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Civile Sent. Sez. 1 Num. 17286 Anno 2014 Presidente: VITRONE UGO Relatore: DIDONE ANTONIO Data pubblicazione: 30/07/2014 SENTENZA sul ricorso 9131-2007 proposto da: MAllEI ANTONINO, nella qualità di curatore del fallimento MANGANARO COSTRUZIONI GENERALI S.P.A., SI.CO.M. S.P.A., SICIL.CO.MAR. S.P.A., S.I.A.L.P. S.P.A., S.D.F. tra MANGANARO ANSELMO e MANGANARO BIAGIO, nonchè di essi soci personalmente ed 2014 1335 illimitatamente responsabili, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso l'avvocato MACALE MASSIMILIANO (STUDIO LEGALE PROF. AVV. GIUSEPPE BOZZI), rappresentato e difeso 1

dall'avvocato CARLO DE FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;.c.f: 004851-2g7 15 -- - ricorrente - contro MANGANARO ANTONIO (C.F. MNGNTN62L02F158L), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 95, presso l'avvocato SIGISMONDI IDA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO BRUSCHETTA, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 67/2006 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 10/02/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l'accoglimento dei primi tre motivi di ricorso e per l'assorbimento del quarto motivo. 2

Svolgimento del processo 1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 10.2.2006) la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata rigettata la domanda di revocatoria per notevole sproporzione della compravendita di un immobile proposta dal curatore del fallimento della s.p.a. SI.CO.M. - società venditrice - nei confronti di Manganaro Antonino. L'attore aveva agito quale curatore del fallimento della Manganaro Costruzioni Generali s.p.a., s.p.a. SI.CO.M., s.p.a. SICILCOMAR, s.p.a. SIALP, s.d.f. Manganaro Anselmo e Manganaro Biagio nonché di essi soci illimitatamente responsabili. Secondo la Corte di appello, pur avendo errato il tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che gravasse sul curatore la prova della conoscenza dello stato di insolvenza, l'atto non era revocabile sia perché risultava dagli elementi acquisiti agli atti che l'acquirente non era consapevole dello stato di insolvenza sia perché non sussisteva notevole sproporzione tra le prestazioni, essendo stato valutato l'immobile dal c.t.u. lire 348.774.000 e il costo sopportato dall'acquirente era stato di lire 309.832.992, di cui lire 34.200.000 per IVA, lire 37.000.000 per accollo di mutuo e lire 132.179.722 per rate di mutuo scadute. Ciò 3

anche se il prezzo pattuito era pari a lire 180.000.000 oltre IVA. La sproporzione, poi, era inesistente anche scomputando dal prezzo l'ammontare dell'iva. Contro la sentenza di appello il curatore del fallimento ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Ha resistito con controricorso Manganaro Antonino. Motivi della decisione 2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione degli artt. 67 1. fall. e 2727, 2729 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5. Deduce che erroneamente è stata ritenuta l'inscientia decoctionis dell'acquirente, peraltro azionista della "Manganaro Costruzioni Generali s.p.a." e parente dei soci del "Gruppo Manganaro" dichiarato fallito. Le circostanze ritenute rilevanti dalla Corte, quanto a situazione debitoria della SICOM, erano state dedotte ma non provate dal convenuto ed erano state contestate dal curatore. 2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione degli artt. 67 1. fall. e 1273 c.c. per erronea esclusione della notevole sproporzione. 2.3.- Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia l'erroneo rigetto della domanda relativa alla percezione dei canoni di locazione dell'immobile. 4

2.4.- Con il quarto motivo parte ricorrente deduce che l'accoglimento del ricorso comporterebbe una pronuncia a sé favorevole sulle spese. 3.- Osserva preliminarmente la Corte che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366 bis c.p.c. è infondata, posto che la sentenza impugnata è stata depositata prima dell'entrata in vigore della 1. n. 40 del 2006. Ciò posto, va rilevato che il ricorso è fondato nei limiti infrascritti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di prova contraria della conoscenza dello stato di insolvenza, presunta nella revocatoria fallimentare ex art. 67, primo comma, n.1, legge fall., la certezza della sua esclusione esige, anche mediante il ricorso a presunzioni, concreti collegamenti tra il convenuto e i sintomi conoscibili, per una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza, del predetto stato; ne consegue che va attribuito rilievo alla contiguità territoriale del luogo in cui opera l'impresa, alla occasionalità ovvero alla continuità dei rapporti commerciali con essa ed alla loro importanza, all'epoca dell'atto rispetto alla dichiarazione di fallimento (Sez. 1, n. 3781/2008). 5

Ma, in proposito, dalla sentenza impugnata emergono fv.f. elementi che non depongono, per converso, jjia sussistenza., della prova affermativa di tale presupposto soggettivo. Invero, va rilevato che le circostanze relative ai rapporti tra l'acquirente e il "gruppo" dichiarato fallito che, secondo il ricorrente, sono desumibili dallo stralcio di consulenza tecnica espletata nel giudizio penale contro "Manganaro Biagio + 6" (circostanze non specificamente contestate dal controricorrente) non risultano neppure menzionate nella sentenza impugnata. Manca, dunque, nella sentenza impugnata, qualsiasi riferimento alla «contiguità territoriale del luogo in cui. opera l'impresa, alla occasionalità ovvero alla continuità dei rapporti commerciali con essa ed alla loro importanza>>. La Corte di merito, d'altra parte, al fine di escludere la sproporzione delle prestazioni, ha valorizzato un elemento (l'esistenza di rate di mutuo scadute per lire 132.179.722) non ricompreso nel prezzo pattuito ma che, per e converso, avrebbero dovuto far ritenere probabile la conoscenza dello stato di insolvenza della società venditrice. Si impone, dunque, un nuovo esame della causa da parte del giudice del rinvio il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. 6

P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Messina in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 giugno 2014