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PARTE DECIMA REGOLAMENTO COMUNICAZIONI INTERNE ED ESTERNE Art. 1 ALBO D ISTITUTO, DOCENTI, A.T.A., STUDENTI, GENITORI, SINDACALE 1. L Albo d Istituto è collocato nell Atrio principale della scuola in luogo accessibile a tutti per la pubblicazione obbligatoria degli atti. 2. L affissione all Albo avviene per iniziativa del Dirigente Scolastico o del suo Collaboratore delegato. 3. Nell Atrio principale della scuola sono anche collocati: l Albo docenti, studenti, personale A.T.A., genitori, sindacale per le pubblicazioni di competenza e di indirizzo. 4. Nel corridoio principale della scuola è collocata la bacheca del Sistema di Qualità dell Istituto. 5. Nella scuola sono collocate apposite bacheche nelle Sale insegnanti, nei laboratori e aule attrezzate, nei corridoi, nelle aule per tutte le comunicazioni interne ed esterne non soggette ad Albo, per le affissioni informative utili alla gestione organizzativa e didattica della scuola nel suo complesso. 6. Tutte le affissioni, nella scuola, devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 7. Le affissioni in aula relative alla organizzazione delle attività didattiche della classe sono autorizzate dal docente Coordinatore di classe. Art. 2 LIBRETTO PERSONALE DELLO STUDENTE 1. Il libretto personale dello studente (o il badge elettronico) costituisce il documento di riconoscimento ufficiale della scuola utile anche per le comunicazioni scuola-famiglia ed è pertanto obbligatorio, per lo studente, portarlo a scuola e conservarlo con cura. 2. Il libretto personale dello studente deve riportare tutti i dati utili a identificare lo studente in modo chiaro e corretto, almeno una firma di un genitore o di chi ne fa le veci per gli allievi minorenni autenticata dall Ufficio Gestione Alunni, la fotografia dello studente autenticata dall Ufficio Gestione Alunni, il timbro della scuola e la firma del Dirigente Scolastico. Gli studenti che non si avvalgono dell I.R.C., e hanno optato per il permesso di entrata/uscita permanente, debbono esibire il libretto personale al centralino riportante il permesso registrato dall Ufficio Gestione Alunni all atto del ritiro. Ulteriori firme debbono sempre essere validate dall Ufficio Gestione Alunni. 3. Il libretto deve essere obbligatoriamente sostituito, a spese dello studente, in caso di: 1. smarrimento, 2. logoramento del documento pregiudizievole per la sua leggibilità. La richiesta deve essere presentata presso l Ufficio gestione Alunni. 4. E vietato, sul libretto personale, apporre firme diverse da quelle autenticate, foto diverse da quella autenticata, scritte di vario genere. E vietato usare fotocopie sostitutive del documento e apportare cancellature di qualsiasi genere con il bianchetto. 5. Il libretto nuovo e sostitutivo del precedente riporterà in modo visibile e in rosso il numero di consegna in successione sulla copertina e nelle parti interne (ex: 2, 3, ecc.) 6. L uso improprio del libretto può comportare a seconda dei casi: 1. la convocazione dei familiari per il controllo delle firme, del numero delle assenze e dei ritardi; 2. sanzioni disciplinari in caso di falsificazione. Pagina 1 di 6

7. I genitori degli allievi minorenni- o chi ne fa le veci- debbono firmare le comunicazioni ricevute; i genitori possono, all occorrenza, controllare e verificare l autenticità delle informazioni contenute nel libretto personale dello studente, rivolgendosi ai docenti o all Ufficio di Presidenza. 8. Gli allievi maggiorenni firmano autonomamente tutte le comunicazioni relative alle giustificazioni, alle valutazioni scritte e orali, e i documenti richiesti dall Ufficio Gestione Alunni. 9. E obbligatorio utilizzare sempre il libretto scolastico per le giustificazioni e la registrazione delle valutazioni delle verifiche orali. Non sono ammesse giustificazioni di assenze o ritardi su fogli non protocollati o sul diario dello studente. 10. Tutti i docenti hanno l obbligo di registrare sul libretto personale dello studente: 1. le valutazioni delle verifiche orali e scritte; 2. Comunicazioni e note relative all andamento didattico-disciplinare dell allievo; 3. l orario di ricevimento parenti dei docenti; 4. le convocazioni dei genitori per motivi che non richiedono l intervento del Dirigente Scolastico o dei suoi Collaboratori, del docente referente per l Orientamento. 11. Le verifiche scritte possono essere consegnate direttamente alle famiglie, per presa visione, tramite lo studente oppure, su richiesta e a pagamento, possono essere fotocopiate. In caso di smarrimento della verifica scritta, il genitore, o lo studente maggiorenne, rilasceranno opportuna dichiarazione scritta all insegnante della disciplina oggetto della verifica. 12. Gli studenti maggiorenni residenti presso la famiglia di origine hanno l obbligo di far controfirmare, per presa visione, ai genitori o a chi ne fa le veci-i documenti indirizzati a questi ultimi e l autorizzazione al viaggio d istruzione, trattandosi di onere economico. 13. Gli allievi maggiorenni hanno l obbligo, all atto del compimento del 18 anno di età, di recarsi presso l Ufficio Gestione Alunni per firmare l autorizzazione al trattamento dei dati personali, in ottemperanza al D.L.vo 196/2003 sulla Privacy. 14. I docenti, il Dirigente Scolastico o i suoi Collaboratori hanno facoltà di comunicare e/o convocare i genitori o chi ne fa le veci- degli studenti maggiorenni residenti nella famiglia di origine, per i seguenti motivi considerati pregiudizievoli per lo studente o per l ammissione e il buon esito dell Esame di Stato: 1. debito economico nei confronti della scuola; 2. gravi atti di indisciplina tale da comportare l allontanamento dalla comunità scolastica con possibile risarcimento di danni; 3. non classificazione in una o più discipline. Art. 3 COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 1. La scuola invia alle famiglie tempestive informazioni scritte relativamente a: 1. valutazioni orali e scritte tramite il libretto personale dello studente e le verifiche scritte; 2. frequenza, alla puntualità, al profitto, al comportamento dell'alunno, andamento didattico disciplinare in generale, tramite il libretto personale o comunicazioni scritte protocollate con o senza convocazione del genitore (obbligatoria in caso di proposta di percorso Passerella e di gravi atti di indisciplina); 4. valutazioni periodiche nel rispetto della scansione delle valutazioni dell anno scolastico deliberata ogni anno dal Collegio dei Docenti (pagelle o pagellini se previsti, esito dello scrutinio finale con attribuzione di debiti formativi o di non promozione); 5. organizzazione ed esito degli I.D.E.I. (con lettera consegnata a mano o recapitata via posta); 6. organizzazione di uscite, visite guidate, viaggi d integrazione culturali e scambi, progetti e ampliamento dell offerta formativa, iniziative di attività educative, culturali e sportive promosse dal Liceo; 7. modifiche Pagina 2 di 6

dell orario di lezione per motivi di organizzazione; 8. agitazioni o assemblee sindacali; 9. incontri di Orientamento, Organi Collegiali, Conferenze, iniziative culturali o sportive. 2. Le comunicazioni, di cui al presente articolo, a tutti gli allievi ed alle loro famiglie fatta eccezione per quelle di cui all art. 2, commi 8,10 possono essere trasmesse tramite circolari -o lettere scritte individuali- inviate nelle classi oppure con avviso sul Libretto personale o Diario personale dello studente, con controllo della firma del genitore -o di chi ne fa le veci- degli allievi minorenni, per presa visione. 3. E utilizzata la pubblicazione in bacheca, all Albo e sul Sito Internet per gli atti ufficiali che devono essere portati a conoscenza di tutti. 4. Nell'orario di servizio settimanale di ogni docente è prevista un'ora per i colloqui, su appuntamento, con i genitori degli allievi anche maggiorenni. Art. 4 DIVULGAZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 1. Il Collegio docenti approva il POF per l anno scolastico successivo entro il mese di giugno dell anno scolastico in corso. 2. La Commissione Didattica-POF provvede alla realizzazione, pubblicazione e distribuzione d ufficio della versione integrale del POF: 1. all Albo d Istituto (allegato del verbale del Consiglio d Istituto) genitori, studenti, insegnanti, A.T.A., in Sala insegnanti della Sede centrale e succursale, sul Sito Internet; 2. ai Consiglieri; 3. a tutti i docenti Coordinatori di classe e di Dipartimento, alle Funzioni Strumentali, ai Referenti di Progetto, ai membri del Consiglio d Istituto, al D.s.g.a., all Ufficio bilancio, ai Rappresentanti degli studenti della Consulta e ad almeno un rappresentante di classe degli studente o dei genitori. 3. La Commissione Didattica-POF provvede alla realizzazione, pubblicazione e distribuzione d ufficio della versione ridotta del POF e del materiale divulgativo utile per l Orientamento in ingresso degli allievi della scuola media: 1. alle famiglie dei nuovi iscritti, 2. ai docenti referenti per l Orientamento delle scuole medie, 3. all Ufficio Gestione Alunni, 4. sul Sito Internet. 4. Il Coordinatore del Consiglio di classe illustra i punti principali del POF agli studenti ed alle famiglie relativamente a: 1. attività e iniziative didattiche e formative facoltative e/o opzionali, Progetti; 2. voto di condotta, credito scolastico e formativo; 3. criteri di non promozione e attribuzione del Debito.; 3. organizzazione delle attività aggiuntive; 4. obiettivi formativi e didattici trasversali, scansione e numero delle valutazioni. 5. Il Coordinatore del Consiglio di classe conserva una copia del POF nella versione integrale nel raccoglitore dei verbali come allegato del verbale di insediamento di novembre. Art. 5 DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO D ISTITUTO, 1. Il Regolamento d Istituto viene redatto e aggiornato dal Consiglio di Garanzia( Parte Prima Organi Collegiali, Art.) e approvato dal Consiglio d Istituto entro il mese di giugno di ogni anno per l anno scolastico successivo. La riproduzione, divulgazione e distribuzione del Regolamento d Istituto è affidata alla Commissione Didattica e POF, secondo quanto previsto per il POF nella versione integrale all art. 4, comma 2. 2. il Coordinatore del consiglio di classe illustra i punti principali del Regolamento d Istituto agli studenti e ne conserva una copia nel raccoglitore dei verbali. Art. 6 Pagina 3 di 6

SITO INTERNET DEL LICEO CARLO CATTANEO 1. Il Sito Internet è uno strumento imporatnte di presentazione della scuola e di comunicazione con il territorio e l utenza in particolare. Il Liceo Cattaneo presenta con pagine web le sue principali attività didattiche e formative e cura l aggiornamento del proprio Sito Internet periodicamente. 2. Il Dirigente Scolastico delega, ogni anno, la gestione del Sito Internet a un docente responsabile che ne cura l aggiornamento in ogni suo aspetto. 3. Vengono pubblicati sempre sul Sito Internet: il POF, il Regolamento d Istituto, il bilancio, la composizione degli Organi Collegiali, il calendario scolastico, gli orari di ricevimento parenti, i calendari, degli Organi Collegiali e delle attività principali della scuola connesse alla realizzazione di progetti o all ampliamento dell offerta formativa. Art. 7 SITO INTERNET STUDENTI DEL LICEO CARLO CATTANEO 1. Il Sito Internet degli studenti del Liceo Cattaneo è uno strumento importante di presentazione, di informazione e di comunicazione fra studenti interni della scuola. 2. Il Sito Internet degli studenti del Liceo Cattaneo è gestito direttamente da uno o più studenti iscritti del Liceo con la sorveglianza di un docente responsabile e referente delle attività. 3. Gli studenti che compongono la redazione del Sito Internet o della redazione di un giornale on line d Istituto debbono avere un docente come referente dell attività. 4. Le classi che intendono aprire un loro sito o giornalino on line debbono avere un docente del Consiglio di classe come responsabile e referente dell attività. Art. 8 GIORNALINO D ISTITUTO 5. Il Giornalino d Istituto cartaceo degli studenti del Liceo Cattaneo è uno strumento essenziale di presentazione, di informazione, di comunicazione e di discussione fra studenti della scuola. 6. Il Giornalino d Istituto degli studenti del Liceo Cattaneo è diretto da uno o più studenti iscritti del Liceo con la sorveglianza di un docente responsabile e referente delle attività. 7. Gli studenti che compongono la redazione del giornalino cartaceo d Istituto debbono avere un docente come referente dell attività. 8. Le classi che intendono creare un giornalino di classe debbono avere un docente del Consiglio di classe come responsabile e referente dell attività. Art. 9 ANNUARIO STUDENTI DEL LICEO CARLO CATTANEO 1. L annuario degli studenti iscritti del Liceo Cattaneo è redatto ogni anno a cura di una redazione di studenti con la supervisione del Dirigente Scolastico o di un docente suo Delegato. 2. La pubblicazione dell annuario prevede l approvazione del Consiglio d Istituto che ne autorizza la diffusione cartacea e/oppure on line. La copia approvata è conservata agli atti allegata al verbale del Consiglio d Istituto. Pagina 4 di 6

Art. 10 FESTE DEGLI STUDENTI DEL LICEO CARLO CATTANEO 1. Il Dirigente Scolastico può autorizzare l utilizzo dei locali e degli spazi interni ed esterni del Liceo Cattaneo per feste e ricevimenti nei casi seguenti: I. accoglienza di ospiti esterni inserita nei progetti Orientamento, Scambi culturali, manifestazioni di premiazione, convegni aperti al supplico; II. manifestazioni interne e spettacoli di carattere culturale e/o musicale inseriti in progetti specifici. 2. Il Dirigente Scolastico può autorizzare festeggiamenti interni, dietro motivata richiesta scritta dei docenti e/o delle classi, compatibilmente con il piano organizzativo-gestionale e di sicurezza dell Istituto. Art. 11 DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO 1. Il Dirigente Scolastico disciplina la circolazione del materiale informativo. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità può essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area di pertinenza del Liceo, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 2. E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di materiali utili nel lavoro scolastico (giornali, riviste, cd-rom) e di quello prodotto dalla scuola stessa e dalle classi (giornalino, mostre, ricerche). 3. E' garantita la possibilità di informazione a tutte le componenti da parte di Enti, Associazioni culturali e sportive. 4. La scuola vieta la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo in tutta l area di sua pertinenza. 5. La scuola garantisce la distribuzione: 1. di tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuola; 2. del materiale relativo alle attività sul Territorio inviato da Enti istituzionali; 3. di materiale inerente iniziative, senza fini di lucro, od attività sul territorio, gestite da Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione/convenzione con la Scuola. Art. 12 SPONSORIZZAZIONI 1. Il Patrocinio e il finanziamento delle attività del Liceo Carlo Cattaneo da parte di Enti pubblici è sempre ammesso. 2. E ammessa la sponsorizzazione delle diverse attività del Liceo Carlo Cattaneo da parte di Enti privati previo Convenzione stipulata fra le parti. La sponsorizzazione prevede il versamento dei fondi alla scuola, oppure prestazioni d opera a titolo non oneroso da parte dell Ente privato, il ringraziamento finalizzato pubblicato sul Sito Internet o uno spazio pubblicitario inserito sulle pubblicazioni interne (giornalino, annuario, inviti, volantini di promozione delle diverse attività) da parte del Liceo cattaneo. 3. E ammessa l affissione pubblicitaria negli spazi e nei locali del Liceo e l inserimento del logo dell Ente privato sponsor delle attività sulla carta intestata della scuola, in caso di Convenzione con sponsorizzazione importante e significativa. Pagina 5 di 6