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Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione n. 23950/97 del 2/7/97 della Direzione delle Entrate per la Provincia Autonoma di Trento Sezione staccata. SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO N. PRATICA 245 AGGI 946-2014 A T T O A G G I U N T I V O ALLA CONVENZIONE N. DI RACC. 42019 DI DATA 29 NOVEMBRE 2012, CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER LA FORNITURA DI SALE AD USO STRADALE (CLORURO DI SODIO MINERALE) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, PROVINCIALI E STATALI E DEI SERVIZI CONNESSI OCCORRENTI ALLE STRUTTURE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E/O AGLI ENTI STRUMENTALI DELLA MEDESIMA, PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA PROVINCIA DI TRENTO (TRA CUI COMUNI E COMUNITÁ), E/O AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE AI SENSI, DELL ART. 39 BIS DELLA L.P. N. 23/1990 E S.M.I. E DEI COMMI 2 BIS E 3 DELL ART. 39 BIS DELLA L.P. N. 3/2006. ------------------------------------ Tra le Parti: 1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da: - dott. TOMMASO SUSSARELLU, nato a Roma il 16 dicembre 1952, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti dell Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, in forza di quanto disposto dal d.p.g.p. 26 marzo 1998, n. 6-78 Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;------ 2) INNOVA S.R.L., con sede legale in Bolzano, Via Luigi Negrelli n. 13/C, codice fiscale e partita IVA n. 02641550211 (nel seguito per brevità anche Fornitore ), SOGGETTO A REGISTRAZIONE SOLO IN CASO D'USO, ai sensi dell'art. 1, lettera B), della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (trattandosi di atti che riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'i.v.a.)

- pag. 2 - rappresentata da: - sig. IVO NEGRA, nato a Brunico (BZ) il 29 luglio 1971, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di Amministratore unico e legale rappresentante; ------------------------------------------------------------------------------------- premesso che: - con determinazione n. 7 di data 7 giugno 2012, il Dirigente dell allora Servizio Contratti e Approvvigionamenti ha autorizzato l espletamento di una procedura aperta ai sensi dell art. 55 del D. Lgs. 163/2006, per l affidamento della fornitura di sale ad uso stradale per la manutenzione ordinaria delle strade comunali, provinciali e statali e dei servizi connessi occorrenti alle strutture della Provincia autonoma di Trento e/o gli enti strumentali della medesima, per le amministrazioni della Provincia di Trento (tra cui comuni e comunità), e/o per gli altri enti e società legittimate ai sensi dell articolo 39 bis, commi 3, e 3 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, per un importo totale complessivo a base di gara massimo stimato di Euro 16.625.000,00 per una durata minima di 24 mesi salvo possibilità di proroga per ulteriori massimi 24 mesi, purché non fosse stato ordinato il quantitativo massimo di tonnellate per ciascuna tipologia di sale, eventualmente incrementato secondo quanto previsto dalla convenzione medesima; ------------------ - con contratto di appalto n. di racc. 42019 di data 29 novembre 2012, è stata stipulata la convenzione per la fornitura di sale ad uso stradale per la manutenzione ordinaria delle strade comunali, provinciali e statali e dei servizi connessi, con l impresa INNOVA S.r.l. ;--------------------------------------------------------------------- - nella sopra citata convenzione, nonché negli atti di gara relativi, è prevista la possibilità di proroga della stessa fino ad un massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, mediante sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo; -------------------------------

- pag. 3 - - con nota prot. n. S106/14/368863/19.5.3/11 di data 8 luglio 2014, il Servizio Gestione Strade della Provincia, tenuto conto della regolare esecuzione della fornitura e considerato che il quantitativo massimo complessivo stabilito in convenzione non era ancora esaurito, ha chiesto la possibilità di avvalersi della proroga della convenzione con l impresa INNOVA S.r.l., secondo quanto previsto all art. 7 (sette) della convenzione; ------------------------------------------------- - la stessa impresa INNOVA S.r.l., con nota di data 29 agosto 2014 (assunta al protocollo n. PAT/RSF170-01/09/2014-0462379), ha confermato la propria disponibilità alla proroga della convenzione; ------------------------------------------------ - con la citata nota di data 29 agosto 2014, l impresa INNOVA S.r.l. ha altresì comunicato che in caso di proroga della convenzione avrebbe offerto un prezzo migliorativo per la sola fornitura di cloruro di sodio in forma sfusa pari ad Euro 122,00 (centoventidue) a tonnellata;----------------------------------------------------------- - in conformità alla determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti dell Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia n. 29 di data 16 settembre 2014, che ha autorizzato la stipulazione del presente atto aggiuntivo; ------------------------------------------------------------------------------------------ - vista la richiesta di informazione antimafia prot. n. S170/14/562888/3.5/946-2014 di data 23 ottobre 2014 dell Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Contratti e centrale acquisti, relativa alla Società INNOVA S.R.L. inviata al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano ai sensi dell art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e pervenuta a destinazione il 23 ottobre 2014; ------------------------------------------------------------------------------------------------- - in conformità all art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi del quale le Amministrazioni, decorso il termine di quarantacinque giorni dal

- pag. 4 - ricevimento della richiesta ovvero, nei casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, procedono anche in assenza delle informazioni del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, sotto condizione risolutiva; ----------------------------------------------------------------------------- - vista l urgenza legata alla scadenza dell attuale convezione in essere alla data del 2 dicembre 2014; ---------------------------------------------------------------------------------- - verificati i requisiti previsti dalla legge per la stipulazione del presente atto aggiuntivo; ------------------------------------------------------------------------------------------ si stipula il seguente: A T T O A G G I U N T I V O ALLA CONVENZIONE N. DI RACC. 42019 DI DATA 29 NOVEMBRE 2012. -- ART. 1 (Oggetto dell atto aggiuntivo) 1. La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI, di seguito denominata anche Provincia, e l Impresa INNOVA S.r.l., di seguito denominata anche Fornitore, che accetta, concordano di prorogare la convenzione n. di racc. 42019 di data 29 novembre 2012 in conformità all art. 7 (sette) della convenzione stessa, con le modifiche indicate negli articoli seguenti. --------------------------------------------------------------------------------------------- ART. 2 (Durata della convenzione) 1. La Provincia e il Fornitore concordano di prorogare la durata della convenzione n. di racc. 42019 di data 29 novembre 2012 di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal giorno 3.12.2014 (tre dicembre duemilaquattordici), in conformità all art. 7

- pag. 5 - (sette) della convenzione medesima.----------------------------------------------------------- ART. 3 (Aggiornamento prezzi) 1. Con la stipulazione del presente atto aggiuntivo, la Provincia e il Fornitore concordano di applicare ai nuovi ordinativi i seguenti prezzi: a) sale da consegnare in forma sfusa: Euro 122,00 (centoventidue/00) a tonnellata; b) sale da consegnare in sacchi da 25 Kg: Euro 138,40 (centotrentotto/40) a tonnellata. ------------------------------------------------------------------------------------------- ART. 4 (Cauzione definitiva) 1. Ad integrazione del deposito cauzionale costituito ai fini della stipulazione della convenzione n. di racc. 42019 di data 29 novembre 2012, con riferimento alla proroga della fornitura di cui al precedente art. 2 (due), l Impresa affidataria ha costituito la cauzione di Euro 645.999,53 (seicentoquarantacinquemilanovecentonovantanove/53), prescritta a garanzia dell esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, mediante appendice di riduzione di data 23 ottobre 2014 alla fidejussione bancaria n. 11.747 di data 26 novembre 2012, rilasciata dalla RAIFFEISENKASSE BOZEN GENOSSENSCHAFT - CASSA RURALE DI BOLZANO SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Bolzano, via De Lai n. 2, cauzione costituita in misura ridotta, ai sensi dell art. 40, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. ed in regola con l imposta di bollo.-------------------------- ART. 5 (Disposizioni anticorruzione) 1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo, si impegna a rispettare quanto previsto dall art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.

- pag. 6-165. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. La Provincia rende altresì edotto il Fornitore della esistenza dei Codici di comportamento dei dipendenti pubblici e del fatto che gli stessi Codici si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore.-------------------------------------------------------------------------------- 3. La Provincia, tramite l Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, si obbliga ad informare i singoli punti ordinanti sulla necessità di trasmettere al Fornitore i singoli Codici di comportamento unitamente all invio dell ordine di fornitura.------ 4. Il Fornitore si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. ------------------------------------------------------------------------------------- 5. La violazione degli obblighi dei Codici di comportamento può costituire causa di risoluzione del singolo ordinativo di fornitura e, se di particolare gravità, anche del presente atto aggiuntivo. ------------------------------------------------------------------------- 6. La singola Amministrazione ordinante o la Provincia, verificata l eventuale violazione, contesta per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del singolo ordinativo di fornitura ovvero del presente atto aggiuntivo, fatto salvo il risarcimento dei danni. --------------------------------------------------------------------------- ART. 6 (Rinvio alle norme applicabili) 1. La Provincia e il Fornitore, quali Parti contraenti, confermano tutte le altre clausole contenute nella convenzione n. di racc. 42019 di data 29 novembre 2012, in quanto compatibili con le condizioni stabilite nel presente atto aggiuntivo. ------- ART. 7

- pag. 7 - (Tracciabilità dei flussi finanziari) 1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.------------------- 2. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.------------------------------------------------------------ 3. Il codice CIG della convenzione e del presente atto aggiuntivo è 44089837DD. - ART. 8 (Condizione risolutiva) 1. Il presente atto aggiuntivo è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti di cui all art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo tutt oggi inevasa la richiesta di informazioni inviata ai sensi dell art. 91 del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. --------------------------------------------------------------. 2. La Provincia Autonoma di Trento, conformemente a quanto stabilito dal predetto art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, risolverà l atto aggiuntivo in caso di comunicazione di una delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all art. 67 della stessa legge, ovvero di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all art. 84, comma 4. ------------------------------------------ ART. 9 (Regime fiscale) 1. L imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto aggiuntivo è a carico del Fornitore INNOVA S.r.l., mentre l I.V.A. sul corrispettivo è a carico di ciascuna Amministrazione ordinante, destinataria della fornitura.------------------- 2. Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto mediante firma

- pag. 8 - digitale. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Il FORNITORE INNOVA S.R.L. Il legale rappresentante - sig. Ivo Negra PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti Servizio Contratti e centrale acquisti Il Dirigente - dott. Tommaso Sussarellu - Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. ST/GSC/it