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scheda di dettaglio parere visualizza i dati del parere > Estremi nota parere Protocollo 8954 Data 25/03/2014 Estremi quesito Anno 2014 trimestre I Ambito CONTABILITA' E FINANZE Materia tributi e canoni Oggetto Massima Funzionario ICI Docfa rettifica del classamento proposto dal contribuente. Secondo la giurisprudenza prevalente, in materia di ICI, l'art. 74, comma 1, l. n. 342/2000, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica, ma non esclude la utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi, anche per annualità di imposta anteriori ("sospese"), ancora suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso. ISABELLA CITOSSI 0432/555579

istruttore ISABELLA.CITOSSI@REGIONE.FVG.IT Parere espresso da SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E LOCALI, POLIZIA LOCALE E SICUREZZA Testo completo del parere Il Comune illustra la seguente fattispecie. La società A edifica su proprie aree un complesso commerciale composto da oltre settanta unità immobiliari, terminando i lavori il 9 febbraio 2008; il classamento è proposto dal contribuente all'agenzia del territorio in data 14 febbraio 2008. Il 5 novembre 2008, la società A vende l'intero complesso alla società B (che ha lo stesso rappresentante legale e la stessa sede legale della parte venditrice). Il 13 gennaio 2009 l'agenzia del territorio rettifica il classamento proposto ed in data 26 gennaio 2009 invia la relativa comunicazione alla società B; la raccomandata è, tuttavia, respinta con la motivazione 'destinatario sconosciuto'. Su sollecito del Comune, l'agenzia del territorio invia, nuovamente, la rettifica del classamento allo stesso indirizzo precedente, indicando, tuttavia, come destinatario la Società B, c/o Società A; la notifica va a buon fine in data 28 maggio 2013 e gli atti relativi non sono impugnati dal contribuente. L'Ente domanda, pertanto, se sia possibile recuperare la maggiore imposta (senza sanzioni né interessi) dovuta alla differenza di rendita tra il classamento proposto e quello rettificato nei confronti della società A per il periodo dal 9 febbraio 2008 (fine lavori di costruzione) al 4 novembre 2008 (giorno antecedente la compravendita) e nei confronti della società B per il periodo dal 5 novembre 2008 (data di acquisto) al 31 dicembre 2012 oppure se non sia, in alcun modo, consentito il recupero poiché la notificazione è avvenuta oltre il termine di 12 mesi previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale 701/1994. Il Comune chiede, inoltre, se la notificazione dell'aggiornamento catastale debba essere effettuata solo alla società B (intestataria della partita catastale all'epoca della rettifica) o anche alla società A (intestataria della partita all'epoca della proposta di classamento). Si svolgono al riguardo le seguenti osservazioni, richiamando, in primis, la normativa nel cui ambito deve essere collocata la disciplina della fattispecie in esame. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 (Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle

conservatorie dei registri immobiliari) e di cui all'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale). L'articolo 1 del decreto ministeriale 701/1994, ai commi 2, 3, 9 e 10 stabilisce che: le dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione 'ad eccezione di quelle finalizzate a procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio, sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati e dal tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista l'allegazione e contengono dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo. Il dichiarante propone anche l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale (...) Nelle stesse dichiarazioni sono riportati, per ciascuna unità immobiliare, i dati di superficie, espressi in metri quadrati (...) 3. Tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni, alla determinazione della rendita catastale definitiva. È facoltà dell'amministrazione finanziaria di verificare (...) le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto. (...) 9. Per l'attestazione dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni, (...) l'ufficio rilascia al dichiarante una copia degli esiti delle elaborazioni effettuate. (...) 10. L'ufficio notifica al contribuente le risultanze delle dichiarazioni nei soli casi in cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte'. L'articolo 74 (Attribuzione o modificazione delle rendite catastali), comma 1, della legge 342/2000 prevede: 'A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'art. 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati'. L'Agenzia del territorio provvede, quindi, all'emissione dell'atto di classamento ed alla sua notificazione al contribuente (con gli effetti previsti dal citato articolo 74, comma 1), solo qualora il risultato conseguito si discosti dal classamento e dall'attribuzione di rendita proposti dal contribuente istante, con la particolare procedura, anche informatica, meglio nota come procedura Docfa. Nel caso in esame, la determinazione della rendita catastale definitiva è avvenuta nel rispetto del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale 701/1994[1], ma la stessa è stata notificata soltanto nel maggio 2013[2].

Per quanto riguarda gli effetti della notificazione della rendita catastale definitiva, secondo l'orientamento più recente ed ormai consolidato della Corte di Cassazione[3], 'stabilendo con il citato art. 74, che dall'1 gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica'. Ed ancora la giurisprudenza di legittimità ha affermato la possibilità di utilizzare la rendita modificata anche per annualità di imposta anteriori alla notificazione, sostenendosi che 'In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), l'art. 74, comma 1, l. 21 novembre 2000 n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica, ma non esclude la utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi, anche per annualità di imposta anteriori ("sospese"), ancora suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso. Ne consegue che la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall'epoca di notificazione o di definitiva attribuzione'[4]. Per completezza, si ritiene opportuno segnalare anche alcune pronunce dei giudici di merito, ove è stabilito che 'le variazioni della rendita catastale producono effetti a decorrere dalla loro notificazione e regolano i rapporti in essere attinenti ai periodi d'imposta precedenti, essendo la rendita fiscalmente intrinseca all'immobile sin dal momento della nascita del presupposto impositivo'[5] e che la disposizione dell'articolo 74 della legge 342/2000 'deve essere interpretata nel senso che l'effettiva comunicazione alla parte della rendita attribuita all'immobile costituisce atto necessario e propedeutico al fine dell'emissione del successivo avviso di liquidazione dell'imposta (nella fattispecie dell'imposta comunale sugli immobili) che può riguardare, però, anche anni pregressi a detto avviso'[6]. Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, il Comune sembra legittimato a richiedere al contribuente la maggiore imposta, dovuta alla differenza tra rendita proposta e rendita rettificata dall'agenzia del territorio, per i periodi di imposta ancora suscettibili di accertamento o di liquidazione.

Si ritiene, infine, che la notificazione dell'aggiornamento catastale debba essere effettuata non solo nei confronti della società B (intestataria della partita catastale all'epoca della rettifica) ma anche nei confronti della società A, intestataria della partita all'epoca della proposta di classamento e, quindi, soggetto passivo di imposta fino alla data di conclusione del contratto di compravendita. -------------------------------------------------------------------------------- [1] Per completezza, si osserva comunque che, secondo la giurisprudenza, «il termine massimo ("entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni") di un anno assegnato all'ufficio dall'art. 1, comma 3, del d.m. per la "determinazione della rendita catastale definitiva" non ha natura perentoria, con conseguente decadenza dell'amministrazione dall'esercizio del potere di rettifica - costituente una modalità di esercizio dei poteri per la formazione ed aggiornamento del catasto - ma meramente ordinatoria. La natura perentoria del termine, infatti, oltre a non essere attribuita dalla norma regolamentare, neppure può ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con la quale è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali. Pertanto, ove l'amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi dell'art. 56 d.p.r. n. 1142 del 1949 a valere come "rendita proposta" fino a che l'ufficio non provvederà alla determinazione della rendita definitiva (...).» (così, Cassazione Civile, sezione tributaria, sentenza del 21 luglio 2006, n. 16824). Nello stesso senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito (cfr. Commissione tributaria provinciale, Milano, sez. XXIII, sentenza del 9 luglio 2007, n. 232; Commissione tributaria provinciale, Brescia, sez. XI, sentenza del 6 giugno 2002; Commissione tributaria provinciale, Roma, sez. XXIII, sentenza del 10 gennaio 2002, n. 544). Risulta pertanto superato il precedente orientamento contrario, espresso in Cassazione Civile, sez. V-Trib., 9 marzo 2004, n. 4764, secondo la quale: 'in tema di catasto dei fabbricati, con l'art. 1 d.m. 19 aprile 1994, n. 701, è stata introdotta una procedura di silenzio-assenso in ordine alle dichiarazioni di variazione dello stato dell'immobile prescritte dall'art. 20 r.d.l. 13 aprile 1939, 652 (convertito nella l. 11 agosto 1939, n. 1249), come sostituito dall'art. 2 d.lg. 8 aprile 1948, n. 514, secondo la quale il dichiarante stesso propone la categoria, la classe e la relativa rendita catastale e la rendita proposta diviene definitiva ove l'ufficio tecnico erariale non provveda ad accertamenti entro dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione.'.

[2] In proposito, si osserva che l'articolo 1, comma 10, del decreto ministeriale in argomento prevede la necessità di notificare al contribuente le variazioni apportate rispetto alla rendita proposta, senza stabilire però un termine entro il quale detta notificazione debba essere effettuata. Secondo un giudice di merito (Commissione tributaria regionale di Roma, sez. IV, sent. n. 66/4/2010, dep. il 25 febbraio 2010), tale norma si dovrebbe tuttavia interpretare nel senso che il termine di dodici mesi, fissato dal comma 3, debba intendersi riferito all'esecuzione dell'intera procedura di rettifica, che trova il suo compimento nella notifica della rettifica stessa, da qualificare come atto recettizio che richiede la conoscenza del destinatario per dispiegare pienamente i suoi effetti. Peraltro, anche qualora si aderisse a detta opinione, non si potrebbe comunque prescindere da una lettura coordinata con quanto affermato da ormai costante giurisprudenza (cfr. le sentenze citate sub nota n. 1) in relazione al carattere non perentorio del termine di dodici mesi, previsto per la determinazione (e quindi anche per la notificazione) della rendita definitiva. [3] Si legga Cassazione Civile, sezione tributaria, sentenza del 27 luglio 2012, n. 13443. Conformi anche le pronunce della Cassazione Civile, sezione tributaria, datate 18 aprile 2007, n. 9203; 30 agosto 2006, n. 18839; 26 ottobre 2005, n. 20775; 29 aprile 2005, n. 8932; 7 marzo 2005, n. 4914. [4] Si veda Cassazione Civile, sezione tributaria, sentenza dell'11 novembre 2011, n. 23600, che riprende Cassazione Civile, sezioni unite, sentenza del 9 febbraio 2011, n. 3160 ove in relazione all'art. 74, comma 1, legge 342/2000 e agli atti di attribuzione o di modificazione della rendita successivi al 1º gennaio 2000, si afferma la possibilità di utilizzare la rendita notificata anche per le annualità di imposta precedenti, chiarendo che l'articolo 74 ha solo la funzione di stabilire la data a decorrere dalla quale le tariffe catastali possono essere applicate nei procedimenti tributari. Una volta notificata, la rendita può, dunque, essere utilizzata anche per il passato. Si legga L. Lovecchio, La rendita catastale Ici guarda all'indietro, Il Sole 24 Ore, 10 febbraio 2011, n. 38. È in linea con le citate pronunce anche Cassazione Civile, sezione tributaria, sentenza del 5 luglio 2011, n. 14773, ove si ribadisce che, in tema di accertamento in rettifica dell'imposta comunale sugli immobili, l'art. 74, comma 1, deve essere 'inteso nel senso della preclusione all'utilizzo di una rendita prima della sua notifica, al fine di individuare la base imponibile dell'imposta', non impedendone l'utilizzabilità, una volta notificata, ai medesimi fini, 'anche per le annualità di imposta sospese'. Appare pertanto superato l'orientamento che affermava la non applicabilità retroattiva della rendita medesima (si veda, ad es., Cassazione civile, sezione

tributaria, sentenza 17 febbraio 2005, n. 3233, secondo cui 'è legittimo l'utilizzo della rendita catastale, successivamente attribuita, solo con decorrenza dall'annualità in cui avviene la notificazione dell'atto di attribuzione della rendita medesima e non con riferimento a periodi di imposta ad essa anteriori. L'atto svolge, pertanto, efficacia soltanto per i periodi di imposta successivi alla notificazione.'). [5] Così, Commissione tributaria regionale, Firenze, sezione XXIV, sentenza del 13 maggio 2011, n. 42. [6] Commissione tributaria regionale, Milano, sentenza del 13 luglio 2006, n. 246.