ORDINANZA N 03 / 2002

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ORDINANZA N 03 / 2002 IL PRESIDENTE VISTA: VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni; il D.P.R. 16 Luglio 1998 istitutivo dell Autorità Portuale del Porto di Gioia Tauro, affidando alla stessa i compiti di cui alla Legge 84/94; il D.M. 5 dicembre 2001 di nomina del Presidente dell Autorità Portuale di Gioia Tauro; Il D.L.gvo 626/94 con successive modifiche ed integrazioni, concernenti l attuazione delle Direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; la legge del 13.05.1940, n. 690 Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti e successivi aggiornamenti; il D.M. in data 4 maggio 1995 e il Decreto dirigenziale integrativo di modifica, del 31 dicembre 2001 n. 1012, con particolare riferimento al rilascio dell autorizzazione per l imbarco e il trasporto marittimo nonché al nulla osta per lo sbarco delle merci pericolose; il D.M. del 14 agosto 1997 procedure per lo sbarco ed il successivo reimbarco su altra nave (transhipment) di merci pericolose; gli artt. 21, 22, 23, 24, 25 del Decreto Legislativo 27 Luglio 1999, n. 272 che tra l altro attribuisce all Autorità Portuale il compito di stabilire i tempi, i limiti e le modalità relativi al deposito temporaneo delle merce pericolose nelle aree portuali in attesa di imbarco o di deflusso; VISTE: SENTITA: SENTITA: le Ordinanze n. 04/1999 dell Autorità Marittima di Gioia Tauro e n.01, 03, 04, 06 del 2001 dell Autorità Portuale di Gioia Tauro; l Azienda Sanitaria Locale n.10 di Palmi che si è espressa con parere favorevole nota n. 635/UOPISAL del 11 / 03 / 2002; l Autorità Marittima di Gioia Tauro che si è espressa con parere favorevole nota n. 3257/Tec. del 18 / 03 / 2002;

CONSIDERATA: la necessità di adottare regole e procedure omogenee in ordine alle modalità di svuotamento e riempimento di unità di carico contenente merce pericolosa, tenuto conto della sicurezza ed igiene del lavoro durante l espletamento della specifica operazione portuale; IN VIRTÙ: dei poteri conferitigli: O R D I N A 1. Campo di applicazione 2. Definizione 3. Regime autorizzativo 4. Prescrizioni 5. Smaltimento rifiuti pericolosi prodotti dalle operazioni ART. I Campo di applicazione La presente Ordinanza trova applicazione ai fini delle procedure per il riempimento e lo svuotamento delle unità di carico ed il confezionamento negli imballaggi delle merci pericolose: - in ambito portuale nelle aree da destinare appositamente di volta in volta dall Autorità Portuale per la specifica attività; - negli spazi individuati delle aree demaniali marittime custodite e recintate in concessione alla MCT di seguito specificate. ART. 2 Definizione Merce pericolosa: una merce compresa in una delle classi del Codice IMDG edito dall IMO, trasportata in colli e rinfuse nei seguenti modi: 1. ADR per il trasporto stradale in Europa; 2. RID per il trasporto ferroviario in Europa; 3. ICAO T.I. per il trasporto aereo 4. IMDG Code per il trasporto marittimo. Imballaggio: un recipiente od un qualsiasi elemento approvato ed utilizzato per contenere e preservare la merce pericolosa che si vuole trasportare; Collo: l imballaggio con il suo contenuto; Unità di carico: si intendono i rotabili ferroviari, i veicoli stradali autopropulsi o rimorchiabili, oppure le casse mobili (contenitori) trasportate o non sui mezzi di cui sopra contenenti merci pericolose in colli; Etichette: il contrassegno conforme ai modelli allegati al D.M. 16.05.1986; Marcatura di imballaggi: un marchio indelebile e ben visibile che comprende il simbolo convenzionale dell U.N., il numero di codice relativo al tipo di imballaggio, il gruppo di

imballaggio (I=X,II=Y,III=Z) e, quanto richiesto (per liquidi aventi densità superiore ad 1.2) la densità arrotondata alla prima cifra decimale, l anno di fabbricazione (ultime due cifre), lo Stato nel quale sono state effettuate le prove di collaudo (sigla internazionale automobilistica), la sigla del fabbricante ed un codice per l identificazione dell imballaggio tra quei prodotti del fabbricante stesso; Compatibilità: l osservanza delle norme particolari relative alle singole classi, sia per quanto si riferisce ai locali che agli spazi dove possono essere stivati i colli che ai criteri di separazione delle merci tra loro incompatibili; Livello primario di pericolosità: il pericolo principale che definisce la classe di appartenenza della merce; Livello secondario di pericolosità: il genere di pericolosità di livello inferiore a quello corrispondente alla classe: la conoscenza del livello; EmS n : 1 Emergecy Schedules e/o Emergecy Procedures il cui numero di identificazione è indicato, per ciascuna merce pericolosa, nell indice Generale del Codice IMDG; MFAG table: il Medical First Aid Guide (procedure di primo soccorso)il cui numero identificativo è indicato per, ciascuna merce pericolosa, nell Indice Generale del Codice IMDG; Nome tecnico o proper shipping name : la denominazione della merce come indicata nella colonna SUBSTANCE o ARTICLE dell Indice Generale del Codice IMDG; ART. 3 Regime autorizzativo Fatte salve le competenze di altri Enti/Amministrazioni (A.S.L., Vigili del Fuoco, Autorità Marittima). Sulla base delle pratiche concernenti gli atti autorizzativi rilasciati ai sensi de Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 04.05.1995 e successive modificazioni ed integrazioni (Procedure per il rilascio dell autorizzazione all imbarco e trasporto marittimo o del nulla osta allo sbarco delle merci pericolose) della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro; nessuna attività relativa la manipolazione, il riempimento e vuotatura di contenitori di merce compresa in una delle classi del Codice IMDG edito dall IMO può essere iniziata senza il Nulla Osta scritto rilasciato dall Autorità Portuale di Gioia Tauro. a) A tal fine, il Raccomandatario Marittimo/Spedizioniere o Agente Marittimo è tenuto a presentare apposita istanza come da allegato A che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, nella quale deve essere riportata l impresa portuale regolarmente iscritta nel registro di cui all Art. 16 Legge 84/94 che effettuerà i lavori, inoltre, deve indicare l eventuale collaborazione di Ditta o Impresa ausiliaria, dotata di adeguata struttura operativa, a condizione che l attività loro affidata consista solamente nel concorso all organizzazione delle predette operazioni e non nell autonomo esercizio delle stesse e rientrante nella categoria delle attività previste dall art. 68 C.N.,

b) Alla predetta istanza dovrà essere allegata oltre che la Dichiarazione Multimodale per il Trasporto merci pericolose (ex dichiarazione IMO) o altro documento equivalente della merce di che trattasi, un certificato rilasciato dal Servizio Chimico di Porto, contenente il parere tecnico-specialistico, ed una specifica valutazione dei rischi più importanti per la salute e l ambiente, scaturenti dalla manipolazione della merce pericolosa. c) L Autorità Portuale esaminata la documentazione suddetta e compiuti tutti gli accertamenti ritenuti opportuni a seconda dei casi rilascia il Nulla Osta per l esecuzione dei lavori, i quali, dovranno svolgersi nei giorni da lunedì a venerdi in ore diurne possibilmente entro la fascia oraria 08:00 / 17:00. d) In casi di necessità e di urgenza, eventi valutati e ritenuti tali dal Servizio Chimico di Porto (condizioni pericolose che potrebbero compromettere l incolumità pubblica e l ambiente) che dovessero avvenire in giorni festivi e prefestivi ed oltre l orario indicato al punto c, il Raccomandatario/Spedizioniere comunque il rappresentante della merce, tramite l impresa portuale potrà intervenire tempestivamente ad eliminare le cause di pericolosità constatate, operando eccezionalmente senza il previsto Nulla Osta, comunque, rispettando rigorosamente le procedure che saranno impartite dal Servizio Chimico di Porto, il quale, stabilirà le misure più opportune da adottare. Il Committente, rappresentante della merce, (Raccomandatario Marittimo, Agente Marittimo o Spedizioniere) è tenuto a motivare per iscritto all Autorità Portuale, da inviare anche a mezzo fax entro il giorno successivo lavorativo, le cause dell urgenza che hanno determinato l avvenuto intervento di vuotatura-riempimento del/i Contenitore/i di che trattasi, allegando: la certificazione del Servizio Chimico di Porto a tal uopo prodotta; la relativa Dichiarazione Multimodale per il Trasporto di Merci Pericolose; allegato A della presente Ordinanza, compilato in tutte le sue parti utili. ART. 4 Prescrizioni 4.1 Le aree destinate alle operazioni di riempimento e svuotamento delle unità di carico ed il confezionamento negli imballaggi delle merci pericolose debbono essere separate da quelle in cui sono depositate le merci pericolose movimentate o da movimentare. Le aree devono essere delimitate con transenne o nastro bicolore, opportunamente sostenuto, al fine di impedire il transito e la sosta per qualsiasi veicolo o persona estranea alle operazioni, la delimitazione deve essere posta ad una distanza sufficientemente adeguata dal punto in cui si manipola la merce. Sul perimetro esterno dell area circoscritta deve essere sistemata idonea e visibile segnaletica indicante la simbologia IMO del prodotto oggetto di manipolazione ed il divieto di fumare. l area e la relativa fascia perimetrale devono essere adeguatamente illuminate; l impianto elettrico di illuminazione e gli impianti elettrici, comunque, presenti nell area debbono essere di sicurezza appropriata; all interno dell area, nella relativa fascia perimetrale e nel sottosuolo corrispondente, non debbono essere presenti tubature per gas, per sostanze infiammabili o combustibili. Durante le operazioni di svuotamento/riempimento e manipolazione in genere di unità di carico, l area deve essere permanentemente presidiata con servizio antincendio appositamente istituito dall impresa che effettua tali operazioni, la stessa, deve disporre di

materiale assorbente (es. sabbia, farina fossile, ecc.) onde evitare infiltrazioni del prodotto chimico nel sottosuolo; durante le operazioni di svuotamento e riempimento di contenitori, devono essere mantenute le condizioni di sicurezza con piena e scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni raccomandazioni e modalità indicate dal Consulente Chimico del Porto ed eventualmente dall Autorità Portuale e dagli altri Enti/Amministrazioni competenti; in dette aree devono, essere predisposte, adeguate prese di acqua corrente o recipienti contenenti adatte soluzioni neutralizzanti; L impresa portuale che effettua dette operazioni, individua fra i propri dipendenti il Responsabile Merci Pericolose ed un suo sostituto, cui compete assicurare durante le operazioni il rispetto delle norme IMDG CODE relative agli imballaggi, marcatura, etichettatura e riempimento delle Unità di carico; Il Responsabile Merci Pericolose, in particolare, deve: a) consentire dette operazioni solamente in presenza del Consulente Chimico di porto e della documentazione di cui all art. 3; b) informare gli operatori in modo chiaro e succinto sulle precauzioni di carattere generale da adottare per una manipolazione sicura, comprendenti informazioni sugli accorgimenti tecnici quali: la ventilazione del contenitore, le misure per prevenire la formazione di Aerosol e polveri; c) controllare l adempimento da parte degli operatori di tutte le specifiche prescrizioni impartite dal Servizio Chimico di Porto, in relazione alle particolari condizioni, quali temperatura, pressione, luce, urti, ecc. che potrebbero provocare reazioni pericolose se non adeguatamente valutate; d) far predisporre idonei approntamenti antincendio, indicando, le prescrizioni per la lotta contro eventuali incendi causati dal prodotto da manipolare, l equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all antincendio; e) in riferimento al tipo di sostanza di merce pericolosa deve fornire le necessarie informazioni in merito alle precauzioni individuali ed i DPI da far utilizzare. Protezione respiratoria: in caso di gas, vapori o polveri pericolosi, prevedere la necessità di adeguate attrezzature di protezione quali autorespiratori, maschere e filtri adatti; Protezione delle mani : indicare il tipo di guanti da indossare durante la manipolazione del prodotto chimico, se necessario, indicare eventuali accorgimenti supplementari per la protezione della pelle o delle mani; Protezione degli occhi : specificare il tipo di dispositivo richiesto per la protezione degli occhi, quali: occhiali di sicurezza, visiere, schermo facciale. f) accertare che vengano utilizzati per il confezionamento delle merci pericolose solamente imballaggi rispondenti alle pertinenti disposizioni dell IMDG CODE; g) verificare che i colli e le unità di carico non presentano colaggi o perdite di contenuto dagli stessi e provvedere, nel caso a verificare scrupolosamente il loro ripristino a norma; h) qualora durante lo svolgimento delle operazioni dovessero insorgere pericoli per gli operatori, il Responsabile Merci Pericolose, sentito il Chimico di Porto, dovrà interrompere immediatamente le operazioni ed eventualmente far evacuare immediatamente l area, ovunque essa sia stata precedentemente individuata in ambito portuale, attuando il previsto Piano di Emergenza contenuto nel predisposto documento di sicurezza, comunicando tempestivamente l evento all Autorità Portuale e Marittima, le quali, sentita l A.S.L. e altri Organi competenti disporranno per i provvedimenti del caso. 4.2 All interno delle aree in concessione alla Società MCT, le operazioni di svuotamento e riempimento di unità di carico con merci pericolose, debbono essere eseguite presso le

vasche di colaggio o aree adiacenti ad esse opportunamente protette, salve, diverse disposizioni impartite dal Servizio Chimico di Porto. Pertanto, le stesse aree devono sempre essere mantenute pulite da residui di qualsiasi natura, idonee ad accogliere inaspettatamente unità di carico danneggiati contenenti merci pericolose, fermo restando l ottemperanza di tutte le prescrizioni di carattere generale contenute al punto 4.1. ART. 5 Smaltimento rifiuti pericolosi prodotti dalle operazioni La gestione dei rifiuti è normata in tutte le sue tappe, raccolta, deposito temporaneo, trasporto e smaltimento, dal Decreto Legislativo 22/97 e successive integrazioni che impone una serie di procedure per l eliminazione dei rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi. Pertanto, tutti i rifiuti di sostanze chimiche prodotti dalla manipolazione o dalla fuoriuscita dagli imballaggi, devono essere smaltite seguendo le procedure per l eliminazione dei rifiuti pericolosi, quindi, detta attività deve essere effettuata esclusivamente da imprese autorizzate, in possesso dei requisiti prescritti dalla suddetta Legge, in linea generale: a) nessuna sostanza chimica tossico-nociva per l ambiente deve essere eliminata attraverso le fognature o come rifiuti solidi urbani; b) assicurarsi di conoscere tutte le proprietà e le compatibilità di sostanze chimiche che sono state manipolate in modo da prevedere il tipo di rifiuto che è stato prodotto e le modalità di raccolta del medesimo; c) contrassegnare i recipienti nei quali sono conservati i rifiuti pericolosi con etichette appropriate, allo scopo di rendere nota la natura del loro contenuto; d) usare adeguate misure di protezione, individuali e collettive, in tutte le fasi della manipolazione del rifiuto, ad esempio camici, guanti, occhiali, mascherine; e) scegliere i contenitori appropriati in base al volume e al tipo di rifiuto; f) i rifiuti chimici devono essere conservati lontano da fonti di calore, irraggiamento solare e quadri elettrici. Devono essere chiusi ermeticamente e non devono essere collocati in alto o comunque in posizione di equilibrio precario; È fatto obbligo a chiunque osservare e far osservare la presente Ordinanza che entra in vigore il 15 Aprile 2002 nell ambito portuale del Porto di Gioia Tauro di competenza di questa Autorità Portuale. I contravventori della presente, qualora il fatto commesso non costituisca reato più grave, incorreranno nella violazione dell art. 1174, come depenalizzato dal D. L.vo 30/12/1999, n. 507. Gioia Tauro 27/03/2002 IL PRESIDENTE Giuseppe GUACCI