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COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 2.8.2018 COM(2018) 565 final 2018/0297 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'unione europea nella riunione dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico IT IT

RELAZIONE 1. OGGETTO DELLA PROPOSTA La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'unione nella riunione dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (di seguito "la riunione dei partecipanti") in riferimento alla prevista adozione di una decisione riguardante la richiesta della Turchia di diventare partecipante all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (di seguito "l'accordo") dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito "OCSE"). 2. CONTESTO DELLA PROPOSTA 2.1. L'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico L'accordo è un "gentlemen's agreement" tra l'ue, gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, la Corea, la Norvegia, la Svizzera, l'australia e la Nuova Zelanda inteso a fornire un quadro per un utilizzo disciplinato dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. In pratica, ciò significa creare condizioni di parità (per cui la concorrenza si basa sul prezzo e sulla qualità dei beni esportati anziché sui termini finanziari offerti) e adoperarsi per eliminare le sovvenzioni e le distorsioni commerciali legate ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. L'accordo è entrato in vigore nell'aprile 1978 con durata indeterminata e, pur beneficiando del supporto amministrativo del segretariato dell'ocse, non costituisce un atto dell'ocse 1. L'accordo è soggetto ad aggiornamenti periodici per tenere conto dei nuovi sviluppi tecnici e strategici che interessano i crediti all'esportazione in vari settori. L'accordo è stato recepito nell'ue e reso quindi giuridicamente vincolante dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 23. Gli aggiornamenti sono incorporati nella normativa dell'ue mediante atti delegati, a norma dell'articolo 2 di detto regolamento. 2.2. La riunione dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico A norma dell'articolo 67 dell'accordo, "I partecipanti riesaminano periodicamente il funzionamento dell'accordo. Nel corso del riesame si verificano, tra l'altro, le procedure di notifica, l'applicazione e il funzionamento del sistema dei tassi di sconto differenziati, le norme e le procedure in materia di aiuti legati, le questioni relative all'allineamento, gli impegni preventivi e le possibilità di ampliamento della partecipazione all'accordo". La Commissione europea rappresenta l'unione nella riunione dei partecipanti, nel cui ambito le decisioni relative a tutte le modifiche dell'accordo sono adottate per consenso. La posizione dell'unione è adottata dal Consiglio ed esaminata con i rappresentanti degli Stati membri in seno al gruppo di lavoro sui crediti all'esportazione 4. 1 2 3 4 Secondo la definizione di cui all'articolo 5 della convenzione OCSE. Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45). Precedenti versioni dell'accordo dell'ocse erano già state recepite nel diritto unionale mediante decisioni del Consiglio. Decisione del Consiglio che reca istituzione di un Gruppo di coordinamento delle politiche in materia di assicurazione crediti, garanzie e crediti finanziari (GU 66 del 27.10.1960, pag. 1339/60). IT 1 IT

2.3. L'atto previsto della riunione dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico A norma dell'articolo 3 dell'accordo "Gli attuali partecipanti possono invitare altri paesi, anche non membri dell'ocse, a diventare partecipanti". La Turchia è membro dell'ocse dal 2 agosto 1961. Con lettera del 20 settembre 2017 indirizzata al presidente della riunione dei partecipanti all'accordo, la Turchia ha chiesto di diventare partecipante all'accordo. La richiesta della Turchia è stata esaminata nel corso della riunione riservata dei partecipanti, tenutasi il 15 novembre 2017. Non è stata adottata alcuna decisione in quanto i partecipanti, tra cui l'ue, non avevano una posizione sulla questione. Nella settimana del 12 novembre 2018, la riunione dei partecipanti all'accordo sarà chiamata ad adottare una decisione relativa a tale richiesta della Turchia (di seguito "l'atto previsto"). L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 67 dell'accordo. 3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE La Turchia è un osservatore dell'accordo dal 2006. Tale paese è già tenuto a conformarsi alla legislazione dell'ue in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno politico a norma dell'articolo 12 dell'accordo di unione doganale UE-Turchia, che recita: "[...] la Turchia applica, nei confronti dei paesi non membri della Comunità, disposizioni e misure di esecuzione sostanzialmente analoghe a quelle della politica commerciale della Comunità di cui ai seguenti regolamenti: [...] - decisione 93/112/CEE del Consiglio (crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno)" 5. La decisione 93/112/CEE del Consiglio è stata ora sostituita dal regolamento (UE) n. 1233/2011 e, anche se la Turchia non si è completamente allineata con la legislazione dell'ue in materia di crediti all'esportazione (come ancora indicato nella relazione 2016 sulla Turchia 6 ), ammettere la Turchia come partecipante all'accordo dell'ocse aumenterà la pressione su tale paese affinché si conformi a tali norme. Poiché le norme in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico sono adottate per consenso nella riunione dei partecipanti all'accordo, una volta divenuta un paese partecipante la Turchia sarà pienamente coinvolta nel processo decisionale. La Turchia è infine membro del gruppo di lavoro internazionale sui crediti all'esportazione, istituito nel 2012 allo scopo di negoziare nuove norme sui crediti all'esportazione con la partecipazione delle economie emergenti non appartenenti all'ocse, nell'ambito del quale ha partecipato attivamente e ha sostenuto la posizione dell'ue. La richiesta della Turchia di diventare partecipante all'accordo dovrebbe pertanto essere sostenuta. 5 6 GU L 44 del 22.2.1993, pag. 1. SWD(2016) 366 final. IT 2 IT

4. BASE GIURIDICA 4.1. Base giuridica procedurale 4.1.1. Principi L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo". Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'unione" 7. 4.1.2. Applicazione al caso concreto L'atto che la riunione dei partecipanti è chiamata ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale in forza dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE, il quale recita che "[l]a Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 3 per modificare l'allegato II a seguito di modifiche degli orientamenti concordate dai partecipanti all'accordo". La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE. 4.2. Base giuridica sostanziale 4.2.1. Principi La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante. 4.2.2. Applicazione al caso concreto L'obiettivo e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207. 4.3. Conclusioni La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE. 7 Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, Causa C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64. IT 3 IT

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO L'atto della riunione dei partecipanti apporterà modifiche all'accordo e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. IT 4 IT

2018/0297 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'unione europea nella riunione dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (di seguito "l'accordo") è stato recepito nell'ue e reso quindi giuridicamente vincolante dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 89. (2) A norma dell'articolo 3 dell'accordo, la riunione dei partecipanti all'accordo può adottare una decisione intesa ad invitare altri membri dell'ocse a diventare partecipanti all'accordo. (3) Il 20 settembre 2017 la Turchia ha annunciato la propria intenzione di diventare partecipante all'accordo. (4) Nel corso della sua 140 a sessione, che si terrà nella settimana del 12 novembre 2018, la riunione dei partecipanti all'accordo sarà chiamata ad adottare una decisione relativa alla richiesta della Turchia di diventare partecipante all'accordo. (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'unione nella riunione dei partecipanti all'accordo, poiché la decisione prevista sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale in forza dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'unione nella 140ª sessione della riunione dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico è approvare la richiesta della Turchia di diventare partecipante all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. 8 9 Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45). Precedenti versioni dell'accordo dell'ocse erano già state recepite nel diritto unionale mediante decisioni del Consiglio. IT 5 IT

Articolo 2 La Commissione è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente IT 6 IT