CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE Regolamento Art. 1 (Istituzione/Rinnovo) È istituito presso l'università degli Studi di Cagliari e con sede amministrativa unica presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche e Geologiche del medesimo Ateneo, il Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie Chimiche in consorzio col Dipartimento di Chimica e Farmacia dell Università degli Studi di Sassari I due Dipartimenti mettono a disposizione personale, strutture e servizi adeguati alle attività della ricerca. Soggetti pubblici e privati che dispongano di strutture ed attrezzature idonee e documentino un alta qualificazione culturale e scientifica potranno essere coinvolti nel funzionamento del Corso attraverso la stipula di opportune convenzioni. Art. 2 (Aree di afferenza e settori scientifico disciplinari) L area scientifica di riferimento del Corso è la 03 (Scienze Chimiche). Inoltre, sono aree di afferenza quelle rappresentate da docenti afferenti ai Dipartimenti proponenti. Art. 3 (Finalità e articolazione) La finalità del Corso di Dottorato è quello di formare attraverso la ricerca dottori di elevata qualificazione nell ambito delle discipline afferenti alle discipline delle Scienze Chimiche, offrendo ai giovani laureati italiani e stranieri l opportunità di impostare e condurre a termine in modo autonomo un progetto di ricerca originale nei settori più avanzati delle scienze e tecnologie chimiche. Il risultato finale atteso è il conseguimento da parte del dottore di ricerca di una profonda preparazione specialistica unita alla preparazione culturale necessaria all assunzione di incarichi di alta professionalità, non limitati al solo campo accademico. Art. 4 (Risorse) I dipartimenti proponenti mettono a disposizione per le attività del Corso i loro spazi e le loro strutture di base: laboratori e attrezzature scientifiche, uffici, officine, servizi informatici, biblioteche. Per specifiche esigenze, l accesso ad attrezzature scientifiche o servizi non altrimenti disponibili potrà essere reso possibile con la stipula di accordi con altri Dipartimenti o convenzioni con istituzioni e organizzazioni di ricerca.
Per ciascun ciclo, le risorse assegnate, borse e finanziamenti, saranno a carico dei Corsi dagli Atenei di Cagliari e di Sassari Le eventuali risorse messe a disposizione da enti, imprese e responsabili scientifici di progetti di ricerca saranno gestiti dall Ateneo di Cagliari, sede amministrativa del Corso di Dottorato. Una quota delle borse assegnate ai corsi (e relativi finanziamenti) sarà riservata a studenti stranieri. Art. 5 (Collaborazioni con enti e imprese) Ai fini della formazione potranno essere stipulate convenzioni o intese di collaborazione con imprese ed enti pubblici e privati. Sono organi della Corso: 1) Il Coordinatore; 2) Il Collegio dei Docenti del dottorato Art. 6 (Organi) Art. 7 (Il Coordinatore) Il Coordinatore è il responsabile del Corso, lo rappresenta nei rapporti interni ed esterni e ne attua le linee programmatiche. È eletto dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, su proposta del Collegio dei Docenti, tra i componenti il collegio in servizio presso l Università degli Studi di Cagliari e Sassari, il suo mandato è triennale e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Il coordinatore può nominare un vice-coordinatore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento Il Coordinatore: 1) coordina le attività della Corso, ivi incluse quelle amministrative; 2) convoca e presiede il Collegio del Corso e cura l attuazione delle delibere; 3) presenta annualmente ai competenti Organi una dettagliata relazione sull andamento del Corso da sottoporre al preventivo esame del Nucleo di Valutazione. 4) Il coordinatore è coadiuvato nelle sue funzioni da un vicecoordinatore. Art. 8 (Il Collegio dei Docenti) I Collegi dei Docenti organizzano e curano lo svolgimento delle attività formative. Il Collegio dei Docenti in Scienze e Tecnologie Chimiche costituito da docenti di I e II fascia e da ricercatori
confermati dell Università di Cagliari e di Sassari, attivi nei pertinenti campi di ricerca, può essere integrato da docenti esterni, anche stranieri, la cui autorevolezza scientifica porti un significativo contributo all offerta formativa del Corso di Dottorato. Il Collegio è convocato dal coordinatore, si riunisce almeno tre volte l anno e rimane in carica per un triennio. Sono compiti del Collegio dei Docenti quelli previsti dal regolamento d Ateneo di Cagliari sui dottorati di ricerca, in particolare: 1) formulare il progetto formativo complessivo del Corso relativo alle attività di didattica e di ricerca; 2) definire le modalità di ammissione al Corso e fissa i criteri di massima per la eventuale valutazione dei titoli, nonché la loro ponderazione; 3) stabilire la durata dei corsi, che comunque non sarà inferiore a tre anni; 4) individuare i criteri per la formulazione dei giudizi sull attività complessiva dei dottorandi; 5) definire le modalità di conferimento del titolo; 6) approvare la relazione consuntiva e programmatica 7) promuovere la sottoscrizione da parte dell Ateneo di accordi di cooperazione internazionale con istituzioni e Università, anche finalizzati al riconoscimento reciproco o al rilascio congiunto del titolo; 8) curare i rapporti con le realtà produttive e sociali presenti nel territorio e promuove la stipula di convenzioni o intese di collaborazione con imprese ed enti pubblici e privati; 9) curare un adeguata pubblicità nazionale e internazionale dell offerta formativa, dei criteri di selezione, delle modalità di accesso e di ogni altra informazione di rilievo, in particolare per gli studenti stranieri. 10) indicare il calendario delle attività formative; 11) accertare l idoneità, ai soli fini della partecipazione al concorso di ammissione al Corso, dei titoli di studio conseguiti all estero; 12) proporre al Rettore i nominativi dei componenti delle Commissioni per l esame di ammissione al Corso; 13) approvare il piano formativo e di ricerca di ciascun dottorando; 14) autorizzare i dottorandi a recarsi fuori sede per periodi di formazione o ricerca; 15) autorizzare il dottorando a svolgere eventuale attività didattica, sussidiaria ed integrativa, ed attività di ricerca extra curriculare; 16) stabilire tempi e modi per la presentazione da parte dei dottorandi dei risultati del loro lavoro, per accertare, durante il primo anno, la fattibilità del progetto di ricerca proposto, e valutarne, negli anni successivi al primo, l'evoluzione e l'originalità; 17) autorizzare, al termine dell anno accademico, anche sulla base della relazione del supervisore, l ammissione o meno dei dottorandi all anno di Corso successivo o all esame finale; 18) redigere il giudizio complessivo sull attività svolta dai dottorandi ammessi all esame finale; 19) proporre al Rettore i nominativi dei componenti delle commissioni per l esame finale. Art. 9 (Ammissione al Corso) Le commissioni incaricate di condurre le prove d esame per l ammissione al Corso composte ciascuna da tre (cinque) membri effettivi e due supplenti, scelti tra i professori ed i
ricercatori universitari di ruolo, esperti nelle discipline relative alle aree scientifiche cui si riferisce il Corso. Possono partecipare agli esami di ammissione coloro che sono in possesso del Diploma di Laurea ante D.M. 509/1999 o di Laurea Specialistica e Magistrale in Chimica, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Chimica Industriale, Biotecnologie, Farmacia, Fisica, Ingegneria Chimica, Scienza dei Materiali, Scienze Biologiche o di analogo titolo conseguito all estero e dichiarato equivalente, ai soli fini dell ammissione al Corso, dal Collegio. L ammissione al Corso avviene previa valutazione dei titoli dei candidato, tramite una prova scritta consistente nella redazione di un progetto di ricerca nel contesto delle tematiche del Dottorato e da un colloquio tendente ad accertare l attitudine del candidato alla ricerca scientifica. La conoscenza della lingua inglese sarà accertata nel Corso della prova orale. Al termine delle prove d'esame la commissione compilerà una graduatoria di merito sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nella prova scritta, nel colloquio e nella valutazione dei titoli. Le graduatorie saranno utili per la determinazione dei posti con borsa di studio generica e senza borsa di studio fino all'esaurimento dei posti disponibili e degli idonei non ammessi. Per evitare ai candidati stranieri di sostenere le spese di viaggio e soggiorno relative all esame di ammissione, quest ultimo può essere sostituito da una selezione basata sulla documentazione prodotta dai candidati stessi, e da un colloquio che potrà essere sostenuto per via telematica con un adatto mezzo tecnologico che permetta il colloquio col candidato. Art. 10 (Corpo Docente) Il Corpo Docente del Corso è costituito dai docenti e dagli esperti qualificati nelle discipline afferenti alle aree scientifiche di interesse del Corso che svolgono le funzioni di supervisore e/o attività didattiche strutturate e/o seminariali.. Possono far parte del Corpo Docente studiosi stranieri di riconosciuta autorevolezza nelle aree scientifiche cui si riferisce il Corso. Art. 11 (Ciclo Formativo) Nella sua prima seduta successiva all'iscrizione al primo anno, il Collegio dei Docenti nomina un supervisore per ciascun dottorando, sentite anche le proposte in merito del dottorando stesso. Il supervisore ha la responsabilità del piano di formazione del dottorando e il compito di guidarlo nell attività di ricerca fino all elaborazione della tesi finale. Il Collegio accerta che l acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione sia effettivamente perseguibile attraverso il piano di formazione proposto. Il piano di formazione deve prevedere l approfondimento delle conoscenze scientifiche dei dottorandi attraverso insegnamenti specialistici, specificamente dedicati ai dottorandi stessi, approvati dal Collegio Possono essere eventualmente inseriti nel piano formativo del dottorando anche quegli insegnamenti di base, non contemplati nel suo precedente percorso di studi, che il Collegio ritiene utili alla sua formazione. La frequenza è seguita da una verifica finale e consegna di attestato o simile da parte del docente di ciascun insegnamento Il dottorando è tenuto a rispettare i seguenti impegni: Frequenza di insegnamenti di base, attivati nei corsi di laurea Magistrale in Scienze Chimiche, non contemplati nel precedente percorso di studi del dottorando e che colmino eventuali debiti formativi accertati dal Collegio dei Docenti. (Primo e secondo anno).
Frequenza di corsi comuni a tutti i dottorandi di natura tecnico/pratica, organizzati anche in collaborazione con altri corsi di dottorato di ambito scientifico e nell ambito di iniziative degli Atenei [per esempio Tecniche Sperimentali specialistiche (NMR, FTIR, Diffrazione, Microscopia, Ricerca Bibliografica, Inglese Scientifico ed Inglese Tecnico, approfondimenti informatici, Scrittura e Presentazione della Ricerca]. Frequenza di insegnamenti specialistici, scelti all inizio del primo anno dal dottorando, di concerto con il proprio supervisore, attivati in corsi di laurea magistrale in ambito scientifico. Attività sperimentale relativa al progetto di ricerca approvato dal Collegio dei Docenti, da condurre anche presso altre strutture qualificate in Italia o all estero. (Triennio). Partecipazione a seminari e scuole in ambito nazionale e internazionale. (Triennio). Presentazione dei risultati ottenuti a congressi nazionali e internazionali. (Triennio). L attività del dottorando sarà certificata attraverso un sistema di crediti di formazione alla ricerca (CFR), che saranno assegnati per lo svolgimento di ognuna delle attività elencate sopra, compresa la partecipazione a congressi. Art. 12 (Attività didattica retribuita del dottorando) È ammesso l affidamento ai dottorandi di incarichi remunerati di collaborazione per attività didattiche frontali di supporto. Tale attività, che non dovrà superare le 40 ore/anno, andrà documentata redigendo in un apposito registro un diario sintetico sottoscritto dal Dottorando e dal responsabile ufficiale del Corso. I dottorandi non possono essere impegnati in commissioni di esame. L affidamento ai dottorandi di incarichi didattici è subordinato al nulla osta del Collegio dei Docenti. Art. 13 (Ammissione agli anni successivi e alla discussione della tesi finale) Ciascun dottorando deve presentare e sottoporre al giudizio del Collegio dei Docenti: 1) all inizio del primo anno, il proprio progetto di ricerca, in forma orale e con riassunto scritto; 2) al termine del secondo anno, una relazione scritta sull attività svolta ed un seminario su tematiche attinenti l attività di ricerca che sta sviluppando; 3) al termine del terzo anno, oltre ad una breve relazione scritta sull attività dell ultimo anno, un seminario durante il quale esporrà e discuterà i risultati conseguiti nel lavoro di ricerca complessivamente svolto ed, infine, la tesi di Dottorato. L ammissione alla discussione della tesi finale è subordinata: 1) pubblicazione di almeno 2 articoli censiti isi e/o Scopus per potere essere ammessi a sostenere l esame finale. 2) Redazione della tesi finale in lingua inglese 3) Periodo obbligatorio di formazione/ricerca in Italia o all estero
4) Certificazione del livello B2 di inglese. Su questa base, il Collegio, tenuto conto del parere del Supervisore, del curriculum del dottorando e delle linee guida redigerà un giudizio complessivo per l ammissione alla discussione della tesi finale. Art. 14 (Commissione giudicatrice per l esame finale) La commissione giudicatrice dell esame finale è proposta al Rettore dal Collegio dei Docenti entro la data fissata dall apposito decreto rettorale. Il Collegio individua, scegliendoli tra i professori di ruolo e ricercatori universitari di ruolo specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche, i nominativi di quattro professori e due ricercatori. Tra questi il rettore nomina i componenti (tre effettivi e due supplenti) della commissione. Almeno due dei membri della commissione devono provenire da altra università (anche straniera) e non devono far parte del Collegio dei Docenti. La commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche o private, anche straniere. Il Corso incentiva l inserimento nella commissione di personalità di riconosciuta autorevolezza nelle aree scientifiche cui si riferiscono i temi di ricerca affrontati durante il percorso formativo. Art. 15 (Dottorati in co-tutela di tesi) Il Collegio del Corso ritiene che la realizzazione di programmi di co-tutela consistenti nell elaborazione di tesi sotto la direzione congiunta di un docente del Corso e di un docente di una università dell Unione Europea sia uno strumento formativo importante ed efficace che, attraverso la mobilità dei dottorandi, favorisce in essi la consapevolezza di appartenere a una comunità scientifica transnazionale. La co-tutela di tesi sarà di norma attuata a favore dei dottorandi iscritti al primo anno di Corso e il relativo programma sarà supportato da una convenzione che specifica i termini dell accordo in conformità alla normativa locale e nazionale. Art. 16 (Dottorati internazionali) Il Corso può proporre accordi di cooperazione con Università di altri paesi, finalizzati al mutuo riconoscimento del titolo o al rilascio del titolo congiunto. La proposta, da sottoporre all approvazione degli organi di valutazione e governo dell Ateneo, conterrà l indicazione dell Università straniera partecipante all accordo, il programma formativo con le tematiche scientifiche e i relativi curricula, l articolazione dell attività didattica presso le diverse sedi. Gli aspetti amministrativi saranno curati dagli uffici dell Ateneo, che supporteranno il Direttore nella fase dei contatti ufficiali e nella stesura dei necessari protocolli, fino alla ratifica finale da parte dei rettori delle Università partecipanti. Art. 17 (Dottorato europeo)
Per i dottorandi che ne facciano esplicita richiesta, il Corso può chiedere il riconoscimento del titolo di dottorato a livello europeo, attraverso il rilascio di una certificazione congiunta Doctor Europaeus aggiuntiva al titolo e al valore nazionale del dottorato. Per questa finalità, il Corso invia agli organi di valutazione e di governo dell ateneo una propria delibera nella quale si attesta che il titolo è conseguito nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) la ricerca relativa al Corso di dottorato sia stata svolta per almeno tre mesi in una Università o istituzione di altro paese europeo; 2) l autorizzazione a discutere la tesi sia stata accordata dal Collegio dei Docenti sulla base di un rapporto redatto da almeno due professori appartenenti a università di altri due stati europei; 3) la discussione della tesi, almeno in parte, sia avvenuta in una seconda lingua europea. Art. 18 (Modifiche del regolamento) Modifiche al presente regolamento, che non siano automatiche per disposizione di legge, sono proposte dal Consiglio ed approvate dai Dipartimenti proponenti e dalle competenti autorità accademiche dell Università degli Studi di Cagliari.