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1 N 11/2012 12 Marzo 2012 (*) Gentili Colleghe e Cari Colleghi, nell ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli. Oggi parliamo di. LAVORATORI EXTRA : COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE IL GIORNO PRECEDENTE DA INTEGRARE, CON I DATI MANCANTI, NEI TRE GIORNI SUCCESSIVI. MINISTERO DEL LAVORO CIRCOLARE N. 2 DEL 16 FEBBRAIO 2012 Il Welfare, circolare n 2 del 16 febbraio 2012, ha fornito le primissime istruzioni in ordine alle novità introdotte dal decreto legge n 5/2012 (c.d. decreto semplificazioni ) pubblicato sulla G.U. n 33 del 9 febbraio scorso, in corso di conversione. In particolare, il decreto semplificazioni, all art. 18 comma 2, ha abrogato il secondo periodo dell art. 10 comma 3 del decreto delegato 368/2001. Tale norma, come noto, prevedeva per i datori di lavoro, appartenenti al settore turismo e pubblici esercizi, la possibilità di comunicare, mediante UNILAV, l assunzione di lavoratori extra (id: lavoratori impiegati, per non più di tre giorni, nell'esecuzione di speciali servizi, determinati dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale) entro 5 giorni dall avvenuta assunzione.

Pertanto, a far data dal 9 febbraio scorso (id: data di entrata in vigore del decreto semplificazioni ) le predette assunzioni dovranno essere, al pari di tutti gli altri settori, comunicate il giorno precedente l effettiva prestazione lavorativa, ancorché mediante comunicazione UNIURG contenente i soli dati essenziali (id: identificativi). In tale ipotesi, il Ministero, con la circolare de qua, ha precisato che i restanti dati dovranno essere integrati nei tre giorni successivi. DOPO L ABROGAZIONE CON EFFETTO IMMEDIATO - DELLE TARIFFE PROFESSIONALI IL GIUDICE DETERMINA LE SPESE DI GIUDIZIO IN MISURA ADEGUATA ALL IMPORTANZA DELL OPERA SVOLTA DAL PROFESSIONISTA. C.T.P. REGGIO EMILIA SENTENZA N. 10 DEL 1 FEBBRAIO 2012 La Commissione Tributaria provinciale di Reggio Emilia, Sezione IV sentenza n 10 del 1 febbraio 2012, si è espressa sulla questione della liquidazione delle spese di giudizio, sorta in conseguenza della abrogazione delle tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico. Nel caso in esame, la Commissione Provinciale, dopo aver affermato la fondatezza della doglianza sollevata dalla società ricorrente, contro un avviso di accertamento in materia di Irpeg emesso dall Agenzia delle Entrate locale, ha concluso con l accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell avviso impugnato. Per quanto riguarda le spese di giudizio che - come noto - seguono la soccombenza (cfr. art. 91 c.p.c. e 15, comma 1, del decreto delegato 546/92), i Giudici tributari hanno invece osservato che la loro liquidazione in dispositivo pone un sicuro problema. Invero, l'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 n 1, dispone che "sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Ferma restando l'abrogazione, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe "; a ciò consegue che risultano abrogati i commi 2 e 2-bis dell'art. 15 d.lgs. 546/92 (id: disposizioni sul processo tributario - Spese del giudizio ). 2

Per contro, rimane fermo, nel sistema processuale tributario, il principio della condanna, per la parte soccombente, alla rifusione delle spese di giudizio. Orbene, considerato che la liquidazione non può più avvenire sulla base delle tariffe professionali ordinistiche; che è irrispettoso dei principi costituzionali, (ex art. 24 Cost. e del giusto processo, art. 111 Cost.), rinviare la decisione dei ricorsi in attesa che il ministro vigilante emetta il decreto di cui al 2 comma dell'art. 9, i Giudici hanno ritenuto, di procedere ad una liquidazione, delle spese di giudizio che, per quanto riguarda la misura del compenso della prestazione d'opera intellettuale del difensore, ai sensi del 2 comma art. 2233 c.c., sia "adeguata all'importanza dell'opera e del decoro della professione", concretamente facendo riferimento alle liquidazioni pregresse, per ammontari di valore di lite similari. La sentenza, di sicuro interesse, si pone nell attuale fase transitoria (l art. 9 del D.l. 1/2012, votato dal Senato è ora all esame della Camera) ed in attesa che il Ministero della Giustizia, compulsato da più parti, disciplini, per tale periodo di vuoto normativo, i parametri per la qualificazione del compenso del professionista. LE INDENNITA DEI TRASFERTISTI SONO IMPONIBILI PREVIDENZIALMENTE E FISCALMENTE PER IL 50% DEL LORO AMMONTARE, ANCHE SE E STATA INDICATA LA SEDE DI LAVORO NELLA LETTERA DI ASSUNZIONE. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 396 DEL 13 GENNAIO 2012. La Corte di Cassazione, sentenza n 396 del 13 gennaio 2012, ha statuito che la maggiorazione retributiva, corrisposta ai lavoratori c.d. trasfertisti, concorre a determinare la base imponibile, anche ai fini previdenziali, per il 50% del proprio ammontare. Come noto, il termine trasfertisti è utilizzato per designare coloro che sono tenuti ad esplicare la propria attività lavorativa in luoghi sempre differenti. Per tale tipologia di lavoratori l art. 51 comma 6 del TUIR (id: D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986) prevede che le indennità e/o maggiorazioni retributive, corrisposte per compensare il disagio correlato ai continui spostamenti, siano imponibili, ai fini fiscali e (per effetto dell armonizzazione operata dal D. Lgs. N. 317/1997) previdenziali, nella misura del 50% del loro ammontare. 3

Viceversa, il lavoratore è comandato in trasferta allorquando, per esigenze di servizio, dovrà svolgere temporaneamente la propria prestazione lavorativa in un luogo diverso dalla sua abituale sede di lavoro. Per tale tipologia di lavoratori, il comma 5 della citata norma del TUIR, prevede un regime di esenzione dall imposta sul reddito e, quindi, da contribuzione previdenziale pari a /giorno 15,49#, aumentato a 30,99# nel caso l indennità corrisposta vada a compensare anche spese di vitto o di alloggio ed ulteriormente elevato a 46,48# ( 77,47# se all estero) se compensa le spese di vitto e alloggio. Con la sentenza in epigrafe, gli Ermellini hanno statuito che il discrimine fra lavoratori trasfertisti e lavoratori in trasferta non può essere individuato tout court nella assenza (id: trasfertisti) o meno (id: in trasferta) della sede di lavoro. Ecco i fatti. L INPS nel corso di una ispezione aveva provveduto a rideterminare la base imponibile contributiva recuperando il 50% della trasferta Italia corrisposta, da una società di installazione e manutenzione d impianti, ad otto lavoratori specializzati che, in base alle esigenze aziendali affiancavano, presso i vari cantieri dislocati sia in Italia che all estero, lavoratori assunti in loco. La società, invece, nel corso dei giudizi di merito di opposizione alla relativa cartella di pagamento, sosteneva che alle indennità in questione dovesse essere applicata la franchigia di esenzione - ex art. 51 comma 5 - prevista per le trasferte in quanto le indennità erano corrisposte ai lavoratori solo nei giorni di effettiva prestazione fuori sede essendo stata indicata nella lettera di assunzione una località di lavoro stabile. A corroborare i giudizi di Merito, gli Ermellini hanno affermato che a nulla rileva la semplice indicazione nella lettera di assunzione di una sede se la stessa risulta essere null altro che un puro e semplice recapito amministrativo. Hanno inoltre ritenuto irrilevante che l indennità e/o la maggiorazione fosse stata corrisposta solo nei giorni di effettiva prestazione lavorativa (escludendosi quindi quelli di assenza per ferie, malattia o quant altro) e che il CCNL di riferimento (nel caso di specie quello dei metalmeccanici) contenesse una diversa qualificazione tributaria/previdenziale della maggiorazione de qua. 4

LA LIEVE RIDUZIONE DELL ATTIVITA IMPRENDITORIALE NON GIUSTIFICA IL LICENZIAMENTO. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 755 DEL 19 GENNAIO 2012. La Corte di Cassazione, sentenza n 755 del 19 gennaio 2012, ha ritenuto che non viola l art. 41 della Costituzione (id: libertà imprenditoriale) il Giudice di Merito che dichiari illegittimo il licenziamento intimato ad una lavoratrice dipendente motivato dalla necessità di ridurre i costi aziendali, a seguito della contrazione dell attività dell appalto alla quale era adibita, se il datore di lavoro non dimostra, con ragionevole certezza, la reale flessione dell attività lavorativa. Come noto, l art. 41 della nostra Carta costituzionale sancisce che l attività imprenditoriale è libera. Ergo, non è consentito al Giudice sindacare in ordine ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva (cfr. Cassazione sentenza n 17887/2007). Nel caso de quo, però, una società provvedeva a stipulare con un lavoratore un contratto a progetto e, a distanza di una settimana, licenziava una lavoratrice, adibita alla stessa attività produttiva. Il datore di lavoro aveva posto a fondamento del recesso la riduzione di un appalto in corso d opera e la conseguente esigenza di limitare i costi gestionali. La società, soccombente in entrambi i gradi di giudizio, ricorreva per Cassazione contestando, fra l altro, che i giudizi di merito avessero leso le prerogative che l art. 41 della Costituzione riserva in via esclusiva all imprenditore. I Giudici del Palazzaccio, con il loro decisum, hanno rilevato come la motivazione addotta dal ricorrente non fosse stata sufficientemente provata evidenziandosi, ex adverso, che la riduzione lavorativa era stata tutt altro che rilevante. Pertanto, gli Ermellini hanno avallato l operato dei Giudici di Merito attesa la carenza di motivazione posta a fondamento del licenziamento in uno alla palese finalità sostitutiva della lavoratrice destinataria dell atto di recesso con il collaboratore a progetto, stipulato solo una settimana prima del licenziamento. 5

PER I CITTADINI BULGARI E RUMENI NESSUNA LIMITAZIONE PER L ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO. MINISTERO DEL LAVORO CIRCOLARE N. 620 DEL 3 FEBBRAIO 2012 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e quello dell Interno, circolare congiunta n 620 del 3 Febbraio 2012, hanno reso nota la decisione di non prorogare, oltre la scadenza del 31 dicembre 2011, il regime transitorio, relativamente alle limitazioni per l accesso al mercato del lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati di Romania e Bulgaria. Per quanto riguarda l accesso al mercato del lavoro, il Governo analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell U.E, aveva deciso (Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 2006) di avvalersi di un regime transitorio, per un periodo iniziale, prima di liberalizzare completamente l accesso al lavoro subordinato, lasciando, privo di alcuna limitazione, il lavoro autonomo. Il regime transitorio prevedeva altresì l apertura immediata all accesso del mercato del lavoro solo nei seguenti settori: agricolo e turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale ed altamente qualificato. Per tutti i restanti settori produttivi, l assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avveniva, perciò, con una procedura semplificata attraverso la presentazione, mediante spedizione postale (id: raccomandata a/r), da parte del datore di lavoro, allo Sportello Unico per l Immigrazione della Prefettura competente per territorio, di una richiesta di nulla osta utilizzando l apposita modulistica (id: modello sub neocomunitari ) disponibile sul sito internet del Ministero dell Interno. Lo Sportello Unico per l Immigrazione provvedeva, esaminata la domanda, al rilascio del nulla osta da presentare, a cura del lavoratore, alla Questura per la richiesta della carta di soggiorno, direttamente o tramite gli uffici postali. Con la Circolare in commento, pertanto, dal 1 gennaio 2012, per effetto del meccanismo automatico previsto dal Trattato di adesione all Unione Europea dei predetti Stati, le limitazioni all accesso al lavoro nei settori produttivi per i quali operava la restrizione devono ritenersi decadute, diventando perciò totalmente privo di limitazioni l accesso al mercato del lavoro, per qualsiasi settore produttivo, da parte dei cittadini bulgari e rumeni. 6

Ad maiora IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO (*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!! HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO. 7