Ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese di trasporto concessionarie

Documenti analoghi
Ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie

Ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie (OCIC) del 18 gennaio 2011 (Stand am 1. Januar 2011

Margini per gli ammortamenti

OCITC-OCIC CONFRONTO

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia

Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria

Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato

Ordinanza che adegua ordinanze nell ambito della prima fase della Riforma delle ferrovia 2

Ordinanza dell UFT concernente l accesso alla rete ferroviaria

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

Ordinanza sulle finanze della Confederazione

Ordinanza sulle finanze della Confederazione

Ordinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria

Postregulationsbehörde Autorité de régulation postale Autorità di regolazione postale

Commenti relativi all ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie (OCIC; RS )

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

Ordinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria

Ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV)

Ordinanza sulle concessioni e sul finanziamento dell infrastruttura ferroviaria

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d appoggio e servizi attivi

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Guida alla procedura di ordinazione biennale 2016/2017 nel traffico regionale viaggiatori (TRV)

Ordinanza sull'energia. (OEn) Modifica del. Il Consiglio federale svizzero. ordine:

Ordinanza sull energia

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

Ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2

Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2

Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure

Ordinanza sull energia

Modifica del Progetto del 4 marzo 2015

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

Legge federale concernente modifiche del diritto dei trasporti

del 9 settembre 1998 (Stato 1 gennaio 2018)

Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

Ordinanza che disciplina l esercizio della professione di maestro conducente

I L ordinanza sull energia del 7 dicembre è modificata come segue:

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza sull energia

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

MCA2. MCA2 indicazioni pratiche 1 / Modello contabile armonizzato 2 per i comuni grigionesi. Editore

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

l acquisto di mezzi d esercizio per il TRV

Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sul personale federale

Consultazione. Legge federale sul programma di stabilizzazione Legge del 24 marzo sul personale federale.

Ordinanza sull approvvigionamento elettrico

Ordinanza sulla costruzione e sull esercizio di funivie e funicolari con concessione federale

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Legge federale sulle ferrovie

Ordinanza del DATEC concernente l abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale

Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza sull approvvigionamento elettrico

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sul servizio civile

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

Ordinanza sull energia

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre)

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Contabilità a costi normali

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Transcript:

Ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese di trasporto concessionarie (OCITC) Modifica del 15 marzo 1999 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni ordina: I L ordinanza del 18 dicembre 1995 1 sulla contabilità delle imprese di trasporto concessionarie è modificata come segue: Sostituzione di un termine In tutta l ordinanza il termine «impresa/e di trasporto» è sostituito con «impresa/e». Art. 1 Campo d applicazione 1 La presente ordinanza si applica alle imprese che: a. percepiscono indennità in virtù dell ordinanza del 18 dicembre 1995 2 sulle indennità; b. devono iscrivere nel bilancio aiuti finanziari concessi in base agli articoli 56 o57lferr. 2 Alle imprese che non beneficiano di indennità o di aiuti finanziari ai sensi del capoverso 1 si applicano i seguenti capitoli della presente ordinanza: a. i capitoli 1 (Disposizioni generali) e 2 (Conto immobilizzazioni) alle imprese in possesso di una delle seguenti concessioni: 1. concessione per il trasporto di viaggiatori con battelli, 2. concessione per l infrastruttura ferroviaria; b. il capitolo 1 (Disposizioni generali) alle imprese in possesso di una delle seguenti concessioni: 1. concessione per il trasporto di viaggiatori, 2. concessione per gli impianti di trasporto a fune; c. il capitolo 4 (Contabilità analitica) alle imprese ferroviarie eaterzichepercepiscono contributi d esercizio ai sensi dell ordinanza del 29 giugno 1988 3 sul promovimento del traffico combinato e del trasporto di autoveicoli accompagnati. 1 RS 742.221 2 RS 742.101.1 3 RS 742.149 1999-4136 1425

Art. 2 Libri contabili e chiusura dell esercizio I libri contabili delle imprese sono tenuti secondo i principi della contabilità commerciale a partita doppia. La chiusura avviene annualmente in base all anno di esercizio fissato dall impresa. Art. 3 cpv. 2, frase introduttiva e lett. a, nonché 3 e 4 2 I seguenti ulteriori documenti, soprattutto inerenti ai settori dei trasporti pubblici, che servono all informazione degli organi aziendali, dell Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) e dei committenti sono riuniti in un allegato distinto: a. il conto effettivo della contabilità d esercizio comprese le delimitazioni rispetto alla contabilità finanziaria delle imprese che, secondo il campo di applicazione di cui all articolo 1, sono tenute a svolgere la contabilità analitica ai sensi del capitolo 4; 3 Questi documenti sono consegnati all Ufficio federale e ai committenti nella loro forma definitiva e nel numero di esemplari richiesto al più tardi entro sei mesi dopo la chiusura dell esercizio. 4 Entro un mese le imprese trasmettono all Ufficio federale le decisioni dell assemblea generale. Art. 4 Approvazione 1 Le poste dei conti e dei bilanci che concernono contributi e prestiti correnti della Confederazione sono approvate dall Ufficio federale ai sensi dell articolo 70 LFerr. 2 Le bozze dei documenti contabili (conti annuali, conto effettivo della contabilità d esercizio) necessari per l approvazione sono sottoposti all Ufficio federale al più tardi quattro mesi dopo la chiusura dell esercizio e almeno 30 giorni prima della convocazione dell assemblea generale. Art. 5 Statistica Le imprese trasmettono all Ufficio federale dati attendibili al fine di stilare una statistica uniforme. Il volume dei dati è definito dall Ufficio federale. Lo scambio di dati avviene mediante gli strumenti messi a disposizione dall Ufficio federale. Dopo aver consultato le associazioni delle imprese e i Cantoni, l Ufficio federale può disporre che determinati dati statistici vengano integrati nel rapporto di gestione o nell allegato. L elaborazione della statistica è basata sull anno di esercizio. Art. 6 cpv. 3 3 Nel conto immobilizzazioni sono iscritte come detrazioni la demolizione, l alienazione o la messa fuori servizio duratura di oggetti o di parti di oggetti le cui spese d acquisto erano state addebitate al conto immobilizzazioni. Questo valore d impianto (inclusi gli addebiti successivi per ampliamenti, completamenti o trasformazioni) va defalcato dal conto delle immobilizzazioni. Nella misura in cui tale importo non è coperto dagli ammortamenti, dalle riserve di ammortamento e dal valore 1426

del materiale ricuperato o dal ricavo della vendita, il saldo va addebitato al conto economico (ammortamento del valore residuo). Gli utili che risultano da disinvestimenti di impianti finanziati o ammortizzati in parte o esclusivamente con fondi pubblici sono attribuiti alle riserve d ammortamento. Art. 7 cpv. 8 8 I contributi a fondo perso destinati ad oggetti o a parti di essi che possono essere iscritti all attivo vanno contabilizzati sul conto ammortamenti e non devono influire sul risultato. Questi oggetti o parti di essi sono iscritti separatamente nel conto immobilizzazioni e nel conto ammortamenti. Art. 10 cpv. 3 3 Gli oggetti impiegati oltre la durata di utilizzazione possono continuare ad essere ammortizzati. Le riserve d ammortamento che ne risultano sono impiegate per ammortamenti speciali facendo la distinzione tra il settore trasporti e quello infrastruttura e sono documentate singolarmente per ciascun settore. Art. 12 cpv. 3 e 4 3 L Ufficio federale fornisce esempi documentati per il conto effettivo, per il conto di previsione e per il conto di previsione a medio termine (pianificazione continua su un arco di quattro anni d orario). 4 L Ufficio federale può ammettere la presentazione di altri documenti qualora sia in uso un sistema diverso di conto dei costi. Le imprese che desiderano avvalersi di questa possibilità presentano domanda all Ufficio federale insieme al proprio conto dei costi d esercizio e delle prestazioni. Il permesso è accordato se è possibile fornire cifre almeno equivalenti per quanto riguarda il volume e la rappresentatività (art. 18 22). Art. 13 cpv. 2 Abrogato Art. 14 cpv. 1 lett. c 1 I costi diretti dei centri di costo e di profitto sono suddivisi per lo meno nelle seguenti categorie: c. rimunerazione per l utilizzazione dell infrastruttura; Art. 17 cpv. 1 lett. c e 2 1 I ricavi devono essere suddivisi per lo meno nelle seguenti categorie: c. altri ricavi commerciali del settore dei trasporti, inclusa la rimunerazione per l utilizzazione dell infrastruttura; 1427

2 L Ufficio federale può esigere che i tipi di ricavi, in particolare la loro ripartizione tra i settori, le linee e le tratte, siano determinati e documentati secondo le prescrizioni in materia di rilevamento da esso emanate. Art. 18 cpv. 1, 4 e 5 1 I costi che possono essere registrati in base alla ripartizione secondo il volume delle prestazioni o in base a rilevamenti sono imputati direttamente ai centri di costo o ai centri di profitto e documentati come tali. Le spese del personale sono imputate ai centri di costo dei servizi o direttamente ai centri di profitto nei quali il personale in questione lavora. 4 Per le prestazioni del personale e l effettivo del personale occorre indicare almeno i seguenti indici: a. i totali delle persone-anno retribuite dall impresa e delle ore di presenza che ne risultano, nonché il numero medio di ore di presenza per persona-anno; b. come totale dell impresa e per ogni centro di costo e centro di profitto con personale permanente: 1. le ore supplementari del personale, fornite e compensate, 2. le ore di terzi che possono essere considerate ore produttive, 3. le ore improduttive quali i tempi morti e le ore dedicate alla formazione e ai lavori generali, 4. le ore produttive che ne risultano, imputate integralmente. 5 Abrogato Art. 19 cpv. 2 2 I costi variabili sono rilevati sistematicamente e sono iscritti per lo meno sotto forma di importo totale per ogni centro di costo e per ogni centro di profitto. Art. 20 lett. h Concerne solo il testo tedesco Titolo che precede l art. 21 Sezione 2: Conto effettivo della contabilità d esercizio Art. 21 cpv. 1 1 Al termine dell anno di esercizio occorre allestire un conto dei costi e delle prestazioni sulla base delle prestazioni effettive. Le delimitazioni nei confronti della contabilità finanziaria vanno documentate e giustificate in rapporto: a. ai generi di costo; b. ai tipi di ricavi. 1428

Titolo che precede l art. 22 Sezione 3: Conto di previsione Art. 22 cpv. 1 e 2 1 Per i negoziati relativi all offerta occorre stabilire il conto di previsione per l anno d orario in base alla pianificazione dei costi d esercizio e delle prestazioni. 2 Di norma, la base di calcolo è costituita dai conti effettivi e di previsione degli anni precedenti e dal preventivo del conto finanziario. Occorre presentare e giustificare le delimitazioni nei confronti del preventivo del conto finanziario in rapporto: a. ai generi di costo; b. ai tipi di ricavi. Sezione 4: Conto di previsione a medio termine Art. 23 1 Il conto di previsione a medio termine serve ai committenti per determinare il fabbisogno finanziario su un arco di quattro anni. 2 Di norma, la base di calcolo è costituita dai conti effettivi degli anni precedenti e soprattutto dal conto di previsione per l anno d orario cui si riferisce l offerta. 3 Il conto di previsione a medio termine consiste in una pianificazione continua su un arco di quattro anni di orario. È allestito per l anno d orario cui si riferisce l offerta e per altri tre anni successivi al conto di previsione. Per la pianificazione ci si avvale di indici tendenziali e di variazioni assolute del rincaro, del numero di persone-anno, della domanda e della prestazione. La pianificazione è compiuta per ciascun centro di profitto indicato nel conto di previsione inclusi i ricavi accessori. Per estrapolazione si deriva da queste basi di pianificazione una previsione consolidata per i settori e per l impresa o le filiali. 4 Per ogni centro di profitto occorre pianificare e giustificare le variazioni rispetto all anno precedente, evidenziate da indici per il volume delle prestazioni e da cifre assolute per i costi integrali e il fatturato. 5 Per ogni anno d orario e per ogni settore, compresi i ricavi accessori, occorre indicare i seguenti elementi: a. le persone-anno previste; b. il tasso di rincaro; c. gli indici del volume delle prestazioni per offerta e domanda; d. le variazioni assolute del fatturato previste come andamento generale e la variazione significativa per ogni settore. 6 Partendo da questi dati, occorre calcolare e documentare per ogni anno d orario e per ogni settore, compresi i ricavi accessori, i seguenti elementi: 1429

a. i costi integrali; b. i ricavi commerciali; c. il risultato prima del versamento dell indennità; d. le variazioni dell indennità durante i periodi di pianificazione; e. il grado di copertura dei costi prima del versamento dell indennità. 7 L Ufficio federale può, in presenza di variazioni di rilievo (per esempio dell offerta), esigere che l impresa rediga un conto di previsione per ogni singolo anno d orario invece del conto di previsione a medio termine. II L allegato è modificato secondo la nuova versione qui annessa. III La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1 gennaio 1999. 15 marzo 1999 Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni: Leuenberger 1430

Le percentuali degli ammortamenti oscillano entro i seguenti margini: Allegato (Art. 11) Ammortamenti Impianti Margini Durata (anni) min. in % max. in % max. min. 1. Immobilizzazioni e impianti fissi Terreni e diritti Spese per l acquisto di terreni 0,0 0,0 Indennità di ogni tipo 1,5 2,0 67 50 Partecipazione alle spese di costruzione di impianti comuni 1,5 2,0 67 50 Infrastruttura Infrastruttura 1,5 3,0 67 33 Canali e impianti portuali 1,5 3,0 67 33 Sovrastruttura Sovrastruttura 3,0 4,0 33 25 Funicolari e ferrovie a cremagliera 2,0 4,0 50 25 Edifici Edifici 1,5 2,0 67 50 Rimesse (costruzioni leggere) 3,0 5,0 33 20 Impianti (funivie escluse) Impianti fissi e macchine nei depositi, officine, rimesse e cantieri 3,0 10,0 33 10 Impianti fissi all aperto, tranne: 3,0 10,0 33 10 impianti di lavaggio per il materiale rotabile, piazze e accessi 5,0 10,0 20 10 serbatoi 5,0 10,0 20 10 impianti di approdo e di carico-scarico 5,0 10,0 20 10 Impianti delle funivie Impianti meccanici e elettrici delle funicolari 3,0 4,0 33 25 Funi (funicolari e funivie) 10,0 20,0 10 5 Pulegge della fune traente (funicolari e funivie) 6,0 10,0 17 10 Impianti per la trazione elettrica dei treni Impianti per la trazione elettrica dei treni 2,5 4,0 40 25 Linee di contatto (filobus) 3,0 5,0 33 20 Impianti di telecomunicazione e di sicurezza 4,0 5,0 25 20 1431

Ammortamenti Impianti Fascia Durata (anni) min. in % max. in % max. min. 2. Veicoli (compresi i pezzi di ricambio) Veicoli ferroviari Motrici elettriche 3,0 4,0 33 25 Motrici elettriche leggere 3,0 5,0 33 20 Motrici diesel 4,0 7,0 25 14 Materiale rotabile 3,0 5,0 33 20 Veicoli stradali Autobus 7,0 10,0 14 10 Minibus 12,0 15,0 8 7 Autocarri 10,0 11,0 10 9 Veicoli di servizio 10,0 20,0 10 5 Rimorchi 5,0 7,0 20 14 Filobus Filobus e relativi rimorchi 5,0 10,0 20 10 Pezzi di ricambio per i veicoli Pezzi di ricambio per i veicoli 3,0 14,0 33 7 Battelli Battelli passeggeri, a vapore 3,0 4,0 33 25 Battelli passeggeri, a motore 3,0 4,0 33 25 Altri battelli e impianti galleggianti 5,0 5,5 20 18 3. Beni mobili Arredamento 5,0 8,0 20 13 Macchine d ufficio e apparecchi compresi 10,0 20,0 10 5 gli impianti di radiocomunicazione Macchine per la distribuzione e il controllo automatico di biglietti 10,0 20,0 10 5 Hardware informatico 10,0 25,0 10 4 Apparecchi, arnesi e utensili 5,0 10,0 20 10 Piccoli veicoli 5,0 10,0 20 10 Veicoli per le piste da sci 15,0 20,0 7 5 1432

Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questapaginarimanevuota. 1433