REGOLAMENTO Scuola di Dottorato in Ingegneria Industriale dell Università degli Studi di Cagliari

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1 REGOLAMENTO Scuola di Dottorato in Ingegneria Industriale dell Università degli Studi di Cagliari Art. 1 Istituzione 1. La Scuola di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Industriale, di seguito definita Scuola, è istituita con Decreto del Rettore, previa delibera di approvazione da parte del Senato Accademico, verificata l esistenza dei requisiti di idoneità effettuata dal nucleo di valutazione, come previsti dall art. 2 del D.M. 224/99, nel rispetto degli ulteriori requisiti introdotti dall art. 17 del DM 262/2004, e dal D.R. 460/2005 dell Università degli Studi di Cagliari. 2. La scuola è istituita presso l Università degli Studi di Cagliari e con sede amministrativa unica presso il medesimo Ateneo su proposta dei seguenti dipartimenti: Dipartimenti di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE); Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali (DIMCM). I su elencati Dipartimenti mettono a disposizione personale, strutture, servizi e finanziamenti adeguati alle attività della Scuola. 3. Possono essere coinvolti nel funzionamento della Scuola, attraverso la stipula di opportune convenzioni, soggetti pubblici e privati che dispongano di strutture ed attrezzature idonee e documentino un alta qualificazione culturale e scientifica. È contemplata anche la possibilità di collaborazione con altri Atenei, previa delibera di approvazione da parte del Senato Accademico, verificata l esistenza dei requisiti di idoneità previsti dall art. 3 del DM 224/99 effettuata dal Nucleo di Valutazione. 4. La Scuola istituita è attivata per tre anni accademici e può essere rinnovata per successivi cicli triennali, previa valutazione positiva del Comitato Scientifico, del Nucleo di Valutazione e del Senato Accademico. 5. Nell ambito della programmazione annuale, il Senato Accademico destina risorse per borse di studio e per il funzionamento della Scuola. Il numero di borse per l'attivazione della Scuola non può comunque essere inferiore a 6, escluse quelle con finanziamento esterno. 6. La scuola inizia le proprie attività il 2 gennaio di ciascun anno accademico. Art. 2 Rinnovo 1. La Scuola è rinnovabile su proposta motivata dei Dipartimenti interessati da presentare entro le scadenze fissate dal Senato Accademico. La proposta deve documentare l'esistenza dei requisiti di idoneità previsti dal D.M. 224/1999, e successive integrazioni, che saranno verificati dal Nucleo di Valutazione. 2. Il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione nonché gli altri organi Pag. 1 di 8

2 consultivi individuati dal Senato Accademico stesso, sulla base di una relazione consuntiva e programmatica, delibera circa il rinnovo della Scuola. Art. 3 Aree di afferenza e settori scientifico disciplinari 1. L Area di riferimento della Scuola è l Ingegneria Industriale e dell Informazione. All atto dell istituzione della Scuola, i Settori Scientifici Disciplinari di riferimento sono i seguenti: ING-IND/08 - MACCHINE A FLUIDO ING-IND/09 - SISTEMI PER L ENERGIA E L AMBIENTE ING-IND/13 - MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE ING-IND/14 - PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE ING-IND/15 - DISEGNO E METODI DELL INGEGNERIA INDUSTRIALE ING-IND/16 - TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE ING-IND/17 - IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI ING-IND/24 - PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA ING-IND/25 - IMPIANTI CHIMICI ING-IND/26 - TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI ING-IND/27 - CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA ING-IND/31 - ELETTROTECNICA ING-IND/32 - CONVERTITORI, MACCHINE ED AZIONAMENTI ELETTRICI ING-IND/33 - SISTEMI ELETTRICI PER L ENERGIA ING-INF/04 - AUTOMATICA ING-INF/07 - MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Art. 4 Obbiettivi della Scuola 1. L obbiettivo principale della Scuola è la preparazione di dottori di ricerca di alta qualificazione scientifica nell ambito dell Ingegneria Industriale, nonché in aree interdisciplinari che richiedano competenze dell area scientifica in questione, che siano in grado di esercitare attività professionali di elevato profilo in ambito pubblico e privato. 2. La Scuola ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire tutte le attività relative ai dottorati di ricerca ad esse afferenti. Esercita azione di coordinamento, innovazione e controllo dell attività didattico-scientifica dei Collegi di Dottorato afferenti alla Scuola; a tal fine delibera annualmente i dottorati da attivare, sulla base delle proposte presentate dai Coordinatori e vagliate dai Dipartimenti o dai Centri di eccellenza, e dei risultati delle eventuali valutazioni dei dottorati espresse dagli organi competenti. 3. Garantisce l unitarietà dei dottorati, evitando sovrapposizioni e ripetizioni di tematiche in un quadro di coerenza, logicità ed economia di gestione. Art. 5 Organi 1. Sono organi della scuola: Il Collegio della Scuola; Il Direttore della Scuola; Pag. 2 di 8

3 I Collegi dei Dottorati afferenti alla Scuola. Art.6 Il Collegio della Scuola 1. Il Collegio della Scuola è l organo di programmazione e di indirizzo delle attività della Scuola. All atto della sua istituzione, esso è costituito da tutti i componenti dei singoli Collegi di Dottorato. 2. Qualora vengano attivati nuovi dottorati, i componenti del Collegio di Dottorato di nuova istituzione entrano di diritto a far parte del Collegio della Scuola. 3. Il Collegio della Scuola è convocato dal Direttore, e si riunisce almeno tre volte l anno. La convocazione può essere richiesta anche da un terzo dei componenti del Collegio della Scuola per motivate ragioni. 4. Il Collegio esercita le seguenti funzioni: a) Elegge il Direttore della Scuola. b) Formula il progetto formativo complessivo della Scuola, comprendente la didattica comune agli eventuali dottorati, nonché i criteri per la formulazione di giudizi sull attività dei dottorandi. c) Stabilisce i dottorati da attivare sulla base delle richieste presentate dai Dipartimenti, Centri Interdipartimentali o Centri di eccellenza suggerendo eventuali opportunità di aggregazioni e/o alternanze. d) Esercita azione di coordinamento, innovazione e controllo dell attività didattica e scientifica dei singoli dottorati, e coadiuva eventuali sistemi di valutazione. e) Prepara il calendario delle attività formative. f) Definisce le modalità di selezione per l ingresso dei dottorandi, che dovranno essere indicate nei bandi di reclutamento e potranno essere anche differenziate, nell ambito della stessa Scuola, tra dottorati diversi. Indica inoltre i nominativi dei componenti la Commissione giudicatrice. g) Definisce le modalità del conferimento del titolo. h) Promuove la partecipazione a reti di dottorato, anche se di interesse per i singoli Collegi di Dottorato. i) Ripartisce le risorse provenienti dall Ateneo ai Collegi di Dottorato. Le eventuali borse e risorse assegnate da Enti pubblici e privati sono assegnati tenendo conto delle indicazioni degli Enti erogatori. j) Approva la relazione consuntiva e programmatica, di cui all Art. 7, comma 2.iii, predisposta dal Direttore. k) Promuove la migliore forma di pubblicizzazione delle attività della Scuola, anche attraverso il costante aggiornamento del sito web della Scuola; 5. Il Direttore e i componenti del Collegio della Scuola non possono esercitare le medesime funzioni in un altra scuola o corso di dottorato italiani. Art. 7 Il Direttore 1. Il Direttore è il responsabile della Scuola e la rappresenta nei rapporti interni ed esterni. E eletto dal Collegio della Scuola, tra i componenti dei collegi di dottorato afferenti alla scuola, in servizio Pag. 3 di 8

4 presso l Università di Cagliari, e il suo mandato è triennale. E possibile un solo rinnovo consecutivo. 2. Il Direttore: i) coordina le attività della Scuola, ivi incluse quelle amministrative; ii) convoca e presiede il Collegio della Scuola e cura l attuazione delle delibere; iii) presenta annualmente ai componenti Organi una dettagliata relazione sull andamento della Scuola da sottoporre al preventivo esame del Nucleo di Valutazione anche ai fini del giudizio di cui al D.M. 224/ Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento. Art. 8 Collegi di Dottorato 1. La scuola di dottorato si articola in Collegi di Dottorato. L afferenza alla scuola di un nuovo Collegio di Dottorato, che deve essere giustificata sulla base di adeguate motivazioni scientifico culturali e che deve riferirsi ad un programma formativo collocato in un ambito disciplinare sufficientemente ampio, viene deliberata dal Collegio della Scuola. 2. Un docente non può partecipare a più di uno dei Collegi afferenti alla Scuola. 3. All atto dell istituzione della scuola fanno parte: Collegio di Dottorato di Ingegneria Industriale; Collegio di Dottorato di Progettazione Meccanica. La composizione del Collegio della Scuola è data dalla somma dei Collegi dei Dottorati afferenti alla Scuola. Art. 9 Struttura Amministrativa 1. La Scuola, non è dotata di struttura amministrativa autonoma, né di autonomia di bilancio, ed utilizza per il suo funzionamento le strutture esistenti presso uno dei Dipartimenti ad esse facenti capo. 2. In prima approvazione la sede amministrativa della Scuola di Dottorato coincide di norma con il Dipartimento a cui afferisce il Direttore di cui all Art. 7. Nel caso in cui il Direttore aderisca ad un dipartimento diverso e nel caso in cui sia eletto un Direttore di un diverso dipartimento, su proposta del Collegio della Scuola di cui all art. 6, la sede amministrativa del dottorato può essere cambiata dal Senato Accademico. 3. Ogni Dipartimento che desideri afferire alla Scuola di Dottorato può farlo con propria delibera, se almeno un membro dei Collegi di Dottorato è anche membro di quel Dipartimento. L afferenza è effettiva se confermata dal Collegio della Scuola. Ogni dipartimento può afferire a più Scuole di Dottorato; ad ogni Scuola di Dottorato può afferire più di un Dipartimento. L afferenza del dipartimento che sia sede amministrativa è necessaria per la costituzione della Scuola di Dottorato. 4. Le spese per il funzionamento delle Scuole sono a carico dei Dipartimenti o Centri di eccellenza interessati. Pag. 4 di 8

5 Art. 10 Organizzazione del programma didattico-formativo 1. Il dottorato di Ricerca ha una durata di 3 (tre) anni. Per poter conseguire il titolo di Dottore di Ricerca, i dottorandi devono maturare 180 Crediti di Formazione alla Ricerca (CFR). Tali crediti sono ripartiti secondo il seguente criterio: a) 36 CFR per la formazione acquisiti tramite l offerta didattica frontale prevista dalla Scuola di Dottorato di cui all art. 11. b) 45 CFR per le Verifiche in itinere del dottorato (Esami Conclusivi dei vari anni) predisposte con scadenza annuale (15 CFR per anno). c) 30 CFR per la Discussione Finale della tesi. d) I restanti CFR possono essere acquisiti tramite attività delle tipologie previste dall Allegato 1 e secondo il piano di attività proposto dal Tutore del dottorando ed approvato dal Collegio della Scuola di cui al punto successivo. 2. Per la maturazione dei CFR, Dottorando e Tutore elaborano insieme una proposta di massima per il raggiungimento dei 180 Crediti necessari per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca. Il Collegio della Scuola valuta quindi la proposta e ne decide l approvazione o la richiesta di eventuali modifiche. 3. In merito alle modalità per il riconoscimento dei crediti, il tutore deve presentare richiesta scritta di riconoscimento dei crediti, che contenga tutti i dati necessari per il calcolo degli stessi, allegando la documentazione richiesta, come stabilito nell allegato Il riconoscimento dei crediti è formalizzato annualmente in occasione degli Esami Conclusivi. Art. 11 Offerta formativa 1. Il Consiglio delibera annualmente l offerta formativa in modo da qualificare al meglio i dottorandi di ricerca che afferiscono alla Scuola di Dottorato in Ingegneria Industriale offrendo loro una preparazione più completa e possibilmente più omogenea, provenendo gli stessi da indirizzi di studio diversi. L offerta formativa viene deliberata all inizio di ogni ciclo dal Collegio della Scuola. 2. I corsi di terzo livello della Scuola di Dottorato hanno una durata di 20 ore, e sono valutati quattro crediti formativi di ricerca (4 CFR) ciascuno. 3. La scuola si impegna ad offrire due categorie di corsi. Alla prima categoria appartengono i corsi di carattere matematico, la seconda categoria comprende tutti gli altri corsi di approfondimento. Il dottorando deve seguire almeno 4 (quattro) corsi del primo gruppo e almeno 5 (cinque) fra i corsi del secondo gruppo. Tale attività didattica deve essere portata a termine preferibilmente entro il primo anno e mezzo del dottorato di ricerca. 4. I docenti dei corsi della Scuola di Dottorato attestano sia la frequenza del corso, che il superamento della prova finale. La frequenza, obbligatoria, deve essere di almeno l 80% dell intero corso. La mancanza di tale attestazione non consentirà l acquisizione da parte dello studente dei crediti relativi. 5. Il Collegio della Scuola si riserva di derogare da tale disposizione per cause di forza maggiore e di studiare, insieme ai docenti della Scuola, le modalità di recupero dei contenuti culturali dei Pag. 5 di 8

6 crediti eventualmente non acquisiti. 6. Al termine di ogni corso di terzo livello, i dottorandi compileranno una scheda di valutazione della didattica del corso, secondo uno schema approvato dal Collegio. Art. 12 Risorse 1. I dipartimenti afferenti mettono a disposizione per le attività della Scuola i loro spazi e le loro strutture di base: uffici, laboratori, officine, servizi informatici, biblioteche. Per specifiche esigenze, l accesso ad attrezzature scientifiche o servizi non altrimenti disponibili potrà essere reso possibile con la stipula di accordi con altri dipartimenti o convenzioni con istituzioni e organizzazioni di ricerca. 2. Per ciascun ciclo, le risorse assegnate alla Scuola dall Ateneo (borse a carico del bilancio universitario e finanziamenti connessi) saranno ripartite fra gli indirizzi secondo criteri stabiliti dal Collegio della Scuola, sentiti i Collegi dei Dottorati afferenti alla Scuola. 3. Le eventuali risorse messe a disposizione da enti, imprese e responsabili scientifici di progetti di ricerca saranno assegnate ai singoli Dottorati. Art. 13 Collaborazioni con Enti e Imprese 1. Ai fini della formazione potranno essere stipulate convenzioni o intese di collaborazione con enti e aziende, tra cui le piccole e medie imprese, soggetti di cui all articolo 17 della legge 5/10/1991, n Il Collegio della Scuola definisce con tali soggetti il programma di studio, in ordine anche alla concessione delle agevolazioni di cui all articolo 5 della legge 27/12/1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni. Art. 14 Dottorati in cotutela di tesi 1. Il Collegio della Scuola ritiene che la realizzazione di programmi di cotutela consistenti nell elaborazione di tesi sotto la direzione congiunta di un docente della Scuola e di un docente di una Università dell Unione Europea sia uno strumento formativo importante ed efficace che, attraverso la mobilità dei dottorandi, favorisce in essi la consapevolezza di appartenere a una comunità scientifica transnazionale. 2. Ogni anno il Collegio procederà alla valutazione dell attività svolta anche dai dottorandi in cotutela di tesi iscritti presso l Università partecipante, ai fini dell ammissione all anno successivo. Art. 15 Internazionalizzazione 1. La Scuola promuove e agevola la cooperazione internazionale nell ambito dei dottorati di ricerca. A tal fine si propone di promuovere e stipulare, con altre Università e/o Enti stranieri, Pag. 6 di 8

7 convenzioni, che definiscono le concrete modalità di cooperazione, ed in particolare, lo svolgimento di tesi in co-tutela, l istituzione di dottorati internazionali con l eventuale rilascio di titoli congiunti e doppi titoli e il conseguimento del titolo di Doctor Europaeus di cui al successivo articolo. 2. La Scuola incoraggia la redazione finale della tesi di dottorato in lingua inglese. Art. 16 Dottorato Europeo 1. Per i dottorandi che ne facciano esplicita richiesta, la Scuola può chiedere il riconoscimento del titolo di dottorato a livello europeo, attraverso il rilascio di una certificazione congiunta Doctor Europaeus aggiuntiva al titolo e al valore nazionale del dottorato. Per questa finalità, la Scuola invia agli organi di valutazione e di governo dell ateneo una propria delibera nella quale si attesta che il titolo è conseguito nel rispetto delle condizioni riportate all Art.18 del Regolamento d Ateneo Sulle Scuole di Dottorato di Ricerca. Art. 17 Modifiche al presente regolamento 1. Modifiche al presente regolamento, che non siano automatiche per disposizione di legge, sono proposte dal Collegio della Scuola ed approvate dalle competenti autorità accademiche dell Università degli Studi di Cagliari. Art. 18 Sito Web 1. La Scuola è dotata di un proprio sito Web, all'indirizzo dove sono riportate tutte le informazioni relative alle attività della stessa. Pag. 7 di 8

8 Allegato 1 Tabella per la valutazione dei Crediti Formativi alla Ricerca (CFR) Tipo di attività Crediti riconosciuti Verifica finale Attestato 0,8 CFR per ogni 10 ore (arrotondamento all intero Facoltativa / superiore); 1 CFR per il Obbligatoria superamento dell esame Corsi di I e II livello impartiti presso la Facoltà di Ingegneria Partecipazione a conferenze, giornate di studio e seminari della durata di poche ore Frequenza di Scuole nazionali e internazionali di dottorato, Summer school Attestazione di frequenza e di superamento dell esame 0,8 CFR per ogni 10 ore Attestato di partecipazione 1 CFR per ogni 10 ore; 2 CFR per il superamento dell esame Facoltativa Attestazione di frequenza e di superamento dell esame Partecipazione a congressi nazionali 2 CFR Attestato di partecipazione Partecipazione a congressi internazionali 3 CFR Attestato di partecipazione Lavori scientifici su riviste internazionali Con I.F. Senza I.F. 12 CFR 6 CFR Copia del lavoro pubblicato o in fase di pubblicazione Lavori scientifici su riviste nazionali Con I.F. Senza I.F. 8 CFR 4 CFR Copia del lavoro pubblicato o in fase di pubblicazione Lavori scientifici su Atti di Conferenze internazionali Con ISBN Senza ISBN 8 CFR 4 CFR Copia del lavoro dagli Atti della Conferenza Lavori scientifici su Atti di Conferenze nazionali Con ISBN Senza ISBN 4 CFR 2 CFR Copia del lavoro dagli Atti della Conferenza Attività seminariale in qualità di docente Periodo di soggiorno all estero presso altri centri di ricerca 1 CFR per ogni ora di Seminario tenuto 5 CFR per ogni mese di soggiorno Documentazione che attesti l attività seminariale tenuta (locandina, programma, numero di partecipanti, attestato del tutor o della struttura ospitante) Attestato dell Istituto ospitante Relazioni annuali sull attività di dottorato 15 CFR Discussione finale della tesi 30 CFR Pag. 8 di 8

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