REGOLAMENTO PER LA MANUTENZIONE DEI FOSSI DEL TERRITORIO COMUNALE

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PIANO DELLE ACQUE REGOLAMENTO PER LA MANUTENZIONE DEI FOSSI DEL TERRITORIO COMUNALE

Il sindaco: Gabriele Mattiuzzo Il Responsabile Settore Urbanistica: Arch. Paola Boscariol Il Progettista incaricato: Dott. Ing. Gaspare Andreella Viale Pedavena 46 32032 Feltre (BL) tel. e fax 0439 302404 email info@studioandreella.com Elaborato R09 Documento: G1449_R09_00.pdf Rev.01 Aprile 2016 Redatto: Ing M.Righetto Approvato: Ing G.Andreella Verificato: Ing G.Andreella

Piano delle Acque 1 Sommario Art.1: Finalità... 2 Art.2: Ambito di applicazione... 2 Art.3: Definizioni... 2 Art.4: Tombinature... 2 Art.5: Fasce di rispetto... 3 Art.6 Distanze delle piante dai fossi... 4 Art.7 Libero deflusso delle acque... 4 Art.8 Divieti e permessi... 4 Art.9 Manutenzione dei fossi privati.... 5 Art.10 Manutenzione dei fossi di competenza del Comune 6 Art.11 Regime sanzionatorio... 6

Piano delle Acque 2 Art.1: Finalità Il presente Regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia dei fossati privati, cigli e scarpate non in manutenzione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per rendere più sicura la viabilità vicinale e ad uso pubblico e privato ed evitare danni all'ambiente e alle proprietà pubbliche e private. Il presente Regolamento richiama inoltre integralmente l art.42 del Regolamento Comunale di Polizia urbana approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2010 nonché quanto previsto nel Regolamento per l esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica) 1, del Consorzio di Bonifica Piave. Art.2: Ambito di applicazione Il presente regolamento è da intendersi applicabile per i fossi di tipo A e B così come individuati dal Piano Comunale delle Acque. Art.3: Definizioni Ai fini dell applicazione del presente regolamento si precisano le seguenti definizioni: a) Per fossi e canali si intendono tutti i corsi d acqua, sia pubblici che privati e le opere idrauliche che sono eventualmente presenti nel Territorio del, opere comunque necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque. b) Sono definiti fossi di tipo A, secondo quanto definito nel Piano Comunale delle Acque, i fossi che collettano i fossati minori e recapitano generalmente ai corpi idrici naturali in aree soggette a criticità idrauliche, mentre sono definiti fossi di tipo B i fossi che drenano aree anche di limitate estensioni, non soggette storicamente a criticità di tipo idraulico. a) Per sponda e/o scarpata di fosso-scolo-canale si intende la ripa inclinata (parete del fosso). b) Per ciglio si intende il punto di intersezione della sponda e/o scarpata del fosso-scolo canale ed il piano di campagna o piano stradale, se con esso confinante. c) Per portata a piene rive si intende la capacità di deflusso del corso d acqua con il livello idrico pari alla quota della sponda più bassa. Art.4: Tombinature All interno dei corsi d acqua permanenti sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla regimentazione delle acque e alla messa in sicurezza del territorio. I corsi d'acqua anche 1 (approvato con delibera dell Assemblea consortile n. 12 del 29.06.2011 così come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 218 del 01.09.2011 e integrato con le indicazioni di cui al provvedimento della Giunta regionale del 04.10.2011), scaricabile cliccando sul seguente link: http://www.consorziopiave.it/files/regolamento_esercizio_e_manutenzione_opere_bonifica.pdf

Piano delle acque 3 minori non possono essere deviati, manomessi o tombinati se non per inderogabili ragioni di sicurezza idraulica o per la realizzazione di piccoli interventi funzionali alle attività agricole e abitative delle zone contermini. La chiusura o tombinatura di fossati e canali deve essere accompagnata dalla realizzazione di percorsi alternativi che ne propongano la funzione in termini sia di volumi d invaso sia di smaltimento delle acque. Le eventuali tombinature necessarie per i passi carrai devono essere limitate allo stretto necessario ed essere realizzate con sezioni idrauliche tali da evitare possibili ostruzioni. L esecuzione delle tombinature deve essere realizzata con strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica prendendo come riferimento la portata a piene rive del corso d acqua oggetto della tombinatura. Dovrà essere prevista all imbocco della tombinatura un apposita griglia di protezione per evitare gli intasamenti dovuti al trasporto del materiale. I lavori sono comunque subordinati all autorizzazione del Comune e al parere idraulico del Consorzio di Bonifica, e, ove dovuto, previa autorizzazione del proprietario della strada, se diverso dal Comune in particolare la richiesta di autorizzazione va inoltrata al Comune e deve essere accompagnata dai seguenti documenti redatti da tecnico abilitato con comprovata esperienza nel settore: - relazione tecnica illustrativa; - inquadramento territoriale (estratto di mappa catastale, estratto del PRG); - rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze; - documentazione fotografica dello stato di fatto; - stato di progetto; - relazione idraulica. L accertamento di tombinature in assenza di autorizzazione comunale sono soggette alle sanzioni contemplate nel Regolamento Edilizio Comunale e dalle disposizioni regionali in materia edilizia. Le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai dovranno essere mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari anche se insistono su affossature pubbliche così come la pulizia e manutenzione delle griglie di protezione delle tombinature. Art.5: Fasce di rispetto Nel caso siano interessati canali pubblici, deve essere lasciata libera da ostacoli ed impedimenti una fascia di rispetto della larghezza di almeno 4 m, indispensabile per il transito dei mezzi addetti alla manutenzione, mentre sono vietate nuove edificazioni a distanze inferiori a 10 m, ai sensi del R.D. 386/1904 e del R.D. 523/1904.

Piano delle acque 4 Art.6 Distanze delle piante dai fossi Per la messa a dimora degli alberi ad alto fusto o medio fusto è necessario l'arretramento di almeno 100 cm dalla linea superiore del ciglio del fosso. Per i fossati di tipo A dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi di gestione per la pulizia degli stessi. In particolare le alberature dovranno essere previste da un solo lato del canale o intervallate in modo da mantenere sempre l accessibilità alle rive. Per le alberature e siepi esistenti o che per conseguenza di allargamenti d alveo risultassero a distanze minori di 1 m dal ciglio, per fossati di tipo B, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica e qualora risultino stabili. A maturità raggiunta o deperimento le alberature non potranno essere sostituite se non alle distanze regolamentari. Art.7 Libero deflusso delle acque Il presente articolo richiama integralmente l art.42 del Regolamento comunale di polizia rurale ed in particolare: I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura e genere. Al fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che abbia alterato le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti. Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di mantenere tali fossi o canali costantemente sgombri da qualsiasi materiale in modo che, anche in caso di piogge prolungate o piene, il regolare e libero deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno Ai fondi contermini e alle strade interponderali. I proprietari medesimi, di conseguenza, sono tenuti a rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati, ricoperti, intasati o eliminati per l introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura. Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata l incapacità di contenere l acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino. Art.8 Divieti e permessi Vigono i seguenti divieti e permessi:

Piano delle acque 5 - divieto di realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque o ingombrare col getto o caduta di materie legnose, pietre, erbe, rami ed altri materiali i fossi ed i canali; - divieto di gettare o depositare nei corsi d'acqua rifiuti di qualsiasi genere; - divieto di immettere scarichi di acque non piovane nei fossati, se non previa regolare autorizzazione. E possibile eseguire sbarramenti su affossature private minori necessari ai fini irrigui di soccorso, purché comunicati preventivamente per iscritto al competente ufficio comunale. Gli sbarramenti dovranno: evitare di bloccare completamente il deflusso verso valle e siano tali da permettere all acqua di stramazzare, garantendo un minimo deflusso; essere mantenuti per il tempo strettamente necessario alla irrigazione di soccorso; essere rimossi da chi li ha posizionati al temine dell intervento irriguo; essere rimossi in caso di avversità atmosferiche. Art.9 Manutenzione dei fossi privati. I fossi privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza. I fossi che scaricano nella rete consortile arginata, dovranno rispettare quanto previsto dal Regolamento per l esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica), del Consorzio di Bonifica Piave. Il Comune riterrà obbligato solidalmente il proprietario e/o l utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc). In particolare i privati dovranno: tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori; eseguire lo sfalcio delle sponde e del ciglio di fossi nel lato del fondo privato almeno due volte all anno, rimuovendo dall alveo il materiale tagliato; tenere pulite le luci dei ponti ed i tombinamenti per la lunghezza delle proprietà; aprire i nuovi fossi che fossero necessari per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori ed allargare quelli esistenti e con capacità di invaso palesemente insufficiente; mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie; rimuovere prontamente alberi, tronchi e rami di proprietà che per qualsiasi causa cadano nel fosso/canale; tagliare i rami delle piante e delle siepi poste nei propri fondi e limitrofe ai fossi/canali; mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d arte d uso particolare e privato di uno o più fondi; consentire al personale del Consorzio libero passaggio sulle sponde dei fossi;

Piano delle acque 6 è fatto obbligo agli agricoltori di eseguire l immediata aratura dopo la trinciatura degli stocchi del mais, al fine di evitare che in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate lasciate in superficie siano trasportate in grandi quantità nei fossi provocandone l intasamento. Art.10 Manutenzione dei fossi di competenza del Comune Per i fossi comunali il Comune provvede con proprio atto deliberativo ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento e quanto altro abbisogni) e ad una programmazione degli stessi interventi. Art.11 Regime sanzionatorio Si considera applicabile il regime sanzionatorio previsto dal Regolamento Comunale di Polizia urbana di cui al Titolo VIII del Regolamento, nonché previsto dall art. 14 del Regolamento per l esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica), del Consorzio di Bonifica Piave.