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All udienza del 11/04/2017 avanti il Giudice del Lavoro dr. Mauro Mollo, compaiono l avv. Rinaldi e per parte convenuta la dott.ssa Onda. Parte ricorrente riconosce la correttezza dei conteggi avversari. Il giudice invita le parti alla discussione: i difensori discutono la causa richiamando le rispettive conclusioni. Il giudice si ritira in camera di consiglio. All esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro Nella causa R.G.L. 8718/2016, instaurata tra le parti: - MARIA RASO (ricorrente); - MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA (convenuta); - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE (convenuta); - SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO I VIAN (convenuta); considera La ricorrente è dipendente a tempo indeterminato, con qualifica di assistente amministrativo, ed è stata immessa in ruolo il 1 settembre 2011, dopo aver prestato servizio a tempo determinato per un periodo pari a 10 anni, 10 mesi e 26 giorni: proponeva quindi domanda di ricostruzione della carriera, all esito della quale le venivano riconosciuti però soltanto 8 anni, 7 mesi e 6 giorni, secondo l applicazione dell art. 485 d.lgs. 297/1994. Tale norma, al suo primo comma, prevede che Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di 1

stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo 1 ; impugnava il provvedimento di ricostruzione di carriera affermando la sua illegittimità per violazione del divieto di disparità di trattamento e rivendicando il diritto al pieno computo del periodo svolto a tempo determinato. Si costituiva il Ministero, difendendosi nel merito e sostenendo l inapplicabilità della direttiva 1999/70/CE invocata da controparte, non essendovi alcuna discriminazione; rilevava che la giurisprudenza comunitaria vietava solo le ipotesi in cui era esclusa ogni considerazione dei periodi a tempo determinato ai fini dell anzianità e rilevava che la normativa in questione aveva degli aspetti migliorativi per la valutazione del pre-ruolo. 1. La prima eccezione svolta dal Ministero, secondo cui non sarebbe individuabile alcuna disparità di trattamento, è infondata in quanto, al contrario, è ben comprensibile dove parte attrice individui il trattamento deteriore cui è stata sottoposta. Infatti, nel ricorso non si mettono a confronto il trattamento ricevuto dall odierna ricorrente rispetto a quello riservato ad altri colleghi assunti a tempo determinato e poi immessi in ruolo; si critica, al contrario, la differente disciplina applicabile qualora un dipendente sia stato assunto sin dall inizio a tempo indeterminato rispetto a chi ha avuto dei lunghi periodi di contratto a termine. Nel primo caso ogni anno lavorato viene integralmente computato ai fini dell anzianità di servizio; nel secondo viene applicata la disciplina prevista dall articolo 485 d.lgs. 297/1994, con conseguente decurtazione degli anni di servizio svolti a tempo determinato dopo il quarto. Individuato il profilo in cui risiede la asserita disparità di trattamento, occorre valutare se essa sussista e se deve essere dichiarata illegittima. 2. Prima di tutto, occorre rifarsi proprio alle pronunce della Corte di Giustizia Europea cui il ricorso si richiama ai fini di fondare il diritto dei lavoratori. Nell atto introduttivo viene menzionata la sentenza della Corte di Giustizia nella causa C- 307/05, che chiarirebbe la portata della clausola 4.1 della direttiva 1999/70/CE. Tale sentenza statuisce che la clausola in questione dev essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato, escludendo che un eventuale disparità di trattamento possa essere giustificata dalla dalla mera circostanza di essere 1 Peraltro, la norma applicabile appare essere l articolo 569 del medesimo decreto legislativo: le parti non spiegano perché nel decreto di ricostruzione di carriera sia stato effettivamente utilizzato il computo previsto dall articolo 485 d.lgs. 297/1994. 2

prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro. Al punto 58 della motivazione, la Corte chiarisce che è possibile che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Successivamente, nell ordinanza resa nella causa C-152/14, richiamata nella memoria difensiva del Ministero, la Corte ha ribadito che la clausola 4.1 della direttiva citata osta ad una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale, la quale esclude totalmente che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l anzianità di quest ultimo al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo, nell ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, allorché le funzioni esercitate nell espletamento del contratto di lavoro a tempo determinato coincidano con quelle di un dipendente di ruolo inquadrato nella corrispondente categoria della stessa autorità, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra, ciò che spetta al giudice nazionale verificare. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia svolto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere. Ebbene, in entrambi i casi la Corte aveva rilevato il contrasto della normativa nazionale con il divieto di disparità di trattamento laddove (causa C-307/05) ai lavoratori a tempo determinato non venivano riconosciuti gli scatti di anzianità, riservati a quelli a tempo indeterminato, e laddove (causa C-152/14) era totalmente esclusa la valutazione dei periodi lavorati a tempo determinato, ai fini dell anzianità da riconoscere al lavoratore nel momento dell assunzione a tempo indeterminato presso la medesima autorità. Emerge quindi che la Corte ha voluto stigmatizzare le normative nazionali che escludevano ogni valore al servizio reso dai dipendenti a tempo determinato. Nel caso di specie, con tutta evidenza, il periodo lavorato a termine viene valorizzato anche se in misura minore, e ciò solo a partire dal quarto anno di pre-ruolo. 3. Chiarito ciò, occorre valutare se la minor valutazione dell anzianità trovi una qualche giustificazione che permetta di far ritenere la normativa qui criticata compatibile con il diritto comunitario. 3

Il Ministero convenuto non è stato in grado di indicare quali siano le esigenze che abbiano portato ad una differente valutazione dell anzianità dell odierna ricorrente per il periodo da costei lavorato a tempo determinato: la difesa resistente si è limitata a richiamare le sentenze della Corte di Giustizia che censurano le norme che escludono totalmente la valorizzazione dell anzianità (già citate in precedenza); ma tali pronunce non possono essere lette nel senso in cui vorrebbe il convenuto. Infatti, è possibile che una diversa valutazione dell anzianità maturata durante il periodo in cui si è lavorato a tempo determinato sia giustificata da altri fattori: ad esempio, nel caso dei docenti la normativa prevede un trattamento più favorevole per quanto riguarda il computo dell anzianità, essendo sufficiente una prestazione lavorativa pari a 180 giorni per aver conteggiato un intero anno lavorativo; in alternativa, è possibile valutare in maniera differente l anzianità qualora l attività svolta, a tempo determinato piuttosto che a tempo indeterminato, differisca sotto qualche aspetto. Nulla di tutto ciò è stato dedotto e, conseguentemente, si deve ritenere che ci si trovi dinanzi ad una discriminazione ai danni dei lavoratori a termine, consistente in una inferiore ed ingiustificata valutazione del servizio da questi reso ai fini della loro anzianità lavorativa. 4. Non porta a conclusioni differenti il rilievo secondo cui al compimento del 20º anno (per quanto riguarda personale ausiliario) costoro recupereranno interamente l anzianità maturata. La circostanza che il periodo escluso dalla valutazione dell anzianità venga recuperato successivamente non esclude il pregiudizio che i lavoratori subiscono negli anni precedenti, poiché è pacifico che, anche con il c.d. riallineamento, non vengono pagate le differenze retributive pregresse: il recupero degli anni di anzianità esclusi dalla ricostruzione di carriera è infatti disposto solo per il futuro e non è una revisione ex tunc della posizione stipendiale del dipendente. 5. In definitiva, deve essere riconosciuto il diritto del personale ausiliario all integrale riconoscimento dell anzianità maturata durante il periodo di pre-ruolo, in quanto le norme legislative e contrattuali che impongono la valutazione in misura inferiore sono in contrasto con la normativa europea per i motivi esposti in precedenza. Per quanto riguarda il dovuto, parte ricorrente ha aderito ai conteggi di controparte che quindi possono essere utilizzati ai fini della decisione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P. Q. M. IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO Visto l art. 429 c.p.c.: 4

- accerta il diritto della ricorrente ad essere collocata nella fascia stipendiale 15-20 dall anno scolastico 2016/2017 e, per l effetto, condanna il ministero convenuto a pagare l importo di 458,27 oltre interessi legali; - condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in 700 oltre Iva, cpa e il contributo unificato, da distrarsi a favore del legale anticipatario. Torino, 11 aprile 2017 Il Giudice dott. Mauro Mollo 5