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CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI Centro Studi e Ricerche CIRCOLARE N. 50 OGGETTO: Polizia Amministrativa. Regolamento di Polizia Urbana. Deliberazione del Consiglio Comunale del 18 giugno 2018 n. mecc. 2018 01485/017 Regolamento di Polizia Urbana. Tutela della quiete pubblica e privata. Indirizzi a tutela del riposo e della vivibilità urbana nelle aree cittadine interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone. Approvazione nuovo articolo 44 ter. Deliberazione della Giunta Comunale del 3 luglio 2018 n. mecc. 2018 2772/016 Regolamento di Polizia Urbana. Definizione aree di applicazione del nuovo art. 44 ter (1) Revoca circolari del Corpo 48/2017 e 55/2017. La Civica Amministrazione con le Ordinanze di cui all oggetto, ha ritenuto opportuno intervenire, a tutela della salute e vivibilità urbana, disciplinando gli orari di vendita delle bevande alcoliche e super alcoliche in alcune zone della città. Con la deliberazione titolata Regolamento di Polizia Urbana. Tutela della quiete pubblica e privata. Indirizzi a tutela del riposo e della vivibilità urbana nelle aree cittadine interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone. Approvazione nuovo articolo 44 ter, approvata il 18 giugno 2018, esecutiva dal 02 luglio 2018, il Consiglio Comunale ha ritenuto opportuno l inserimento nel Regolamento di Polizia Urbana n 221, del nuovo articolo 44 ter, rubricato Tutela del riposo, della salute e della vivibilità urbana in determinate aree cittadine interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone. Con la nuova disposizione contenuta in questo articolo, si completa il quadro delle norme del Titolo V, finalizzate a garantire la tutela della quiete pubblica e privata nel contesto urbano. Si riporta di seguito il nuovo articolo : Articolo 44 ter Tutela del riposo, della salute e della vivibilità urbana in determinate aree cittadine interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone 1. A tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali la salute (ivi incluso il diritto al riposo ed alla tranquillità dei residenti), la tutela dei lavoratori, dell ambiente e del patrimonio culturale, nonché al fine di contrastare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell ambiente e del patrimonio culturale, o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, assunta previa informazione alla competente Commissione Consiliare ed in conformità ai principi e criteri direttivi eventualmente da essa indicati, può, anche su segnalazione della (1) Deliberazione pubblicata sull Albo Pretorio on line della Città di Torino il 09/07/2018. Pagina 1 di 11

Circoscrizione interessata o degli organi di Polizia, individuare aree del territorio cittadino, coinvolte da afflussi particolarmente rilevanti di persone in relazione a singoli ambiti in cui sono emerse criticità relative alla vivibilità cittadina, ove devono essere osservate le seguenti prescrizioni: a) tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono sospendere l attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 3,00, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione dalle ore 3,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 dell articolo 6 del Decreto Legge. 117/2007 convertito nella Legge 160/2007; b) tutte le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e misto devono sospendere l attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 6,00; c) tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto devono sospendere l attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 24,00, fermo restando il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 bis dell articolo 6 del Decreto Legge 117/2007 convertito nella Legge 160/2007; d) tutte le attività artigianali che espongono e/o vendono bevande alcoliche e superalcoliche (comprese quelle artigiane di prodotti alimentari di propria produzione, incluse quelle che effettuano la vendita per il consumo immediato all interno dei locali) devono sospendere l attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 6,00; e) gli apparecchi automatici ubicati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita devono essere configurati in modo che sia inibita la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 21,00 alle ore 24,00, fermo restando il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 bis dell articolo 6 del Decreto Legge 117/2007 convertito nella Legge 160/2007. 2. Agli esercizi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 è consentita fino alle ore 23,00 la vendita per asporto di bevande alcoliche a condizione che la bevanda sia venduta esclusivamente in abbinamento con alimenti preparati in loco da asporto, in quantità non eccedente il rapporto di uno a uno (un alimento/una bevanda alcolica) e sia racchiusa in contenitori opportunamente confezionati. 3. Agli esercizi di cui alla lettera a) è consentita fino alle ore 23,00 la vendita per asporto di bevande alcoliche, racchiuse in contenitori opportunamente confezionati, agli avventori che abbiano fruito del servizio di ristorazione. In tali casi, il corrispettivo per la vendita di dette bevande deve essere chiaramente indicato nella documentazione fiscale rilasciata in occasione dell effettuazione del servizio di ristorazione. 4. Il servizio di consegna a domicilio di bevande alcoliche abbinate ad alimenti preparati per il consumo diretto con le modalità indicate nel comma precedente, effettuato in proprio o con l ausilio di personale con rapporto di lavoro subordinato o, attraverso i food delivery, da terzi, può essere effettuato entro le ore 23,00. 5. Tutte le attività di somministrazione, commerciali ed artigianali devono rendere noto al pubblico il contenuto delle predette prescrizioni mediante l esposizione di appositi cartelli, visibili sia all interno sia all esterno del locale. Con successiva deliberazione della Giunta Comunale (2018 02772/016 del 3 luglio 2018 Regolamento di Polizia Urbana. Definizione aree di applicazione del nuovo Art 44 ter ), si è data applicazione in via sperimentale, per il periodo 4 luglio - 30 novembre 2018, delle disposizioni di cui all art. 44 ter del Regolamento di Polizia Urbana nelle aree individuate, interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, nonché da problematiche connesse al traffico ed alla sicurezza urbana. Si riporta un estratto del dispositivo della citata delibera: 1) di approvare per il periodo dal 4 luglio al 30 novembre 2018, l applicazione delle disposizioni di cui all articolo 44 ter del Regolamento di Polizia Urbana nelle aree individuate dalla delimitazione Pagina 2 di 11

perimetrale evidenziata in allegato (all. 1 e 2 alla presente circolare del Corpo - n.d.r.) interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, nonché da problematiche connesse al traffico ed alla sicurezza urbana, e precisamente: a. area delimitata dalle seguenti vie: Via Galliari su entrambi i fronti, Via Madama Cristina, Corso Marconi, Via Nizza (le vie Madama Cristina, corso Marconi e via Nizza devono intendersi esclusivamente come limite perimetrale, quindi escluse dall area); b. area delimitata dalle seguenti vie su entrambi i fronti via: Via Giolitti, Via delle Rosine, Via Po, Piazza Vittorio Veneto, Via Giulia di Barolo, Via Verdi, via Roero di Cortanze, Corso San Maurizio, Via Montebello, Largo Montebello, Via Montebello, Corso Regina Margherita (civici dispari), Via Bava, Corso San Maurizio, Lungo Po Cadorna, Lungo Po Diaz. - omissis - 3) di disporre, nelle aree di cui al punto 1), ai sensi del comma 6 dell art. 8 bis del Regolamento di Polizia Urbana, l anticipazione alle ore 21,00 del divieto di detenzione per il consumo in luogo pubblico o ad uso pubblico di bevande in contenitori di vetro o di metallo, per lo stesso periodo indicato al punto 1) - omissis - 7) di dichiarare, attesa l urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, 4 comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. A seguito di queste ultime deliberazioni, è stato rivisto il prontuario, integrato dalle fattispecie di violazioni introdotte. Il prontuario R.P.U. 2018 aggiornato è pertanto reperibile sulla rete Intranet di PM alla voce PRONTUARI /POLIZIA AMMINISTRATIVA/R.P.U. Le circolari del Corpo 48/2017 e 55/2017 sono revocate. AL/PG/CC Addì, 09 Luglio 2018 IL DIRIGENTE DI PM Dott. Giovanni ACERBO (f.to in originale) Allegati: 1-2 Planimetrie con delimitazione delle aree interessate. Pagine aggiornate del Prontuario Pagina 3 di 11

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DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO BEVANDE ALCOLICHE/SUPERALCOLICHE ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE Titolare di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande effettuava la vendita per asporto di bevande alcoliche/superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 3,00. Art. 44 ter, comma 1, lett. a). Norma e tipo d infrazione DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO BEVANDE ALCOLICHE/SUPERALCOLICHE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA Titolare di media e grande struttura di vendita del settore alimentare e misto effettuava la vendita di bevande alcoliche/superalcoliche dalle ore 21.00 alle ore 6.00. Art. 44 ter, comma 1, lett. b) a 5000,00 Pagina 6 di 11

DIVIETO DI VENDITA ESERCIZI DI VICINATO Titolare di esercizio di vicinato nel settore alimentare e misto effettuava la vendita per asporto di bevande alcoliche/superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 24,00. Art. 44 ter, comma 1, lett. c Pagina 7 di 11

DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO ALL INTERNO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI BEVANDE ALCOLICHE/SUPERALCOLICHE Titolare di attività artigianale che espone e/o vende bevande alcoliche o superalcoliche ne effettuava la vendita dalle ore 21,00 alle ore 6,00. Titolare di attività artigianale di prodotti di propria produzione, che espone e/o vende bevande alcoliche o superalcoliche, incluse quelle in cui si effettua la vendita per il consumo immediato all interno dei locali, effettuava la vendita dalle ore 21,00 alle ore 6,00 Art. 44 ter, comma 1, lett. d Norma e tipo d infrazione TITOLARE DI APPARECCHI AUTOMATICI DI BEVANDE DI QUALSIASI GRADAZIONE ALCOLICA Esercente, non configurava gli apparecchi automatici, ubicati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita, in modo che fosse inibita la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, dalle ore 21,00 alle ore 24,00 Art. 44 ter, comma 1, lett. e), Pagina 8 di 11

DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO O DI VENDITA PER IL CONSUMO IMMEDIATO, DI BEVANDE ALCOLICHE, ALL INTERNO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E ATTIVITÀ ARTIGIANALI Titolare di esercizio di somministrazione/attività artigianali, entro le ore 23,00, effettuava la vendita per asporto di bevande alcoliche, senza che fossero abbinate con elementi preparati in loco da asporto Titolare di esercizio di somministrazione/attività artigianali, entro le ore 23,00, effettuava la vendita per asporto di bevande alcoliche, in quantità eccedente il rapporto di uno a uno (un alimento/una bevanda alcolica). Titolare di esercizio di somministrazione /attività artigianali, entro le ore 23,00, effettuava la vendita per asporto di bevande alcoliche, senza che siano racchiuse in contenitori opportunamente confezionati Art. 44 ter, comma 2, Pagina 9 di 11

DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO BEVANDE ALCOLICHE NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE Titolare di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande effettuava, entro le ore 23,00, la vendita per asporto di bevande alcoliche (racchiuse in contenitori opportunamente confezionati), senza che il corrispettivo di dette bevande sia chiaramente indicato nella documentazione fiscale, rilasciata agli avventori che hanno fruito del servizio ristorazione. Art. 44 ter, comma 3, Norma e tipo d infrazione DIVIETO DI SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DI BEVANDE ALCOLICHE Il contenuto delle predette prescrizioni deve essere reso noto mediante l esposizione di appositi cartelli, visibili sia all interno che all esterno del locale. Effettuava il servizio di consegna a domicilio di bevande alcoliche abbinate ad alimenti preparati per il consumo diretto (racchiuse in contenitori opportunamente confezionati), oltre le ore 23,00. Art. 44 ter, comma 4, Pagina 10 di 11

OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DI CARTELLO INDICANTE TUTTE LE PRESCRIZIONI DETTATE DALL ART. 44 TER Il contenuto delle predette prescrizioni deve essere reso noto mediante l esposizione di appositi cartelli, visibili sia all interno che all esterno del locale. Titolare di attività commerciale/artigianale/di somministrazione di alimenti e bevande ometteva di esporre gli appositi cartelli con l indicazione dell orario di cessazione delle attività di vendita delle bevande alcoliche/superalcoliche. da 25,00 a 150,00 50,00 Art. 44 ter, comma 5, Pagina 11 di 11