DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Nuove disposizioni concernenti il trattamento pensionistico dei parlamentari

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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1794 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore BUEMI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2015 Nuove disposizioni concernenti il trattamento pensionistico dei parlamentari TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 1794 ONOREVOLI SENATORI. Il presente disegno di legge riproduce la proposta di legge n. 3981, avanzata su iniziativa dei deputati Letta, Boccia, Dal Moro, De Micheli, Garavini, Mazzarella, Mosca e Vaccaro alla Camera dei deputati nella XVI legislatura (legislatura nella quale il PSI non era rappresentato in nessuna delle due Camere): la scelta di aderire a tale proposta, che è stata di recente invocata anche nella lettera aperta di Pierluigi Franz ai Presidenti delle Camere del 1º marzo 2015, comporta anche l obbligo di riprodurne integralmente il testo, fatta eccezione per gli adeguamenti imposti dalla legislazione sopravvenuta e per l aggiornamento della sua decorrenza al tempo decorso. In ogni caso, se ne riproduce, a seguire, anche la relazione. «L odierno quadro demografico, caratterizzato da un rilevante incremento della speranza di vita alla nascita e da un ridotto tasso di fertilità, ha imposto negli ultimi quindici anni importanti riforme della previdenza obbligatoria, che hanno profondamente inciso sulla disciplina previgente. La riforma adottata con la legge 8 agosto 1995, n. 335, e poi a più riprese modificata, ha comportato il ridimensionamento dei trattamenti pensionistici e la decisa tendenza verso l elevazione dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento, ponendo a proprio fondamento il principio dell equità attuariale tra contributi versati nel corso della vita attiva e trattamento pensionistico. La legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha tra l altro previsto, in ossequio al principio dell equità attuariale e in considerazione della maggiore frammentarietà delle moderne carriere lavorative, la cumulabilità dei periodi contributivi afferenti a diverse forme di pre- videnza obbligatoria (cumulabilità piena per i lavoratori soggetti al solo sistema contribu- tivo e solo in parte limitata per i restanti la- voratori). Sforzo del disegno di riforma per- seguito negli ultimi anni è stato inoltre quello di procedere verso una progressiva armonizzazione dei trattamenti, eliminando le situazioni di favore verso alcune categorie precedentemente determinate da una norma- tiva stratificata e disomogenea. In questo quadro l attuale regolazione dell assegno vi- talizio di cui fruiscono i parlamentari si con- figura per la sproporzione tra contributi versati e trattamenti percepiti e per l età an- ticipata alla quale è possibile accedere ai suddetti trattamenti come un vero e pro- prio privilegio, la cui conservazione sarebbe particolarmente odiosa agli occhi dell opi- nione pubblica. La presente proposta di legge intende, al contrario, garantire ai citta- dini che svolgono il mandato parlamentare, e solo per il periodo del mandato, un tratta- mento in tutto e per tutto analogo a quello che gli altri cittadini si vedono riconosciuto in relazione ai propri periodi di lavoro. Il parlamentare non verrebbe in questo modo favorito (come invece accade con la norma- tiva vigente), né danneggiato (cosa che po- trebbe disincentivare l impegno in politica di particolari categorie di soggetti, con detri- mento per la democrazia). La normativa pro- posta estende quindi ai periodi di esercizio del mandato parlamentare l applicazione delle norme generali che disciplinano il si- stema pensionistico obbligatorio, assimi- lando tali periodi, ai soli fini pensionistici, ai periodi di esercizio di attività di lavoro subordinato. Tali periodi saranno pienamente ricongiungibili con gli altri periodi di contri- buzione. Si prevede, in fine, la possibilità

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 1794 per gli Uffici di presidenza delle due Camere di istituire un fondo di previdenza complementare a capitalizzazione, alimentato unicamente dai contributi volontari dei parlamentari e con esclusione di ogni onere a carico del bilancio dello Stato. Quanto agli odierni assegni vitalizi che, com è noto, gli Uffici di presidenza delle due Camere hanno disciplinato in assenza di un idonea regolazione di legge, la presente proposta di legge ne fa venire meno il presupposto e ne prevede la soppressione».

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 1794 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Trattamento pensionistico dei periodi di esercizio del mandato parlamentare) 1. Il trattamento pensionistico dei periodi di esercizio del mandato parlamentare è regolato dalle norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti e autonomi. 2. Ai fini pensionistici, l esercizio del mandato parlamentare è assimilato ad attività di lavoro dipendente. 3. È considerata retribuzione pensionabile ai fini dell applicazione dell aliquota contributiva, nonché del calcolo del trattamento pensionistico, l indennità annua spettante ai parlamentari a norma dell articolo 69 della Costituzione. 4. Gli uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dispongono, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, la soppressione di ogni forma di assegno vitalizio per i parlamentari. Art. 2. (Totalizzazione dei periodi assicurativi e cumulo tra pensione e redditi da lavoro) 1. Ai periodi assicurativi relativi all esercizio del mandato parlamentare si applicano le disposizioni generali in materia di totalizzazione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, nonché le norme in materia di cumulo di cui all articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, estese ai sensi dell articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 1794 2. È fatta salva per il parlamentare la possibilità di optare per la contribuzione figurativa relativa all attività di lavoro dipendente dalla quale è collocato in aspettativa in ragione dell elezione al Parlamento. Si applicano in tale caso le norme di cui all articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e all articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. 3. È comunque fatto divieto di cumulare, ai fini del calcolo della pensione, i contributi versati in relazione al periodo di esercizio del mandato parlamentare con altri contributi relativi al medesimo periodo. Art. 3. (Gestione della previdenza obbligatoria dei parlamentari) 1. La gestione della previdenza obbligatoria dei parlamentari è affidata all Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nell ambito del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Gli Uffici di presidenza delle due Camere possono deliberare di avvalersi dell INPS per la corresponsione degli assegni già maturati in relazione ai periodi di esercizio del mandato parlamentare precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo i medesimi Uffici di presidenza provvedono a fornire all lnps tutte le informazioni necessarie e a rimborsarlo annualmente dei pagamenti da esso effettuati in relazione ai citati assegni. 2. Gli Uffici di presidenza delle due Camere sono tenuti, nei confronti dell INPS, agli adempimenti previsti per i sostituti d imposta dei lavoratori dipendenti.

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 1794 Art. 4. (Previdenza complementare) 1. Gli Uffici di presidenza delle due Camere possono prevedere l istituzione di un fondo di previdenza complementare a capitalizzazione, alimentato unicamente dai contributi volontari dei parlamentari, con esclusione di ogni onere a carico del bilancio dello Stato. Art. 5. (Disposizioni transitorie) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla XVIII legislatura.

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