Il bonus arredi spetta sempre in caso di ristrutturazione edilizia?

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Il bonus arredi spetta sempre in caso di ristrutturazione edilizia? Data Articolo: 15 Novembre 2013 Autore Articolo: Massimo D'Amico L agevolazione prevista per il cosiddetto bonus arredi è stata prorogata al 31 dicembre 2014. La legge stabilisce che possono fruire del bonus tutti gli interventi contenuti all interno dell art. 16-bis del D.P.R. n. 917 del TUIR. Di fatto però l Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 29 del 18 settembre 2013, ha ristretto il campo di applicazione della norma e ha stabilito che la detrazione spetta solo per alcuni specifici interventi. Per molti contribuenti sorge quindi un dubbio riguardo alla possibilità di beneficiare o meno del bonus. Cerchiamo di fare chiarezza. Il paragrafo 3.2 della circolare n. 29 del 18 settembre 2013, infatti, recante Interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione del cosiddetto bonus arredi, precisa che la detrazione in esame è collegata agli interventi: di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale; di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; Pagina 1/5 - www.fisco7.it

di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell immobile. In altri termini, secondo l'agenzia, alcuni lavori minori, come ad esempio quelli relativi al montaggio di rilevatori di gas o di condizionatori con pompe di calore, nonché di corrimano lungo le scale, seppure agevolati ai sensi dell art. 16-bis del TUIR, non costituirebbero presupposto per l'accesso alla detrazione sull'arredo, con un evidente restringimento del campo di applicazione della norma. Cosa afferma la circolare n.29 /2013? Nell'individuare gli interventi per i quali spetta la detrazione per l'arredo, l'agenzia elenca solo quelli riconducibili agli interventi di recupero propriamente detti, oltre al ripristino di immobili danneggiati da calamità, e sembra implicitamente escludere gli altri interventi compresi nella legge di riferimento. L interpretazione restrittiva dell Amministrazione finanziaria, tuttavia, non appare condivisibile. Infatti, se il legislatore avesse voluto limitare l'agevolazione alle manutenzioni ordinarie, limitatamente alle parti comuni condominiali, alle manutenzioni straordinarie, alle ristrutturazioni, ai restauri e ai risanamenti conservativi, Pagina 2/5 - www.fisco7.it

avrebbe richiamato espressamente i soli interventi ricompresi nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 16-bis del D.P.R. n. 917 del 1986 e non tutto il comma 1 dell'art. 16-bis che comprende, al contrario, anche gli altri interventi. Cosa stabilisce la legge? L interpretazione dell Agenzia delle entrate, inoltre, sembra confliggere anche con la norma. Infatti, il comma 2, art. 16 del D.L. n. 63 del 2013 stabilisce che Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Ne consegue che possono beneficiare dell agevolazione per i mobili e per gli elettrodomestici i contribuenti che usufruiscono delle agevolazioni previste dal comma 1, art. 16 del D.L. n. 63 del 2013. Quest ultimo stabilisce la proroga delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 1, del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma non muta la portata del beneficio né con riferimento all ambito soggettivo né con riguardo a quello oggettivo. Il suddetto art. 11, tuttavia, prevede che Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2013 (prorogato al 31 dicembre 2014 dal DDL della legge di stabilità 2014), relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis. In base al combinato disposto delle norme sopra richiamate, quindi, il contribuente che effettua uno degli interventi di cui all art. 16-bis del D.P.R. n. 917 del 1986 può beneficiare dell agevolazione prevista per l acquisto di beni mobili ed elettrodomestici prevista dall art. 16, comma 2 del D.L. n. 63 del 2013. In particolare, si ricorda che sono ricompresi nel suddetto comma 1 dell art. 16-bis anche taluni lavori, elencati dalla lettera c) alla lettera l), che possono non essere ricondotti a interventi di recupero, come ad esempio: il ripristino di immobili danneggiati da calamità; l eliminazione di barriere architettoniche; gli interventi per Pagina 3/5 - www.fisco7.it

favorire la mobilità dei disabili; la prevenzione di atti illeciti; la prevenzione di infortuni domestici; la cablatura degli edifici; il contenimento dell'inquinamento acustico; la bonifica dell'amianto; l'adozione di misure antisismiche; il conseguimento di risparmi energetici. Conclusioni Sotto il profilo normativo, è possibile beneficiare del bonus arredi se l acquisto di tali beni è effettuato per arredare l immobile sul quale sono effettuati tutti i lavori agevolabili con il 36 per cento (adesso 50 per cento). Quindi sono ricompresi anche i lavori elencati nell art. 16-bis del D.P.R. n. 917 del 1986, lettera dalla c) alla l). Pertanto, le manutenzioni ordinarie effettuate nelle singole unità abitative, come ad esempio la semplice riparazione di una tubazione, se non possono essere ricomprese in uno degli interventi previsti dall'art. 16-bis del D.P.R. n. 917 del 1986, lettere dalla c) alla l), non possono beneficiare né della detrazione per interventi edilizi, né costituire presupposto per il cosiddetto bonus arredi. Al contrario, l'installazione di un rilevatore di gas o di corrimano, essendo interventi diretti a prevenire infortuni domestici, da un lato, consentono la fruizione del bonus per gli interventi per il recupero edilizio e, dall altro, costituiscono il presupposto per l'accesso al bonus arredi. Considerata la discrasia tra disposizione normativa e prassi, sarebbe opportuno, tuttavia, che l'agenzia desse il suo definitivo parere in merito. Pagina 4/5 - www.fisco7.it

Massimo D Amico Centro Studi CGN Pagina 5/5 - www.fisco7.it