ISTITUZIONE ELENCO IMPRESE PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI - DISCIPLINARE DI ISCRIZIONE E DI UTILIZZO -

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ISTITUZIONE ELENCO IMPRESE PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI - DISCIPLINARE DI ISCRIZIONE E DI UTILIZZO - Agris Sardegna loc. Bonassai SS 291 km 18,6, 07100 Sassari tel. 079 2842300, fax 079 389450 C.F. e P.I. 02270290907 www.sardegnaagricoltura.it Dipartimento Affari Generali e Contabilità Servizio Programmazione e Bilancio v.le Adua 2/c, 07100 Sassari tel. 079 2831500, fax 079 2831545 mail: sprogr@agrisricerca.it

SOMMARIO PREMESSA... 3 Articolo 1 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 3 Articolo 2 - ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL ELENCO... 3 Articolo 3 ARTICOLAZIONE DELL ELENCO... 4 Articolo 4 MODALITA DI UTILIZZO DELL EENCO... 4 Articolo 5 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO... 5 Articolo 6 - DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO E REGOLARIZZAZIONI... 6 Articolo 7 AGGIORNAMENTO DELL ELENCO... 6 Articolo 8 - CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE DALL'ELENCO... 7 Articolo 9 - TUTELA DELLA PRIVACY... 7 Articolo 10 - NORME DI COORDINAMENTO... 8 Articolo 11 - ALLEGATI... 8 Articolo 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RECAPITI... 8 2/8

PREMESSA L Agenzia AGRIS Sardegna intende procedere alla formazione di un elenco di operatori economici (Elenco Imprese) ai quali affidare contratti pubblici di lavori mediante procedura negoziata ai sensi degli articoli 57 e 122 del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero nel caso di lavori in economia ai sensi dell art. 125 del medesimo decreto e del Regolamento dell Agenzia. Articolo 1 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 1. Ai sensi della normativa citata vigente, presso l AGRIS Sardegna (di seguito denominato anche Agenzia ) è istituito l Elenco Imprese, ossia l Albo aperto a tutti gli operatori economici che intendono avere rapporti contrattuali con l Agenzia per l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata o cottimo fiduciario. 2. L Elenco potrà essere utilizzato da ciascun Dipartimento dell Agenzia nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici per l'affidamento dei lavori, in particolare dei principi di rotazione, parità di trattamento e trasparenza. A tal proposito si fa presente quanto segue: per le procedure per l affidamento di appalti l AGRIS si ritiene vincolato esclusivamente a garantire le forme di pubblicità previste dalle norme vigenti, senza ulteriori obblighi; l Agenzia si riserva la facoltà di rivolgersi anche ad operatori economici non iscritti nell Elenco, ritenuti idonei anche sulla base di giudizi favorevoli per precedenti rapporti contrattuali. 3. Il suddetto Elenco annulla quello istituito con determinazione n 89 del 28 aprile 2011 relativamente alla Sezione Lavori dell Albo Ditte per l affidamento di lavori, forniture e servizi. Articolo 2 - ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL ELENCO 1. L Elenco delle Imprese è l archivio, anche informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che saranno iscritti a seguito di domanda formulata secondo le modalità e con le forme indicate dal presente disciplinare. 2. Sono ammessi a presentare domanda ai fini dell inserimento nell Elenco i soggetti di cui all art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. 3. Gli operatori economici sono iscritti nell Elenco secondo l ordine di arrivo al protocollo dell Agenzia della domanda di iscrizione o, nei casi previsti all art. 6, comma 7 del presente Disciplinare, di arrivo della documentazione o delle dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento della domanda. 4. L Elenco viene redatto su supporto cartaceo e/o informatico e contiene le seguenti informazioni: a) numero progressivo assegnato in base al numero di protocollo della richiesta di iscrizione o di regolarizzazione della stessa; b) denominazione e ragione sociale; c) codice fiscale e/o partita IVA; d) numero di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA; e) sede legale e sede operativa; f) numero di telefono, fax, indirizzo e-mail, eventuale sito web; 5. Le domande saranno idonee per l iscrizione nell Elenco solo se regolari e complete ovvero se sanate nei termini di cui al seguente art. 6, ultimo comma. 3/8

Articolo 3 ARTICOLAZIONE DELL ELENCO 1. L Elenco delle Imprese è suddiviso nelle seguenti tre sezioni distinte e separate: o SEZIONE A Lavori di importo inferiore a 40.000,00 ; o SEZIONE B Lavori di importo da 40.000,00 e fino a 150.000,00; o SEZIONE C Lavori di importo superiore a 150.000,00 e fino a 1.000.000,00 2. Ciascuna Sezione è suddivisa nelle seguenti categorie: OG1 OG2 OG3 OG6 OG10 OG11 OG12 OS1 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS10 OS13 OS17 OS18-A OS19 OS22 OS24 OS28 OS30 OS32 3. l Elenco è aperto e soggetto ad aggiornamento almeno annuale Articolo 4 MODALITA DI UTILIZZO DELL ELENCO 1. L iscrizione nell Elenco non costituisce presunzione del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l affidamento dei lavori; requisiti che, pertanto, l Agenzia andrà ulteriormente a richiedere ed accertare nel corso delle singole procedure di affidamento. 2. L Elenco verrà utilizzato dall Agenzia per l affidamento dei lavori secondo i criteri sotto riportati: Per lavori in economia tramite cottimo fiduciario di importo fino a 40.000,00 si potrà procedere all affidamento diretto ad impresa iscritta nella Sezione A dell Elenco e la determina a contrarre espliciterà i criteri utilizzati per l individuazione dell impresa scelta. Per i lavori in economia effettuabili con procedure di cottimo fiduciario di importo complessivo pari o superiore a 40.000,00 ed inferiore a 200.000,00 si procederà facendo ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 con le modalità di cui all art. 57, comma 6, del medesimo decreto. Per i lavori di importo complessivo inferiore a 1.000.000,00 si procederà all affidamento mediante ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, con le modalità di cui all art. 57. comma 6. L invito a presentare offerta sarà rivolto ad almeno cinque concorrenti per lavori di importo inferiore a 500.000,00 e a dieci concorrenti per lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 e fino a 1.000.000,00, in possesso dei requisiti di categoria e di importo per l esecuzione dell intervento. 3. Nel caso in cui non fossero ricompresi nell Elenco in tale numero operatori economici in possesso dei requisiti di categoria e di importo, l Agris si riserva la facoltà di procedere all invito di imprese non inscritte nell Elenco 4. L Elenco verrà utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente comma 2 applicando, di norma, il criterio della rotazione unica con scorrimento sistematico seguendo l'ordine precostituito progressivo di iscrizione all Elenco medesimo. La selezione verrà effettuata, in ogni caso, garantendo i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. La determina a contrarre espliciterà i criteri utilizzati per l individuazione delle imprese da invitare. 5. Resta salva la facoltà del Dirigente competente di derogare all applicazione dei criteri sopra stabiliti, qualora dovessero ricorrere circostanze particolari o urgenti. 4/8

Articolo 5 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO 1. I requisiti per l iscrizione all Elenco Imprese sono i seguenti: a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondenti alle categorie per cui si chiede l iscrizione, indicate all articolo 3 del presente Disciplinare; b) Attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, per la categoria e classe di lavori per la quale si chiede l iscrizione. Ai sensi dell art. 4, comma 48, della L.R. n. 6 del 15 marzo 2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 11 del 16 marzo 2012, possono chiedere l iscrizione nell Elenco le imprese, già iscritte all Albo Regionale Appaltatori, in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzati previsti dall art. 35 della L.R. n. 14 del 9 agosto 2002. L iscrizione ai sensi di tale disposizione ha validità fino al 31 dicembre 2012. Dopo tale data, in mancanza di ulteriori disposizione da parte della Regione Sardegna,si procederà alla cancellazione dall Elenco delle imprese iscritte ai sensi del citato art. 4 della L.R. n. 6/12. Le suddette imprese possono mantenere l iscrizione nell Elenco nel caso di ottenimento dell attestazione SOA nel corso del primo anno di validità dell Elenco; a tal fine le stesse sono tenute a trasmettere a questa Agenzia la relativa documentazione. c) per i lavori di importo fino a 150.000,00, i seguenti requisiti di cui all art. 90 del D.P.R. n. 207/2010: importo di lavori analoghi alla natura dei lavori per la quale si richiede l iscrizione eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso; costo complessivo per il personale dipendente, riferito al quinquennio di cui sopra, non inferiore al 15% dell importo dei lavori eseguiti nel quinquennio di cui sopra; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto precedente; adeguata attrezzatura tecnica. Ai fini di valutare i rapporti di analogia tra i lavori, l Agenzia farà riferimento alla deliberazione dell Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 165 del 11 giugno 2003 d) assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, nonché cause che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (Allegato 2). 2. La dichiarazione di cui alla Scheda A e/o A1 dovrà essere predisposta per ogni sezione e per ogni categoria per cui si chiede l iscrizione. 3. E fatto divieto di chiedere la contemporanea iscrizione nell Elenco sia in forma individuale che in forma di componente di raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio. In caso di violazione è respinta la domanda del singolo e del raggruppamento e consorzio interessati. 5/8

Articolo 6 - DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO E REGOLARIZZAZIONI 1. Le Imprese interessate all iscrizione possono presentare la relativa domanda entro il termine indicato nell Avviso di costituzione dell Elenco oggetto del presente Disciplinare utilizzando gli appositi moduli scaricabili dal sito internet http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi 2. La richiesta di iscrizione e i documenti di cui al successivo comma 5 devono essere fatti pervenire mediante posta ordinaria, raccomandata, agenzia di recapito, corriere espresso, al seguente indirizzo: AGRIS Sardegna, Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità Viale Adua 2/C, 07100 Sassari. Detto plico dovrà recare all esterno, oltre al nome e all esatto indirizzo della ditta richiedente, la dicitura: "ISCRIZIONE ELENCO IMPRESE. 3. E consentita la consegna a mano della domanda presso l ufficio protocollo del medesimo Dipartimento, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 4. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, anche quando per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione per cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi. 5. I documenti da compilare e far pervenire sono i seguenti: DOMANDA D ISCRIZIONE sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza, secondo il modello allegato che si invita ad utilizzare (allegato 1); DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l apposito allegato 2; SCHEDA DEI REQUISITI di cui all art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, redatta conformemente al modulo allegato che si invita ad utilizzare (Scheda A ). SCHEDA DEI REQUISITI di cui all art. 35 della L.R. n. 14/2001, redatta conformemente al modulo allegato che si invita ad utilizzare (Scheda A1 ). Per ogni categoria per la quale si chiede l iscrizione, dovrà essere compilata una distinta scheda, ferma restando una sola domanda; FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ del sottoscrittore; ATTESTAZIONE di qualificazione SOA - in corso di validità - rilasciate da Società di attestazione di cui al D.P.R. n. 34/2000, regolarmente autorizzata; EVENTUALI altre certificazioni/attestazioni/iscrizioni in corso di validità ( ISO, Albo Gestori Ambientali, ecc,). 6. La domanda, nonché tutte le dichiarazioni richieste, dovranno essere redatte in lingua italiana. 7. Per le domande che in sede di istruttoria risultassero incomplete o irregolari, l Agenzia inviterà l impresa ad integrarle e/o regolarizzarle entro un termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione via fax della nota dell Agenzia. La mancata presentazione, nei termini indicati, della modulistica mancante o della documentazione o delle dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento delle domande presentate, comporterà la non iscrizione all Elenco. Articolo 7 AGGIORNAMENTO DELL ELENCO 1. Ai sensi dell art. 125, comma 12, del D. Lgs. N. 163/2006, l Elenco è aggiornato con cadenza almeno annuale. 2. Dopo la prima formazione dell Elenco, per il quale saranno prese in considerazione le domande pervenute entro il termine fissato nell Avviso di costituzione dell Elenco, verranno inserite in 6/8

occasione dell aggiornamento annuale le ulteriori richieste pervenute utilizzando esclusivamente gli allegati di cui al precedente articolo 6. 3. I soggetti iscritti nell Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente, o comunque entro 20 giorni dal verificarsi dell evento, le eventuali variazioni intervenute relativamente ai dati forniti. Articolo 8 - CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE DALL'ELENCO 1. Il mancato riscontro alla richiesta dell Agenzia di conferma o integrazione dei requisiti dichiarati da parte del soggetto sollecitato, nonché la mancata comunicazione di variazione determina, trascorsi 20 giorni lavorativi dalla ricezione della nota dell Agenzia, la non iscrizione o la cancellazione dall Albo stesso. 2. La cancellazione dall'albo opererà automaticamente nei seguenti casi: a) perdita dei requisiti generali, accertato dall Agenzia in qualsiasi momento; b) nel caso di perdita o carenza accertata in qualsiasi momento dei requisiti di carattere speciale. Nel caso in cui l operatore economico non sia più in possesso dei requisiti di carattere speciale per una sola categoria di lavori, la cancellazione è disposta limitatamente a questa; c) cessazione di attività; d) quando l impresa non abbia risposto a due inviti di gara successivi, o comunque nel corso di un anno, senza fornire in merito motivazione scritta; e) nell ipotesi in cui l impresa non ottemperi agli obblighi di cui al precedente art. 7 (comunicazioni di variazione). f) accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gare, comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa; g) in caso di accertata negligenza o grave irregolarità nell esecuzione dei contratti affidati; 3. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato. 4. L avvio della procedura di cancellazione dall Elenco verrà comunicata tramite raccomandata all operatore economico, assegnandogli il termine di 15 giorni per l invio di eventuali controdeduzioni. Articolo 9 - TUTELA DELLA PRIVACY 1. Le informazioni relative alle ditte di cui l Agenzia verrà in possesso saranno trattate nel rispetto della vigente normativa, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti, nonché secondo le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione. 2. Ai sensi dell art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, le ditte potranno accedere ai dati che le riguardano chiedendone la correzione, l integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 3. Il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena di non inserimento nell Elenco. 4. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell Agenzia, 2) i concorrenti che partecipano alle sedute di gara, 3) ogni altro soggetto che abbia diritto ai sensi della normativa vigente. 5. I diritti spettanti all interessato sono quelli di cui all art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia. 7/8

6. Il Responsabile del trattamento è l Agris Sardegna. Articolo 10 - NORME DI COORDINAMENTO 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rinvia alla competente normativa. Articolo 11 - ALLEGATI 1. Costituiscono parte integrante del presente disciplinare i seguenti allegati: Modulo domanda d iscrizione (Allegato 1); Modulo dichiarazione sostitutiva (Allegato 2); Scheda A relativa al possesso dei requisiti di cui all art. 90 del D.P.R. n. 207/2010; Scheda A1 relativa al possesso dei requisiti di cui all art. 35 del la L.R. n. 14/2002; Articolo 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RECAPITI Il responsabile del procedimento è il dr. Sandro Salvatore Delogu, direttore del Dipartimento degli Affari generali e della contabilità. Recapiti del Dipartimento degli Affari generali e della contabilità dell AGRIS Sardegna: viale Adua n. 2/C, 07100 SASSARI, tel. 079/2831500, fax 079/2831545, e-mail: sprogr@agrisricerca.it Il Direttore del Dipartimento Dott. Sandro S. Delogu 8/8