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DELIBERAZIONE N.21C/17 Oggetto: Regolamento per la disciplina dello svolgimento dei tirocini curriculari, formativi e di orientamento, alternanza scuola lavoro presso la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO l art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, con il quale sono determinati principi e criteri generali per la disciplina delle iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l obbligo scolastico; VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142 in attuazione dei principi e dei criteri di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196; VISTO l art. 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con il quale sono stabiliti i criteri per la definizione di Linee-guida in materia di tirocini formativi e di orientamento; VISTO l Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 24 gennaio 2013 per l attuazione dell art. 1, c. 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92; VISTA la delibera di Giunta della Regione Lazio del 18 luglio 2013, n. 199, con la quale è stato attuato l Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 24 gennaio 2013 in ordine alla regolamentazione dei tirocini; VISTO l art. 1, commi da 33 a 44, della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il quale diviene obbligatoria l alternanza scuola lavoro per tutti gli studenti dell ultimo triennio delle scuole superiori; VISTO l art. 50, comma 1, lett. c), del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente; RILEVATA la necessità di disciplinare organicamente lo svolgimento dei tirocini da svolgersi presso la sede centrale e presso le sedi distaccate della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale; ASSUME la seguente: D E L I B E R A Z I O N E ART. 1) E approvato il Regolamento per la disciplina dello svolgimento dei tirocini curriculari, formativi e di orientamento, alternanza scuola lavoro presso la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia nel testo che segue: Regolamento per la disciplina dello svolgimento dei tirocini curriculari, formativi e di orientamento, alternanza scuola lavoro presso la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia Art. 1) Oggetto Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei tirocini curriculari, formativi e di orientamento e alternanza scuola lavoro presso la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, nel rispetto di quanto previsto dalle fonti normative richiamate in premessa. Art. 2) Definizioni Il tirocinio è una misura formativa finalizzata a creare un contatto diretto tra l amministrazione ed il tirocinante, allo scopo di orientare ed agevolare le scelte professionali di quest ultimo. La finalità del tirocinio viene raggiunta attraverso la conoscenza e l approfondimento delle attività istituzionali della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia tramite la partecipazione operativa del tirocinante alle attività lavorative di competenza delle singole Strutture/Sedi/Divisioni. Il tirocinio consiste in una esperienza di orientamento al lavoro e di formazione in una situazione che non configura un rapporto di lavoro. Ai fini del presente Regolamento si intende per: A) Tirocini Curriculari : i tirocini che danno diritto a crediti formativi e sono inclusi nei piani di studio delle Università, degli Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari. Sono altresì da considerarsi come curriculari i tirocini previsti all interno di un percorso formale di istruzione o di formazione sebbene non direttamente finalizzati al conseguimento di crediti formativi allorché si verifichino le seguenti condizioni: - promozione di un tirocinio da parte di una Università o Istituto di Istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione

scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione o la Provincia o accreditato; - destinatari della iniziativa siano studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e ai corsi di dottorato), allievi di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso; - svolgimento del tirocinio all interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione. Qualora il tirocinio inizi prima del conseguimento del titolo, lo stesso potrà continuare fino alla naturale scadenza. B) Tirocini extracurriculari : i tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani nel percorso di transizione tra il sistema dell istruzione e il mondo del lavoro mediante una formazione a diretto contatto con quest ultimo. I destinatari sono i soggetti in possesso di un titolo di studio conseguito entro e non oltre dodici mesi. Nell ambito dei tirocini extracurriculari rientrano anche C) Progetto/Percorso Alternanza scuola lavoro : rappresenta lo strumento attraverso il quale tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado hanno l opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 107/15 i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati in tutte le classi del secondo biennio e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado per almeno 400 ore per istituti tecnici e professionali, e 200 ore nei licei. D) Soggetto promotore, l istituzione universitaria statale e non statale, istituti tecnici e licei con cui è stipulata la convenzione per l attivazione dei tirocini. E) Soggetto ospitante enti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio. In qualità di soggetto ospitante, La Fondazione non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo i casi di proroga entro i limiti previsti dalla normativa vigente. Art. 3 - Responsabile del procedimento La Divisione responsabile dei procedimenti di attivazione e gestione dei tirocini è la Divisione Amministrativa - Ufficio Assicurazioni e Stage. Art 4 - Requisiti richiesti per attivazione dei tirocini 1. I tirocini sono attivati nell ambito di apposite convenzioni stipulate con istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e con istituzioni scolastiche abilitate al rilascio di titoli di studio con valore legale, solo dopo la predisposizione da parte della Fondazione, per

ciascuno dei tirocinanti selezionati, di uno specifico progetto formativo contenente i dati identificativi dei soggetti coinvolti, gli elementi descrittivi del tirocinio e le specifiche del progetto, ivi incluse le attività affidate al tirocinante e gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio. 2. Il numero massimo di tirocini che potranno essere attivati contemporaneamente presso la Sede di Roma della Fondazione è pari al 10% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell anno precedente a quello di richiesta di svolgimento del tirocinio. Presso ogni singola sede distaccata invece, non potrà essere attivato più di un tirocinio per volta. 3. Entro il mese di gennaio di ogni anno, ciascun Settore/Sede/Divisione comunica alla Divisione Amministrativa - Ufficio Assicurazioni e Stage - il fabbisogno di tirocinanti. La Fondazione, verificata la disponibilità di eventuali risorse aggiuntive, delibera, entro il mese di marzo, il numero massimo di tirocini extracurriculari e curriculari attivabili nell anno in corso e provvede, esclusivamente per i tirocini extracurriculari, alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di apposito avviso pubblico nel quale sono indicati i requisiti specifici richiesti per la presentazione della domanda ed i criteri di selezione adottati nel rispetto dei principi di trasparenza e di evidenza pubblica. 4. Sono ammessi ai tirocini extracurriculari presso la Fondazione giovani laureati di età non superiore ai 27 anni, se in possesso di laurea specialistica, e di età non superiore ai 31 anni, se in possesso di master di secondo livello, che abbiano conseguito il relativo titolo da non più di 12 mesi. 5. La selezione può prevedere che il candidato sia sottoposto ad apposito colloquio a cura di una Commissione nominata dal Presidente, per accertare le competenze e le attitudini professionali del candidato, anche alla luce del relativo curriculum vitae. 6. Al termine della selezione, la Commissione approva la graduatoria dei tirocinanti selezionati. 7. Il tirocinio extracurriculare non può essere fruito in costanza di rapporto di lavoro a qualsiasi titolo instaurato con altro soggetto o contestualmente alla fruizione di un analogo istituto. 8. A richiesta dell aspirante tirocinante o dell Ente promotore del tirocinio sono ammessi ai tirocini curriculari gli iscritti a corsi di Laurea triennale, a corsi di laurea specialistica o a corsi di specializzazione post laurea previa valutazione delle specifiche candidature pervenute. Art. 5 - Durata e orario 1 I tirocini attivati presso La Fondazione hanno una durata non superiore a sei mesi per i tirocini extracurriculari mentre per quelli curriculari non superiori a 12 mesi, comprensiva di eventuali proroghe ed esclusi eventuali periodi di sospensione del tirocinio.

2. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità e per malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo il limite massimo di cui al c. 1. 3. Per i tirocini extracurriculari è richiesta la stessa frequenza quotidiana prevista dal contratto di lavoro di riferimento applicato al personale dipendente dell Autorità, con una flessibilità in entrata dalle ore 9.00 alle ore 10.00, mentre per i tirocini curriculari la frequenza è concordata di volta in volta al momento della predisposizione del progetto formativo in considerazione anche del regolamento previsto dall Ateneo o Istituto di formazione promotore del tirocinio. Art. 6 - Nomina e compiti del tutor 1. L attività di formazione ed orientamento del tirocinante è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore e da un tutor interno alla Fondazione, nominato con provvedimento del Direttore Generale della Fondazione stessa. 2. Il tutor interno collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio; coordina l organizzazione e programma il percorso di tirocinio; monitora l andamento del tirocinio del favorisce l inserimento del tirocinante nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione e fornisce al soggetto promotore gli elementi per verificare e valutare le attività del tirocinante e l efficacia dei processi formativi; concorre, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell attestazione finale. 3. Il tutor della Fondazione deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. 4. Ogni tutor della Fondazione può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. Art. 7 - Indennità di partecipazione 1.A seguito dell attivazione del tirocinio extracurriculare, al tirocinante è corrisposta una indennità di partecipazione al tirocinio di importo lordo non inferiore a euro 400 mensili; l indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima pari al 70% dell orario previsto su base mensile. Qualora la partecipazione fosse inferiore, l indennità sarà erogata in misura proporzionale

alla effettiva presenza. L indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali come reddito assimilato a quello da lavoro dipendente. 2.Per i tirocini curriculari la Fondazione non prevede alcuna indennità di partecipazione o facilitazione economica e si applica la disciplina prevista dal Regolamento dell Ateneo o dell Istituto di formazione promotore del tirocinio. Art. 8 - Garanzie assicurative 1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione di cui all art. 6, comma 1, della delibera di Giunta della Regione Lazio del 18 luglio 2013, n. 199, il rispetto dell obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL, nonché per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. 2. Nel caso di infortunio del tirocinante, il tutor interno ne dà comunicazione alla Divisione Amministrativa - Ufficio del personale - che informa tempestivamente il soggetto promotore. Art. 9 - Comunicazioni obbligatorie 1. L Ufficio del personale, nei casi previsti, effettua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell art. 9, c. 1, della delibera di Giunta della Regione Lazio del 18 luglio 2013, n. 199. Tale comunicazione è poi trasmessa al soggetto promotore del tirocinio. 2. ai sensi di quanto previsto dal D.L. 26 giugno 2013 n. 76 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 99 la Fondazione, avendo sedi in più regioni, accentra le comunicazioni obbligatorie presso la sede legale ( Roma) Art. 10 - Attività del tirocinante 1. Il tirocinante è tenuto a rispettare la convenzione, il presente Regolamento, il codice di comportamento dei dipendenti ed i regolamenti interni della Fondazione nonché le altre disposizioni integrative. 2. Il tirocinante è tenuto a rispettare il segreto d ufficio, ai sensi dell art. 15 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Il tirocinante è tenuto a rispettare le misure di sicurezza, igiene e salute, ad osservare una condotta decorosa e improntata al pieno rispetto delle persone e cose.

4. Il tirocinante deve segnalare ogni eventuale sospensione del tirocinio o altro inconveniente a sé imputabile al tutor designato dal soggetto promotore. 5. Nel caso in cui il tirocinante non osservi le disposizioni di cui al presente regolamento o abbia un comportamento non decoroso o, comunque, lesivo di diritti o interessi dell Autorità, la medesima potrà interrompere lo svolgimento del tirocinio, previa comunicazione al soggetto promotore. Art. 11 - Utilizzo delle apparecchiature e del materiale di studio 1. Le apparecchiature e gli strumenti messi a disposizione dalla Fondazione sono utilizzati dai tirocinanti nel pieno rispetto dei fini formativi. Il tirocinante può utilizzare i telefoni della Fondazione solo previa specifica autorizzazione e per finalità direttamente collegate all attività del tirocinio. Art. 12 - Partecipazione a corsi 1. Il tirocinante può partecipare a corsi interni organizzati dalla Fondazione, previa autorizzazione del tutor e previa verifica della disponibilità dei posti. Art. 13 - Diritti delle parti 1. Le parti possono interrompere il tirocinio in presenza di giustificato motivo. Art. 14 - Norme finali 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa in materia di tirocini formativi e di orientamento richiamata in premessa. 2. Le convenzioni stipulate dalla Fondazione devono conformarsi al presente regolamento e richiamarlo espressamente. Tutte le convezioni in essere tra la Fondazione e gli Atenei e/o istituti scolastici, sono pubblicate nell apposita sezione presente sul sito web della Fondazione.

Art. 15 - Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione ed entra in vigore il 10 luglio 2017. Roma, 10 luglio 2017 IL PRESIDENTE (Felice Laudadio)