Repertorio N. 72 66 Raccolta N. 4 9 90 LOCAZIONE AD USO ABITATIVO (ai sensi dell'art. 2, comma 1, Legge 9 dicembre 1998 n. 431) I sottoscritti: - RICCI CRISTIANO, nato a Piacenza i l giorno 11 ottobre 1973, ; residente a Piacenza ir» via Musso ri. 6, codice fiscale RCC! CSt 73R11 G535I, celibe; quale parte locatrice GROPPELLI PAOLA, nata a Piacenza i l 20 giugno 1975 e resi dente a Piacenza in via Musso n. 6/A, codice fiscale GRP PLA : 75H60 Gb3SF, nubile;! quale parte conduttrice Ì Premesso \ che i l signor RICCI CRISTIANO è proprietario delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte dello stabile sito in Co- ; mune di Piacenza in via Musso n. 6/A e precisamente: I - appartamento composto da due vani cantina al piano interrato, una camera, cucina, bagno, ripostiglio e porticato al i piano terra, tre camere, due bagni, ripostiglio e due balconi al piano primo; confinante con via Musso, parti comuni, mappaie 8 sub. 4. I l tutto risulta censito ai Catasto Fabbricati del Comune di Piacenza al foglio 83: - mappale 8 sub. 5, via Cornelio Musso n. 6, p.t-l-sl, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 4, vani 8, rendita catastale euro 4 95,80, tale a seguito di variazione dell'originario mappale 8 sub. 2 in data 2 3 gennaio 2 010 n. 594, conseguente a domanda di autotutela prot. 9522; - i l sopradescritto immobile è pervenuto ai medesimo signor RICCI CRISTIANO con atto di vendita in data 9 maggio 2011 n. 5631/3823 di repertorio del Notaio Luca Di Lorenzo di Piacenza, registrato a Piacenza in data 10 maggio 2011, al n. 4127, trascritto presso l'ufficio del fèrritorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Piacenza in data 11 maggie 2011 ai numeri 7051/4789; - che i l signer RICCI CRISTIANO (in seguito chiamato parte locatrice) e la signora GROPPELLI PAOLA (in seguito chiamato parte conduttrice) intendono stipulare un contratto di locazione, avente ad oggetto l'unità immobiliare di cui sopra, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 ti. 431; tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue: CONSENSO La parte locatrice signor RICCI CRISTIANO concede in locazione alla parte conduttrice signora GROPPELLI PAOLA che accetta, le seguenti porzioni immobiliari ad uso abitazione facent i parte delio stabile sito in Comune di. Piacenza in via Musso n. 6 e precisamente: Luca Di Lorenzo NOTAIO Registrato PIACENZA c Eur a
2ione. DURATA La durata della presente locazione è stabilita in anni 20 (venti) a decorrere dalla data odierna. Alla scadenza di tale termine, la locazione si intenderà rinnovata automaticamente, secondo la disciplina di cui all'art. 2, cantre.?. 1, della legge 431/1998, e salva la facoltà dei lo-, catore di intimare disdetta nelle ipotesi previste dall'art. 3 della suddetta legge. Le parti consentono quindi alla trascrizione dei presente j contratto di locazione uitranovennaie presso l'ufficio dei Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Piacenza, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al r i - I guardo. CANONE DELLA LOCAZIONE l i canone annuo della locazione è stabilito in Euro 4.200,OC {qua*: trcmiìaduecento virgola zero zero) da pagarsi in rate mensili anticipate uguali di Euro 350,00 {trecentocinquanta virgola zero zero) scadenti i l giorno cinque di ciascun mese di ciascun anno per l'intera durata del rapporto. Trascorso un anno da oggi, i l locatore avrà diritto di r i - : chiedere l'aggiornamento annuale dei canone nella misura del' 1C0% (cento per cento) di quella, accertata dal1'i57at, del-; l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ; ed impiegati; l'importo base sul quale operare tale aggiorna-; mento sarà costituito, ogni anno, dall'ultimo canone annuale precedentemente aggiornato. I l pagamento dovrà essere effettuato al domicilio del locato-! - appartamento composto da due vani cantina al piano interrato, una camera, cucina, bagno, ripostiglio e porticato ai piano terra, tre camere, due bagni, ripostiglio e due balconi al piano primo; confinante con via Musso, parti comuni, mappale 8 sub. A. I l tutto risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di ; Piacenza al foglio 83: - mappale 8 sub. 5, via Cornelio Musso n. 6, p.t-l-sl, zona; censuaria 2, categoria A/3, classe 4, vani 8, rendita cata- : stale euro 4 9b,80, tale a seguito di variazione dell'originario mappale 8 sub. 2 \ in data 21 gennaio 2G1G n. 594, conseguente a domanda di au- : -ctuteia prot. 9522. La locazione viene pertanto effettuata per l'esclusivo uso di J abitazione del conduttore e delle persone con l u i abitualmen- ; te conviventi; qualsiasi mutamento di destinazione dell'unità : immobiliare urbana è vietato, ai sensi dell'art. 80 della : legge 27 luglio 1978 n. 392, e comporta la risoluzione di di ritto del presente contratto: a tal fine i l locatore potrà j dichiarare di avvalersi della presente clausola, ai sensi j dell'art. 1456 del codice civile, entro tre mesi dal momento j in cui ha avuto conoscenza del suddetto mutamento di destinai
re, come sopra indicato, o in altro luogo che da questi potrà ; essere designato. Il conduttore non potrà sospendere i l pagamento dei suddetto, canone per l'interruzione dei servizi comuni. Il mancato pagamento dei canone, decorsi venti giorni dalla ' scadenza prevista, ovvero i l mancato pagamento, nel termine } previsto, degli oneri accessori di cui infra, quando I'impoi ; to non pagate superi quello di due mensilità del canone, co-! ; stituisce motivo di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 14 55 del codice civile. Il locatore ha l'onere di comunicare al conduttore eventuali I variazioni del proprio domicilio. In difetto, i l conduttore avrà diritto di adempiere all'obbligazione di pagamento al : suo proprio domicilio.! ONERI ACCESSORI Sono a carico della parte conauttrice le spese condominiali j I indicate all'art. 9 cella legge 392/1978, in proporzione alla i quota millesimale spettante all'unità locata. Sono pure a ca-. rico della parte conduttrice tutte le altre spese, i v i comj presi i premi di assicurazione dello stabile, le spese di r i - [ i parazione dell'impianto di riscaldamento, le spese di revi-j.sione dell'impianto antincendio, 1 * aramortamento degli impian- j j t i. 'Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa statale e! \e in materia, ìa parte locatrice, esibisce, l'atte- j stato di certificazione energetica, redatto dal certificatore \ qualificato ingegner Francesco Quattrini in data 5 febbraio j 2010, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" e dichiara e garantisce che, successivamente alia redazione j : dello stesso - e sino a questo momento - non si è verificata : alcuna causa che potesse determinare la decadenza del predetto certificato non essendovi state modifiche della prestazio- j ne energetica dell'unità immobiliare per cui io stesso è sta-. ; to redatte e non avendo, detta unità immobiliare, mutato la propria destinazione c'uso..a tal uopo ìa parte conduttrice dichiara di aver ricevuto le informazioni e ìa documentazione relativa alla certificazione energetica di quanto in oggetto. CONSEGNA La parte conduttrice dichiara di ricevere in consegna l'u-j nità immobiliare locata, di averla riscontrata in buono stato j locativo ed idonea all'uso al quale è destinata. OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE La parte locatrice è obbligata, ai sensi degli artt. 1575 n.! 2 e 1576 del codice civile, a mantenere l'unità immobiliare: i locata in buono stato locativo, effettuando tutte le ripara-! zioni necessarie, eccettuate quelle dì piccola manutenzione I che sono a carico dei conduttore. j Si intendono di piccola manutenzione le riparazioni di picco- ( la entità, che comportino spese di modeste importo, e riguard;ìiio elementi accessori dell'immobile che, per loro natura, j j -
si consumano e deteriorano per iì solo effetto del loro uso j normale: e cosi, a titolo esemplificativo, quelle relative a I rubinetterie, scarichi, interruttori, maniglie, vetri, riveastinenti, sanitari, impianti di luce, acqua e gas non interni i. alla struttura del fabbricato, cardini degli i n f i s s i. Non rientrano invece tra le riparazioni a carico del condutj.tore le altre riparazioni, tra cui quelle relative ad elemen-!."ti dell'immobile soggetti a deterioramento per effetto del I"trascorrere del tempo, a meno che siano stati danneggiati da I un uso improprio fattone dal conduttore stesso: e così, a t i - I toìo esemplificativo, la riparazione degli infissi esterni j: dei 1 ' immobile, dei tetto, degli intonaci esterni, della pit- I tura delle pareti, delle condutture di scarico dei bagni, delie stecche degli avvolgibili, degli impianti interni alla 'struttura de] fabbricate, delle mattonelle é piastrelle di pavimentazione e di rivestimento. 'La parte conduttrice dovrà dare avviso alia parte locatrice j d e l l a necessità d i e f f e t t u a r e l e r i p a r a z i o n i che s i a n o a c a li.,.m! rico di essa locat.ri.ee, salvo eseguire direttamente le riparazioni urgenti dandone contemporaneamente avviso al locato-! re, i l quale dovrà rimborsarne le spese. 1 Si dà atto che l'unità immobiliare locata è attualmente esen- te da vizi che ne diminuiscano l'idoneità all'uso pattuito e i salva comunque l'applicazione degli artt. 1578 e 1581 del co- dice civile. Il locatore non potrà compiere innovazioni che diminuiscano I iì godimento da parte del conduttore, salva l'esigenza di r i parazioni indifferibili, con applicazione in tal caso del di- 1 sposto dell'art. 1584 dei codice civile. j 11 locatore è tenuto a garantire i l conduttore da molestie di I diritto arrecate da terzi, che diminuiscano l'uso o i l godi- mento della cosa, previo avviso che i l conduttore ha l'obbli- ; go di effettuare tempestivamente; non è tenuto invece a ga- : rantirio dalle molestie di fatto, per le quali i l conduttore ; potrà agire in nome proprio contro i relativi autori. OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE I 11 conduttore ha l'obbligo di custodire l'unità immobiliare locata con l a d i l i g e n z a d e l buon padre d i f a m i g l i a, d i e s e- j cuire le piccole riparazioni poste a suo carico come sopra, e care avviso al locatore della necessità di eseguire le ripa- razioni a carico di esso locatore. l i conduttore ha ìa facoltà, e non l'obbligo, di utilizzare! l'immobile locato, salvo in ogni caso i'obbligo di custodia di cui sopra. Al termine delia locazione i l conduttore dovrà restituire l'unità locata al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, salvo iì deterioramento o i l consumo risultante dall'uso della cosa in conformità al presente contratto. Pertanto, per i piccoli danneggiamenti derivanti da tale dete- ; rioramento o consumo, i l conduttore non sarà tenuto alia r i -
! messione in pristino: ciò vale, a titolo esemplificativo, per [lo scolorirsi delle pareti dell'appartamento, le sbiaditure. dietro i quadri ed i mobili, le eventuali imperfezioni della [chiusura degli infissi esterni e delle maniglie interne, (.1'allentamento dei rubinetti, i piccoli danni ai muri causati...dai chiodi cui sono appesi i quadri o da targhe; rimane in [ particolare esclusa la riverniciatura dei locali ad opera del ; conduttore. : Salvo quanto sopra, i l perimento ed i l deterioramento avvenutiti durante la locazione sono, in ogni caso, a carico del con- > duttere, ai sensi dell'ari:. 158S del codice civile. DEPOSITO CAUZIONALE 'A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del conduttore, lo stesso costituisce in deposito cauzionale a favore della parte locatrice, ai sensi dell'art..11 della legge 392/1978, la somma di Euro 1.050,00 (raili cinquanta virgola zero zero} pari a tre mensilità del canone. Detta garanzia viene espressamente dichiarata idonea dal locatore, con r i nunzia ad ogni ulteriore garanzia di cui all'art. 1608 dei codice civile. Detta somma potrà essere impiegata dalla parte locatrice a suo piacimento, con i l solo obbligo di corrispondere sulla stessa, al termine di ogni anno, una somma pari all'interesse legale maturato nel medesimo periodo. L'importo del deposito cauzionale, con i relativi interessi, dovrà essere restituito entro trenta giorni dalla cessazione della locazione, solo a seguito della constatazione dell'integrale adempimento degli obblighi a carico del conduttore, ivi compresa la rimessione in pristino dell'unità immobiliare locata ove necessaria. In nessun caso la parte conduttrice potrà esimersi dal pagamento delle ultime rate del canone mediante imputazione delle stesse al deposito cauzionale. La parte locatrice potrà, invece, compensare i l debito di restituzione del deposito cauzionale e relativi interessi con i l credito per g l i eventuali canoni non pagati, e relativi accessori. VICENDE DEL RAPPORTO In caso di morte del conduttore, g l i succederanno nel contratto i l coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi, i l convivente mere uxorio. Gli succederà ar.che i l coniuge separato giudizialmente o consensualmente c di fatto o divorziato, o i l coniuge in base a matrimonio dichiarato nullo se i l diritto di abitare nella casa familiare gli sia stato giudizialmente riconosciuto o se tra i due si sia così convenuto; i l tutto a norma dell'art. 6 delia legge 392/1978, e della sentenza della Corte costituzionale n. 404 dei 7 aprile 1988. Le obbligazioni scaturenti dai presente contratto sono, ad o- gni effetto di legge, i n d i v i s i b i l i : conseguentemente, se al locatore subentrino più eredi, ciascuno di essi continuerà ad
essere tenuto all'intera prestazione di far godere ed avrà! diritto all'intero corrispettivo; se ai conduttore subentrino! più eredi, ciascuno di essi avrà diritto all'intera prestazione e sarà obbligato ai pagamento dell'intero corrispettivo. Ogni modifica del presente contratto dovrà essere pattuita. per iscri tto. ; SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO lì conduttore potrà sublocare totalmente l'immobile e concedere in comodato; non potrà cedere ad altri i l presente contratto, senza i l consenso scritto del locatore. CESSAZIONE DEL RAPPORTO 13 conduttore ha diritto di recedere, senza necessità di fornire alcuna giustificazione, dal presente contratto, dandone : preavviso almeno sei mesi prima. In tal caso, l'estinzione ' del rapporto di locazione consegue alla scadenza del sesto mese successivo ai preavviso stesso. ELEZIONE DI DOMICILIO Pi tutti g l i effetti del presente contratto, compresa la notifica di eventuali atti esecutivi, i l conduttore elegge domi- : Icilio nei locali oggetto delia presente locazione. SPESE Le spese del presente contratto di locazione sono a carico di entrambe le parti, in quote uguali. RINVIO Por quanto non espressamente convenute con i l presente atto, si applicano le disposizioni, delia legge 9 dicembre 1998 n. 431, della legge 27 luglio 1978 n. 392, nonché, in quanto conpatibili, le disposizioni del codice civile (artt. 1571 e..seguenti) che regolano i l contratto di "locazione. Piacenza, 8 giugno 2012. Firmato all'originale: GROPPELLI PAOLA RICCI CRISTIANO i Repertorio N. 7268 Raccolta N. 4 8 90 - AUTENTICA DI FIRME REPUBBLICA ITALIANA Certifico io sottoscritto dottor Luca Di Lorenzo, Notaio in Piacenza, con studio i v i alla via Cavour n. 42, iscritto nei Ruolo dei Distretto Notarile di Piacenza, che i signori: - RICCI CRISTIANO, nato a Piacenza i l giorno l i ottobre 1973, residente a Piacenza in via Musso n. 6, codice fiscale RCC. CST 73R!1 G535I;. - GROPPELLI PAOLA, nata a Piacenza i l 20 giugno 1975 e resi dente a l-iscenza in via Musso n. 6/A, codice fiscale GRP PLA 73H60 G535F; della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno ap~ i posto in mia presenza la propria firma in calce all'atto che': precede, a marcine degli a l t r i fogli e dell'allegato, previa Lettura delio stesso datane alle parti con quanto allegato, ' i l tutto alle ore undici e minuti trenta.
1 1 COPIA CONFORME Certifico io sottoscritto Luca Di Lorenzo, notaio in Piacenj za, iscritto presso i l Collegio Notarile di Piacenza che la; ; presente è copia conferme all'originale conservato nei miei : ;atti in sei fogli. Tutti i fogli dell'originale sono muniti delie prescritte! f, firme. Si rilascia in carta libera per g l i usi consentiti dalla ìeg-^ i!