REGIONE MARCHE 9/07 / 2018

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AD UNANZA N. _-----"'2-"0---'4 LEG ISLATURA N. _----'X"---- 951 seduta del 9/07 / 2018 delibera DE/ PN/ SVM Oggetto: Criteri e modajità di gestione d( 'lle Aree di Rispetto NC istituite a i sensi dell'art. lo bis della L.R. 7/1995 e ss.mm.ii. Rc'voca DGR 673/2015 "Criteri e modalità di Prot. Segr. gestione delle Ar ee di Ris petto istituite ai sens i 1022 dell'articol o lo bis della L.R. 7/95 e s.m.i. Re voca della D. G. R. n. 1308 del 03/1012011" Lunedì 9 luglio 2018, nella sede della Regione Mar c he, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Gi unta regionale, regol a rmente convocata. Sono presenti: - LUCA CERISCIOLI Presidente - ANNA CASINI Vicepresidente - MANUELA BORA Assessore - FABRIZIO CESETTI Assessore - MORENO PTERONI Assessore - ANGELO SC LAPICHETTI Assessore E' assente: - LORETTA BRAVI Assessore Cons ta tato j 1 numero l egale per la validi t à ciell' adunan za, assume la Presidenza il President e della Giunta regionale, Luca Cerisc ioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Debordh Giraldi. Riferisce in qualità di relatore l'assessore Moreno Pieroni. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanill,ilà dei presenti. NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA Inviata per gli adempimenti di competenza alla struttura organizzatjva: alla P.O. di spesa: _ al Presidente del Consig lio regionale Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente de l Consiglio regionale il prot. n. L'INCARICATO alla red azione de l Bollettino ufficiale 11 L ' rncaricato

REGION.E MARCHE seduta del ~ 9 LUG. 201~ Delibera 951 OGGETTO: Criteri e modalità di gestione delle Aree di Rispetto istituite ai sensi dell'art. 1 Obis della L.R. 7/1995 e ss.mm.ii. Revoca DGR 673/2015 "Criteri e modalità di gestione delle Aree di Rispetto istituite ai sensi dell'articolo lo bis della L.R. 7/95 e s.m. i. Revoca della D.G.R. n. 1308 del 03/10/2011." LA VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito; VISTO il parere favorevole di cui all'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne che contiene il parere favorevole, e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche; VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione; Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1, DELIBERA di revocare la DGR 673 del 7 agosto 2015; di approvare i nuovi Criteri e modalità di gestione delle Aree di Rispetto istituite ai sensi dell'articolo lo bis della L.R. 7/95 e s.m.i., di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante del presente atto. IL SEGRETA y

Delibera 95 '1 DOCUMENTO ISTRUTTORlO Normativa di riferimento Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 e ss.mrn. "Nonne per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria". DGR n. 673 del 07/08/2015 "Criteri e modalità di gestione delle Aree di Rispetto istituite ai sensi dell 'articolo lo bis della L.R. 7/95 e ss.mm. Revoca della DGR n. 1308 " Motivazione Con DGR n. 673 del 07/08/2015 la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità di gestione delle Aree di Rispetto, stabilendo che gli stessi avessero il carattere della sperimentalità e fossero applicabili per un periodo massimo di tre anni. I Presidenti degli AA..TT.CC. marchigiani in rappresentanza dei rispettivi Comitati di Gestione, con nota prot. n. 1205805 /2017 hanno richiesto la modifica dei criteri e modalità proponendo una serie di variaziom; A tal proposito è stato formalmente convocato un incontro il 27 giugno scorso con gli Ambiti Territoriali di Caccia ed i rappresentanti delle Associazioni Venatorie Regionali (ld 698638/2018) nel corso del quale è stato definito congiuntamente e all'unanimità dei rappresentanti di apportare la seguente modifica: "'''''''' eliminazione dei punti dell'ali. a) della DGR 673 che testualmente recitano: - Le Aree di Rispetto cessano qualora vengano meno le condizioni che ne hanno motivato la costitu ZIOne. - Le Aree di Rispetto hanno una durata massima di tre anni della loro istituzione" E sostituzione con il seguente punto: "'"''''''''''''""""'" Le aree di rispetto tenninano la propria esistenza qualora l'atc di riferimento ne determini la cessazione, comunque da comunicare alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno. In tal caso il territorio dell'area di rispetto viene restituito alla libera caccia mediante rimozione delle tabelle perimetrali a cura dell' A TC, senza particolari regolamentazioni e comunque prima dell 'avvio della prima fonna di caccia utile detenninata con specifico atto regionale". """ """'"''""'"

Si ritiene, in considerazione della grande quantità di provvedimenti che riguardano la materia venatoria, di mettere a disposizione dei fruitori provvedimenti unici che riguardano le singole materie, ai fini della semplificazione e fruizione e pertanto si propone alla Giunta: di revocare la DGR 673 del 7 agosto 2015 ; di approvare i nuovi Criteri e modalità di gestione delle Aree di Rispetto istituite ai sensi dell'articolo lo bis della L.R. 7/95 e s.m.i., di cui all 'allegato A) che costituisce parte integrante del presente atto. IL RESPQNSABILE DEL PROCEDIMENTO L PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 44512000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. IRIGENTE DELLA Py., o~ y

Delibera 95'1 PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E V ALORIZZAZIONE DELLE MARCHE Il sottoscritto propone atto alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n.24111990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO La presente deliberazione si compone di n. 6' fonnano parte integrante della stessa. ~"""'-_ pagine di allegati che IL SEGRETARIO DEI Debor T A REGIONALE

_get~~~1 20~8 I pa~ I I ~I~~I ALLEGATO A Criteri e modalità di gestione delle Aree di Rispetto, istituite ai sensi dell'articolo lo bis della L.R. 7/95 e ss.mm.ii. Gli Ambiti Territoriali di Caccia (in seguito ATC) comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, la planimetria scala I: I 0.000 riportante i confini dell'area di Rispetto ed il programma di gestione contenente i periodi, le limitazioni, le specie e tutte le misure necessarie per tutelare la fauna sta~iale oggetto di divieto caccia. Gli ATC nelle Aree di Rispetto, possono vietare l'esercizio venatorio, in una o in tutte le sue forme, nei confronti di una o più specie. Gli A TC, per la fauna stanziale, possono prevedere altresì particolari limitazioni al prelievo indicate nei piani di gestione. Le data di apertura e di chiusura, così come stabilite dal Calendario venatorio della stagione di riferimento, possono essere rispettivamente posticipate e anticipate dali' A TC in relazione ai piani di gestione della specie, o delle specie, oggetto di tutela. L'accesso alle Aree di Rispetto è consentito a tutti gli iscritti nell' ATC di riferimento nel rispetto delle modalità contenute nel piano di gestione. Sono consentiti gli interventi di controllo ai sensi dell 'ari. 25 della L.R. 7/95 e ss.mm.ii. Il divieto di caccia non può essere esteso a tutte le specie di fauna stanziale presenti in un' Area di Rispetto. E' consentita la cattura di fauna selvatica stanziale ai soli fini del ripopolamento. Gli ATC possono consentire l'attività cinofila nei periodi indicati dal calendario venatorio e da eventuali ed ulteriori provvedimenti regionali. Le aree di rispetto terminano la propria esistenza qualora l' ATC di riferimento ne determini la cessazione, comunque da comunicare alla Regione entro il 31 marzo. In tal caso il territorio dell'area di rispetto viene restituito alla libera caccia mediante rimozione delle tabelle perimetrali a cura dell ' ATC, senza particolari regolamentazioni e comunque prima dell'avvi,o della prima forma di caccia utile determinata con specifico atto regionale. I confini perimetrali dovranno essere delimitati da tabelle aventi le seguenti caratteristiche: dimensioni tabella (lunghezza per altezza) cm. 30x25, colore di fondo - giallo, testo "Area di Rispetto-Caccia regolamentata - L.R. n. 7/95 art. lo bis", colore del testo nero. Gli ATC hanno l'obbligo di dare la massima diffusione delle misure adottate per ogni Area di Rispetto.