Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2016.

Documenti analoghi
Corte d Appello di Roma, sezione Lavoro e Previdenza, sentenza del , n. 881

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2017.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2016.

Editrice. Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada- Nesso causale onere della prova soddisfacimento prova atipica - sussistenza

Studio Legale AVV. Anna Panunzio

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016.

Articolo di Maurizio VILLANI

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2014.

Opposizione a decreto ingiuntivo: no alla produzione della copia notificata del decreto opposto a pena di improcedibilità.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2014

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2018.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2014.

Azione esecutiva del fisco, pretese della p.a.: quale regime per la prescrizione?

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016.

NULLA LA NOTIFICA EFFETTUATA TRAMITE CORRIERI PRIVATI. Annotazione alla sentenza Cass. Civ., sez. VI, 30/01/2014 n Mariantonietta CROCITTO

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2015.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2014.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2016.

Tribunale di. Atto di citazione. Formula di Elena BRUNO. Il sig., nato a ( ) il. e residente in alla via

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2016.

Prescrizione dell azione disciplinare: il dies a quo va individuato nel momento dell illecito e non in quello della conoscenza

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2017.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2016.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2015.

L'ordinanza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2017.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2014.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 4, 2013

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2017.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2017.

IANNONE, L azione diretta nella riforma Gelli-Bianco in tema di responsabilità sanitaria. Estratto (cap. III, par. 2) da R. F.

Cass. 7949/2017. Distanza tra autovelox e relativa segnalazione. Scritto da Francesco Annunziata Venerdì 31 Marzo :00

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2014

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2015.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 4, 2018.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2016.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2014

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2015.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2015.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2017.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2017.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2014.

I termini a ritroso non beneficiano dei commi 4 e 5 dell art. 155 c.p.c.

Notifica di citazione in appello non seguita da iscrizione a ruolo: ammissibile una seconda impugnazione, ma attenzione ai termini.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2018.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2016.

Multe stradali non notificate: ricorso entro 30 giorni dalla cartella

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.

Divieto di sentenze della terza via: in caso di vulnus, non c è sempre nullità

ha pronunciato la presente

Negoziazione assistita e P.A.: l accordo non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2017.

Opposizione a decreto ingiuntivo ed opposizione a precetto: unico atto? Nota a Tribunale di Lecce, sentenza non definitiva del

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.

La Cassazione torna sulla taratura degli autovelox ribadendo l'obbligo stabilito dalla Consulta

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2016.

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2017.

Dovere di astensione del giudice e giudizio di revocazione

compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), ai sensi dall\'art.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2015.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2018.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2017.

Corte Cassazione Civile, Sez.II, Sentenza n del FATTO E DIRITTO

Cass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità.

Concorso e riparto di giurisdizione: scorrimento e diritto all assunzione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016.

Difetto di competenza e translatio iudicii: necessaria una nuova iscrizione a ruolo?

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2014.

Sentenza, mancata notifica, termine lungo per impugnare: rileva il deposito o la pubblicazione?

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2017.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2014.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.

Giurisprudenza. Corte di Cassazione V Sezione Penale - n del 11 maggio 2016

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2018.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 4, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2017.

Termini minimi a comparire non rispettati: l eventuale differimento d ufficio della prima udienza non sana.

Transcript:

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 11.03.2016 La Nuova Procedura Civile, 2, 2016 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) Francesca PROIETTI (Magistrato) Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell Ufficio legislativo finanze del Ministro dell economia e delle finanze) Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.). Atto d appello: la mera ripetizione dell'atto introduttivo e dei motivi ivi dedotti è contraria ai nuovi principi introdotti nel 2012 dall'art. 342 c.p.c. Integra mera ripetizione dell'atto introduttivo, contraria ai nuovi principi introdotti dall'art. 342 c.p.c., come modificato dalla legge 7.8.2012 n. 134 (di conversione del d. L. 22.6.2012 n. 83), l'atto di appello che piuttosto che contestare nello specifico alcuna delle motivazioni addotte dal primo giudice a confutazione dei motivi di ricorso proposti in primo grado si limita a riportare una pedissequa ripetizione di quei motivi, nulla aggiungendovi e, allo stesso tempo, mirando a stimolare una semplice non condivisione delle specifiche ragioni addotte dal primo giudice. Tribunale di Monza, sezione prima, sentenza del 16.11.2015, n. 2842...omissis

Parimenti infondato è il motivo di cui al n. 2, avendo il Giudice di Pace correttamente sottolineato come la società ricorrente/appellante non avesse mai espressamente richiesto di essere sentita in sede amministrativa. Ma anche qualora il primo giudice avesse errato negando la presenza di una richiesta concretamente rilevabile dal ricorso proposto avverso il verbale di accertamento dell'infrazione, è sufficiente rilevare in questa sede come il motivo di impugnazione faccia leva su un orientamento consolidato - ma ormai abbondantemente superato - della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta, costituisce una violazione di norme procedimentali che rende illegittimi sia il procedimento amministrativo attraverso cui si esercita la potestà sanzionatoria, sia l'ordinanza - ingiunzione emanata a conclusione del procedimento stesso (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. I, 2.11.1998 n. 10911 e, in precedenza, Cass. Civ., Sez. I, 7.10.1996 n. 8758; Cass. Civ., Sez. I, 19.5.1995 n. 5554). Il principio di diritto ricavabile da tali pronunce, perfettamente aderente al caso di specie, si fonderebbe sul presupposto in base al quale detta audizione non costituirebbe una semplice facoltà dell'amministrazione bensì un atto procedimentale obbligatorio volto, da un lato, a rendere più agevole possibile la definizione della controversia in sede amministrativa e, dall'altro, a tutelare già in quella sede il diritto di difesa dell'interessato anche attraverso l'illustrazione orale delle proprie ragioni sulla scorta di una scelta legislativa volta a valorizzare il carattere sostanzialmente contenzioso del subprocedimento amministrativo in questione attraverso l'attribuzione di tale mezzo di difesa utilizzabile agli interessati. Come accennato, tuttavia, tali considerazioni non sono condivise dal Tribunale, essendo sul punto recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite la quale, dirimendo il contrasto insorto tra le sezioni semplici in ordine alla natura obbligatoria o facoltativa di tale audizione, con la sentenza 28.1.2010 n. 1786 ha definitivamente stabilito che in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - sia qualora emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sia qualora emanata a conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale. E, semplicemente esaminando tutti i formalistici motivi addotti dalla ricorrente/appellante in questa sede, non pare davvero che l'audizione dell'interessata avrebbe potuto condurre la Pxxxx Procedendo oltre, persino incomprensibile è il motivo di cui al n. 3 con cui l'appellante ha contestato la mancata specifica indicazione dell'autorità

giudiziaria presso la quale proporre opposizione, non essendo discutibile che il ricorso sia stato tempestivamente proposto innanzi al Giudice di Pace territorialmente competente senza la ben che minima lesione del diritto di difesa del trasgressore che, anzi, ha ben potuto ampiamente articolare le proprie ragioni di impugnazione così come si ricava dalla corposità dell'atto introduttivo. Ed altrettanto può affermarsi con riferimento al punto di cui al n. 4 posto che, come statuito dalla medesima Suprema Corte di Cassazione sopra richiamata, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto. 5. Procedendo all'esame degli ulteriori punti, il verbale n. xxxxxxx correttamente portato per la notifica tramite servizio postale in data 20.5.2013 da omissis, agente accertatore, e la stessa si è perfezionata in data 31.7.2013 con la consegna ricevuta da persona addetta alla segreteria di E.; a nulla rileva la mancata notifica dell'originale che, anzi, deve necessariamente rimanere presso l'ufficio così come previsto dall'art. 385 del regolamento di attuazione del codice della strada, e neppure è granchè conferente il mancato invio delle fotografie scattate avendo il xxx dalla direttiva 14.8.2009 (c.d. direttiva Maroni), per intuibili esigenze di riservatezza del trasgressore, le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per gli illeciti accertati non devono mai essere inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione. Ciò non di meno, poichè quest'ultimo ha un legittimo interesse a conoscere l'effettivo autore della violazione e, pertanto, ad ottenere dalla competente autorità ogni elemento utile al riguardo, la visione della documentazione fotografica o del video deve essere resa disponibile a (semplice) richiesta del destinatario del verbale, nel rispetto delle norme sull'accesso ai dati personali trattati, circostanza, quest'ultima, che non si è affatto verificata nel caso di specie non avendo l'appellante mai esercitato il proprio diritto di accesso ma essendosi limitata a contestare genericamente il mancato invio di tale documentazione unitamente al verbale di contestazione dell'illecito amministrativo. Ancora, nel contestare al punto di cui al n. 6 - l'omessa indicazione di elementi idonei a consentire l'individuazione dell'apparecchio rilevatore, per di più privo della dichiarazione di conformità, di omologazione e taratura, l'appellante non ha adeguatamente considerato che, come giustamente ed esaustivamente rilevato dal giudice di prime cure, nel giudizio di opposizione alla relativa sanzione amministrativa non sussiste alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell'amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità delle apparecchiature di controllo elettronico della velocità e ciò è tanto più

vero nel caso di specie ove, da un lato, il verbale indicava tutti gli elementi idonei a consentire l'identificazione dell'apparecchiatura utilizzata (xxxx funzionamento automatico la cui omologazione era stata effettuata con D.M. n. 3999 del 24.12.2004) e, dall'altro, quest'ultima era stata per di più munita del certificato di taratura n. 06-1188-01 emesso in data 24.12.2006 sebbene, a stretto rigore, non previsto da alcuna disposizione normativa. La mancata contestazione immediata, pure oggetto di contestazione, è, invece, logica conseguenza della tipologia di accertamento effettuato ed in relazione alla stessa la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che, qualora le apparecchiature di controllo consentano la rilevazione dell'illecito solo in un momento successivo, come avvenuto nel caso di specie, la semplice indicazione nel verbale dell'utilizzazione di apparecchiature aventi tali caratteristiche (e tale è, a ben vedere, il tutor xxxxxx) esenta la p.a. dal dovere ulteriormente motivare le ragioni per le quali non si sia proceduto alla contestazione immediata (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 7332/2007 già citata in primo grado). L'appellante si duole, poi, della mancata adeguata indicazione della postazione di controllo in quanto, a suo dire, non rispettosa dell'art. 142 comma 6 del codice della strada e, in particolare, delle novità apportate alla c.d. normativa autovelox dal c.d. decreto Bianchi. Anche in tal caso, tuttavia, come correttamente rimarcato dal Giudice di Pace, la presenza dei tutor su tutto il tratto autostradale è segnalata da appositi cartelli verdi fissi installati in avvicinamento ai due diversi rilevatori posizionati alle due distinte progressive chilometriche di riferimento e, soprattutto, con messaggi riportati sui pannelli luminosi collocati direttamente sui portali autostradali posizionati tutti alla medesima distanza l'uno dall'altro. 9 e 10. Con gli ultimi due motivi, che ben possono essere esaminati congiuntamente, reiterando le censure svolte in primo grado l'appellante ha eccepito l'erronea mancata applicazione della maggiore riduzione prevista dall'art. 345 comma 3 del regolamento attuativo del codice della strada nell'ipotesi in cui l'inosservanza dei limiti di velocità sia effettuata mediante le annotazioni cronologiche stampate sui biglietti autostradali insistendo, inoltre, affinchè la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida sia effettuata solo all'esito dell'esame dei motivi di ricorso. Ebbene, quanto alla prima doglianza, la riduzione di cui al comma 3 dell'art. 345 del regolamento di attuazione, variabile progressivamente dal 5 al 15% a seconda della velocità rilevata, si applica solo ed esclusivamente nell'ipotesi ivi espressamente dedotta in cui l'accertamento sia effettuato attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali e non anche nel diverso caso, ricorrente nella specie, in cui la misurazione della velocità istantanea o media, avvenga per mezzo di apparecchiature omologate e sottoposte, qualora utilizzate in modalità automatica, ad una verifica periodica, quantomeno annuale, tendente a salvaguardare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione, nel qual caso la riduzione è pari alla misura fissa del 5%, con un minimo di 5 km/h, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 345 comma 2.

La seconda doglianza può dirsi automaticamente venuta meno a seguito della riconosciuta plateale infondatezza nel merito di tutti i motivi riproposti in sede di appello a cui consegue, quindi, la conferma integrale della sentenza impugnata e, solo in considerazione della mancata costituzione della zzzzz nel presente grado di giudizio. p.q.m. Il Tribunale di xxxxxxxxx, in funzione di giudice d'appello definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone xxx non ripetibili nei confronti della Prefettura di Monza le spese di lite sostenute dall'appellante nel presente grado di giudizio.