Dichiarazione ICI omessa ed applicazione di sanzione reiterata

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Dichiarazione ICI omessa ed applicazione di sanzione reiterata di Antonino & Attilio Romano Pubblicato il 21 febbraio 2009 Contribuenti ed uffici tributi comunali in perenne disaccordo sull applicazione delle sanzioni ici in caso di mancata presentazione della denuncia iniziale e/o modificativa, (ovvero per la sola omissione di immobile). Gli enti impositori, infatti, richiedono l applicazione della sanzione per ogni anno di omissione, mentre i proprietari degli immobili accettano la sanzione solo per il primo anno in cui è stata commessa la violazione. Sull argomento è intervenuta, con sentenza n. 932/2009, udienza del 26 giugno 2008, la Suprema Corte di Cassazione, che dà ragione agli uffici finanziari locali, ma <dimentica> che, il tema era già stato affrontato e risolto positivamente per i contribuenti, dal Ministro dell Economia Giulio Tremonti nella Risposta all interrogazione parlamentare n. 4-00702/2001. AMBITO NORMATIVO Ai sensi dell articolo 10, comma 4, decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso è 1

iniziato antecedentemente al 1 gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreche non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui le modificazioni si sono verificate. La norma non specifica se l obbligo posto a carico del possessore soggetto ad ICI, di denunciare il possesso dell immobile permanga finché la dichiarazione non sia stata presentata, e quindi determini, per ciascun anno di imposta una autonoma violazione, punibile secondo i dettami del successivo art. 14, D.lgs. n. 504/92. Secondo quanto disposto dal primo comma dell art. 14, del citato decreto, per l omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 51,64. SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE n. 239/2009, udienza del 26.06.2008 La mancata indicazione di un immobile in dichiarazione Ici è sanzionata come omessa dichiarazione (sanzione dal 100 al 200% dell imposta dovuta) e non come 2

infedele dichiarazione (dal 50 al 100%). E il Comune può irrogare la sanzione per omessa denuncia anche per tutte le annualità successive alla prima. Lo precisa la sentenza 932/2009, datata 26.06.2008 (1) della sezione V civile di Corte di Cassazione (2). Mancata indicazione di un immobile nella denuncia ICI Si legge che la prima questione affrontata riguardasse la sanzione per una dichiarazione iniziale incompleta, perché priva della segnalazione di taluni immobili posseduti. Secondo la posizione dell ente impositore, la violazione andava qualificata come «omessa presentazione della dichiarazione» (per la natura di imposta reale dell Ici), nonostante il modello fosse stato materialmente trasmesso. Invero, per la parte si era di fronte a un infedele dichiarazione. La Cassazione ha confutato la posizione assunta dall ufficio tributi, affermando che l obbligazione Ici è determinata autonomamente con riferimento a ogni unità immobiliare. In passato, infatti, l eventuale eccedenza di detrazione per l abitazione principale non era utilizzabile per ridurre l imposta per altri immobili. Ne deriva che la dichiarazione non ha la funzione di determinare un coacervo patrimoniale sul 3

quale liquidare l Ici e questo consente di collegare l omissione non alla mancanza fisica del documento ma al suo contenuto sostanziale, cioè all omessa indicazione di una o più unità.- In tal senso deporrebbe anche la disciplina delle denunce di variazione, da presentare successivamente al modello iniziale se si modifica la situazione immobiliare. Se il contribuente acquista nel tempo un altro immobile e non consegna la denuncia, la sanzione applicabile è certamente quella riferita all omissione. In sostanza, secondo la Cassazione Risulterebbe quindi irragionevole discriminare le sanzioni a seconda che l immobile non denunciato sia acquistato nello stesso anno della dichiarazione iniziale o in un anno diverso. Come ben argomentato dalla stampa specializzata (3) gli argomenti della Cassazione sembrano tuttavia in contrasto con un principio ispiratore della riforma del regime sanzionatorio del 1998. Nelle relazioni illustrative dei decreti delegati si legge, infatti, che tutte le ipotesi prima ricadenti nella fattispecie dell incompleta dichiarazione devono ritenersi confluite nell ipotesi della infedeltà. E la mancata indicazione di un cespite, prima del 1998, era considerata alla stregua di un incompletezza. Viene quindi affermato dai Giudici del Palazzaccio il principio secondo cui la dichiarazione (come l eventuale denuncia delle successive variazioni) deve essere effettuata per ciascuna unità immobiliare soggetta all imposta comunale e l omessa indicazione (o denuncia di afferente variazione) di qualche unità 4

immobiliare costituisce omessa dichiarazione per ciascuna delle unità non dichiarate o non denunziate e non già mera infedeltà della dichiarazione presentata per altre unità. Applicazione di sanzione in caso di omessa denuncia ICI La seconda questione, oggetto tra l altro della presente indagine, riguardava, poi, la reiterabilità della sanzione negli anni successivi alla prima violazione. La Commissione regionale aveva ritenuto che il Comune potesse irrogare la penalità solo per l annualità di prima violazione. Negli anni seguenti, invece, l unica sanzione avrebbe dovuto essere per omesso versamento, perché non c è obbligo di denuncia se la situazione immobiliare non muta. La Cassazione ha respinto questa tesi. Secondo la Corte, poiché la dichiarazione iniziale ha effetto anche per gli anni successivi, l omissione è dotata di ultrattività. La violazione del contribuente è quindi da ritenere istantanea, con effetti che permangono sino a quando non giunge una dichiarazione tardiva o un accertamento definitivo.. Infatti, osservano i Giudici l obbligo di presentazione della dichiarazione per gli anni successivi, tenuto conto del disposto del primo comma dell art. 10 (l imposta è dovuta per anni solari) può e deve ritenersi insussistente qualora la dichiarazione sia stata presentata per un anno precedente, e sempre che non siano 5

intervenute variazioni capaci di determinare una imposta diversa. I Comuni possono dunque, con l avallo della Cassazione evidentemente sensibile alle difficoltà finanziarie in cui versano parecchi degli enti locali italiani, reiterare la sanzione sugli illeciti dichiarativi (infedeltà e omissione) anche per gli anni successivi a quello della violazione iniziale. CRITICA ALLA POSIZIONE DELLA CASSAZIONE La soluzione adottata nella sentenza n. 932/2009, dal Supremo Collegio, in particolare quella relativa alla reiterabilità della sanzione negli anni successivi alla prima violazione, presta obiettivamente il fianco ad alcune censure. Stante il particolare sistema dichiarativo, solo la violazione per infedele dichiarazione si rinnova di anno in anno, fino a quando il contribuente non proceda alla correzione (in senso conforme, circolare ministeriale n. 184/E del 13 luglio 1998). Nel caso affrontato dalla presente indagine siamo in disaccordo con quanto espresso dai Giudici della V Sezione civile del Supremo Collegio, che <sposa> la tesi secondo cui il Comune impositore è legittimato a sanzionare anche le annualità di imposta per le quali non sussisteva obbligo dichiarativo. Sull argomento, peraltro, si è espresso l allora Ministro delle finanze, Onorevole G. Tremonti, in risposta all interrogazione parlamentare 400702 del 18 6

settembre 2001. Con riferimento alla mancata denuncia ICI, il massimo responsabile del Dicastero finanziario, precisava come la violazione in oggetto deve essere sanzionata il primo anno in cui è stata commessa. Infatti, la dichiarazione costituisce un atti necessario al Comune per conoscere i dati essenziali per quantificare il tributo. Una volta che il Comune abbia acquisito tali elementi, anche attraverso un atto di accertamento, non si rende più applicabile la sanzione per omessa dichiarazione... Evidentemente, aggiungiamo noi, per gli anni successivi a quello accertato. allinea: La presa di posizione favorevole alle istanze dei possessori di immobili si sia alle conclusioni cui sono pervenuti i Giudici di merito (4) (Commissione Tributaria Regionale del Lazio, 20.10.2005, n. 160 e 12.06.2006, n. 50, citate da Il Sole 24 Ore Norme e Tributi del 11.06.2007, pagina 30, Commissione Tributaria Provinciale di Roma, 15.03.2004, n. 54), sia all interpretazione resa da alcune strutture periferiche dell Amministrazione finanziaria (Direzione Regionale delle Entrate Emilia Romagna, datata settembre 2003, riportata ne Il Sole 24 Ore del 29.10.2003, pag. 23). 7

CONCLUSIONI Così riassunto lo stato dell arte, è innegabile che la sentenza della Corte di Cassazione infligga un duro colpo alle legittime rivendicazioni dei possessori di immobili di vedersi applicata la sanzione per la singola annualità riferita alla omessa denuncia ICI. Tuttavia, il contenuto dell interpretazione assunta nell interrogazione parlamentare da parte del Ministro delle finanze dell epoca, tutt ora valida e non ancora smentita dall Amministrazione finanziaria, ben potrebbe sostenere le doglianze di quei contribuenti che decidessero di impugnare gli atti impositivi innanzi ai Giudici tributari competenti. Attilio Romano 21 Febbraio 2009 NOTE (1) http://www.anacap.net/doc/news_196.pdf 8

(2) Ne dà notizia L. LOVECCHIO, Sanzione pesante per l omissione ICI, Il Sole 24 Ore 5.02.2009. (3) Si veda nota 1. (4) Per completezza si segnala un indirizzo giurisprudenziale favorevole alle osservazioni della fiscalità locale, Commissione tributaria Regionale Lombardia, sezione 50, del 14.11.2005, n. 165) 9