Per imposta di bollo, registro ed ipotecarie regolato dal D.P.R. 29.9.1973 n. 601 Comune di Loreggia (PD) Repubblica Italiana Repertorio n. CONTRATTO DI MUTUO L anno duemiladieci il giorno.. del mese di dicembre innanzi a me Dott.sa Cristina Malvestio, Vice - Segretario titolare del suddetto Comune e come tale abilitato a rogare in forma pubblica amministrativa i contratti in cui il Comune è parte ai sensi dell art. 97 del D. Lgs. 267/ 2000, si sono costituiti: quale parte mutuataria: Comune di Loreggia, avente sede in via Roma, n. 6, Loreggia (PD), codice fiscale 80009470289, in seguito denominato/a "Ente" rappresentato dalla dott.sa Sonia Michela Salvalaggio in base ai poteri attribuiti con decreto sindacale n. 6636 in data 07/07/2010, ed in esecuzione della determinazione n... del, efficace ai sensi di legge; quale parte mutuante: BANCA PADOVANA CREDITO COOPERATIVO Società Cooperativa, con sede in Campodarsego, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Padova 00331430280, iscritta all Albo dei Gruppi Creditizi, in seguito denominato/a "Banca" rappresentata da., nato a.il., nella qualità di., a tanto autorizzato in virtù della Procura speciale del Notaio Nicola Maffei in San Martino di Lupari (PD) in data 21/06/2005 n. 107835 di repertorio, registrata a Cittadella il 22/06/2005 al n. 481 (serie 1 ) in esecuzione della delibera n. 9 del 26/05/2005 del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa, procura che in copia autentica è stata allegata sub A al contratto rep. 2987 in data 30/03/2010 a rogito del Segretario Comunale del Comune di Loreggia. PREMESSO CHE a) l'ente, con determina n. assunta in data ha deciso il ricorso ad un operazione di mutuo di Euro 1.096.395,87 (unmilionenovantaseimilatrecentonovantacique/87) destinato al finanziamento dell estinzione anticipata del prestito concesso dalla Cassa DDPP S.p.A. per l acquisto della rete di distribuzione del gas metano da garantirsi con delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; b) l operazione di rinegoziazione del prestito concesso per l acquisto della rete di distribuzione del gas metano, è stata stanziata nel bilancio di previsione esercizio 2010 con Pag. 1/5
deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 27/11/2010, immediatamente eseguibile ai sensi di legge; c) l estinzione anticipata del prestito della Cassa DDPP S.p.A., concesso per l acquisto della rete di distribuzione del gas metano, è stata approvata con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 27/11/2010, immediatamente eseguibile ai sensi di legge; c) l'operazione finanziaria da realizzare con la somma mutuata non richiede, per sua natura e/o valore, la redazione di un piano economico finanziario; d) il perfezionamento del presente contratto non contrasta con l'art. 249 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; e) l'ente ha approvato il rendiconto del penultimo anno precedente l'esercizio in corso; f) l'ente ha deliberato il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, ove è previsto il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al presente contratto, nonché il bilancio pluriennale contenente la previsione della copertura dei connessi oneri; g) l'ente, con la contrazione del presente mutuo, agisce nel rispetto dei limiti quantitativi di indebitamento previsti al comma 1 dell'art. 204 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; h) le somme rinvenienti dall'operazione di mutuo non sono sottoposte al regime di tesoreria unica; i) l Ente si è avvalso del diritto di richiedere una copia completa del presente in fase precontrattuale. TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 1 - Oggetto e durata del mutuo 1.1 La Banca concede all'ente a titolo di mutuo la somma di Euro 1.096.395,87 (unmilionenovantaseimilatrecentonovantacique/87), destinata dall'ente medesimo, senza alcuna ingerenza né responsabilità della Banca, al finanziamento della spesa specificatamente indicata in premessa. 1.2 La durata del mutuo - escluso l eventuale periodo di preammortamento è di anni 20. 1.3 La decorrenza dell'ammortamento è fissata al 01/01/2011. 2 - Erogazione e somministrazioni 2.1 L'erogazione ha luogo per l'intero importo mutuato, al netto delle somministrazioni eventualmente effettuate nel periodo di preammortamento. La valuta di erogazione, sempre che siano stati adempiuti in tempo utile gli obblighi di cui al successivo punto 2.4, è pari a quella fissata per l'inizio dell'ammortamento. 2.2 Fino al 31 dicembre dell anno precedente quello dell inizio dell ammortamento, l Ente, in relazione ad esigenze di spesa, può richiedere alla Banca, su semplice richiesta scritta Pag. 2/5
del responsabile del procedimento, di effettuare somministrazioni a valere sulle somme mutuate. 2.3 L'erogazione e le somministrazioni hanno luogo attraverso versamento della somma nel conto di tesoreria intrattenuto presso la Banca svolgente funzioni di tesoreria per conto dell'ente. 2.4 L'erogazione e le eventuali somministrazioni sono comunque condizionate all'adempimento delle seguenti obbligazioni da parte dell'ente: consegna alla Banca di copia del presente contratto regolarmente registrato; consegna alla Banca di copia della delegazione di pagamento di cui al successivo punto 4, notificata al tesoriere e munita della relata di notifica in originale. 3 Modalità di rimborso e Condizioni economiche 3.1 L Ente mutuatario si obbliga a rimborsare la somma mutuata con il sistema dell ammortamento graduale, decorrente dal 1 gennaio 2011, pagando, senza interruzioni, alla Banca mutuante n. 40 (quaranta) rate semestrali posticipate, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a cominciare dalla prima rata scadente il 30 giugno 2011 e così successivamente, senza interruzioni, di sei mesi in sei mesi tutte le altre come indicato nel piano di ammortamento che si allega al presente atto sotto la lettera.. per farne parte integrante e sostanziale, comprensive sia delle quote di capitale, sia delle quote di interesse, che sono determinate al tasso di interesse che viene convenuto nella misura del 3,90% (trevirgolanovanta per cento) fisso annuale. Detto tasso di interesse e le relative condizioni varranno per tutta la durata dell ammortamento anche qualora per qualsiasi evento, dovesse cessare anticipatamente il servizio di tesoreria. Per il periodo intercorrente dalla data odierna al 31/12/2010 saranno dovuti alla Banca gli eventuali interessi di preammortamento calcolati allo stesso tasso del mutuo convenuto nella misura del 3,90% (trevirgolanovanta per cento) nominale fisso annuo. Tali interessi saranno corrisposti dall Ente mutuatario unitamente alla prima semestralità di ammortamento scadente il 30.06.2011 ed il loro importo gravato, ai sensi dell art. 204 del D. Lgs. vo 267/2000, degli ulteriori interessi, al medesimo tasso previsto per la prima rata di ammortamento, per il periodo intercorrente dal 01.01.2011 al 30.06.2011. Al tasso di interesse iniziale predetto corrisponde una rata semestrale di Euro 39.728,95 ( trentanovemilasettecentoventotto/95). L Ente mutuatario si obbliga inoltre a rimborsare qualunque altra somma che la Banca fosse tenuta a versare per imposte e tasse di qualsiasi genere che venissero a gravare l interesse e/o il capitale o entrambi sia per mutuo che per il collocamento delle obbligazioni emesse per la provvista. 3.2 Qualunque ritardato pagamento, salve le più gravi conseguenze in quanto possa costituire inadempienza contrattuale, sarà oggetto, senza necessità di diffida ad interessi di mora nella misura massima del 3% (tre percento) in più di quello applicato al mutuo. 3.3 L indicatore sintetico di costo (ISC) è pari al 3,938 %. 3.4 Ai fini della normativa sulla trasparenza dei Servizi bancari si allega sotto la lettera.. il documento di sintesi firmato dalle parti per approvazione. 4 - Garanzie Pag. 3/5
4.1 A garanzia dell esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, l Ente rilascia, per tutta la durata del mutuo, delegazione di pagamento pro solvendo a valere sulle entrate inerenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. A tal fine l Ente medesimo emette apposito atto di delega, non soggetto ad accettazione, sul proprio tesoriere, il quale è obbligato a versare alla Banca l importo dovuto alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull anticipazione di tesoreria concessa e disponibile. 4.2 La Banca, per ogni scadenza ed in tempo utile per l effettuazione del relativo pagamento, comunica l esatto importo della rata; l Ente prende comunque atto che il tesoriere, ai sensi di legge e sulla base delle indicazioni contenute nell atto di delega, esegue i pagamenti di cui trattasi anche in assenza del relativo mandato. 4.3 L Ente, in relazione alle eventuali somministrazioni effettuate prima dell inizio dell ammortamento ed a garanzia del pagamento dei relativi interessi di preammortamento, rilascia, notificandole al tesoriere, una o più delegazioni sulle entrate di cui al punto 4.1. 4.4 Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l Ente si impegna a far assumere al nuovo tesoriere tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto. 4.5 L Ente, qualora manchi o risulti insufficiente il gettito dei proventi delegati o comunque ne sia impedita la disponibilità o vincolabilità, è obbligato a prestare idonee garanzie alternative che mantengano lo stesso grado di significatività della originaria delegazione di pagamento. Resterà facoltà della Banca di pretendere, in caso di inadempienza e ciò da parte dell Ente mutuatario, la restituzione del mutuo entro quindici giorni dalla richiesta da farsi a mezzo lettera raccomandata. 4.6 L Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità del mutuo nonché a soddisfare per tutta la durata del mutuo medesimo i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previste all art. 159, comma 1 lett. B), del D. Leg.vo n 267 del 18 agosto 2000. Su richiesta della Banca, l Ente fornisce copia del bilancio. 5 - Estinzione 5.1 Eccetto che nei mesi di giugno e dicembre, l Ente, ha la facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il presente mutuo, con un preavviso di 15 giorni. L estinzione anticipata parziale comporta la riduzione proporzionale dell importo delle rate residue e non incide sulla durata dell operazione così come originariamente pattuita. Oltre alla quota capitale che l Ente intende restituire saranno dovute alla Banca: a) gli eventuali arretrati comprensivi di ogni altra somma dovuta; b) il rateo di interessi riguardante la semestralità in corso relativo al capitale residuo; c) un compenso, a titolo di indennizzo, dello 0% (zero percento) sul capitale anticipatamente restituito e non dovranno essere previsti addebiti di spesa per istruttoria pratica. 6 - Risoluzione 6.1 Trascorsi 15 giorni dalla data di scadenza di qualsiasi somma dovuta dall Ente in dipendenza del presente contratto, la Banca si riserva la facoltà mediante dichiarazione a mezzo di lettera raccomandata- di ritenere risolto di diritto il contratto ai sensi Pag. 4/5
dell art. 1456 cod. civ., dando luogo all obbligo di soddisfacimento in unica soluzione del residuo debito comprensivo delle somme non corrisposte e degli interessi di mora nella misura di cui al punto 3.3- con l applicazione di un indennizzo pari allo 0% (zero percento) del debito residuo. 7 Trattamento fiscale e Spese 7.1 Per il presente contratto si richiama il trattamento fiscale sostitutivo di cui al D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, artt. 15 e seguenti ed in particolare l esenzione di cui all art. 19, comma 2, lett. B), del D.P.R. medesimo. 7.2 Le spese e le tasse di questo atto, di una copia conforme per la Banca e delle altre copie occorrenti, di registrazione, di quietanza, quelle relative all atto di delega ed ogni altra anche successivamente dovuta per qualunque titolo in relazione al presente atto, come quelle dovute per diritti di istruttoria, vengono assunte dall Ente mutuatario, esonerata la Banca da ogni responsabilità al riguardo. 8 Obblighi normativi 8.1 L Ente mutuatario autorizza la Banca, ai sensi dell art. 48 Legge n. 196/2009 Circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze del 24/05/2010, n. 2276, la comunicazione in via telematica, entro 10 giorni dalla stipula, al MEF Dipartimento DGT e Dipartimento RGS all ISTAT e alla BANCA D ITALIA, dell avvenuto perfezionamento del presente contratto, indicandovi la data di stipula, l ammontare del finanziamento stesso e il piano di ammortamento distinto per quota capitale e quota interessi. 9 Domicilio delle parti e Foro competente 9.1 Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, l Ente e la Banca eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel presente contratto. 9.2 Per qualunque controversia inerente o conseguente al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Padova. Per il Comune di Loreggia Dott.sa Sonia Michela Salvalaggio Per la BANCA PADOVANA CREDITO COOPERATIVO Società Cooperativa Il Vice - Segretario Comunale rogante Dott.sa Cristina Malvestio Pag. 5/5