MA UALE DELLE PROCEDURE ALIMENTI



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PROCEDURA EROGAZIONE SENZA GLUTINE A PAZIENTI AFFETTI DA MORBO CELIACO REDATTO Dipartimento del Farmaco Dott.ssa Alessandra Mingarelli Farmacisti Dott. D. Carletti Dott.ssa L.Arenare CONDIVISO Dipartimento funzionale integrazione socio-sanitaria e funzione di prossimità Dott. B. Rossi Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie Dott. M. Falcone Dipartimento Prevenzione Dott.I.Mendico In vigore dal 01.01.2010 1

FINALITA E CAMPO DI APPLICAZIONE La presente procedura disciplina: a) Il rilascio agli esercizi commerciali, diversi dalle farmacie convenzionate con il SSN, dell autorizzazione all attività di erogazione degli alimenti senza glutine a pazienti celiaci. b) Le modalità di erogazione ai pazienti celiaci aventi diritto agli alimenti senza glutine. c) Le modalità di richiesta di rimborso al SSN, da parte delle strutture eroganti tale tipologia di assistenza, diverse dalle farmacie convenzionate. 1. DESTINATARI Sono destinatari della presente procedura: Medici Aziendali Farmacisti Aziendali Dipartimento di Prevenzione AGREF Parafarmacie Esercenti abilitati al commercio di alimenti 2. RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto Ministero Salute del 08.06.01 Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare Circolare Regione Lazio 54217/4A/09 4A/05 del 29.05.03 (Linee guida per la celiachia in attuazione al DM 08.06.01) Legge 4 luglio 2005, n. 123 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia" Circolare Regione Lazio 27751/4A- 05 del 03.04.2004 (assistenza integrativa: prodotti destinati ad un alimentazione particolare - adozione registro nazionale alimenti chiarimenti e precisazioni) Circolare Regione Lazio 136395/4A- 05 del 15.11.2005 (registro nazionale di cui all art.7 del DM 08.06.01 Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare Decreto Ministero Salute del 04.05.06 - Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante: «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia» Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" DLvo n 196 del 30.06.03 Codice in materia di protezione dei dati personali L.R. del 23.09.01 n 53 Modalita' per la gestione unitaria a livello provinciale dei rapportieconomici con le farmacie per la erogazione dell'assistenza farmaceutica. DGR Lazio n 16 del 16.01.09 Prodotti senza glutine ai soggetti celiaci. Ampliamento delle modalità di erogazione DGR Lazio n 267 del 24.04.09 Integrazioni e modifiche alla DGR Lazio n 16 del 16.01.09 - Prodotti senza glutine ai soggetti celiaci. Ampliamento delle modalità di erogazione 3. MODULISTICA Allegato 1: richiesta di autorizzazione alla erogazione Allegato 2: autocertificazione per le imprese Allegato 3: rilascio dell autorizzazione all erogazione Allegato 4: buono prelievo quindicinale/mensile Allegato 5: richiesta rimborso 2

4. GLOSSARIO Parafarmacie Esercizi commerciali di cui all art.4 comma1, lettere d)e)f) del D.Lvo 31/03/1998 n 114 che possono effettuare attività di vendita al pubblico di farmaci da banco o di automedicazione, di cui all art. 9 - bis del D.L. del 18/09/2001 n 347, convertito con modificazioni, dalla L. del 16/11/2001 n 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della Salute e alla Regione in cui ha sede l esercizio. Esercizi commerciali abilitati alla vendita di alimenti: Esercizi commerciali di cui all art.4 comma1, lettere a)b)c)d)e)f)g)h) del D.Lvo 31/03/1998 n 114 che possono effettuare attività di vendita al pubblico con riferimento al settore merceologico alimentare. Alimenti privi di glutine: prodotti senza glutine iscritti nel registro nazionale di cui all art. 7 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2001 nonché dei prodotti senza glutine per i quali è stata formalizzata la chiusura della procedura di notifica da parte del Ministero competente. 5. PROCEDURA 5.a - RILASCIO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DIVERSI DALLE FARMACIE CONVENZIONATE CON IL SSN, DELL AUTORIZZAZIONE ALL ATTIVITÀ DI EROGAZIONE DEGLI SENZA GLUTINE A PAZIENTI CELIACI Il titolare ovvero il rappresentante legale dell esercizio commerciale, nonché della parafarmacia, presenta la richiesta per l erogazione degli alimenti privi di glutine alla UOSD Vigilanza Farmacie e Convenzione in duplice copia. La domanda deve essere effettuata sui moduli predisposti (allegato 1 domanda, allegato 2 modulo di autocertificazione) L addetto al servizio verifica che la domanda, presentata sulla modulistica aziendale in duplice copia, sia completa in tutte le sue parti ed in particolare che sia presente: 1. Il CF e/o la P.IVA; 2. l autodichiarazione; 3. la firma; 4. la fotocopia del documento di identità; 5. il recapito telefonico del titolare o del rappresentante legale dell esercizio richiedente. Il responsabile della UOSD Vigilanza Farmacie e Convenzione: provvede a inviare una copia della richiesta alla UOC Igiene Alimenti e Nutrizione che la verifica per quanto di competenza; controlla la domanda e rilascia all interessato l autorizzazione utilizzando il modulo allegato 3, entro 10 gg lavorativi. L autorizzazione sarà comunque concessa previo parere positivo del Dipartimento di Prevenzione, che dovrà trasmetterlo alla UOSD entro 5 gg. lavorativi dalla ricezione della relativa documentazione; assegna un codice provinciale di 4 caratteri costruito nel seguente modo: o LT+P+progressivo numerico nel caso delle parafarmacie (es LTP001, LTP002.) o LT+A+progressivo numerico per gli esercizi commerciali abilitati alla vendita di alimenti (es LTA001, LTA002.); alimenta un database degli esercizi autorizzati costituito dalle seguenti informazioni 1. nome e cognome del titolare; 2. CF e/o P. IVA ; 3. ragione sociale; 4. ubicazione; 5. codice provinciale; 6. data rilascio autorizzazione. 3

Invia alla Direzione Regionale Programmazione Sanitaria - Area Politica del Farmaco e alla UOC Igiene Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione della AUSL copia dell autorizzazione rilasciata all esercizio commerciale o parafarmacia in merito all erogazione dei prodotti senza glutine, alla UOC Bilancio dell A. G. R. E. F, oltre alla copia dell autorizzazione rilasciata, anche le coordinate bancarie, comunicate dall esercente, necessarie all effettuazione del bonifico di pagamento dei prodotti erogati. 5.b MODALITÀ DI EROGAZIONE AI PAZIENTI CELIACI AVENTI DIRITTO AGLI SENZA GLUTINE 5.1b. RILASCIO BUONO PRELIEVO PER L EROGAZIONE SSR DEI PRODOTTI SENZA GLUTINE L assistito si reca presso gli uffici distrettuali afferenti le UOC Integrazione Socio Sanitaria (la UOSD Servizi di Prossimità per il Distretto 3) individuati per il rilascio dei buoni per l erogazione degli alimenti privi di glutine. Il medico incaricato del Distretto provvede a rilasciare, secondo le esigenze dell assistito, 12 buoni mensili o 24 buoni quindicinali, necessari per l erogazione mensile a carico del SSR degli alimenti privi di glutine. I buoni così rilasciati rappresentano complessivamente il fabbisogno annuale, il cui tetto è stabilito dal DM Sanità del 04/05/2006 e successive modificazioni. L assistito potrà utilizzarli esclusivamente, nel mese di competenza, sia presso le farmacie convenzionate che presso le parafarmacie e gli esercizi, autorizzati dalla AUSL di Latina o da altre Aziende Sanitarie ubicate nel Lazio. Ogni buono (mensile o quindicinale) deve essere speso interamente presso un unico esercizio purchè autorizzato. Il buono di prelievo è rilasciato su ricetta del SSR e deve contenere: nome e cognome dell assistito, codice fiscale, codice esenzione e numero autorizzazione; data di rilascio del buono; il valore economico del buono e il mese di fornitura ad esempio con la dicitura Fornitura alimenti senza glutine mese di /anno Valore del buono numerazione del buono di prelievo all interno del mese di fornitura: Buono 1/1 se rilasciato per un fabbisogno mensile Buono 1/2 e Buono 2/2 se rilasciati per un fabbisogno quindicinale; timbro e firma del medico incaricato e indicazione del Distretto territoriale di competenza. Il medico incaricato del Distretto provvede a far alimentare un database (es. foglio lavoro excel) con gli estremi dei buoni rilasciati : 1. nome e cognome assistito; 2. CF; 3. Comune di residenza 4. n buoni rilasciati nell anno; 5. importo per ciascuno di essi. 4

5.2b EROGAZIONE Le farmacie, le parafarmacie e gli esercizi commerciali autorizzate erogano ai pazienti celiaci gli alimenti privi di glutine nei limiti di spesa riportati nei buoni rilasciati dall AUSL di Latina o da altre Aziende Sanitarie del Lazio; trattengono il/i buoni relativi all erogazione degli alimenti privi di glutine del mese di competenza; trattengono le fustelle autoadesive degli alimenti erogati. 6. RICHIESTA DI RIMBORSO E LIQUIDAZIONE I titolari/direttori di farmacia convenzionata seguono la procedura convenzionale vigente. I titolari o rappresentanti degli esercizi commerciali e delle parafarmacie presentano all Area Gestione risorse economiche e finanziarie della AUSL di Latina, la richiesta di rimborso al SSR per gli alimenti privi di glutine erogati ai pazienti celiaci, consegnando entro il giorno 3 del mese successivo a quello di competenza, la seguente documentazione: modulo/i (allegato n 5) come distinta delle erogazioni effettuate per singolo Distretto prescrittore; i buoni prelievo mensili o quindicinali trattenuti agli assistiti sui quali sono stati apposti le fustelle autoadesive degli alimenti erogati(qualora lo spazio sul buono fosse insufficiente è possibile corredare lo stesso con un altro supporto cartaceo su cui applicare le fustelle) per singolo Distretto prescrittore; la fattura contabile, con il dettaglio degli alimenti erogati, per singolo Distretto Prescrittore. La UOC Bilancio dell Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie trasmette la documentazione, pervenuta dagli esercizi diversi dalle farmacie, alle Direzioni di Distretto, competenti per territorio, in modalità analoga a quanto avviene per le richieste di rimborso relative alle prestazioni di assistenza protesica, trattenendo agli atti solo gli originali delle fatture. Le Direzioni di Distretto: verificano la documentazione pervenuta controllando la corrispondenza tra i buoni prelievo pervenuti dagli esercizi commerciali autorizzati e quelli rilasciati; riconsegnano alla UOC Bilancio esclusivamente le copie delle fatture con timbro e firma leggibile del Amministrativo del Distretto in originale, per attestazione della liquidazione tecnica della fattura; archiviano agli atti copia della fattura firmata e la relativa documentazione allegata (buoni acquisto e allegato n 5). 5