REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI CLES, BRESIMO, CIS, LIVO E RUMO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE SPESE DEI SERVIZI GESTIONALI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO

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REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI CLES, BRESIMO, CIS, LIVO E RUMO (PROVINCIA DI TRENTO) Rep. n. CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE SPESE DEI SERVIZI GESTIONALI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO B. CLESIO SCUOLA MEDIA DI CLES L anno, giorno del mese di tra i Comuni di: CLES, in persona del Sindaco pro-tempore Ruggero Mucchi, domiciliato per la sua carica presso il Municipio in Corso Dante n. 28 a Cles, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del / /, esecutiva ai sensi di legge; BRESIMO, nella persona del sindaco pro-tempore Mara Dalla Torre, domiciliata per la sua carica presso il Municipio in Via Fontana Nuova n. 1 a Bresimo, la quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. dd., esecutiva ai sensi di legge; CIS, nella persona del sindaco pro-tempore Fabio Mengoni, domiciliato per la sua carica presso il Municipio in P.zza Centrale n. 5 a Cis, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. dd., esecutiva ai sensi di legge; 1

LIVO, nella persona del sindaco pro-tempore Ferruccio Zanotelli, domiciliato per la sua carica presso il Municipio in Via Marconi n. 54, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. dd., esecutiva ai sensi di legge; RUMO, nella persona del sindaco pro-tempore Michela Noletti, domiciliata per la sua carica presso il Municipio in Fraz. Marcena n. 21, la quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. dd., esecutiva ai sensi di legge; premesso che: Il comma 2, dell articolo 109, della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, Legge provinciale sulla scuola, dispone che la Provincia assegni alle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e del secondo ciclo (scuole elementari e medie) i fondi necessari a sostegno della spesa relativa ai servizi gestionali nell ambito della dotazione finanziaria loro assegnata. Per servizi gestionali s intendono tutti i servizi e le attività strumentali all uso, alla manutenzione e al funzionamento delle strutture destinate al servizio educativo e alla gestione del servizio, comprese le attività relative alla fornitura e alla manutenzione degli arredi e delle attrezzature, nonché alle spese per le utenze. Il medesimo comma 2 dispone che la Giunta provinciale stabilisca i tempi e le modalità per attuare questo comma. 2

L articolo 57 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, che ha apportato delle modifiche alla citata L.P. n. 5/2006, ha stabilito, fra l altro e in via transitoria, che, fino alla data stabilita dalla Giunta provinciale per l attuazione delle misure di cui al p.to precedente, si applichino le disposizioni vigenti prima dell entrata in vigore della legge provinciale sulla scuola. Inparticolare l Art. 17 bis della L.P. n. 29 dd. 04.11.1986 introdotto dall art. 70 della L.P. n. 8 dd. 09.09.1996 attribuisce ai Comuni, nei confronti delle scuole elementari e di istruzione secondaria di primo grado, competenze per la fornitura non solo di strutture, ma anche di beni e servizi. In particolare, i Comuni provvedono alla manutenzione ordinaria degli edifici sedi di scuole, agli arredi, alle attrezzature d ufficio e alle spese per le utenze elettriche, telefoniche, per la provvista dell acqua e del gas, per il riscaldamento e per i relativi impianti delle scuole primaria e di istruzione secondaria di primo grado. I Comuni possono delegare le scuole a provvedere direttamente, su assegnazione dei fondi necessari, all acquisizione di arredi ed attrezzature d ufficio, nonché alle spese varie d ufficio e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista di acqua e gas e per il riscaldamento, ad eccezione di quelle per la fornitura degli impianti termici. Tali spese sono state indicate nella Deliberazione della Giunta provinciale n. 11583 del 23 ottobre 1997. 3

Il comma 10, dell articolo 56, della legge finanziaria provinciale per il 2015 ha introdotto il nuovo comma 3bis, all articolo 109, della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5. La disposizione introduce l obbligo di stipula per i comuni di un apposita convenzione per il riparto delle spese relative ai servizi gestionali. Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti: SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE 1. La presente convenzione disciplina la gestione associata delle spese dei servizi gestionali dell Istituto comprensivo B. Clesio di Cles per la parte relativa alla scuola media di Cles, tra i Comuni di Cles, Bresimo, Cis, Livo e Rumo, di seguito denominati Comuni convenzionati, appartenenti al medesimo bacino di utenza della scuola media. 2. Il Comune di Cles, proprietario della sede della scuola media di Cles, assume a carico del proprio bilancio tutte le spese relative al funzionamento dell Istituto comprensivo, di gestione ordinaria e per acquisti di natura straordinaria della scuola media, assicurando tutte le iniziative organizzative necessarie per una gestione corretta e coordinata con l Istituto comprensivo di Cles. 3. In esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, il Comune di Cles ripartisce le stesse spese tra i Comuni convenzionati, sulla base del numero degli iscritti residenti. ART. 2 4

DURATA DELLA CONVENZIONE 1. La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a partire dall anno scolastico 2014/2015. Potrà essere rinnovata per analoghi periodi previa adozione di apposita deliberazione da parte dei Comuni convenzionati. I Comuni convenzionati potranno recedere dalla convenzione in qualsiasi momento, previo versamento al Comune di Cles di tutte le quote annuali risultanti dai riparti di spesa approvati antecedentemente alla data della rinuncia. ART. 3 SPESE DI GESTIONE 1. Le spese di gestione si suddividono in ordinarie e straordinarie o unatantum. Per spese ordinarie s intendono: a. Le spese di riscaldamento, luce, acqua, telefono, canoni di fognatura e depurazione, eventuali spese di pulizia delle aule non eseguite dal personale di pulizia dipendente; b. Tutte le altre spese di modesta manutenzione della struttura, quali il rinnovo periodico della tinteggiatura delle aule, della tinteggiatura degli infissi interni ed esterni; c. La sorveglianza e manutenzione ordinaria dell impianto di riscaldamento, delle luci interne ed esterne, dei servizi igienici; d. Eventuali contributi alla scuola per attività integrativa, di pulizia e manutenzione degli edifici scolastici, palestra, dei piazzali e delle parti esterne dell edificio; 5

e. Ogni altra spese di carattere ricorrente. f. La tinteggiatura interna ed esterna dell edificio per l usura o le intemperie; 2. Per spese straordinarie o una tantum s intendono: a. Gli ammortamenti annui degli arredi dei locali, banchi, cattedre, armadi, sedie, corpi illuminanti, lampade, determinati in base all Art. 28 DPGR n. 8/L dd. 27.10.1999; b. Gli ammortamenti annui delle attrezzature ginniche per la palestra ed i piazza1i di gioco esterni all edificio, determinati come al comma a); c. Gli ammortamenti annui delle attrezzature informatiche e degli arredi per l ufficio determinati come al comma a); d. La realizzazione di eventuali nuovi impianti informatici, elettrici o termoidraulici, igienico-sanitari dettati da nuove esigenze della scuola. La compartecipazione dei Comuni aderenti al sostegno delle spese di cui al presente articolo avviene secondo le modalità previste dall intesa di cui al successivo Art. 10. ART. 4 CRITERI DI RIPARTO DELLE SPESE 1. Il riparto delle spese di cui all Art. 3 avverrà sulla base del numero degli alunni residenti in ciascuno dei Comuni convenzionati sul totale degli iscritti alla scuola media. 6

2. Ai sensi del successivo Art. 8, le voci di spesa sono inserite nel riparto al netto di eventuali contribuzioni provenienti dalla Provincia Autonoma di Trento o da altre fonti. 3. Dal computo totale degli iscritti sono esclusi gli alunni provenienti da Comuni non compresi nel bacino di utenza della scuola media di Cles, ART. 5 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA SPESA 1. Il Comune di Cles per l effettuazione materiale delle spese di cui alla presente convenzione si riserva di avvalersi della facoltà di delega all Istituto comprensivo, prevista dall Art. 17 bis della L.P. n. 29 dd. 04.11.1986 introdotto dall art. 70 della L.P. n. 8 dd. 09.09.1996. ART. 6 COMPILAZIONE DEI RIPARTI DELLE SPESE 1. Entro il mese di settembre di ogni anno il Comune di Cles redige il rendiconto delle spese di ordinaria e straordinaria gestione sostenute e debitamente liquidate, tramite mandato di pagamento, nel corso dell anno scolastico (periodo dal 1 settembre dell anno precedente al 31 agosto dell anno in corso) e compila un prospetto di ripartizione di tali spese tra i Comuni convenzionati. 2. Il prospetto di ripartizione delle spese viene trasmesso ai Comuni convenzionati entro il 30 settembre di ogni anno con invito ad effettuare i versamenti di competenza. ART. 7 VERSAMENTI DELLE QUOTE 7

1. Le quote a carico dei singoli Comuni convenzionati dovranno essere versate al Servizio finanziario del Comune di Cles in un unica soluzione entro il 31 dicembre dello stesso anno. In caso di ritardato pagamento delle quote il Comune di Cles dopo una lettera di formale messa in mora sarà autorizzato ad applicare gli interessi moratori nella misura del tasso ufficiale di sconto vigente in quel momento. Qualora il ritardo dei pagamenti delle quote superi i 12 mesi il Comune di Cles è autorizzato a dar corso ai provvedimenti di riscossione coattiva con richiesta di emissione di ruolo esattoriale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Per l anno scolastico 2014/2015, detto termine è stabilito nel 31 gennaio 2016. 2. Al fine di mantenere inalterati i propri equilibri di cassa, il Comune di Cles, tramite il proprio Servizio finanziario, potrà richiedere entro il 30 marzo di ciascun anno per l anno scolastico in vigore, il versamento di un anticipo rapportato al numero degli iscritti, pari al 90% della spesa risultante dal riparto definitivo dell esercizio precedente. ART. 8 CONTRIBUTI PROVINCIALI O DI ALTRE FONTI 1. Il Comune di Cles avrà l onere di richiedere alla Provincia Autonoma di Trento o ad altri enti pubblici e privati il contributo sulle spese sostenute se e in quanto consentite dalla normativa in vigore. Nell ipotesi in cui i contributi provinciali o di altri enti pubblici e privati fossero erogati direttamente al Comune di Cles, gli stessi andranno a ridurre le spese da ripartire fra i Comuni convenzionati. 8

ART. 9 DIRITTO DI INIZIATIVA 1. La gestione associata deve essere assicurata con la medesima identica cura e salvaguardia per gli interessi di tutti i Comuni convenzionati. Il Comune di Cles è tenuto a fornire risposta alle proposte e richieste sollevate dagli altri Comuni convenzionati, entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta. ART. 10 CONSULTAZIONE TRA I COMUNI 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, su iniziativa del Comune di Cles, potrà avere luogo una consultazione tra i rappresentanti dei Comuni convenzionati e con l Istituto comprensivo di Cles per la programmazione degli interventi e delle attività finalizzati a garantire un costante miglioramento del servizio. Rientrano in quest ambito gli interventi straordinari di cui al comma 2 del precedente Art. 3. All interno della consultazione potranno dunque essere discusse e concordate eventuali spese d investimento o iniziative anche culturali per l anno in corso o quelli successivi. Il piano degli interventi e delle iniziative confluirà in un intesa, che dovrà essere ratificata mediante approvazione da parte degli organi esecutivi della maggioranza dei Comuni aderenti alla presente convenzione. 2. In aggiunta agli specifici obblighi di informazione previsti dalle vigenti disposizioni, il Comune di Cles è tenuto, su richiesta dei Comuni 9

convenzionati, a fornire le informazioni di cui è in possesso, nonché copia degli atti riguardanti l amministrazione e la gestione in oggetto. ART. 11 TRASPARENZA 1. I Sindaci e/o i delegati dei Comuni convenzionati hanno il diritto di accesso alla documentazione amministrativa ai sensi dell art. 8 comma 1 della legge regionale 04.1.1993 n. 1, al fine di garantire l esercizio del controllo politico amministrativo. ART. 12 REGISTRAZIONE 1. Le parti stabiliscono espressamente di non provvedere alla registrazione della presente convenzione in quanto obbligatoria solo in caso d uso, ex D.P.R. 26.04.1986, n.131. Cles, Il Sindaco del Comune di CLES Il Sindaco del Comune di BRESIMO Il Sindaco del Comune di CIS Il Sindaco del Comune di LIVO Il Sindaco del Comune di RUMO Ruggero Mucchi Mara Dalla Torre Fabio Mengoni Ferruccio Zanotelli Michela Noletti 10