Convegno Energia Le opportunità per i nuovi energivori e Diagnosi Energetica 2019 Alessandria, 09 Aprile 2018
D.Lgs.102/14 e D.M. 21/12/2017 Nuovi energivori Obblighi al 2019 e opportunità
Il D.M. 21/12/2017 I NUOVI ENERGIVORI Il Decreto del 21 dicembre 2017 riordina il sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica ridefinendo i criteri per individuare le imprese che ne possono beneficiare e in quale misura Il Decreto permette di ridurre parte degli oneri a sostegno delle incentivazioni alle energie rinnovabili e alla cogenerazione (A sos ) pagate in bolletta. A completare l'intero quadro regolatorio le delibere dell Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in vigore dal 1 gennaio 2018: 921/2017/R/eel che assume le disposizioni necessarie ad attuare il nuovo meccanismo di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica 922/2017/R/eel che completa la riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per i clienti non domestici del settore elettrico coordinandola con il nuovo meccanismo di riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica 923/2017/R/eel che aggiorna, a decorrere dal 1 gennaio 2018, le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema e di ulteriori componenti tariffarie relativamente ai settori dell'energia elettrica e del gas.
Il D.M. 21/12/2017 IMPRESE BENEFICIARIE * A partire dal 1 gennaio 2018, vengono classificate come ENERGIVORE le imprese che nel periodo di riferimento (N-4 N-2) precedente all anno di competenza (N) in cui vengono fruite le agevolazioni, hanno avuto un consumo annuo di energia elettrica maggiore o uguale a 1 GWh e rispettano uno dei seguenti requisiti: operano nei settori dell Allegato 3 alle Linee Guida CE operano nei settori dell Allegato 5 alle Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di «intensità elettrica su VAL» non inferiore al 20% non rientrano tra le due categorie precedenti ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014 dalla CSEA (Cassa Servizi Energetici e Ambientali) * Il portale CSEA per l invio delle dichiarazioni attestanti i requisiti delle imprese Energivore dovrebbe essere reso disponibile entro il 15 maggio 2018. Il termine previsto per la registrazione è di 30gg.
Il D.M. 21/12/2017 LIVELLI DI CONTRIBUZIONE AGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA Per le imprese manifatturiere appartenenti ai settori riportati negli Allegati 3 e 5 delle Linee guida CE con un indice di intensità elettrica su VAL maggiore o uguale al 20% il livello di contribuzione agli oneri A SOS è pari al minor valore tra quello riportato in Tabella 1 e il valore applicabile di Tabella 2: Classe di intensità elettrica rispetto al VAL Livello di contribuzione alla tariffa ASOS Classe di intensità elettrica rispetto al fatturato Livello di contribuzione alla tariffa ASOS 20% ival< 30% 2,5% VAL ifat < 2% 100% 30% ival< 40% 1,5% VAL 2% ifat < 10% 55% 40% ival< 50% 1% VAL 10% ifat < 15% 40% ival 50% 0,5% VAL ifat 15% 25% Tabella 1 Tabella 2 ComponenteA SOS = c /POD/anno+c /kw impegnato /anno +c /kwh a copertura degli oneri generali per il sostegno alle rinnovabili e CIP 6/92;
Il D.M. 21/12/2017 LIVELLI DI CONTRIBUZIONE AGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA Le stesse imprese dei settori elencati nelle tabelle 3 e 5 delle Linee guida CE con un indice di intensità elettrica su VAL inferiore al 20% e per le imprese ricomprese negli elenchi CSEA del 2013 e 2014, il livello di contribuzione agli oneri A SOS sarà calcolato in funzione dell'intensità elettrica su fatturato (I FAT ) come indicato nella tabella seguente Classe di intensità elettrica rispetto al fatturato Livello di contribuzione alla tariffa ASOS ifat < 2% 100% 2% ifat < 10% 55% 10% ifat < 15% 40% ifat 15% 25%
Il D.M. 21/12/2017 ESEMPI DI AGEVOLAZIONE * I VAL 20% I VAL < 20% * dati ricavati da www.efficienzaenergetica.edison.it/primo-piano/agevolazioni-imprese-energivore
Il D. Lgs. 102/2014 Obbligo di diagnosi energetica Con il Decreto Legislativo n 102 del 4 Luglio 2014 (G.U. Serie Generale n 165 del 18/07/2014) l Italia ha recepito la Direttiva 2012/27/UE sull Efficienza Energetica. Secondo l art. 8 i soggetti obbligati a svolgere diagnosi energetiche entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni presso i propri siti produttivi sono: le grandi imprese (Art.8 - c. 1) le imprese a forte consumo di energia (energivore, Art. 8 - c.3)
Soggetti obbligati Il D.Lgs. 102/2014 Grandi imprese 250 soggetti occupati e Fatturato annuo > 50 mln o Totale di bilancio annuo > 43 mln Imprese energivore Iscritte all elenco annuale presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) Quando? Nei 2 anniprecedenti l anno N-esimo di obbligo di diagnosi Quando? Nell annoprecedente l anno N-esimo di obbligo di diagnosi L obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS o alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione includa un audit energetico realizzato in conformità ai criteri all All.2 al D.Lgs.102/2014
Soggetti obbligati Il D.Lgs. 102/2014 Esempio Impresa rientrante nell Allegato 3 o nell Allegato 5 delle Linee Guida CE Iscrizione alla Cassa Servizi Energetici Ambientali al 01/01/2018 (anno N-1) in quanto negli anni 2014, 2015 e 2016 ha registrato un consumo 1GWh Obbligo di esecuzione della Diagnosi Energetica entro il 5 Dicembre 2019 (anno N)
Requisiti della diagnosi (DLgs 102/14) Requisiti diagnosi: a) basata su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati * e tracciabili b) comprende un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici e di attività industriali c) se possibile, si basa sull'analisi del costo del ciclo di vita (LCCA) d) traccia un quadro fedele della prestazione energetica globale e individua in modo affidabile le opportunità di miglioramento Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi * per la primadiagnosi le misure delle varie aree possono essere stimate se non sono disponibili contatori dedicati Procedura:elaborazione struttura energetica aziendale Divisione azienda in aree funzionali a più livelli Acquisizione dati relativamente alle varie aree Modellizzazione realtà aziendale Calcolo indicatori prestazione energetica globali e di area Confronto con indici obiettivo Individuazione di interventi di efficientamento energetico
Piano di monitoraggio Cosa misurare Piano di monitoraggio Nelle diagnosi successive alla prima per le aree funzionali devono essere previsti contatori dedicati. Le linee guida ENEA prevedono non tanto un sistema di monitoraggio completo ma una strategia di monitoraggio dei vettori energetici al fine di misurare gli indicatori di prestazione dell impianto per: Processo produttivo Servizi ausiliari Servizi generali
Piano di monitoraggio Copertura Livello di copertura ENEA ha definito livelli di copertura minimi richiesti per i dati misurati per ogni vettore energetico, decrescenti in funzione del consumo totale dell impianto. >= 10000 tep85% 8900-9999 tep 80% 7800-8899 tep 75% 6700-7799 tep70% 5600-6699 tep 65% 4500-5599 tep 60% 3400-4499 tep 55% 2300-3399 tep 50% Sono esclusi i vettori energetici il cui consumo totale incide per meno del 10% sul consumo totale del sito. 1200-2299 tep 45% 101-1199 tep 40%
Riepilogo livello di copertura misura Piano di monitoraggio Copertura Consumo anno di riferimento (tep/anno) Attività principali Servizi ausiliari Servizi generali > 10.000 85% 50% 20% 8900 10000 80% 45% 20% 7800 8899 75% 40% 20% 6700 7799 70% 35% 20% 5600 6699 65% 30% 20% 4500 5599 60% 25% 10% 3400 4499 55% 20% 10% 2300 3399 50% 15% 10% 1200 2299 45% 10% 5% 100 1199 40% 5% 5% Sono esclusi dall obbligo tutti i siti per i quali i consumi nell anno di riferimento siano risultati inferiori a 100 TEP
Piano di monitoraggio Scadenze e modalità Termini Le modalità di monitoraggio riportate nelle Linea Guida ENEA riguardano le diagnosi successive alla prima per i siti obbligati I siti soggetti per la prima volta all obbligo di diagnosi nell anno n devono possedere il sistema di monitoraggio attivo dal 01/01/n+3 Modalità di misura Campagna di misura: la durata deve essere rappresentativa rispetto al processo Installazione di strumenti di misura: in caso di installazione permanente è opportuno adottare come riferimento l anno solare precedente all anno dell obbligo di diagnosi Tipologie di strumenti ammessi: Misuratori esistenti Nuovi misuratori
Assistenza CESI in ambito D.Lgs. 102/14
Assistenza CESI Nuovi energivori Servizio di verifica di appartenenza aila categoria dei «nuovi energivori» comprensivo di definizione degli indici i VAL e i FAT e del calcolo di risparmio sulla componente A SOS Iscrizione al portale CSEA Diagnosi Energetica nell anno dell obbligo Grandi imprese ed altri energivori Iscrizione al portale CSEA Assistenza nella definizione e scelta del sistema di monitoraggio dei consumi Diagnosi Energetica 2019