REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE n. 528 del 13-7-2016 O G G E T T O Convenzione con il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell'università degli Studi del Piemonte Orientale per tirocini di corsi di Master delle Professioni Sanitarie. Proponente: Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali Anno Proposta: 2016 Numero Proposta: 619 Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2016/619 1
Il Direttore del Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali riferisce: Il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell Università degli Studi del Piemonte Orientale ha chiesto la stipula della convenzione per tirocini curricolari previsti per iscritti ai corsi di Master per le Professioni Sanitarie attivati dal Dipartimento stesso. La normativa che disciplina i tirocini formativi e di orientamento, prevista dall art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed aggiornata dall art. 11 della legge 14 settembre 2011 n. 148, stabilisce tra l altro che i tirocini devono realizzarsi sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti promotori delle iniziative di formazione e i datori di lavoro pubblici o privati. Nella materia ed in particolare per quanto rigurda i tirocini curricolari sono intervenuti i chiarimenti di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12.09.2011, nonché le Diposizioni in materia di tirocini contenute nella DGR del Veneto n. 337 del 6.3.2012, di attuazione dell art. 41 della L.R. n. 3/2009. A livello aziendale le procedure per lo svolgimento dei tirocini in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 504 del 28.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni. Considerato, infine, che l attività in oggetto rientra nella fomazione del personale di area sanitaria prevista dall art. 6, comma 3 del D.lgs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., si propone la stipula della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrate della presente deliberazione. Il medesimo Direttore ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia. I Direttori Amministrativo e Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza. Sulla base di quanto sopra IL DIRETTORE GENERALE DELIBERA 1. di approvare la convenzione con il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell Università degli Studi del Piemonte Orientale per i tirocini di iscritti ai corsi di Master per le Professioni Sanitarie, nel testo allegato quale parte integrante del presente atto; 2. di incaricare il Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Ufficio per le Convenzioni con gli Enti formativi - di predisporre gli atti necessari per l attuazione della presente deliberazione; Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2016/619 2
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell Azienda; 4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all Albo on-line dell Azienda. ***** Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2016/619 3
Parere favorevole, per quanto di competenza: Il Direttore Amministrativo (App.to per il Dr. Tiziano Zenere Dr.ssa Maria Zanandrea) Il Direttore Sanitario (App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti) Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (App.to Dr. Salvatore Barra) IL DIRETTORE GENERALE (F.to digitalmente Giovanni Pavesi) Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione. Il presente atto è proposto per la pubblicazione all Albo on-line dell Azienda con le seguenti modalità: Oggetto e contenuto Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56). IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI Vicenza, Copia conforme all originale, composta di n. amministrativo. Vicenza, fogli (incluso il presente), rilasciata per uso IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2016/619 4
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE PER I MASTER DI AREA SANITARIA TRA Il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell Università degli Studi del Piemonte Orientale, nel prosieguo denominato Dipartimento, C.F. 94021400026, rappresentata dal Direttore, Prof. Gian Carlo Avanzi, domiciliato ai fini della carica in Via Solaroli, 17 28100 Novara (indirizzo PEC dimet@pec.uniupo.it) E L Azienda ULSS n. 6 Vicenza, nel prosieguo denominata Struttura ospitante, codice fiscale 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giovanni Pavesi, domiciliato per la carica in presso la stessa sede, con sede in Viale F. Rodolfi, 37 36100 Vicenza (indirizzo PEC protocollo.centrale.ulssvicenza@pecveneto.it) PREMESSO CHE - il D. M. 270/2004, all art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento; - Il D.L.vo 30/12/92 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, all art. 6, comma 3, con riferimento alla formazione del personale di area sanitaria prevede specificamente che: - a) la formazione di che trattasi avviene in sede ospedaliera, ovvero in altre strutture del S.S.N. ed istituzioni private accreditate; - i Master universitari di area sanitaria necessitano di una specifica convenzione per disciplinare le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio professionalizzante previste nei rispettivi ordinamenti didattici; - è interesse del Dipartimento avvalersi di competenze e strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività di tirocinio, affinché gli studenti del corso acquisiscano significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico; - la Struttura Sanitaria ha dato la propria disponibilità a fornire le strutture di competenza per le esigenze di formazione integrativa e di tirocinio previste dal Decreto Rettorale di istituzione e attivazione del corso di Master; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 (oggetto degli impegni dell azienda o ente ospitante) La Struttura Sanitaria s impegna ad ospitare presso le proprie strutture gli studenti del Corso di Master per lo svolgimento delle previste attività di tirocinio finalizzate all acquisizione dell esperienza pratico applicativa, garantendo la possibilità di utilizzo delle necessarie strutture e attrezzature logistiche, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. Al fine di avviare gli studenti alle predette attività, il Direttore del Corso trasmette alla Struttura Sanitaria una comunicazione, indicante: il numero degli studenti, 1 5
il periodo di permanenza; gli obiettivi formativi da perseguire; il tutor didattico. ART. 2 (Diritti e doveri del tirocinante e dell Azienda) La Struttura Sanitaria sede di tirocinio si impegna a far conoscere ad ogni tirocinante le regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e da quella vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio. Nel corso del tirocinio e comunque durante la permanenza in Azienda il tirocinante è tenuto all osservanza delle norme, regole e prescrizioni di cui alla presente convenzione ed è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza durante il periodo di tirocinio. Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dai progetti attuativi. In relazione a quanto sopra, la Struttura Sanitaria sede di tirocinio si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive. I rapporti che la Struttura Sanitaria sede di tirocinio intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro. Il tirocinante non può vantare nei confronti della Struttura Sanitaria sede di tirocinio alcun diritto di tipo retributivo. Art. 3 (tutore didattico e tutore aziendale) Per ogni tirocinante, la struttura universitaria competente nomina un tutore didattico con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi. La Struttura ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la responsabilità dell inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4. Art. 4 (obblighi del tirocinante) Il tirocinante si assume il compito di svolgere le attività oggetto del tirocinio stabilite dal soggetto promotore in accordo con il soggetto ospitante e di rispettare gli obblighi indicati in tale progetto. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interesse della Struttura ospitante, questa potrà, previa informazione scritta alla struttura universitaria competente, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio. Nel caso di risoluzione anticipata da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta alla struttura universitaria competente e alla Struttura ospitante, con congruo preavviso. Art. 5 (obblighi in materia di assicurazione e sicurezza del lavoro) L Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa Gestione per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n, 156). In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, la Struttura ospitante s impegna a segnalare nel più breve tempo possibile l evento, trasmettendo la 2 6
relativa documentazione, al soggetto promotore onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia di infortunio presso l INAIL nei termini previsti dalla legge. L Università garantisce ai propri tirocinanti idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per infortuni e malattie professionali, che dovessero verificarsi in relazione allo svolgimento dell attività formativa e di tirocinio presso la Struttura ospitante. La copertura assicurativa che opera per danni derivanti o connessi allo svolgimento di attività medico-ospedaliere e assistenziali viene garantita dalla Struttura Sanitaria ospitante. Il tirocinante dovrà, ai sensi dell art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e per il tramite del Soggetto Promotore, prendere visione del materiale informativo sui rischi che viene messo a disposizione dalla Struttura ospitante. Su indicazione della Struttura ospitante e in base agli obiettivi e alle attività del tirocinio, potrà essere inoltre richiesto di fornire copia del giudizio di idoneità la cui congruità sarà valutata dalla Struttura ospitante stessa. In mancanza di tale giudizio, il tirocinante dovrà essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente (M.C.) della Struttura Ospitante. Il tirocinante si impegna a utilizzare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) necessari che saranno forniti dal personale della Struttura ospitante presso la quale svolgerà le attività. Art. 6 (natura e durata della convenzione) La presente convenzione, valida per gli studenti/laureati dei Master attivati presso il Dipartimento, ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di stipulazione, salvo disdetta scritta di una delle parti con comunicazione da inviarsi con raccomandata A.R. Alla scadenza perderà automaticamente ogni effetto salvo la possibilità di un rinnovo esplicito e salvo il completamento dei tirocini già avviati e in corso. Art. 7 (Trattamento dati) Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall art.13 dello stesso decreto. Art. 8 (Foro competente) Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all interpretazione, all esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello erariale. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Art. 9 (Oneri fiscali e spese di registrazione) Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d uso con applicazione dell imposta in misura fissa ai sensi dell art.10 della tariffa parte seconda del Testo Unico Imposta di registro approvato con DPR 26/04/1986 n. 131 e s.m.i. Le parti provvederanno ognuna per proprio conto agli oneri di cui a i sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 e s.m.i. L imposta di bollo, dovuta sul proprio esemplare è assolta in modo virtuale dall Università ai sensi dell autorizzazione dell Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20/03/2014 e 12/05/2015. 3 7
Ai sensi dell art.15 della Legge n. 241/90, recentemente modificato dal Decreto Legge n.145 del 2013, convertito dalla Legge n.9/2014, le parti, a pena la nullità, sottoscrivono il presente accordo con firma digitale (firma elettronica formato p7m). L attuazione della presente convenzione non comporterà per l Università e per la Struttura ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quelli esplicitamente indicati nella presente convenzione. Per l Università degli Studi del Piemonte Orientale Il Direttore di Dipartimento di Medicina Traslazionale Prof. Gian Carlo Avanzi Per l Azienda Ulss 6 Vicenza Il Direttore Generale Giovanni Pavesi 4 8