Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Circolare 9 marzo 2018, n.45

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Istituto Nazionale Previdenza Sociale Circolare 9 marzo 2018, n.45 Contribuzione indebitamente versata alla Gestione separata. Applicazione articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Istruzioni operative. Gestione separata Inps - Parasubordinati - Lavoro autonomo - Rapporti di collaborazione - Liberi professionisti - Contribuzione indebitamente versata - Istanze di trasferimento della contribuzione indebitamente versata ad un ente previdenziale pubblico - Enti previdenziali privatizzati Oggetto: Contribuzione indebitamente versata alla Gestione separata. Applicazione articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Istruzioni operative. SOMMARIO: La circolare individua l ambito di applicazione delle disposizioni di cui all articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per tutti gli enti che in forza di disposizioni normative svolgono funzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, assoggettati al controllo ed al finanziamento pubblico, tra cui quelli disciplinati dai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96. Vengono individuate, inoltre, le disposizioni normative in merito agli obblighi contributivi dei professionisti che svolgono attività libero professionale e vengono fornite indicazioni in merito alle istanze di trasferimento della contribuzione indebitamente versata. Indice: 1. Premessa 1. Il trasferimento dei contributi erroneamente versati ad ente diverso da quello creditore 2. La nozione di ente previdenziale 3. L obbligo contributivo 4. La domanda di trasferimento diretto di contribuzione indebitamente versata all INPS 1. Premessa La legge 23 dicembre 2000, n. 388, all articolo 116, comma 20, ha disposto che il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal creditore effettivo, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l ente che ha ricevuto il pagamento deve provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all ente titolare della contribuzione. Con la circolare n. 83 del 28 marzo 1997 l Istituto ha comunicato le istruzioni operative relative ai diversi motivi di rimborso della contribuzione pagata indebitamente alla Gestione separata di cui all articolo 2,

comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disciplinati dal D.M. n. 282/1996 e dall articolo 1, comma 213, della legge n. 662/96, con particolare riguardo alla contribuzione risultante eccedente. Inoltre, con la circolare n. 193 del 1998 è stato specificato che, nel caso di contribuzione erroneamente versata per tipologie diverse da quelle previste, individuate nella citata circolare n. 83/1997, quali ad esempio contributi pagati da soggetti non tenuti all obbligo contributivo previsto nella Gestione separata, devono intendersi applicabili le disposizioni di carattere generale che disciplinano il rimborso di contributi indebitamente versati. Nelle succitate circolari, inoltre, sono stati individuati i soggetti che possono presentare la richiesta del rimborso, secondo le tipologie di contribuzione indebita. Nel caso di superamento del massimale la richiesta di rimborso è presentata dal professionista, in quanto soggetto obbligato al pagamento diretto del contributo risultante a debito, e dal committente e/o collaboratore o parasubordinato, ciascuno per la propria quota nel caso di contratto di collaborazione o rapporto assimilato. Nel caso di contribuzione indebita generica, ribadendo i principi generali in tema di ripetizione dell indebito, la legittimazione è stata attribuita al professionista e al committente in quanto sono i soggetti con i quali è validamente instaurato il rapporto previdenziale. 2. Il trasferimento dei contributi erroneamente versati ad ente diverso da quello creditore Con l entrata in vigore dell articolo 116, comma 20, della legge n. 388/2000 il legislatore ha previsto la possibilità, nel caso di contributi versati presso un ente previdenziale pubblico diverso da quello effettivamente creditore, del trasferimento diretto all ente titolare della contribuzione delle somme incassate. La ratio della norma è quella di favorire il debitore ed evitare l onere di chiedere contestualmente un rimborso per poi effettuare un pagamento della stessa natura e con l aggravio di sanzioni, subordinandone la possibilità, prevista dal citato comma, alle seguenti condizioni: - il versamento deve essere effettuato erroneamente a beneficio di un ente diverso da quello legittimato a riceverlo; - la natura del contributo deve essere previdenziale; - il contributo deve essere certo; - deve sussistere la buona fede del debitore, che si sostanzia nella convinzione di assolvere un obbligo verso il creditore apparente. La norma è applicabile anche nei casi in cui, per effetto di una disposizione normativa o di una interpretazione giurisprudenziale, sia venuta meno la titolarità della riscossione in capo all ente presso il quale sia stato effettuato il pagamento. 3. La nozione di ente previdenziale La previsione letterale dell articolo 116, comma 20, della richiamata legge, nel fare riferimento alla contribuzione versata ad un ente previdenziale pubblico, sembrava escludere dal campo di applicazione della norma i versamenti effettuati nei confronti degli enti previdenziali privatizzati ai sensi dei decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96 (il cui elenco è contenuto nell allegato 1 della presente circolare).

La Giurisprudenza di Cassazione ha già avuto modo di affermare che, ai fini dell applicazione della legge n. 388 del 2000, la natura di ente pubblico o privato sia assolutamente irrilevante, perché ciò che conta è la natura dell attività esercitata che, nella specie, è l assicurazione obbligatoria. La giurisprudenza ha affermato che per il raggiungimento delle finalità sociali e pubblicistiche di questo tipo di assicurazione, la legge riconosce anche all Istituto privato la natura di ente impositore e ha ritenuto pacifica l applicazione dell articolo 116, comma 20, anche alle Casse privatizzate (ex multis Corte di Cassazione n. 6680/02, n. 12208/11 e n. 23296/10). Sulla stessa linea, la sentenza del Consiglio di Stato n. 6014 del 28 novembre 2012 ha avuto modo di affermare, con specifico riferimento alle Casse previdenziali private, che la privatizzazione degli enti previdenziali ha riguardato il solo regime della loro personalità giuridica, ma non l obbligatorietà dell iscrizione e della contribuzione, tenendo così fermo il carattere pubblicistico dell attività istituzionale svolta dagli stessi. Nell ottica di favorire il debitore e tutelare la posizione assicurativa degli iscritti alle gestioni, rendendo più fluido e veloce il trasferimento da un ente previdenziale ad un altro della contribuzione erroneamente versata, si ritiene che tutti gli enti, i quali in forza di disposizioni normative svolgano funzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, assoggettati al controllo ed al finanziamento pubblico, quali quelli disciplinati dai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96, possono essere considerati come rientranti nell ambito di applicazione del regime previsto dall articolo 116, comma 20, della legge n. 388/2000. Ne consegue che sarà possibile effettuare un trasferimento diretto della contribuzione previdenziale indebitamente versata all INPS e dovuta alle Casse previdenziali e viceversa. A tale scopo le Casse previdenziali interessate potranno stipulare apposite convenzioni con l INPS al fine di individuare le modalità operative per il trasferimento della contribuzione versata dai propri assicurati. 4. L obbligo contributivo Le recenti modifiche normative che hanno interessato gli adempimenti contributivi da parte dei soggetti che svolgono attività il cui esercizio è subordinato all iscrizione presso gli Albi professionali (c.d. professioni regolamentate) hanno reso più frequente la possibilità di errore incolpevole da parte del contribuente, rendendo opportuno una semplificazione dello strumento del trasferimento diretto. Per una maggiore chiarezza si riportano di seguito le attuali disposizioni normative in merito agli obblighi contributivi dei professionisti che svolgono attività libero professionale. Obbligo contributivo alla gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95. Professionisti. L articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95 prevede testualmente che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi sono tenuti all iscrizione presso la Gestione separata INPS. Il D.M. n. 281/1996, che disciplina le modalità e i termini per il versamento contributivo, all articolo 6 dispone che Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria, chiarendo che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla Gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria.

Nel campo di applicazione di tali disposizioni rientrano, quindi, coloro che, pur svolgendo attività iscrivibile ad albi professionali, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento e/o iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti. A titolo esemplificativo, come già precisato da questo Istituto in occasione dei chiarimenti forniti a seguito dell operazione Poseidone (cfr. messaggio n. 709/2012), si possono verificare le seguenti diverse ipotesi, che comportano l assenza di iscrizione o del versamento alla Cassa di appartenenza: - la presenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale la Cassa di appartenenza esclude l obbligo di versamento del contributo soggettivo, relativo all attività professionale (ad esempio, l art. 7 dello Statuto dell INARCASSA); - la facoltà di non contribuzione presso la Cassa professionale nel caso di contemporanea iscrizione presso altra Cassa previdenziale obbligatoria (ad esempio, art. 5, comma 7, dello statuto della Cassa dei Dottori Commercialisti); - la facoltà di iscrizione alla Cassa nel caso di praticanti abilitati (ad esempio per la Cassa Forense). Con l articolo 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/201, il legislatore, con norma di interpretazione autentica, ha confermato quanto disciplinato nella legge n. 335/1995. I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività di lavoro autonomo di cui all articolo 53, comma 1, del TUIR sono destinatari dell obbligo contributivo alla Gestione separata INPS nel caso in cui svolgano attività il cui esercizio non è subordinato all iscrizione ad apposito Albo professionale, oppure, se iscritti, sul reddito prodotto non è calcolata la contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Cassa di appartenenza, secondo il rispettivo statuto o regolamento. Obbligo contributivo dei pensionati delle Casse professionali regolamentate A seguito dell entrata in vigore dell articolo 18, comma 11, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, i professionisti titolari di trattamento pensionistico erogato dalla Cassa professionale privata, nel caso di continuità dell attività professionale il cui esercizio è subordinato all iscrizione all albo professionale, sono obbligati dal 1 gennaio 2012 al versamento del contributo soggettivo minimo così come disciplinato dallo statuto o regolamento adeguato dalla stessa Cassa. Restano invece esclusi dall obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata. Parasubordinati I professionisti che esercitano l attività per il cui esercizio è obbligatoria l iscrizione all Albo professionale e conseguentemente alla Cassa di cui al decreto legislativo n. 103/96 sono tenuti a versare la contribuzione alla propria Cassa anche nel caso di reddito prodotto ai sensi dell articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR o eventuali ulteriori redditi, così come disciplinato dal singolo regolamento. Poiché tali soggetti sono obbligatoriamente iscritti presso la Cassa di appartenenza, anche nel caso di contribuzione versata dal committente presso la Gestione separata la stessa può essere oggetto di trasferimento diretto ai sensi dell articolo 116, comma 20, della legge 388/2000. 5. La domanda di trasferimento diretto di contribuzione indebitamente versata all INPS

L istanza di trasferimento della contribuzione indebitamente versata all INPS può essere presentata o dal professionista o dal collaboratore o direttamente dall ente previdenziale a seguito di accertamento d ufficio o a seguito di sentenza. Il trasferimento avrà ad oggetto tutta la contribuzione previdenziale indebitamente versata all INPS, con esclusione della contribuzione versata ai fini assistenziali, a prescindere dal periodo assicurativo e dalla data dei relativi versamenti, fatta salva la contribuzione riferita a periodi anteriori all iscrizione all Albo professionale. Gli enti previdenziali privati pongono in essere le procedure per l eventuale restituzione delle somme indebite, in quanto eccedenti gli importi dovuti. La domanda, da presentare on-line utilizzando il modello specifico la cui pubblicazione verrà resa nota con separato messaggio - dovrà indicare: il periodo di riferimento, la motivazione, l ente destinatario della contribuzione, l importo del contributo da trasferire. E possibile avvalersi del trasferimento diretto esclusivamente nei confronti degli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria. Allegato 1 Elenco degli enti previdenziali privatizzati ai sensi dei decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96 - Enti previdenziali di diritto privato Elenco enti previdenziali di diritto privato ENTI DI CUI AL DECRETO LGS. 30 GIUGNO 1994, N. 509 Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV) Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri - Fondazione ENPAM Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti (CNPADC) Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali Cassa nazionale del notariato

Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI) Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC) ENTI DI CUI AL DECRETO LGS. 10 FEBBRAIO 1996, N. 103 Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (ENPAB) Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP)