo la normativa ADR); rende indispensabile effettuare la «caratterizzazione», che fornisce informazioni complete sul rifiuto. Caratterizzazione = «carta di identità» del rifiuto 4

Premessa: classificazione dei rifiuti Direttiva rifiuti Allegato III Caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (H) D.Lgs. 152/06, parte IV, allegato I CER Classificazione: come assegnare le H (soglie di concentrazione) Elenco CER D.Lgs. 152/06, parte IV, allegato D 5

Premessa: classificazione dei rifiuti MODIFICHE Direttiva rifiuti Allegato III Caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (H) D.Lgs. 152/06, parte IV, allegato I CER Classificazione: come assegnare le H (soglie di concentrazione) Elenco CER 01/06/2015 D.Lgs. 152/06, parte IV, allegato D Caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (H) Classificazione: come assegnare le H (soglie di concentrazione) CER Elenco CER 6

Premessa: classificazione dei rifiuti CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITÀ DELLE SOSTANZE E DEI PREPARATI PERICOLOSI CON FRASI «R» Direttiva 1967/548/CEE, relativa alle sostanze pericolose Direttiva 1999/45/CE, relativa ai preparati pericolosi CLP n. 1272/2008/CE, che abrogherà entrambe le Direttive CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITÀ DEI RIFIUTI CON «H» DI PERICOLOSITÀ Direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi Direttiva 2008/98/CE (allegato III), che abroga la Direttiva 91/689/CEE n. 1357/2014/CE che modifica l allegato III della Direttiva 2008/98/CE CLASSIFICAZIONE CER DEI RIFIUTI CON ASSEGNAZIONE DEI LIMITI ALLE «H» DI PERICOLOSITÀ 2000/532/CE relativa all elenco dei rifiuti (modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE) 2014/955/UE che modifica la 2000/532/CE 7

Premessa: classificazione dei rifiuti CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITÀ DELLE SOSTANZE E DEI PREPARATI PERICOLOSI CON FRASI «R» Direttiva 1967/548/CEE, relativa alle sostanze pericolose Direttiva 1999/45/CE, relativa ai preparati pericolosi CLP n. 1272/2008/CE, che abrogherà entrambe le Direttive CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITÀ DEI RIFIUTI CON «H» DI PERICOLOSITÀ Direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi Direttiva 2008/98/CE (allegato III), che abroga la Direttiva 91/689/CEE n. 1357/2014/CE che modifica l allegato III della Direttiva 2008/98/CE CLASSIFICAZIONE CER DEI RIFIUTI CON ASSEGNAZIONE DEI LIMITI ALLE «H» DI PERICOLOSITÀ 2000/532/CE relativa all elenco dei rifiuti (modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE) 2014/955/UE che modifica la 2000/532/CE 8 D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., PARTE IV ART. 184: CASSIFICAZIONE ALLEGATO «I»: CARATTERISTICHE «H» ALLEGATO «D»: CER, PROCEDURA E LIMITI

Evoluzione normativa 29/04/2006 25/12/2010 2000/532/CE inserita nell allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 + art. 184 Direttiva rifiuti 2008/98/CE recepita con il D.Lgs. 205/2010 25/03/2012 L. 28/2012 di conversione del D.L. 2/2012 art. 3, c. 6 18/02/2015 L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività» art. 13, c. 5, punto 5.b-bis 01/06/2015 2014/955/CE (CE) 1357/2014 (CE) 1272/2008 9

Evoluzione normativa 29/04/2006 2000/532/CE inserita nell allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 + art. 184 25/12/2010 Direttiva rifiuti 2008/98/CE recepita con il D.Lgs. 205/2010 25/03/2012 18/02/2015 L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività» art. 13, c. 5, punto 5.b-bis 01/06/2015 2014/955/CE (CE) 1357/2014 (CE) 1272/2008 I rifiuti (non domestici) contrassegnati con un asterisco nell elenco CER sono pericolosi È definita la procedura di identificazione del CER L. 28/2012 di conversione del D.L. 2/2012 art. 3, c. 6 Sono definite le modalità e soglie per l assegnazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti (H) Per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio (H). 10

Evoluzione normativa PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE DEL CER Punti 2, 3.1, 3.2, 3.3 dell allegato D al D.Lgs. 152/2006 11

Evoluzione normativa MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO Punto 3.4 dell allegato D al D.Lgs. 152/2006 I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco sono pericolosi perché si ritiene che presentino una o più caratteristiche di pericolosità indicate nell'allegato III della direttiva rifiuti (2008/98/CE, ex 91/689/CEE) e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11, una o più delle seguenti caratteristiche definite all art. 2 della Elenco CER (2000/532/CE): punto di infiammabilità 55 C, una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale 0,1%, una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale 3%, una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale 25%, una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale 1%, una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale 5% una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale 10%, una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale 20%, una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione 0,1%, una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione 1%, una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione 0,5%, una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione 5%, una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione 0,1%, una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione 1%. Le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa essere correttamente effettuata applicando i criteri suddetti. 12

Evoluzione normativa MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO correlazione con le frasi di rischio (R) della Direttiva 67/548/CEE relativa alle sostanze pericolose e della Direttiva 1999/45/CEE, relativa ai preparati pericolosi Frase H Descrizione Frasi R Frase H Descrizione Frasi R H1 Esplosivo (E) R1-R6 H3B Infiammabili (21 C Pinf 55 C) (F) R10 H2 Comburente (O) R7-R9 H4 Irritante (Xi) R36-R38, R41-R43, H3A H3A H3A Liquidi facilmente infiammabili (P. inf. < 21 C) (F+) Soggetti a riscaldam. e accensione spontanea a contatto con l aria (F+) Solidi facilmente infiammabili (F+) R11, R12 H5 Nocivo (Xn) R20-R22, R40, R48, R65, R68 R17 H6 Tossico (T) R23-R25, R39, R48 R11 H6 Molto tossico (T+) R26-R28, R39 H3A Sost. che sviluppano gas infiammabili a contatto con acqua (F+) R15 H7 Cancerogeno (Cat. 1 e 2) (T) R45, R49 13

Evoluzione normativa MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO correlazione con le frasi di rischio (R) della Direttiva 67/548/CEE relativa alle sostanze pericolose e della Direttiva 1999/45/CEE, relativa ai preparati pericolosi Frase H Descrizione Frasi R indicative Frase H Descrizione Frasi R indicative H7 Cancerogeno (cat. 3) (Xn) R40 H11 Mutageno (Cat. 1 e 2) (T) R46 H8 Corrosivo (C) R34, R35 H11 Mutageno (Cat. 3) (Xn) R68 H9 Infettivo Non previste H12 Sostanze che sviluppano gas tossici R29, R31, R32 H10 Teratogeno (Cat. 1 e 2) (T) R60, R61 H13 Sostanze che possono dare origine ad altre sostanze pericolose Non previste H10 Teratogeno (Cat. 3) (Xn) R62, R63 H14 - Ecotossico ambiente acquatico - Ecotossico ambiente non acquatico (N) R50-R53 R54-R59 14

Evoluzione normativa MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO correlazione con le classi ADR 15 Caratteristiche di pericolo (frasi H) secondo Classi di pericolo secondo la normativa sui rifiuti l accordo ADR Corrispondenza fra le classi H1 Esplosivo Classe 1 Materie e oggetti Esplosivi Corrispondenza totale H2 Comburente Classe 5.1 Materie comburenti Corrispondenza totale H3A Facilmente Infiammabile Corrispondenza parziale in quanto la temperatura Classe 3 Liquidi infiammabili max per considerare un rifiuto infiammabile è 55 C Classe 4.1 Solidi infiammabili mentre per l accordo ADR è di 60 C H3B Infiammabile Classe 3 Liquidi infiammabili Classe 4.1 Solidi infiammabili Classe 4.3 Materie che, a contatto con l acqua, sviluppano gas infiammabili Corrispondenza parziale in quanto la temperatura max per considerare un rifiuto infiammabile è 55 C mentre per l accordo ADR è di 60 C H4 Irritante Nessuna corrispondenza H5 Nocivo Nessuna corrispondenza H6 Tossico Classe 6.1 Materie tossiche Corrispondenza totale H7 Cancerogeno Nessuna corrispondenza fatta eccezione per l amianto che rientra in classe 9 H8 Corrosivo Classe 8 Materie corrosive Corrispondenza totale H9 Infettivo Classe 6.2 Materie infettanti Corrispondenza totale H10 Teratogeno Nessuna corrispondenza H11 Mutageno Nessuna corrispondenza H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l acqua, l aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico H13 Sensibilizzante H14 Ecotossico H15 Sostanze preparati suscettibili, dopo l eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate Classe 9 Materie e oggetti pericolosi diversi Nessuna corrispondenza Nessuna corrispondenza Corrispondenza parziale in quanto non tutte le classi degli ecotossici definiti come tali dalla normativa dei rifiuti, sono sottoposti all accordo ADR Potrebbe corrispondere a qualsiasi classe

16 Evoluzione normativa 29/04/2006 2000/532/CE inserita nell allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 + art. 184 25/12/2010 Direttiva rifiuti 2008/98/CE recepita con il D.Lgs. 205/2010 25/03/2012 L. 28/2012 di conversione del D.L. 2/2012 art. 3, c. 6 18/02/2015 L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività» art. 13, c. 5, punto 5.b-bis 01/06/2015 2014/955/CE (CE) 1357/2014 Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all allegato «I» (CE) 1272/2008 L elenco dei rifiuti ( 2000/532/CE, ovvero l allegato D al D.Lgs. 152/2006) è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni, tali da conferire al rifiuto una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio all'allegato I (H). Definizione della nuova caratteristica di pericolo «H15» Rifiuti suscettibili, dopo l eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un altra sostanza, ad esempio a un prodotto caratteristiche sopra elencate. Possono essere emanate linee-guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli Allegati D e I di lisciviazione avente una delle

Evoluzione normativa 29/04/2006 2000/532/CE inserita nell allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 + art. 184 25/12/2010 Direttiva rifiuti 2008/98/CE recepita con il D.Lgs. 205/2010 25/03/2012 L. 28/2012 di conversione del D.L. 2/2012 art. 3, c. 6 18/02/2015 L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività» art. 13, c. 5, punto 5.b-bis 01/06/2015 2014/955/CE (CE) 1357/2014 (CE) 1272/2008 Le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa essere correttamente effettuata applicando i criteri suddetti. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» e «molto tossico» (H6), «nocivo» (H5), «corrosivo» (H8), «irritante» (H4), «cancerogeno» (H7), «tossico per la riproduzione» (H10), «mutageno» (H11) ed «ecotossico» (H14) è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della Direttiva 67/548/CEE concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. Ma per l H14 nella 2000/532/CE non sono ancora definiti limiti di concentrazione per i rifiuti. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (nota in allegato I). 17

Evoluzione normativa 29/04/2006 25/12/2010 2000/532/CE inserita nell allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 + art. 184 H14 Direttiva rifiuti 2008/98/CE recepita con il D.Lgs. 205/2010 25/03/2012 L. 28/2012 di conversione del D.L. 2/2012 art. 3, c. 6 18/02/2015 L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività» art. 13, c. 5, punto 5.b-bis 01/06/2015 2014/955/CE (CE) 1357/2014 (CE) 1272/2008 Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica quanto previsto al punto 3.4 (limiti di concentrazione). Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 la 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'adozione di un Decreto che stabilisca la procedura per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ispra, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 (Materie e oggetti pericolosi diversi), M6 (materie pericolose per l ambiente acquatico liquide) e M7 (materie pericolose per l ambiente acquatico solide). 18

Evoluzione normativa 29/04/2006 25/12/2010 2000/532/CE inserita nell allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 + art. 184 H14 Direttiva rifiuti 2008/98/CE recepita con il D.Lgs. 205/2010 25/03/2012 L. 28/2012 di conversione del D.L. 2/2012 art. 3, c. 6 18/02/2015 L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività» art. 13, c. 5, punto 5.b-bis 01/06/2015 2014/955/CE (CE) 1357/2014 (CE) 1272/2008 Dato che un rifiuto può essere costituito da una sola sostanza, ma in genere è assimilabile ad una miscela, l ADR (Accord Dangereuses par Route) prevede di considerare ai fini della classificazione di pericolosità delle miscele solo la tossicità acquatica acuta e cronica. Se non sono disponibili i dati per la classificazione desumibili da schede di sicurezza, è possibile fare riferimento alla normativa comunitaria applicabile, cioè: le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CEE, relativa a sostanze e preparati pericolosi; il CLP n. 1272/2008/CE, che abrogherà definitivamente entrambe le Direttive a partire dal 1 giugno 2015. 19

Evoluzione normativa 29/04/2006 25/12/2010 2000/532/CE inserita nell allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 + art. 184 H14 Direttiva rifiuti 2008/98/CE recepita con il D.Lgs. 205/2010 25/03/2012 L. 28/2012 di conversione del D.L. 2/2012 art. 3, c. 6 18/02/2015 L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività» art. 13, c. 5, punto 5.b-bis 01/06/2015 2014/955/CE (CE) 1357/2014 (CE) 1272/2008 Sono quindi classificate come pericolose per l ambiente sostanze e miscele a cui sono state attribuite le categorie di pericolo «Acquatica Acuta 1», «Acquatica Cronica 1» e «Acquatica Cronica 2» secondo il CLP, oppure le frasi di rischio R50, R50-53, R51-53 secondo la Direttiva 1999/45/CEE: una o più sostanze ecotossiche classificate R50/53 (H400 e H410 secondo il Reg. CLP) in concentrazione totale 2,5%; una o più sostanze ecotossiche classificate R50 (o H400 secondo il Reg. CLP) in concentrazione totale 25%; una o più sostanze ecotossiche classificate R51 53 (o H411 secondo il Reg. CLP) in concentrazione totale 25%. I valori di soglia possono essere ridotti in funzione dell elevato grado di tossicità specifica della sostanza. 20

Premessa all allegato D «Classificazione dei rifiuti» 29/04/2006 2000/532/CE inserita nell allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 + art. 184 25/12/2010 18/02/2015 Integrazione alla procedura di classificazione Direttiva rifiuti 2008/98/CE recepita con il D.Lgs. 205/2010 25/03/2012 L. 28/2012 di conversione del D.L. 2/2012 art. 3, c. 6 18/02/2015 L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività» art. 13, c. 5, punto 5.b-bis 01/06/2015 2014/955/CE (CE) 1357/2014 (CE) 1272/2008 All allegato D alla parte IV è premessa la seguente disposizione: «Classificazione dei rifiuti»: 7 commi 21

Premessa all allegato D «Classificazione dei rifiuti» 18/02/2015 01/06/2015 L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività» art. 13, c. 5, punto 5.b-bis 2014/955/CE (CE) 1357/2014 (CE) 1272/2008 1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella 2000/532/CE. 2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso assoluto, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione. Si ritiene che i «CER pericolosi assoluti» siano quelli non contenenti la dicitura «contenenti sostanze pericolose» e per i quali non sia presente il rispettivo CER non pericoloso contenente la dicitura «diversi da quelle di cui alla voce». 3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso assoluto, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione. Si ritiene che i «CER non pericolosi assoluti» siano quelli non contenenti la dicitura «diversi da quelle di cui alla voce» oppure «non contenenti» e per i quali non sia presente il rispettivo CER pericoloso contenente la dicitura «contenenti sostanze pericolose» oppure «contenenti». 22

Premessa all allegato D «Classificazione dei rifiuti» 18/02/2015 L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività» A SEGUIRE, AL PUNTO 5 DELL ALLEGATO art. D 13, SI LEGGE: c. 5, punto 5.b-bis 01/06/2015 2014/955/CE Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento (CE) specifico 1357/2014 o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato (CE) 1272/2008 come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni, 1. La classificazione dei rifiuti ètali effettuata da conferire dal produttore al rifiuto una assegnando o più delle ad essi proprietà il competente di cui all'allegato codice CER, III applicando le disposizioni contenute dellanella direttiva 91/689/CEE 2000/532/CE. del Consiglio all'allegato I (H). 2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso assoluto, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione. Si ritiene che i «CER pericolosi assoluti» siano quelli non contenenti la dicitura «contenenti sostanze pericolose» e per i quali non sia presente il rispettivo CER non pericoloso contenente la dicitura «diversi da quelle di cui alla voce». 3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso assoluto, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione. Si ritiene che i «CER non pericolosi assoluti» siano quelli non contenenti la dicitura «diversi da quelle di cui alla voce» oppure «non contenenti» e per i quali non sia presente il rispettivo CER pericoloso contenente la dicitura «contenenti sostanze pericolose» oppure «contenenti». 23

Premessa all allegato D «Classificazione dei rifiuti» 18/02/2015 L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività» art. 13, c. 5, punto 5.b-bis 01/06/2015 2014/955/CE (CE) 1357/2014 Non è chiaro se per alcuni CER di rifiuti non pericolosi che non hanno riferimento né specifico né generico a sostanze pericolose corrisponda effettivamente o meno una voce a specchio (CE) del 1272/2008 rifiuto pericoloso. Esempi: 1. La classificazione dei rifiuti è effettuata CER dal 150101 produttore Carta assegnando e cartone; ad essi il CER il competente 150110* codice Imballaggi CER, applicando le disposizioni contenute nella contenenti residui 2000/532/CE. di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze è la sua voce a specchio? 2. Se un rifiuto è classificato con codice CER CER 170405 pericoloso Ferro assoluto, e acciaio; il esso CERè 170409* pericoloso Rifiuti senza metallici alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà contaminati di pericolo, definite da sostanze da H1pericolose ad H15, possedute è la sua voce dal rifiuto, a specchio? devono essere determinate al fine di procedere Secondo alla sua il rapporto gestione. APAT 19/2002 «Il nuovo elenco dei rifiuti e gli Si ritiene che i «CER pericolosi assoluti» schemi di siano trasposizione», quelli non contenenti redatto a seguito la dicitura della«contenenti transcodifica sostanze con la pericolose» e per i quali non sia presente il rispettivo 2000/532/CE, CER nonsi. pericoloso contenente la dicitura «diversi da quelle di cui alla voce». 3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso assoluto, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione. Si ritiene che i «CER non pericolosi assoluti» siano quelli non contenenti la dicitura «diversi da quelle di cui alla voce» oppure «non contenenti» e per i quali non sia presente il rispettivo CER pericoloso contenente la dicitura «contenenti sostanze pericolose» oppure «contenenti». 24

Premessa all allegato D «Classificazione dei rifiuti» 18/02/2015 01/06/2015 L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività» art. 13, c. 5, punto 5.b-bis 2014/955/CE (CE) 1357/2014 (CE) 1272/2008 4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti. a) Individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: la scheda informativa del produttore; la conoscenza del processo chimico; il campionamento e l analisi del rifiuto. b) Determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; le fonti informative europee ed internazionali; la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto. c) Stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo. 25

Premessa all allegato D «Classificazione dei rifiuti» 18/02/2015 01/06/2015 L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività» art. 13, c. 5, punto 5.b-bis 2014/955/CE (CE) 1357/2014 (CE) 1272/2008 1. Quali composti possono essere contenuti e che in concentrazione si trovano? Es. composto X, composto Y, composto Z. 2. Che pericoli possono avere i composti X, Y e Z? Es. R20, R36, R38 3. Tali rischi superano il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti? Es. R20, sostanza nociva in concentrazione totale 25% = NON pericoloso H5 R36 e R38, sostanze irritanti in concentrazione totale 20% = SI pericoloso H4 26

Premessa all allegato D «Classificazione dei rifiuti» 18/02/2015 L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività» art. 13, c. 5, punto 5.b-bis 01/06/2015 2014/955/CE (CE) 1357/2014 INFORMAZIONI DA VERIFICARE: scheda informativa del produttore; (CE) 1272/2008 conoscenza del processo chimico; campionamento e analisi del rifiuto. 1. Quali composti possono essere contenuti e che in concentrazione si trovano? Es. composto X, composto Y, composto Z. 2. Che pericoli possono avere i composti X, Y e Z? Es. R20, R36, R38 3. Tali rischi superano il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti? Es. R20, sostanza nociva in concentrazione totale 25% = NON pericoloso H5 R36 e R38, sostanze irritanti in concentrazione totale 20% = SI pericoloso H4 27

Premessa all allegato D «Classificazione dei rifiuti» 18/02/2015 L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività» art. 13, c. 5, punto 5.b-bis 01/06/2015 1. Quali composti possono essere contenuti e che in concentrazione si trovano? Es. composto X, composto Y, composto Z. 2. Che pericoli possono avere i composti X, Y e Z? Es. R20, R36, R38 2014/955/CE (CE) 1357/2014 (CE) 1272/2008 INFORMAZIONI DA VERIFICARE: normativa europea sull etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; le fonti informative europee ed internazionali; la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto. Si ritiene che la scheda di sicurezza debba essere utilizzata al punto 1 per individuare i composti contenuti nel rifiuto, ma difficilmente per individuare la loro effettiva concentrazione nel rifiuto. 3. Tali rischi superano il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti? Es. R20, sostanza nociva in concentrazione totale 25% = NON pericoloso H5 R36 e R38, sostanze irritanti in concentrazione totale 20% = SI pericoloso H4 28

Premessa all allegato D «Classificazione dei rifiuti» 18/02/2015 01/06/2015 L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività» art. 13, c. 5, punto 5.b-bis 2014/955/CE (CE) 1357/2014 (CE) 1272/2008 5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione. 6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso. 7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione. 29

Premessa all allegato D «Classificazione dei rifiuti» 18/02/2015 01/06/2015 L. 116/2014 di L OBBLIGO DI CONSIDERARE IL COMPOSTO PEGGIORE: conversione esempio del in laboratorio D.L. 91/2014 Nell analisi del rifiuto aspecifico viene rilevata la 2014/955/CE «competitività» presenza di stagno metallico in concentrazione tale per cui il rifiuto è classificabile art. come 13, c. non 5, pericoloso. Esistono composti dello stagno pericolosi, adpunto es. gli5.b-bis organostannici. (CE) Il 1357/2014 TBT è tossico nei confronti degli organismi acquatici e viene utilizzato come biocida nelle vernici antivegetative. (CE) 1272/2008 Con la nuova norma sembra il laboratorio, una volta rilevato lo stagno, sia costretto a ricercare e valutare gli organostannici per escludere la pericolosità del rifiuto; in alternativa alla ricerca, in mancanza di informazioni e nel rispetto del principio di precauzione, il rifiuto dovrebbe essere classificato 5. Se i componenti di un rifiuto come pericoloso sono rilevati (H6 dalle o H14). analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere I commentatori presi come reputano riferimento tuttavia i composti che la disposizione peggiori, in sia: applicazione del principio di precauzione. eccessiva: il composto peggiore va scelto esclusivamente fra quelli ragionevolmente possono essere presenti nel rifiuto; non conforme al diritto comunitario: l approccio precauzionale deve essere 6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità contemperato dai principi di proporzionalità, ragionevolezza e da una stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il appropriata valutazione costi/benefici; rifiuto si classifica come pericoloso. non conforme alla L. 164/2014 di conversione del D.L. 133/2014 «Sblocca Italia» in cui è riportato il «divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a 7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione. quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo». 30

Premessa all allegato D «Classificazione dei rifiuti» PRINCIPIO DI PRECAUZIONE: Deve essere assicurato un alto livello di protezione. Come assegnare la caratteristica di pericolosità? 18/02/2015 L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività» art. 13, c. 5, punto 5.b-bis 01/06/2015 2014/955/CE (CE) 1357/2014 (CE) 1272/2008 5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione. 6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso. 7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione. 31

Reg. CLP, Reg. 1357/2014, Dec. 955/2014 29/04/2006 2000/532/CE inserita nell allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 + art. 184 25/12/2010 MODIFICHE Direttiva rifiuti 2008/98/CE recepita con il D.Lgs. 205/2010 25/03/2012 Caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (H) Classificazione: come assegnare le H (soglie di concentrazione) Elenco CER L. 28/2012 di conversione del D.L. 2/2012 art. 3, c. 6 18/02/2015 01/06/2015 L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività» art. 13, c. 5, punto 5.b-bis 01/06/2015 2014/955/CE (CE) 1357/2014 (CE) 1272/2008 32

Reg. CLP, Reg. 1357/2014, Dec. 955/2014 01/06/2015 Nuove modalità di assegnazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti Il 1357/2014 modifica l allegato III della Direttiva 2008/98/CE (allegato I alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) inerente le caratteristiche di pericolo dei rifiuti per adeguare le definizioni delle caratteristiche di pericolo allineandole, se del caso, al (CE) n. 1272/2008 «CLP». 2014/955/CE (CE) 1357/2014 (CE) 1272/2008 Il CLP ha rielaborato e ridefinito i codici delle indicazioni di pericolo trasformandole da «R» a «HXXX» e aggiungendone altre supplementari «EUHXXX» (nonché rielaborando le indicazioni di prudenza «S» in «P»); sono inoltre cambiati alcuni dei pitogrammi. Le caratteristiche di pericolo dei rifiuti sono ridefinite e ridenominate «HP» sostituendo l'attuale sigla «H» per evitare una possibile confusione con i codici delle indicazioni di pericolo di cui al CLP. I metodi di prova da utilizzare sono definiti dal (CE) 440/2008 e non più quelli dell'allegato V della direttiva 67/548/CEE 33

Reg. CLP, Reg. 1357/2014, Dec. 955/2014 Nuove modalità di assegnazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti Ex frasi H Descrizione Frasi HP Ex frasi H Descrizione Frasi HP H1 Esplosivo HP1 H9 Infettivo HP9 H2 Comburente HP2 H10 Tossico per la riproduzione Teratogeno H3A, H3B Infiammabili HP3 H11 Mutageno HP11 H4 H5 H6 Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) / Tossicità in caso di aspirazione Nocivo Tossicità acuta Tossico o Molto tossico HP4 H12 Liberazione di gas a tossicità acuta Sostanze che sviluppano gas tossici HP5 H13 Sensibilizzante Sostanze che possono dare origine ad altre sostanze pericolose HP10 HP12 HP13 HP6 H14 Ecotossico HP14 H7 Cancerogeno HP7 H15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente H8 Corrosivo HP8 HP15 34

Reg. CLP, Reg. 1357/2014, Dec. 955/2014 Nuove modalità di assegnazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti Ex frasi H Descrizione Frasi HP Ex frasi H Descrizione Frasi HP H1 Esplosivo HP1 H9 Infettivo HP9 H2 Comburente HP2 H10 Tossico per la riproduzione Teratogeno H3A, H3B Infiammabili HP3 H11 Mutageno HP11 H4 H5 H6 Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) / Tossicità in caso di aspirazione Nocivo Tossicità acuta Tossico o Molto tossico HP4 H12 Liberazione di gas a tossicità acuta Sostanze che sviluppano gas tossici HP5 H13 Sensibilizzante Sostanze che possono dare origine ad altre sostanze pericolose HP10 HP12 HP13 HP6 H14 Ecotossico HP14 H7 Cancerogeno HP7 H15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente H8 Corrosivo HP8 HP15 35

Reg. CLP, Reg. 1357/2014, Dec. 955/2014 Nuovo elenco CER e riscrittura di quanto riportato dell allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 Con il Reg. 1357/2014 (nuovo allegato III la Direttiva 2008/98/CE, allegato I alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) le caratteristiche di pericolo dei rifiuti sono: - MODIFICATE COME RIPORTATO IN TABELLA («HP»); - SOTTOCLASSIFICATE CON NUOVE CODIFICHE, CHE SONO - DIRETTAMENTE CORRELATE ALLE LE NUOVE INDICAZIONI DI PERICOLO (ex frasi «R»), CHE - SI INTEGRANO O CORRISPONDONO ALLE SOGLIE DI CONCENTRAZIONE, MODIFICATE A LORO VOLTA Le caratteristiche che rendono pericolosi i rifiuti sono state definite dettagliatamente nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, pertanto le caratteristiche che i rifiuti devono presentare per essere considerati pericolosi in riferimento ai codici da H3 a H8, H 10 e H 11, che erano riprese all'articolo 2 della decisione 2000/532/CE (punto 5 dell allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006), sono diventate superflue e pertanto sono abrogate. Viene inserita una premessa a quanto riportato nell allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, ovvero una premessa alla premessa apportata dalla L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività» art. 13, c. 5, punto 5.b-bis. 36

Reg. CLP, Reg. 1357/2014, Dec. 955/2014 Ex categorie di cancerogenicità 1, 2, 3 Ex limiti di concentrazione Ex frase H7 Ex frasi R45, R49, R40 Attualmente la 2000/532/CE prevede al momento la specifica: - una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione 0,1%; - una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione 1%. 37

Reg. CLP, Reg. 1357/2014, Dec. 955/2014 Attualmente la 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi. 38

Reg. CLP, Reg. 1357/2014, Dec. 955/2014 Attualmente la 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi. 39

Reg. CLP, Reg. 1357/2014, Dec. 955/2014 Attualmente la 2000/532/CE prevede al momento la specifica: - limite del punto di infiammabilità 21 C per H3A; - limite del punto di infiammabilità 55 C per H3B. 40

41 Reg. CLP, Reg. 1357/2014, Dec. 955/2014

42 Reg. CLP, Reg. 1357/2014, Dec. 955/2014

Reg. CLP, Reg. 1357/2014, Dec. 955/2014 Attualmente: la 2000/532/CE prevede al momento la specifica: - una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale 10%; - una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale 20%. 43

Reg. CLP, Reg. 1357/2014, Dec. 955/2014 Attualmente la 2000/532/CE prevede al momento la specifica: - una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale 25%. 44

Reg. CLP, Reg. 1357/2014, Dec. 955/2014 Attualmente la 2000/532/CE prevede al momento la specifica: - una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale 0,1%, - una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale 3%. 45

Reg. CLP, Reg. 1357/2014, Dec. 955/2014 Attualmente la 2000/532/CE prevede al momento la specifica: - una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale 1%, - una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale 5%. 46

Reg. CLP, Reg. 1357/2014, Dec. 955/2014 Attualmente la 2000/532/CE prevede al momento la specifica: - una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione 0,5%; - una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione 5%. 47

Reg. CLP, Reg. 1357/2014, Dec. 955/2014 Attualmente la 2000/532/CE prevede al momento la specifica: - una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione 0,1%, - una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione 1%. 48

Reg. CLP, Reg. 1357/2014, Dec. 955/2014 Attualmente la 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi. 49

Reg. CLP, Reg. 1357/2014, Dec. 955/2014 Attualmente la 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi. 50

Reg. CLP, Reg. 1357/2014, Dec. 955/2014 La Direttiva 1967/548/CE assegna le frasi «R» 50-59 ma non definisce le soglie di pericolosità dei rifiuti. Pertanto, resta in vigore quanto definito dalla L. 28/2012 di conversione del D.L. 2/2012, art. 3, c. 6, ovvero tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 (Materie e oggetti pericolosi diversi), M6 (materie pericolose per l ambiente acquatico liquide) e M7 (materie pericolose per l ambiente acquatico solide). 51

Reg. CLP, Reg. 1357/2014, Dec. 955/2014 Nuovo elenco CER e riscrittura di quanto riportato dell allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 I rifiuti (non domestici) contrassegnati da un asterisco sono considerati rifiuti pericolosi; Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni: L'iscrizione di una voce nell'elenco dei rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP1 a HP8 e da HP10 a HP15 di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP9 «infettivo» deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri. Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, oppure eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale. Sono inserite altre disposizioni sulla pericolosità di rifiuti contenenti PCDD/PCDF, DDT, pesticidi, PCB, leghe di metalli puri. Dopo tutta questa valutazione si assegnerà l'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei rifiuti. Tutte le altre voci dell'elenco di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi. 52

Reg. CLP, Reg. 1357/2014, Dec. 955/2014 Nuovo elenco CER: principali variazioni 3 nuovi CER: «010310* Fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose» (rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi); «160307* Mercurio metallico» (prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati); «190308* Mercurio parzialmente stabilizzato» (rifiuti stabilizzati/solidificati). Precisazioni sui rifiuti di imballaggio: «150101 imballaggi in di carta e cartone» «150102 imballaggi in di plastica» «150103 imballaggi in legno» «150104 imballaggi metallici» «150105 imballaggi in materiali compositi» «150106 imballaggi in materiali misti» «150107 imballaggi in di vetro» 53

Reg. CLP, Reg. 1357/2014, Dec. 955/2014 Impianti di gestione dei rifiuti o di depurazione Nuovo elenco CER: principali variazioni «190203 Miscugli di rifiuti rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi» «190204* Miscugli di rifiuti rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso» «190501 Parte di rifiuti urbani e simili non compostata non destinata al compost» «190502 Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata non destinata al compost» «190801 Vaglio residui di vagliatura» «190802 Rifiuti dell'eliminazione della sabbia da dissabbiamento» «191003* Fluff - frazione leggera Frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose» «191004 Fluff - frazione leggera Frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 191003» «191210 Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)» Correzioni rilevanti: «161001* Soluzioni acquose di scarto, rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose» «161002 Soluzioni acquose di scarto, rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 161001» «170505* Fanghi materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose» «170506 Fanghi materiale di dragaggio, diverso da quella di cui alla voce 170505» «200306 Rifiuti prodotti dalla pulizia delle fognature delle acque di scarico» Molte altre correzioni e precisazioni varie non particolarmente rilevanti 54

Reg. CLP, Reg. 1357/2014, Dec. 955/2014 Un è un atto vincolante ed è direttamente applicabile nell'intera Unione europea. Una è un atto vincolante ed è direttamente applicabile nell'intera Unione europea. Una Direttiva è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'ue devono realizzare e ciascun paese può però decidere come procedere mediante il recepimento nelle norme nazionali. Una Raccomandazione non è vincolante. ESISTE CONTRASTO TRA LA NORMATIVA ITALIANA E QUELLA EUROPEA? La norma nazionale contrastante con una norma comunitaria provvista di efficacia diretta non può essere applicata, ovvero deve essere disapplicata, con la conseguenza che il rapporto resta disciplinato dalla sola norma comunitaria. 55

Fine della presentazione Grazie per l attenzione prestata Dott. Stefano Cadamuro, Aplus S.r.l. info@aplusconsulting.it 56