CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato FOSSATI



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1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera:

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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 774 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato FOSSATI Disposizioni per la tutela dei segni distintivi delle società sportive, enti e federazioni, e per la disciplina della loro utilizzazione commerciale e delle sponsorizzazioni sportive Presentata il 16 aprile 2013 ONOREVOLI COLLEGHI! La presente proposta di legge, che riproduce l identico testo proposto nella XVI legislatura dall onorevole Giovanni Lolli, reca la proposta di disciplina per la tutela dei segni distintivi delle società sportive, enti e federazioni, e per la disciplina della loro utilizzazione commerciale e delle sponsorizzazioni sportive. È a tutti noto che lo sport è un diritto per tutti i cittadini e, in quanto tale, deve essere accessibile a tutti nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno nonché della diversità delle pratiche agonistiche e amatoriali, organizzate e individuali. Per assolvere le sue funzioni educative, culturali e sociali, lo sport deve essere organizzato e praticato sulla base di princìpi, di criteri e di regole che devono garantire le condizioni per la sua pratica da parte di tutti i cittadini nonché per le attività delle organizzazioni sportive. E sono proprio quei valori che lo sport esprime in ogni sua forma e funzione che sono oggetto di un fortissimo interesse da parte del mondo delle imprese. La veicolazione dei valori sportivi nelle attività economiche delle imprese è divenuta sempre più elemento centrale nelle sponsorizzazioni e nella loro utilizzazione commerciale, il cosiddetto «merchandising». Tali valori, che si identificano con l immagine di un atleta o con il logo di una società sportiva, di un ente o di una federazione, sono infatti ricercati dai media e dalle agenzie di pubblicità per promuovere un prodotto o un servizio, per associarvi o abbinarvi il nome o il marchio di un azienda, per comunicare un idea, un progetto, un messaggio pubblicitario, o per svolgere attività di co-marketing. Nel tempo, tuttavia, si è evidenziata una carenza normativa (che neppure il recente codice della proprietà industriale,

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 774 di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è riuscito a colmare) non idonea a contrastare, con regole e con criteri precisi, da una parte, la devastante attività di contraffazione dei marchi e dei prodotti sportivi e, dall altra, il fenomeno dell «ambush marketing» (denominato anche marketing di imboscata). La contraffazione dei marchi sportivi, dei loghi e dei nomi delle società sportive, degli enti e delle federazioni del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (che, di recente, ha affidato l incarico ad un advisor proprio per sfruttare al meglio i suoi marchi e i suoi prodotti), genera gravissime perdite in termini di fatturato, proprio in un momento in cui lo sport fa fatica a crescere e le previsioni per il futuro, tra tagli allo sport e crisi finanziaria (che hanno coinvolto molte società, bancarie e assicurative, sponsor di enti e società sportive), non sono confortanti. Anche l «ambush marketing» sottrae risorse economiche allo sport, sia pure in modo più sottile, quasi subdolo. Esso consiste sostanzialmente nel tentativo da parte di aziende, che non sono sponsor o partner dell evento, di distogliere l attenzione del pubblico dallo sponsor medesimo attraverso forme di comunicazione simili o analoghe, e di attirarla su di loro utilizzando la popolarità dell evento e del marchio senza investire in contratti di sponsorizzazione e di «merchandising» (come è accaduto nel corso dei Campionati mondiali di calcio del 2006: molte aziende, pur non essendo sponsor della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) o della Federazione internazionale delle associazioni calcistiche (FIFA), hanno sfruttato l evento, associandolo ai colori e ai simboli nazionali, per lanciare prodotti e pubblicizzare loro servizi). Tale pratica, illegale, è in uso in Italia da molti anni, ma solo di recente si è sviluppata e consolidata, pregiudicando ulteriormente il ritorno economico da parte dei legittimi titolari del marchio sportivo. Si pensi soltanto che in Inghilterra le attività commerciali e di sponsorizzazione costituiscono quasi un terzo del valore complessivo degli introiti della Premier League, mentre in Italia le stesse attività costituiscono un decimo dei ricavi. Ma non è solo una questione economica. I due fenomeni, contraffazione e «ambush marketing», riducono sensibilmente la qualità e il valore economico della strategia di comunicazione, producono diffidenze e allontanano molte aziende dal mercato delle sponsorizzazioni. Per tutti questi motivi, da alcuni anni, gli organismi internazionali, il Comitato internazionale olimpico (CIO), la FIFA e l Unione europea delle federazioni calcistiche (UEFA), costringono i governi nazionali, nel cui territorio viene organizzato un evento internazionale, a introdurre norme mirate alla lotta contro tali illeciti fenomeni. Ad esempio, in Italia, per le Olimpiadi invernali di Torino del 2006, era stata emanata la legge 17 agosto 2005, n. 167, per la tutela del marchio olimpico. Si tratta tuttavia di interventi sporadici e limitati nel tempo e all evento oggetto della tutela. La necessità è invece quella di stabilire, una volta per tutte, il confine tra l attività lecita e quella illecita, fissando princìpi e criteri già applicati in altre occasioni, come nel caso delle Olimpiadi invernali di Torino, ma estendendo la protezione a tutti gli operatori del mondo dello sport. Pertanto, l articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce una tutela forte per tutti i segni distintivi delle società sportive, degli enti sportivi, delle federazioni sportive e del CONI utilizzati dalle aziende per attività di sponsorizzazione o di «merchandising», che viene così anche tipizzato sotto il profilo contrattuale. L articolo 2 riguarda i divieti di utilizzazione dei segni distintivi senza autorizzazione dei titolari, nonché di svolgimento delle attività di «ambush marketing». In particolare, si considera pratica illecita anche l uso dei segni distintivi (ad esempio, l uso del colore azzurro delle divise da gara in abbinamento con il pallone di calcio) nel periodo, anche precedente o successivo, alla manifestazione sportiva (come è av-

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 774 venuto, per riportare un esempio già citato, durante i Campionati mondiali di calcio). L articolo 3 disciplina i casi particolari di destinazione dei segni distintivi della società sportiva in caso di perdita di affiliazione, di fallimento o di cessazione dell attività sportiva. Dato che tali segni distintivi appartengono certamente alla società sportiva, ma anche al territorio che lega indissolubilmente la squadra di calcio con il tifo locale e con la rappresentanza istituzionale del comune di appartenenza, è evidente che occorreva intervenire affinché tale patrimonio non andasse perduto nei «meandri» delle battaglie giudiziarie (come è accaduto nei casi recenti delle società di calcio Napoli e Fiorentina). Per tali motivi si è optato per la scelta di legare i segni distintivi alla sorte del titolo sportivo, che è attribuito dalla federazione alla singola società sportiva, ma che evidentemente appartiene, quale asset unico della sua attività, alla società sportiva medesima. L articolo 4 prevede il regime sanzionatorio, di natura amministrativa pecuniaria, affidando ai competenti Corpi dello Stato l accertamento delle violazioni dei divieti. L articolo 5 estende le disposizioni della legge alle utilizzazioni nel territorio italiano dei segni distintivi di organismi internazionali. L articolo 6, infine, reca l entrata in vigore della legge.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 774 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Tutela dei segni distintivi delle società sportive, degli enti sportivi e delle federazioni sportive). 1. Costituiscono segni distintivi di proprietà delle società sportive, degli enti sportivi, delle federazioni sportive e del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) i marchi, i loghi, le denominazioni, i simboli, i colori sociali e i trofei che contraddistinguono l attività d impresa di ciascuno dei predetti soggetti. Ai fini della presente legge, si intendono per attività d impresa: le attività agonistico-sportive; le attività commerciali, connesse o non connesse a quelle agonistico-sportive; le attività di licenza d uso dei predetti segni distintivi e di «merchandising», definito ai sensi del comma 4. I segni distintivi, compresi quelli che non sono nuovi, elencati nell articolo 12 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, appartengono in via esclusiva, anche in deroga a quanto stabilito dal medesimo articolo 12, a ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma anche qualora gli stessi segni non siano stati utilizzati dai citati soggetti fin dall inizio della loro attività ma resi noti in conseguenza dell attività stessa. 2. I segni distintivi di cui al comma 1 non possono costituire oggetto di registrazione come marchio da parte di soggetti diversi dalle società sportive, degli enti sportivi, delle federazioni sportive e del CONI cui rispettivamente appartengono, per qualsiasi classe di prodotti o di servizi, ad eccezione dei casi in cui siano oggetto di espressa richiesta e di autorizzazione scritta. 3. Il divieto di cui al comma 2 si applica anche ai segni distintivi che con-

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 774 tengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare i segni distintivi di cui al comma 1 e i relativi eventi o che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l organizzazione o con lo svolgimento delle manifestazioni sportive organizzate dalle società sportive, dagli enti sportivi, dalle federazioni sportive o dal CONI. 4. Ai fini della presente legge, con il termine «merchandising» si fa riferimento alle tecniche di sfruttamento economico dei segni distintivi di una società sportiva, di un ente sportivo, di una federazione sportiva o del CONI, nel commercio di prodotti o di servizi ai quali i predetti segni distintivi sono abbinati, accostati o collegati. Il contratto di merchandising è l accordo con il quale il titolare di un marchio o di un altro diritto esclusivo concede la facoltà di uso del marchio stesso a un altro soggetto per apporlo su prodotti o per abbinarlo a servizi di natura diversa da quelli per i quali lo stesso marchio o un altro diritto esclusivo è stato realizzato e registrato in precedenza. 5. Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge. ART. 2. (Uso dei segni distintivi di proprietà delle società sportive, degli enti sportivi, delle federazioni sportive o del CONI). 1. L uso dei segni distintivi di cui all articolo 1, comma 1, della presente legge come marchio o come altro segno distintivo dell impresa, è riservato esclusivamente alle società sportive, agli enti sportivi, alle federazioni sportive o al CONI cui rispettivamente appartengono, nell ambito della tutela prevista dall articolo 20 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. 2. È vietato pubblicizzare, detenere per farne commercio, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti o servizi utilizzando segni distintivi di qual-

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 774 siasi genere atti a indurre in inganno il consumatore sull esistenza di una licenza, autorizzazione o altra forma di associazione tra il prodotto o il servizio e le società sportive, gli enti sportivi, le federazioni sportive o il CONI. 3. È vietato intraprendere attività di commercializzazione parassitaria, intese quali attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, non autorizzate dai soggetti organizzatori dell evento sportivo, al fine di ricavarne un profitto economico. Sono considerate attività di commercializzazione parassitaria, tra le altre, la vendita e la commercializzazione di prodotti o di servizi che fanno uso dei colori sociali o dei loghi delle società sportive, degli enti sportivi, delle federazioni sportive e del CONI, abbinati ad altri segni distintivi, anche di sponsor, o di simboli geografici, storici o caricaturali, nonché ai nomi, pseudonimi o immagini di uno o più atleti, anche non più in attività, che, direttamente o indirettamente, richiamano le attività d impresa dei predetti soggetti, ovvero le attività di pubblicità e di promozione, anche televisiva e radiofonica, di prodotti o di servizi che, nel periodo di svolgimento delle manifestazioni sportive o nei periodi che precedono o immediatamente seguono le medesime manifestazioni, sono accostati o abbinati ai colori sociali delle squadre di appartenenza ovvero a segni, suoni o immagini che, direttamente o indirettamente, richiamano le stesse squadre. 4. L uso dei segni distintivi di cui all articolo 1, comma 1, è consentito per scopi esclusivamente informativi sulle attività d impresa delle società sportive, degli enti sportivi, delle federazioni sportive o del CONI da parte dei mezzi di comunicazione di massa. ART. 3. (Destinazione dei segni distintivi della società sportiva in caso di perdita di affiliazione, di fallimento o di cessazione dell attività sportiva). 1. I segni distintivi di cui all articolo 1, comma 1, che appartengono alla società

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 774 sportiva sono individuati e tutelati tenuto conto anche del fatto che essi, in relazione alla costanza dell uso e al radicamento nel territorio, rappresentano un valore che lega indissolubilmente la squadra, i tifosi e l intera comunità cittadina. 2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, qualora si tratti di denominazioni, di simboli o di colori utilizzati da una società sportiva da oltre cinquanta anni, in caso di perdita di affiliazione, di fallimento o di cessazione di attività della medesima società, i suoi marchi, la sua denominazione, il suo simbolo, i suoi colori e i suoi trofei seguono la stessa sorte del titolo sportivo. In caso di attribuzione del titolo sportivo, nei termini e con le modalità stabiliti in materia dai regolamenti sportivi, a un nuovo proprietario, a quest ultimo devono essere attribuiti, al valore di mercato, tutti i segni distintivi e i trofei che appartenevano alla precedente proprietà. ART. 4. (Sanzioni). 1. Il responsabile delle violazioni dei divieti previsti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 200.000 euro, fatte salve le sanzioni già previste dalla legislazione vigente. 2. L accertamento delle violazioni dei divieti di cui alla presente legge è affidato al Corpo della guardia di finanza, all Arma dei carabinieri e alla Polizia di Stato, nonché all autorità giudiziaria, i quali provvedono altresì al sequestro di tutto quanto risulti prodotto, messo in commercio, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti stessi. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il CONI, le società sportive, gli enti sportivi e le federazioni sportive, direttamente o a mezzo dei propri delegati, possono proporre, a protezione del simbolo olimpico nonché dei segni costituiti da o contenenti le proprie denominazioni,

Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 774 segni distintivi e colori sociali, anche da attività di commercializzazione parassitaria, ulteriori azioni, sia di merito che cautelari, previste dalla legislazione vigente. ART. 5. (Segni distintivi internazionali). 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei casi di utilizzazione sul territorio nazionale dei segni distintivi di proprietà di organismi sportivi internazionali. ART. 6. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 1,00 *17PDL0021350* *17PDL0021350*