Raccolta Newsletter n.0

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CONFIDI CALTANISSETTA Raccolta Newsletter n.0 n.05_2017

Gentili Soci, Continua anche quest anno l appuntamento con l informazione. In questo numero richiamiamo la Vs. attenzione sui seguenti temi d attualità: Fatture online. Scadenze e primi chiarimenti delle entrate sulla trasmissione telematica dei dati IRI e il trattamento delle riserve di utili Avviare un e-commerce: regole, costi e burocrazia Lavoro: guida alle misure 2017 TFR in caso di CIGS: onere a carico del datore di lavoro I ns. uffici restano a completa disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento. Distinti saluti. Nicola Pastorello Direttore Confidi CL

Fatture online. Scadenze e primi chiarimenti delle entrate sulla trasmissione telematica dei dati Fino al 31 marzo 2017, sarà possibile esercitare l opzione per trasmettere telematicamente all Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle eventuali variazioni. I termini di trasmissione dei dati delle fatture sarà identico tanto per chi eserciterà l opzione quanto per chi non lo farà: l Agenzia delle Entrate, infatti, adeguerà i termini stabiliti dal Provvedimento del 28 ottobre scorso allineandoli a quelli fissati dal decreto legge 193/2016, anche nel caso in cui le comunicazioni dovessero essere modificate. È inoltre disponibile, sul sito dell Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, la Circolare 1/E con cui vengono forniti i primi chiarimenti sui dati da riportare nella comunicazione e sulla modalità di compilazione della stessa. Il documento di prassi ribadisce che i chiarimenti forniti riguardano anche la comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture ai sensi del decreto fiscale n. 193 dello scorso anno e precisa quali contribuenti non sono tenuti all adempimento. I dati delle e-fatture sono acquisiti da SdI Se il contribuente trasmette o riceve le fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio, i dati delle stesse verranno acquisiti automaticamente dall Agenzia e non sarà quindi necessario inviarli all Amministrazione. Come compilare la comunicazione in caso di operazioni particolari Oltre ai dati del fornitore e del cliente, del numero e della data della fattura, la comunicazione prevede l inserimento del valore dell Iva ovvero, in caso di operazioni esenti, non imponibili, in reverse charge, regime del margine ecc., in luogo dell imposta l inserimento una specifica causale (da N1 a N7) che consentirà di codificare la natura dell operazione. Le causali sono identiche a quelle già previste dalla fattura elettronica utilizzata per le Pubbliche Amministrazioni. Chi è escluso, in tutto o in parte, dall obbligo di trasmissione dei dati Tra queste categorie sono indicati i soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone

montane, i contribuenti che rientrano nel regime forfetario dei minimi e quelli che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Società sportive dilettantistiche e PA trasmettono solo le fatture emesse I contribuenti che rientrano nel regime agevolato della legge n. 398/91, cioè le società sportive dilettantistiche e assimilate, sono obbligati a trasmettere solo i dati delle fatture emesse. Le Amministrazioni pubbliche, nonché quelle autonome, inviano solo i dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalla pubbliche amministrazioni che non siano già state acquisite tramite il Sistema di Interscambio. Fonte: Agenzia Delle Entrate

IRI e il trattamento delle riserve di utili Con l entrata in vigore, dal 2017, della nuova IRI, per chi sceglie di optarvi, occorre tenere in considerazione il trattamento fiscale previsto per le riserve di utili, formatesi nel periodo ante IRI o durante il regime stesso. Inoltre, un trattamento particolare è previsto anche per quelle formatesi in regime IRI ma distribuite/prelevate solo dopo la fuoriuscita. Si ricorda che l IRI (disciplinata dal nuovo art. 55-bis del TUIR) è un regime (opzionale) che prevede l applicazione di una tassazione separata all utile che l imprenditore decide di lasciare nell impresa (che sconterà in seno a questa un aliquota fissa del 24%) mentre solo l utile prelevato o distribuito concorrerà a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF in capo allo stesso imprenditore o socio ed in capo a questi tassato (mantenendo la natura di reddito d impresa ) secondo le aliquote previste per gli ordinari scaglioni di reddito. Dunque, gli utili e riserve di utili prelevati diventano deducibili dal reddito d impresa, e la base imponibile IRI, secondo quanto di recente chiarito dall Agenzia delle Entrate, è calcolata, determinando dapprima il reddito d impresa secondo le ordinarie disposizioni del TUIR (quindi apportando le dovute variazioni in aumento o diminuzione al redditi d esercizio) e poi deducendo da tale risultato le somme (utili e riserve di utili) prelevate nel periodo. Si tenga inoltre presente che la normativa prevede che possono scegliere l IRI (a condizione che si tenga la contabilità ordinaria) solo le imprese individuali; le S.a.s. ed S.n.c.; le imprese familiari; le Srl a ristretta base proprietaria (di cui all art. 116 TUIR), e se a scegliere il regime è una Sas o Snc, non troverà applicazione, per tutta la durata dell IRI (5 periodi d imposta vincolanti e rinnovabili) il regime della trasparenza fiscale. Pertanto, per gli utili formatesi in regime IRI, valgono le seguenti regole: quelli non prelevati/distribuiti sono assoggettati ad aliquota flat del 24% (ossia scontano l IRI che sarà assolta in capo all impresa/società); quelli prelevati/distribuiti concorrono a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF in capo all imprenditore socio ed in capo a questi tassati. Le riserve ante opzione Per le riserve di utili formatesi prima dell entrata nell IRI e prelevate/distribuite durante l applicazione del regime, la disciplina prevede, che al fine di evitare

una doppia tassazione tali somme non rilevano ai fini nè IRPEF nè IRI, poiché già hanno scontato la tassazione in applicazione del regime della trasparenza fiscale. Inoltre, si considerano distribuite per prima le riserve formatesi prima dell entrata nel regime IRI (quindi, ad esempio in caso di una Snc che entra nell IRI nel 2017 con riserve di utili formatesi nel 2016 e che preleva utili nel 2018, si presumeranno distribuiti prima le riserve formatesi con gli utili 2016. Tali riserve non saranno deducibili ai fini IRI e non saranno tassati in capo all imprenditore/socio poiché già lo sono state per trasparenza). In caso di fuoriuscita dall IRI Qualora poi, al termine del periodo di validità dell IRI (quindi, ad esempio al termine dei primi 5 periodo d imposta), il contribuente dovesse decidere di non rinnovare la scelta e, quindi di fuoriuscirne, per le riserve di utili formatesi in applicazione del regime ed ancora disponibili la disciplina prevede quanto segue: le somme prelevate a carico dell utile dell esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell esercizio e dei periodi d imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. Dunque, le riserve di utili formatesi in regime IRI ed ancora disponibili al momento cin cui se ne esce, continuano a sottostare a tale regime, il che sta significando che man mano che verranno distribuite: saranno deducibili dal reddito d impresa; concorreranno a formare il reddito complessivo IRPEF del socio ed in capo a questi tassate secondo gli ordinari scaglioni di reddito. Fonte: http://www.fiscal-focus.it/quotidiano/fiscale/fisco/iri-e-il-trattamento-delle-riserve-di-utili,3,83825

Avviare un e-commerce: regole, costi e burocrazia Il termine e-commerce comprende le operazioni relative ad attività commerciali e transazioni effettuate per via elettronica: commercializzazione di beni e servizi, distribuzione online di contenuti digitali, effettuazione di operazioni finanziarie e di Borsa, appalti pubblici per via elettronica e altre procedure transattive della PA. La vendita si realizza tramite piattaforma web, su cui il venditore carica il catalogo prodotti/servizi così che il compratore lo possa consultare online, scegliendo i prodotti da acquistare e inviando l ordine. A seconda del profilo cliente si parla di: Business to Consumer (B2C): azienda che vende a un privato. Business to Business (B2B): azienda che vende a un altra azienda. Avvio attività Il commercio elettronico (e-commerce) riveste oggi grandi potenzialità di business, anche associato al Social Commerce (sfruttando la sinergia dei social network per la vendita grazie all interazione tra utenti e allo scambio di feedback). Una buona occasione per tanti giovani con buone idee. Tanto più che la Direttiva 2000/31/CE stabilisce che si possa avviare un e- commerce senza autorizzazioni preventive (fermi restando i requisiti professionali per lo svolgimento di specifiche attività). Vendita online occasionale Il giovane che lavora come freelance e offre prestazioni occasionali via Internet può esercitare libera attività fino a 5.000 euro l anno di ricavi, rilasciando ricevuta con l indicazione di prestazione occasionale ai sensi dell articolo 67 lettera i) del DPR 917 del 1986. La nota sarà soggetta a ritenuta d acconto del 20% (redditi da inserire in dichiarazione dei redditi) e, nel caso di compensi superiori a 77,47 euro, a imposta di bollo. Oltre 5.000 euro è necessario aprire Partita IVA e iscriversi alla Gestione Separata INPS.

Attenzione: non tutte le attività di commercio elettronico rispettano il requisito della occasionalità e sempre più frequentemente la Guardia di Finanza esegue accertamenti sui venditori che si celano dietro finte prestazioni occasionali. In sintesi: il giovane che offre i propri servizi professionali usando il web per trovare clienti o che effettua vendite occasionali su ebay può evitare di aprire Partita IVA fino ad un reddito non superiore a 5.000 euro annui; se intende avviare un e-commerce, acquistare merci e rivenderle al consumatore deve aprirla poiché in è assente l occasionalità della prestazione. Adempimenti Per avviare un attività vera e propria è dunque necessario costituire una società davanti al notaio, con spese che potrebbero superare il migliaio di euro tranne nel caso di costituzione di società a responsabilità limitata semplificata (senza oneri notarili). Seguono i classici adempimenti: iscrizione alla Camera di Commercio (tramite ComUnica) e presentazione della SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel quale si intende avviare l attività. Occorre inoltre comunicare all Agenzia delle Entrate l indirizzo del sito Web, i dati identificativi dell Internet Service Provider, l indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e di fax. La vendita a operatori economici di altro Paese UE prevede anche l iscrizione nella banca dati VIES (Vat Information Exchange System). Costi Per quanto riguarda i costi amministrativi si va da poche decine di euro per il pagamento dei diritti di segreteria al Comune ove si presenta la SCIA, ad un centinaio di euro per l apertura della Partita IVA e per il diritto annuale della Camera di Commercio. Chi decide di avviare un e-commerce deve mettere a budget la piattaforma che permette di svolgere l attività. Tale spesa può anche ammontare a migliaia di euro e comprendere l acquisto del servizio di hosting (allocazione sui server degli ISP), la prestazione di programmatori e web designer, prima e dopo l avvio, l acquisto di hardware, software e backup. In alternativa, esistono sul mercato soluzioni low-cost in cui si acquistano pacchetti pronti e completi, a misura si start-up. Dati web obbligatori

Nome, denominazione o ragione sociale; domicilio e sede legale; contatto telefonico ed e-mail; numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA o registro imprese; eventuale ordine professionale e numero di iscrizione presso cui il prestatore è iscritto; titolo professionale e Stato membro in cui è stato rilasciato; numero di Partita IVA; indicazione chiara e inequivocabile di prezzi e tariffe applicate, Cookie policy. Fatture di vendita e IVA Il cliente che accede al sito, dopo aver preso visione dei prodotti, esegue la procedura di acquisto compilando l ordine ed eseguendo il pagamento. L impresa invia la merce ed emette fattura, ma le vendite ai consumatori finali sono esonerate dall obbligo di emissione salvo richiesta dal cliente, così come da scontrino e ricevuta fiscale. Il venditore dovrà però annotare i corrispettivi giornalieri delle vendite, IVA compresa, nel registro dei corrispettivi. Regole UE Del commercio elettronico si è occupata anche la Comunità Europea emanando specifiche direttive, tra cui la Direttiva 2003/31/CE recepita in Italia con Decreto Legislativo n. 70 del 9 aprile 2013 a cui si rimanda per ogni utile approfondimento. Il recentissimo nuovo Regolamento UE contro i blocchi geografici, invece, se approvato definitivamente comporterà il divieto di applicare differenze di condizioni, accesso, prezzi e pagamento per chi effettua acquisti fuori dal proprio Paese. Fonte: www.pmi.it

Lavoro: guida alle misure 2017 Nuova decontribuzione per assunzione giovani, premi di produttività, lavoratori in trasferta, misure di conciliazione famiglia-lavoro: sono le principali misure per il lavoro inserite nella Legge di Bilancio 2017, vediamo una breve panoramica con l aiuto del documento messo a punto dalla CNA (confederazione nazionale agricoltura e artigianato) che riassume tutte le norme inserite in manovra che vanno incontro alle richieste delle imprese. Nuove assunzioni Le agevolazioni previste negli anni scorsi sul fronte contributivo per le nuove assunzioni (detassazione contributi al 100% nel 2015 e al 40% nel 2016), quest anno si trasformano in uno sgravio riconosciuto solo per le assunzioni di giovani che hanno svolto presso la stessa azienda periodi di alternanza scuola lavoro. La norma è inserita nel comma 308 della manovra (legge 232/2016), e riguarda assunzioni a tempo indeterminato di giovani, anche in apprendistato, effettuate dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, entro sei mesi dall acquisizione del titolo di studio. Il giovane deve aver effettuato presso l impresa che effettua l assunzione periodi di alternanza scuola lavoro pari almeno al 30% delle ore previste dal proprio percorso, oppure periodi in apprendistato per qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore, apprendistato in alta formazione. Il beneficio consiste in un esonero contributivo al 100%, fino a un tetto di 3mila 250 euro su base annua, con esclusione di premi e contributi dovuti all INAIL. Ricordiamo che nel 2017 c è anche un altro incentivo per le assunzioni di giovani, che riguarda solo le imprese con sede nelle Regioni del Sud meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna). Anche questa è un esenzione contributiva, fino a un tetto di 8mila 60 euro, riguarda le assunzioni effettuate nel 2017 a tempo indeterminato di giovani fra i 16 e i 24 anni, oppure di lavoratori con più di 25 anni privi di impiego da almeno sei mesi.

Premi di produttività Le imprese nel 2017 continueranno a poter utilizzare il regime fiscale privilegiato per i premi di produttività (aliquota al 10), con il massimale alzato a 30mila euro (dai precedenti 2mila), su un tetto di reddito fino a 80mila euro, dai precdenti 50mila. Le novità sono contenute nel coma 160 della manovra. Il premio a cui si può applicare la tassazione agevolata premi produttività sale a 4mila euro nel caso delle imprese che prevedono la partecipazione agli utili dei lavoratori. Le somme che il lavoratore sceglie di trasformare in strumenti di welfare aziendale non concorrono alla formazione del reddito. Anche su questo fronte c è una novità: il welfare aziendale può essere stabilito non solo dalla contrattazione di secondo livello ma anche dai contratti collettivi nazionali, nel settore pubblico e privato. Lavoratori in trasferta Questa è una novità inserita nel decreto fiscale (193/2016) collegato alla Legge di Stabilità, ed è un interpretazione autentica relativa alla deducibilità del 50% delle spese di trasferta dei dipendenti. Le agevolazioni IRPEF, specifica l articolo 7 quinquies del decreto fiscale, si applicano nel caso in cui ci siano, congiuntamente, questi tre requisiti: mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto o nella lettera di assunzione, svolgimento di attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente, indennità o maggiorazione in misura fissa la dipendente senza verificare che ci sia stata trasferta. Fonte: www.pmi.it

TFR in caso di cigs: onere a carico del datore di lavoro Durante periodi di CIGS il TFR lo paga l'azienda. La nuova procedura di liquidazione diretta, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 148/2015, del trattamento di fine rapporto maturato dal lavoratore durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale è stata precisata nella circolare n. 24/2017 dell'inps. L art. 2, comma 2, della Legge n. 464/72 prevede il rimborso a carico della CIG delle quote di indennità di anzianità maturate dai lavoratori licenziati al termine del periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Successivamente, l art. 5 del D.L. n. 80/78 (convertito dalla Legge n. 215/78), ha previsto che in caso di sistema di pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale straordinaria, l Istituto deve corrispondere ai lavoratori anche le quote di indennità di anzianità maturate nel periodo (ininterrotto) di sospensione precedente la risoluzione del rapporto di lavoro. Con la Legge n. 297/82, l indennità di anzianità è stata sostituita dal TFR. Il legislatore, in via generale, ai fini del calcolo del predetto trattamento, ha previsto che, in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, nella retribuzione annua deve essere computato l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Tuttavia, è rimasta invariata la previsione del comma 2, art. 2, Legge n. 464/72, di conseguenza, in via d eccezione rispetto alla regola generale posta dal codice civile, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro al termine di un periodo di sospensione per CIGS, l onere della quota di TFR è a carico dell INPS. Ultimo intervento in ordine cronologico in merito agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, si è avuto con il D.Lgs. n. 148/2015, che ha abrogato la Legge n. 464/72. Tale abrogazione ha efficacia per i trattamenti di integrazione salariale richiesti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ovvero dal 24 settembre 2015; quindi, la previgente disciplina continua ad applicarsi nei seguenti casi: domande presentate entro il 23 settembre 2015; domande presentate dopo il 23 settembre 2015, relative alla richiesta di proroga del trattamento concesso per il completamento di programmi di riorganizzazione e

ristrutturazione, per i quali la domanda di concessione per il primo anno sia stata presentata entro il 23.9.2015; domande di autorizzazione presentate dopo il 23 settembre 2015 relative al secondo anno dei programmi Inoltre, la previgente normativa si applica anche alle domande presentate tra il 24 ed il 31 ottobre 2015 a condizione che la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni siano intervenute entro il 23.9.2015. Dunque, fatti salvi i casi sopra indicati, l onere economico delle quote di TFR maturate dai lavoratori durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale è a carico del datore di lavoro. Fondo di tesoreria Nei casi di pagamento diretto, la quota di TFR versata al Fondo di Tesoreria deve essere liquidata comprendendo anche la quota maturata durante i periodi di sospensione per fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Anche nei casi di sopravvivenza della disciplina previgente, diversamente dalla prassi sino ad ora seguita, l INPS specifica che i datori di lavoro che abbiano regolarmente adempiuto all obbligazione contributiva, dovranno richiedere all Istituto il pagamento diretto ai lavoratori dell intera quota versata al Fondo Tesoreria e recuperare la quota a carico della CIGS utilizzando il codice L043. Ne consegue che nell istruttoria dell eventuale domanda di intervento diretto al Fondo di Tesoreria non dovrà essere esclusa la quota di TFR maturata durante il predetto periodo. Al fine di evitare il rischio di doppi pagamenti, la procedura di liquidazione del TFR Fondo di Tesoreria, collegandosi in automatico alla nuova procedura di liquidazione del TFR in CIGS ed alla procedura dei pagamenti diretti CIGS, continuerà a segnalare eventuali pagamenti già effettuati. Fonte:http://www.fiscal-focus.it/cms_utilities/html2pdf.php?path=/lavoro/quotidianolavoro/articoli-lavoro/tfr-in-caso-di-cigs-onere-a-carico-del-datore-di-lavoro,3,83831